Analizziamo la responsabilità civile e fiscale del consulente. Scopri i rischi della pianificazione aggressiva e l’onere della prova per i danni.
Affidarsi a un commercialista o a un avvocato è un passo fondamentale per gestire la propria attività, un rapporto basato sulla fiducia reciproca. Tuttavia, il confine tra un buon consiglio per risparmiare sulle tasse e una strategia illegale può talvolta diventare sottile. Negli ultimi anni, le regole del gioco sono cambiate profondamente. Se un tempo il consulente restava quasi sempre ai margini delle contestazioni, oggi rischia di essere coinvolto in prima persona se il contribuente commette illeciti fiscali. La Cassazione è intervenuta più volte per chiarire i limiti di questo coinvolgimento, distinguendo tra semplici errori e vere complicità. Capire quando il commercialista risponde degli errori del cliente è diventato essenziale non solo per chi offre il servizio, ma anche per chi lo riceve. In questo articolo vedremo come la legge punisce le pianificazioni fiscali troppo aggressive e cosa deve dimostrare il cliente per ottenere un risarcimento danni in sede civile, analizzando i doveri di diligenza e informazione.
Il consulente rischia se il cliente evade le tasse?
Fino alla fine degli anni Novanta, il professionista che assisteva un’azienda o un privato nelle questioni fiscali raramente veniva sanzionato per le violazioni commesse dal proprio assistito. Oggi la situazione è molto diversa e il concorso del professionista nel reato è un’ipotesi concreta. Con la riforma del 1997 (art. 10 D.Lgs 472/1997) è stata introdotta la figura dell’autore mediato e, dal 2015, la legge è diventata ancora più severa.
Il legislatore ha infatti stabilito che costituisce un’aggravante della pena il fatto che l’illecito sia stato commesso con il supporto tecnico di un consulente, specialmente se questo avviene attraverso l’elaborazione o la vendita di modelli di evasione fiscale. Le autorità nazionali ed estere stanno ponendo grande attenzione su questo aspetto, cercando di colpire non solo chi non paga, ma anche chi fornisce gli strumenti tecnici per farlo. Dunque, il commercialista o l’avvocato che suggeriscono operazioni fraudolente non possono più considerarsi estranei ai fatti contestati al contribuente.
Qual è il confine tra risparmio lecito e reato?
Il cuore del problema risiede spesso nella pianificazione fiscale. Ogni imprenditore desidera ridurre il carico delle imposte e chiede al proprio consulente di trovare la strada migliore per farlo. Questa attività, se rimane nei limiti della legge, è indice di un’ottima consulenza. Tuttavia, il professionista si trova oggi in una posizione delicata: deve bilanciare la richiesta del cliente di massimizzare il risparmio con il rispetto delle norme tributarie.
Più l’operazione suggerita diventa “aggressiva”, maggiori sono i rischi di sconfinare nell’abuso del diritto o nell’elusione. In questi casi, il consulente ha dei doveri precisi: deve informare il cliente sulla complessità dell’incarico, sollecitarlo a valutare strade alternative e, soprattutto, deve provare a dissuaderlo dal compiere operazioni troppo rischiose. Se il professionista ignora questi doveri e spinge verso strategie al limite della legalità, espone se stesso a sanzioni e il cliente a pesanti accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il professionista deve garantire il risultato vincente?
Passando alla responsabilità civile, ovvero al risarcimento dei danni, bisogna fare una distinzione importante. Secondo il codice civile, avvocati e commercialisti hanno obblighi di mezzo e non di risultato. Questo significa che il professionista non può garantire la vittoria di una causa o l’assoluta assenza di controlli fiscali, ma deve garantire di lavorare con la massima diligenza e competenza.
Il cliente non può chiedere i danni solo perché ha perso una causa, ma può farlo se l’errore del professionista è stato determinante e imperdonabile. Facciamo un esempio pratico per capire meglio: se un avvocato perde un processo perché la tesi difensiva non ha convinto il giudice, non ha colpa; se invece perde perché ha dimenticato di depositare il ricorso entro i termini o non ha allegato una procura valida, commette un errore non scusabile dettato da disinteresse o ignoranza. In casi di particolare difficoltà tecnica (art. 2236 codice civile), il consulente risponde solo se agisce con dolo o colpa grave.
Cosa deve provare il cliente per essere risarcito?
Ottenere il risarcimento non è automatico, nemmeno di fronte a un errore evidente. In un eventuale giudizio, l’onere della prova è ripartito in modo preciso. Spetta al cliente dimostrare tre cose: l’entità del danno subito, l’inadeguatezza del lavoro svolto dal professionista e il legame diretto tra l’errore e il danno. Il professionista, dal canto suo, dovrà provare di aver agito correttamente o che l’errore è dovuto a problemi tecnici complessi a lui non imputabili.
La Corte di Cassazione (sent. n. 36212/2019) ha chiarito che il giudice deve effettuare una valutazione prognostica. Non basta accertare lo sbaglio, bisogna chiedersi: “Se il professionista avesse agito correttamente, il cliente avrebbe vinto?”.
Se la risposta è no, o è incerta, il risarcimento potrebbe essere negato.
Riprendiamo l’esempio dell’avvocato che sbaglia la procura:
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se il ricorso, pur con la procura giusta, sarebbe stato comunque respinto perché infondato, il cliente non ha diritto al risarcimento completo;
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il cliente deve provare che, senza quell’errore formale, aveva significative probabilità (chance) di vedere accolta la sua domanda.
