Molto spesso in questo periodo si ricorre ad una pensione per cani. Spesso senza avere le precise e non sottovalutabili cognizioni

Un tema che non sempre viene adeguatamente sviscerato è quello della responsabilità della pensione per cani nei confronti del proprietario dell’animale affidato nell’ipotesi in cui durante la permanenza nella struttura il cane subisca un incidente, si ferisca o addirittura muoia. Non meno importante, e forse altrettanto trascurato, è il tema della responsabilità verso i terzi, quando sia invece il cane affidato alla pensione a cagionare danni ad altre persone o ad altri animali.

Partiamo dalla qualificazione giuridica del rapporto che si instaura con la struttura.

Il contratto con cui un animale viene affidato a una pensione si qualifica come deposito oneroso atipico. La pensione per cani, specie se gestita professionalmente e a pagamento, come dovrebbe essere (!!!), non assume una mera detenzione materiale dell’animale ma una vera e propria obbligazione di custodia, vigilanza, mantenimento e restituzione del cane. Proprio per questo è fondamentale concludere un vero contratto, evitando di affidarsi a una semplice stretta di mano. Il contratto permette di rispondere ad alcune domande essenziali: come era organizzata la struttura, Quali obblighi aveva assunto, Il cane era stato collocato insieme ad animali compatibili, Vi era un sistema di vigilanza adeguato.

Se il cane si ferisce, fugge, viene aggredito da altri animali presenti nella struttura o muore durante la permanenza, occorrerà verificare se la pensione abbia correttamente adempiuto agli obblighi assunti oppure se vi sia stato un inadempimento contrattuale. Proprietario e gestore devono essere consapevoli che la pensione risponde di un servizio organizzato che implica: la corretta gestione degli animali ospitati, la vigilanza, la prevenzione delle aggressioni, la separazione dei cani incompatibili, il controllo delle condizioni di salute, la gestione delle uscite e delle aree comuni e, naturalmente, un intervento tempestivo in caso di pericolo o malore. Vale la pena ricordare che, quanto più la struttura opera professionalmente, tanto più rigoroso sarà il parametro di diligenza con il quale dovrà essere valutato il suo comportamento.

In caso di morte o lesione del cane durante la permanenza in pensione trovano applicazione le regole della responsabilità contrattuale e il proprietario è tenuto a provare il titolo contrattuale e l’evento dannoso; incombe invece sul gestore la prova che il danno è dipeso da una causa a lui non imputabile. Non è sufficiente limitarsi ad affermare che l’incidente è avvenuto. La struttura deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele richieste dalla natura professionale dell’attività svolta. Nella mia ormai lunga esperienza professionale, le difese avanzate dalle strutture hanno fatto ricorso con frequenza a tre spiegazioni quali lo shock anafilattico, la puntura di insetti o di altri animali, il colpo di calore. Il punto è sempre lo stesso perchè qualunque sia la causa invocata la struttura non può limitarsi alla sola enunciazione della causa clinica.

In concreto, occorrerà sempre verificare se l’evento fosse prevedibile o prevenibile nel contesto di quella specifica attività; se la struttura avesse adottato tutte le misure organizzative esigibili (raccolta dell’anamnesi, protocolli di emergenza, condizioni ambientali adeguate, sorveglianza); se vi sia stato un intervento tempestivo: il mancato controllo dell’animale, il ritardo nell’accorgersi delle sue condizioni, il ritardo nel chiamare il veterinario o l’omessa comunicazione al proprietario possono trasformarsi negli elementi centrali per accertare la responsabilità. Il colpo di calore è spesso la difesa più fragile. Il calore estivo non è un fatto imprevedibile ma una condizione ambientale tipica e dunque rientra nell’area di rischio che una pensione per cani deve organizzativamente governare.

Prendiamo ora in considerazione l’ipotesi per cui il cane affidato alla pensione danneggia un terzo. Chi ne risponde? Si materializza quell'”articolaccio” 2052 del codice civile, con una complicazione non da poco. Le certezze assolute non appartengono al mondo del diritto — capisco che possa sembrare una contraddizione — e occorre quindi procedere con cautela.

La mera consegna del cane a una pensione non trasferisce automaticamente ogni responsabilità dal proprietario alla struttura. La giurisprudenza più recente ci dice che la responsabilità ex art. 2052 c.c. ricade, in via alternativa, sul proprietario oppure su chi si serve dell’animale per soddisfare un proprio interesse autonomo. Poiché la pensione detiene l’animale altrui in esecuzione di un contratto di deposito — e non ne trae alcuna utilizzazione propria — il proprietario rimane il soggetto passivo designato dalla norma, anche durante la permanenza del cane nella struttura. Ciò significa che il proprietario non è automaticamente liberato per il solo fatto che il cane si trovasse in pensione al momento del danno. Il gestore della pensione può essere chiamato a rispondere ex art. 2052 c.c. qualora utilizzi l’animale altrui per soddisfare un interesse proprio, distinto da quello del proprietario: ad esempio, se impiegasse il cane per la guardia dei propri locali o per servizi aggiuntivi della struttura. Ma la sola custodia professionale a pagamento non integra questa fattispecie.

Quando è il proprietario a dover rispondere ex art. 2052 c.c. la sola via di liberazione è la prova del caso fortuito, quel fattore esterno idoneo a interrompere il nesso causale, caratterizzato da imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Non basta dire che l’animale “era di solito tranquillo” perchè l’imprevedibilità del comportamento animale non costituisce di per sé caso fortuito, essendo una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio. Principio ormai pacifico.

Se il cane muore o si ferisce in pensione, possono entrare in gioco almeno due voci di danno. Quello patrimoniale che comprende le spese veterinarie, l’ eventuale valore economico dell’animale, la restituzione del corrispettivo della pensione. Quello non patrimoniale che è è la componente più delicata. Il danno non è comunque automatico e il proprietario — e i familiari conviventi, anche se non intestatari formali — devono allegare e provare l’intensità del legame affettivo, la sofferenza effettivamente patita e la gravità del pregiudizio. .

Affidare un cane a una pensione significa certamente consegnarlo materialmente ad altri per qualche giorno. Dal punto di vista giuridico, significa soprattutto affidarne ad altri la custodia e la vigilanza. Non dimentichiamolo mai. È da quell’affidamento che nascono obblighi precisi, obblighi che diventano particolarmente importanti quando qualcosa va storto e occorre ricostruire non soltanto che cosa sia accaduto, ma soprattutto se ciò che è accaduto avrebbe potuto essere evitato


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Avv. Filippo Portoghese

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