La legge italiana riconosce tutele specifiche alle coppie non sposate: assistenza sanitaria, casa, alimenti e successione nel contratto di affitto.
Molte coppie scelgono oggi di costruire una vita insieme senza contrarre matrimonio. Fino a qualche anno fa, questa decisione comportava una quasi totale assenza di tutele legali, lasciando i partner privi di diritti in momenti delicati dell’esistenza. Fortunatamente, il legislatore è intervenuto per colmare questa lacuna, riconoscendo il valore dei legami affettivi stabili. La normativa attuale identifica con precisione chi rientra in questa categoria e quali garanzie spettano ai partner. È essenziale conoscere quali sono i diritti dei conviventi di fatto per comprendere come la legge protegga la coppia in caso di malattia, morte, rottura del legame o necessità economiche. La disciplina riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, purché non siano vincolate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (art. 36 L. 20 maggio 2016, n. 76). Esaminiamo nel dettaglio cosa prevede l’ordinamento.
Chi sono i conviventi di fatto per la legge?
Per comprendere l’ambito di applicazione della norma, bisogna partire dalla definizione giuridica. La disciplina della famiglia di fatto, contenuta nella legge 20 maggio 2016, n. 76, stabilisce che si considerano conviventi di fatto due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, sia morale che materiale. È necessario che tra i due non vi siano altri vincoli giuridici come rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (art. 36 L. 20 maggio n.76/2012).
Da questo status derivano diritti precisi, equiparati a quelli dei coniugi in situazioni specifiche. Ad esempio, i conviventi hanno gli stessi diritti del coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. Molto importante è anche la tutela in ambito sanitario: in caso di malattia o ricovero, i partner hanno diritto reciproco di visita e di assistenza. Inoltre, possono accedere alle informazioni personali relative alla salute del compagno, seguendo le stesse regole organizzative delle strutture ospedaliere o di assistenza (pubbliche, private o convenzionate) già previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39, L. n.76/2016).
Quando spetta il diritto agli alimenti?
La legge tutela il convivente economicamente più debole anche nel momento in cui la relazione finisce. Se cessa la convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto di uno dei due a ricevere dall’altro gli alimenti. Questo avviene solo a condizione che il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Esistono però dei limiti temporali e quantitativi:
-
gli alimenti vengono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza;
-
la misura degli alimenti è determinata secondo quanto previsto dal codice civile (art. 438, secondo comma, c.c.).
Un aspetto interessante riguarda la priorità di questo obbligo. Nella determinazione dell’ordine delle persone obbligate a prestare gli alimenti (art. 433 c.c.), l’obbligo del convivente deve essere adempiuto con precedenza rispetto a quello di fratelli e sorelle (art.1, comma 65, L. n. 76/2016).
Da quando è valido il diritto agli alimenti?
È importante chiarire le tempistiche di applicazione di questa norma. Il diritto agli alimenti in favore del convivente è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 76/2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016. Questo significa che una pretesa alimentare è possibile solo per quelle convivenze cessate a partire dal 5 giugno 2016.
Il diritto alimentare nella convivenza di mero fatto sorge infatti nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno, che coincide temporalmente con la fine del legame affettivo. Di conseguenza, se la convivenza è terminata prima del 5 giugno 2016, la legge vigente al tempo (ratione temporis) non prevede alcun diritto sostanziale agli alimenti (Tribunale Milano, 23 gennaio 2017).
Cosa succede alla casa se il partner muore?
Uno dei temi più sentiti riguarda la tutela dell’abitazione in caso di lutto. Se il proprietario della casa di comune residenza muore, la legge protegge il convivente superstite garantendogli la continuità abitativa, salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile.
Il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa:
-
per due anni;
-
oppure per un periodo pari alla durata della convivenza, se questa è stata superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni.
La tutela si rafforza in presenza di figli. Se nella stessa casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di rimanere nell’abitazione per un periodo non inferiore a tre anni (art. 1, comma 42, L. n.76/2016).
Tuttavia, questo diritto non è assoluto e può decadere. Il diritto viene meno se il convivente superstite:
-
cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza;
-
contrae matrimonio o unione civile;
-
intraprende una nuova convivenza di fatto (art. 1, comma 43, L. n.76/2016).
Si può subentrare nel contratto di affitto?
La tutela dell’abitazione si estende anche a chi vive in affitto. La legge prevede specifiche garanzie per la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza. Il convivente di fatto ha la facoltà di succedere nel contratto in due casi specifici:
Inoltre, lo status di convivente ha rilevanza anche per l’accesso all’edilizia pubblica. Se l’appartenenza a un nucleo familiare costituisce titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto possono godere di tale titolo o preferenza a parità di condizioni (art. 1, comma 45, L. n.76/2016).
Chi perde la casa in caso di violenza?
L’ordinamento prevede norme severe per tutelare le vittime di violenza domestica che vivono in alloggi di edilizia residenziale pubblica. Esiste una specifica decadenza dall’assegnazione dell’alloggio per gli autori di determinati delitti.
Se l’assegnatario dell’alloggio viene condannato, anche in via non definitiva, o se viene applicata la pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), egli decade dall’assegnazione. Questo accade per reati consumati o tentati quali: violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, maltrattamenti in famiglia, omicidio, infanticidio, lesioni personali, sequestro di persona (artt. 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 sexies e 609 octies del codice penale).
La norma si applica se i fatti sono commessi all’interno della famiglia, del nucleo familiare o tra persone legate (attualmente o in passato) da matrimonio, unione civile o relazione affettiva, indipendentemente dalla coabitazione. In questo scenario, il condannato perde la casa, ma le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto (art. 3 bis L. 15/10/2013, n. 113 introdotto dall’art. 12 della legge 11 gennaio 2018 n. 4).
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Raffaella Mari
Source link