Chi paga la sanzione: il contribuente o il consulente?
Fino al 1997 le sanzioni amministrative seguivano una logica puramente risarcitoria: l’obiettivo era coprire il danno subito dallo Stato. Per questo motivo, il soggetto sanzionato era sempre il contribuente, a prescindere dal suo reale coinvolgimento. Un esempio chiaro riguardava gli eredi: se un soggetto moriva lasciando debiti fiscali, i familiari dovevano pagare non solo le imposte arretrate, ma anche le sanzioni, pur non avendo commesso alcuna violazione. Lo stesso valeva per chi affidava tutto al commercialista: se il professionista non presentava la dichiarazione, la colpa ricadeva comunque sul cliente.
Con l’introduzione dei decreti legislativi del 1997 (D.Lgs 472 e 473), il sistema è diventato punitivo. Oggi vige il principio di personalità e colpevolezza: la sanzione colpisce, in linea di massima, chi ha commesso l’azione rimproverabile. Tornando all’esempio degli eredi, oggi questi pagano solo il debito d’imposta del defunto, ma non le sanzioni, poiché la condotta illecita non è riconducibile a loro.
Quando il contribuente può evitare la sanzione per colpa altrui?
Nonostante la riforma, il contribuente non può liberarsi facilmente dei propri obblighi delegandoli a terzi. Tuttavia, ci sono eccezioni importanti. La giurisprudenza (CTR Liguria n. 480/5/2019) ha ritenuto non colpevole un cittadino che aveva consegnato i documenti al CAF ricevendo la ricevuta di impegno alla trasmissione: in quel caso, l’aver ricevuto l’attestazione ha fatto ritenere al cittadino di essere in regola, esonerandolo da colpe per l’omessa dichiarazione del centro di assistenza.
Discorso simile vale per i pagamenti irregolari o le compensazioni di crediti inesistenti fatte dal professionista a insaputa del cliente. I giudici (CTP Reggio Emilia n. 17/2/19 e n. 190/2/19) hanno stabilito che la sanzione non si applica se il contribuente dimostra due cose: di essersi affidato a un esperto del settore e di aver denunciato tempestivamente il fatto all’autorità giudiziaria (art. 6 del D.Lgs 472). Attenzione però alla scelta del consulente: affidarsi a una persona non abilitata o non vigilare sul suo operato comporta una “culpa in vigilando”, rendendo il contribuente responsabile per non aver controllato, a meno che l’intermediario non abbia mascherato la sua inadempienza con l’inganno.
Cosa significa essere autore mediato dell’illecito?
La riforma ha introdotto una figura giuridica fondamentale: l’autore mediato (art. 10). Si tratta di colui che, con l’inganno o la violenza, induce un’altra persona a commettere un illecito. In questi casi, a rispondere della sanzione non è chi compie materialmente l’atto, ma chi lo ha determinato.
Per capire meglio, immaginiamo una società dove il liquidatore firma la dichiarazione dei redditi basandosi sui conti preparati dall’amministratore. Se l’amministratore ha inserito documenti falsi nascondendoli al liquidatore, quest’ultimo è l’autore materiale della dichiarazione infedele, ma è innocente perché non sapeva del falso.
L’amministratore, pur non avendo firmato nulla, sarà sanzionato come autore mediato per aver indotto l’altro in errore. Allo stesso modo, risponde come autore mediato il consulente che inganna il cliente, ad esempio facendosi consegnare i soldi per le tasse e trattenendoli per sé con degli artifici.
Il commercialista risponde penalmente per i reati del cliente?
Quando si passa dal piano amministrativo a quello penale, entra in gioco il concorso di persone nel reato (art. 110 codice penale). Se più persone partecipano alla commissione di un illecito, tutte sono punibili. La Cassazione (sent. Sez. III pen. n. 14497/2017) ha confermato che può essere condannato anche un ex amministratore che si è dimesso prima della presentazione della dichiarazione fraudolenta, se aveva precedentemente registrato fatture false preparando il terreno per l’evasione.
Non serve un accordo scritto o preventivo tra le parti: basta la coscienza di contribuire all’azione altrui. Anche se solo uno dei due ha il fine specifico di evadere, l’altro risponde se è consapevole di aiutarlo.
Basta un consiglio sbagliato per essere condannati?
Anche il professionista può concorrere nel reato se il suo ruolo va oltre la semplice consulenza astratta. Se un commercialista, pur sapendo che una fattura riguarda operazioni inesistenti, la inserisce ugualmente in dichiarazione o suggerisce al cliente di usarla per abbattere il carico fiscale, commette reato.
I giudici (Cass. n. 39873/2013 e n. 19335/2015) sono severi: un professionista avveduto non può ignorare fatture con descrizioni generiche o importi sospetti. Il “non potevo non sapere” o il difetto di attenzione possono costare cari.
Il principio vale anche per i notai che stipulano atti simulati per sottrarre beni al fisco o per i consulenti che pianificano operazioni elusive come la creazione di trust o società estere fittizie. La responsabilità scatta se c’è la consapevole partecipazione al disegno criminoso, indipendentemente dal fatto che il professionista ne tragga un guadagno diretto. In sintesi: chi fornisce il “know-how” per la frode rischia quanto chi la mette in pratica.
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Paolo Florio
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