Il Consiglio di Stato mette la parola fine al contenzioso sulla mancata conferma di Eugenio Facciolla alla guida della Procura della Repubblica di Castrovillari. La Settima Sezione ha respinto l’appello presentato dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, confermando la sentenza con cui il Tar del Lazio aveva annullato la delibera del Csm che aveva negato al magistrato la conferma nell’incarico direttivo.
Una decisione destinata a pesare sul complesso contenzioso che ha riguardato la posizione dell’ex procuratore di Castrovillari e che interviene dopo l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Salerno nei suoi confronti.
Il Csm, con una delibera del 7 febbraio 2024, aveva negato a Facciolla la conferma nell’incarico dopo il primo quadriennio, contestandogli una carenza delle «imprescindibili condizioni di indipendenza ed equilibrio». Alla base della decisione c’erano due distinti filoni.
Il primo riguardava l’inserimento, all’interno di un fascicolo di indagine, di una annotazione di polizia giudiziaria ritenuta falsa o comunque anomala. Il secondo concerneva invece una serie di iniziative che, secondo il Csm, avrebbero avuto l’effetto di screditare colleghi della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, alimentando un contrasto tra gli uffici requirenti di Catanzaro e Castrovillari che aveva avuto anche una rilevanza mediatica.
Facciolla aveva impugnato la decisione davanti al Tar del Lazio, che aveva accolto il ricorso. Il Ministero della Giustizia e il Csm avevano quindi impugnato quella sentenza davanti al Consiglio di Stato.
Ora arriva la conferma.
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra l’autonomia valutativa del Csm e gli accertamenti compiuti in sede penale o disciplinare. Il Consiglio di Stato riconosce che il Csm dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare l’idoneità di un magistrato a ricoprire un incarico direttivo e che il procedimento di conferma non è necessariamente subordinato all’esito di eventuali procedimenti penali o disciplinari.
Ma questa autonomia, chiariscono i giudici, non può spingersi fino a fondare una decisione su fatti che siano stati successivamente smentiti nella loro stessa esistenza.
Nel caso di Facciolla, il fatto relativo alla presunta annotazione falsa aveva costituito uno degli elementi determinanti della decisione del Csm. Quel fatto, però, era stato successivamente escluso in sede penale con la sentenza del Tribunale di Salerno del 18 luglio 2025, che aveva assolto il magistrato dall’accusa con la formula «per non avere commesso il fatto».
Per il Consiglio di Stato, questo elemento è decisivo.
«Se il loro accadimento non viene confermato o è addirittura smentito», si legge nella sentenza, la valutazione amministrativa non può continuare a poggiare su quei fatti come se fossero ancora esistenti. Il Consiglio di Stato sottolinea infatti che l’autonomia del Csm incontra un «limite ontologico nell’esistenza dei fatti medesimi».
In sostanza, il Csm può valutare autonomamente un comportamento di un magistrato anche rispetto a un procedimento penale parallelo, ma non può mantenere alla base della propria decisione un fatto che la sede giudiziaria competente abbia successivamente accertato non essere stato commesso dal magistrato.
Il Consiglio di Stato richiama anche il principio di coerenza dell’ordinamento: il rischio che procedimenti diversi arrivino a conclusioni differenti non può essere scaricato sull’interessato soltanto perché i tempi della giustizia sono diversi. Una volta che il Csm decide di non sospendere il procedimento di conferma in attesa dell’esito di un procedimento penale o disciplinare, deve accettare il rischio di un successivo contrasto e, se il fatto viene smentito, la valutazione fondata su quel presupposto può essere annullata.
Ma la sentenza non si ferma alla vicenda dell’annotazione di polizia giudiziaria.
Il Consiglio di Stato ha infatti esaminato anche l’altra contestazione, relativa al presunto tentativo di screditare i magistrati della Dda di Catanzaro. E anche su questo punto ha ritenuto illegittima la decisione del Csm.
I giudici hanno precisato che questa contestazione non aveva un ruolo secondario, come invece aveva ritenuto il Tar: secondo la stessa delibera del Csm, infatti, aveva avuto un peso pari a quello attribuito ai fatti di rilievo penale.
Il problema, però, è un altro: la contestazione era stata formulata in maniera troppo generica.
Nella delibera si faceva riferimento ad alcuni esposti e a una relazione al procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, senza però specificarne adeguatamente il contenuto. Anche il riferimento alla presunta «rilevanza mediatica» risultava, secondo il Consiglio di Stato, vago e indeterminato.
Inoltre, il Csm non avrebbe adeguatamente preso in considerazione le spiegazioni fornite dallo stesso Facciolla durante il procedimento. Il magistrato aveva negato di aver tentato di screditare i colleghi della Dda e aveva spiegato che le interlocuzioni con il procuratore generale erano legate, tra l’altro, a una richiesta di chiarimenti e a una nota riservata relativa al coordinamento delle indagini.
Secondo i giudici, su queste puntuali deduzioni difensive la delibera del Csm non aveva preso posizione, limitandosi a dare per acquisita la ricostruzione contestata al magistrato.
Da qui la conclusione: anche sotto questo profilo la decisione di non conferma risultava viziata.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello del Ministero della Giustizia e del Csm e confermato integralmente la sentenza del Tar del Lazio.
Il dispositivo condanna inoltre Ministero e Csm, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore di Facciolla, liquidate in 5 mila euro oltre agli accessori di legge.
Una pronuncia che afferma un principio particolarmente significativo: l’autonomia costituzionale del Csm nelle valutazioni sulla carriera dei magistrati è ampia, ma non può prescindere dalla realtà dei fatti. Quando un giudizio negativo sulla permanenza in un incarico direttivo si fonda su specifiche condotte, quelle condotte devono essere realmente esistenti e adeguatamente dimostrate. Diversamente, anche una valutazione discrezionale dell’organo di autogoverno può essere sottoposta al controllo del giudice amministrativo e annullata.
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Roberto Tolomeo
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