Consenso dei genitori per l’educazione sessuale, sportello psicologico, stop al cellulare, voto in condotta e sospensioni: le regole 2026/27.

Il nuovo anno scolastico porta cinque novità che, prese singolarmente, sembrano riguardare ambiti diversi: l’educazione alla sessualità, il sostegno psicologico, l’uso del cellulare, la valutazione della condotta, le sospensioni disciplinari. Messe una accanto all’altra, però, disegnano una linea comune. Da un lato la scuola chiede più consenso e più coinvolgimento ai genitori su temi delicati; dall’altro chiede più responsabilità agli studenti sul proprio comportamento, offrendo in cambio strumenti di ascolto che fino allo scorso anno non esistevano. Per capire cosa cambia davvero nella vita quotidiana di uno studente, conviene guardare da vicino ognuna di queste cinque regole, partendo dal punto più discusso: chi decide, e con quale procedura, se un ragazzo può partecipare a un’attività sulla sessualità organizzata dalla sua scuola.

Il consenso dei genitori per l’educazione alla sessualità

Con l’approvazione definitiva del disegno di legge Valditara, alle medie e alle superiori nessuna attività sulla sessualità — comprese quelle organizzate fuori dall’orario scolastico — può svolgersi senza il consenso esplicito dei genitori, o dello studente stesso se nel frattempo ha compiuto diciotto anni. La richiesta di consenso non può essere generica: deve indicare finalità, contenuti, temi trattati, modalità di svolgimento ed eventuale presenza di esperti esterni o rappresentanti di associazioni. Se tra i partecipanti ci sono minorenni, un docente deve restare presente per tutta la durata dell’attività, e la richiesta va inoltrata alle famiglie almeno sette giorni prima.

Chi non dà il consenso non partecipa, punto. Non c’è margine di deroga individuale: lo studente si astiene e la scuola, attraverso la propria autonomia organizzativa, deve predisporre un’attività alternativa, comunque prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa. All’infanzia e alla primaria la questione non si pone nemmeno nei termini del consenso: l’argomento può essere trattato solo dentro la cornice dei nuovi programmi ministeriali, e ogni altra iniziativa, progetto o attività su temi legati alla sessualità è esclusa a prescindere. Quando a intervenire sono soggetti esterni alla scuola, infine, serve il doppio via libera di collegio dei docenti e consiglio di istituto, con criteri di selezione — titoli, esperienza, coerenza educativa — fissati dal collegio stesso.

Il risultato pratico è che la scuola perde un margine di autonomia che fino allo scorso anno aveva, almeno per le attività extracurricolari: prima poteva organizzare incontri e progetti su questi temi contando su un’informativa generale alle famiglie; ora deve raccogliere un’autorizzazione scritta, dettagliata, verificabile, e prevedere cosa succede a chi non la dà.

Lo sportello psicologico AscoltaMI

Sul fronte opposto, quello del sostegno, arriva AscoltaMI: un servizio di ascolto psicologico — non terapeutico — riservato agli studenti dell’ultimo anno delle medie e del primo biennio delle superiori, nato dalla collaborazione tra il ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. La fascia di età scelta non è casuale: coincide con i due momenti di passaggio più delicati del percorso scolastico, il salto alle superiori e i primi due anni del nuovo ciclo, quando il disagio adolescenziale tende a manifestarsi con più frequenza.

Il funzionamento è semplice sulla carta. Le famiglie richiedono un voucher, utilizzabile una sola volta nell’anno scolastico, tramite la Piattaforma Unica; entro trenta giorni dall’assegnazione scelgono lo psicologo tra quelli abilitati — professionisti iscritti all’albo da almeno tre anni, con almeno tre anni di esperienza in ambito scolastico o in progetti per l’età evolutiva; da quel momento lo studente ha diritto a cinque incontri in videoconferenza, quattro da sessanta minuti e il primo da settanta, pensato apposta per concordare tempi e modalità del percorso con il professionista.

Restano dei limiti evidenti. Cinque incontri non bastano ad affrontare un disagio strutturato, e il servizio è su base volontaria: chi non ne fa richiesta, o chi in famiglia non trova sostegno alla richiesta, resta fuori. Ma è la prima volta che uno strumento di questo tipo viene reso disponibile in modo strutturato, tramite piattaforma nazionale, e non lasciato all’iniziativa dei singoli istituti.

Lo stop al cellulare esteso alle superiori

Il divieto di usare il cellulare durante le lezioni, già in vigore da tempo alla scuola media, si estende ora anche al secondo ciclo: tutte le scuole superiori hanno dovuto aggiornare regolamento interno e patto di corresponsabilità educativa, introducendo il divieto di utilizzo dello smartphone durante l’intero orario scolastico, non solo durante le lezioni, e prevedendo sanzioni disciplinari specifiche per chi lo viola.

Le eccezioni sono circoscritte e verificabili: il cellulare resta ammesso quando lo prevede il Piano educativo individualizzato o il Piano didattico personalizzato, per studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, o per motivate esigenze personali; resta ammesso anche negli indirizzi tecnologici di informatica e telecomunicazioni, quando è strettamente necessario per l’attività didattica. Non cambia invece nulla per gli altri strumenti digitali — pc, tablet, lavagne elettroniche — che restano regolati dall’autonomia organizzativa di ciascuna scuola.

La differenza rispetto al passato non sta tanto nel principio, già acquisito da anni alle medie, quanto nell’uniformità della regola: prima ogni liceo o istituto tecnico decideva per conto proprio se e quanto vietare il telefono; ora la cornice è la stessa per tutte le scuole del secondo ciclo, con margini di deroga identici ovunque.

Il voto in condotta: con il cinque si viene bocciati

Va a regime la riforma del voto in condotta prevista dalla legge 150 del 2024. Alle medie tornano i voti in decimi, che fanno media con le altre materie; in generale, il voto valuta l’intero anno scolastico e non più il singolo quadrimestre, e pesa in modo specifico su episodi di violenza o aggressione verso compagni, docenti o altro personale della scuola. Un cinque comporta la bocciatura automatica, e può essere assegnato anche per violazioni gravi e ripetute del regolamento di istituto, non solo per episodi di violenza.

Chi prende un voto inferiore a sei, già in sede di valutazione periodica, viene coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale. Alle superiori, un sei genera invece un debito da recuperare a settembre in educazione civica: il consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione e assegna un elaborato critico sul tema; se lo studente non lo consegna entro l’inizio dell’anno successivo, o se il consiglio lo giudica insufficiente, non viene ammesso alla classe successiva. La stessa logica arriva fino alla maturità: con un sei in condotta, il candidato deve discutere all’orale un elaborato critico sulla cittadinanza attiva definito dal consiglio di classe; con un cinque, l’ammissione all’esame è preclusa. Il voto incide anche sui crediti scolastici: il punteggio più alto è riservato esclusivamente a chi ha ottenuto almeno nove decimi in condotta.

Le sospensioni: oltre i due giorni scattano le attività sociali

Va a regime anche la disciplina sull’allontanamento dalla scuola, applicabile fino a un massimo di quindici giorni, introdotta dalla stessa riforma. Fino a due giorni di sospensione, lo studente viene coinvolto in attività scolastiche di riflessione sulle conseguenze del proprio comportamento, assegnate dal consiglio di classe e concluse con un elaborato critico. Oltre i due giorni, invece, scattano attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con la scuola, scelte tra quelle indicate negli elenchi predisposti dagli uffici periferici del ministero: se il consiglio di classe lo delibera, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo criteri di gradualità e proporzionalità.

Il punto di rottura rispetto al passato è la sostituzione, quasi totale, della sospensione “passiva” — giorni a casa, senza conseguenze ulteriori — con una sospensione che produce comunque un obbligo per lo studente, dentro o fuori dalla scuola. Anche chi resta a casa per due giorni deve tornare con un elaborato scritto; chi ne resta di più deve, di fatto, restituire qualcosa alla comunità.

Cosa dicono, insieme, queste cinque novità

Prese singolarmente, le cinque misure rispondono a esigenze diverse: una legge sul consenso informato, un servizio di ascolto psicologico, un regolamento sui cellulari, una riforma della valutazione, una norma sulle sospensioni. Ma il filo che le tiene insieme è visibile.

Sul fronte dei contenuti sensibili — la sessualità, in questo caso — la scuola cede terreno alla famiglia: decide il genitore, con una procedura scritta e verificabile, non più la scuola con un’informativa generica. Sul fronte del comportamento, succede l’esatto contrario: la scuola alza l’asticella della responsabilità individuale, con un voto in condotta che può bocciare, un divieto di cellulare esteso a tutti i cicli, sospensioni che non si esauriscono più in giorni di assenza. E proprio perché la richiesta di responsabilità cresce, cresce in parallelo anche l’offerta di supporto: uno sportello psicologico pensato per intercettare il disagio prima che sfoci in comportamenti sanzionabili.

Non è un caso che tutte e cinque le misure entrino in vigore nello stesso anno scolastico. Rispondono a un’unica cornice: più margine alle famiglie sulle scelte educative più delicate, più conseguenze concrete per chi sbaglia, più strumenti perché lo studente non arrivi a sbagliare. Se questo equilibrio regga nella pratica — se il voucher psicologico basti davvero a intercettare il disagio, se il voto in condotta funzioni da deterrente reale e non solo da sanzione formale — è una domanda a cui solo l’applicazione concreta, scuola per scuola, potrà rispondere.




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Raffaella Mari

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