Le Entrate chiariscono come si comporteranno davanti a professionisti, piccoli imprenditori e consumatori schiacciati dai debiti. Nel concordato minore le imposte possono essere pagate solo in parte, ma con regole precise.
Il professionista o il piccolo imprenditore sovraindebitato che propone ai creditori un concordato minore può pagare i debiti fiscali anche solo in parte, se il suo patrimonio non basta a coprirli. Senza dover presentare la transazione fiscaleprevista per il concordato preventivo delle imprese più grandi. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/2026, appena pubblicata dopo che una bozza era stata sottoposta a consultazione pubblica il 26 giugno. Restano però ferme le regole sostanziali a tutela dell’Erario: rispetto dell’ordine delle prelazioni, corretta collocazione dei crediti, divieto di riservare al Fisco un trattamento peggiore di altri creditori. La circolare contiene anche un’indicazione operativa: gli uffici dovranno votare sempre sulle proposte di concordato minore. Non resteranno più in silenzio, e la questione se il silenzio del Fisco valga come assenso perde così gran parte del suo peso pratico. La circolare esamina tutte le procedure da sovraindebitamento e l’esdebitazione.
Cosa sono le procedure di sovraindebitamento?
Sono gli strumenti che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019) mette a disposizione di chi ha più debiti di quanti ne possa pagare, ma non può accedere alle procedure riservate alle imprese più grandi, come la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento). Riguardano i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start up innovative e in generale ogni debitore non soggetto a liquidazione giudiziale.
Le procedure sono tre. La ristrutturazione dei debiti del consumatore, riservata a chi si è indebitato per ragioni estranee a un’attività economica. Il concordato minore, per chi svolge un’attività d’impresa o professionale. La liquidazione controllata, con cui il patrimonio del debitore viene venduto per pagare i creditori. Alla fine del percorso il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti, per ripartire da zero.
Cos’è il concordato minore?
Il concordato minore è la procedura con cui un debitore sovraindebitato che svolge un’attività imprenditoriale o professionale propone ai creditori un piano per pagarli, anche solo in parte, con modalità e tempi precisi. È riservato a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start up innovative e altri debitori non soggetti a liquidazione giudiziale. Ne sono esclusi i consumatori, salvo che la domanda sia presentata da più membri della stessa famiglia e almeno uno di loro sia legittimato.
La domanda si presenta con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (Occ), che aiuta a preparare il piano e redige una relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla fattibilità della proposta. La caratteristica che lo distingue dalla ristrutturazione del consumatore è il voto dei creditori: la proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei crediti, poi il tribunale la omologa. La procedura privilegia la continuità dell’attività: un idraulico con debiti verso fornitori, banche e Fisco può proporre di pagarli in cinque anni con i guadagni del suo lavoro, invece di veder vendere i suoi beni. Il piano deve però garantire ai creditori almeno quanto otterrebbero con la liquidazione controllata.
Quando il debitore non può accedere a queste procedure?
La legge esclude chi ha un comportamento scorretto. La ristrutturazione dei debiti del consumatore è inammissibile se il debitore ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il concordato minore lo è se il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori.
La circolare richiama alcune decisioni dei giudici. È inammissibile il piano del debitore che ha aumentato i propri debiti per sostenere spese non essenziali, aggravando il dissesto. E costituisce atto in frode la condotta di chi ha pagato con regolarità tutti i creditori privati e ha sistematicamente omesso di versare le imposte: chi sceglie di pagare il fornitore e non l’Erario fa un pagamento preferenziale. Il principio è condivisibile, ma la valutazione deve restare concreta: conta se l’indebitamento è stato sistematico o legato a circostanze particolari, e se le somme sono servite per spese essenziali o voluttuarie.
Il Fisco può essere pagato solo in parte nel concordato minore?
Il concordato minore ha regole proprie (artt. 74-83 del Codice), ma per quanto non è previsto rinvia a quelle del concordato preventivo (art. 74, comma 4). Il concordato preventivo, per i debiti fiscali, prevede l’art. 88: la transazione fiscale, una proposta specifica rivolta all’Erario per pagare le imposte in misura ridotta o dilazionata.
Sul rapporto tra le due norme esistevano tre tesi. Per la prima l’art. 88 non si applica affatto al concordato minore. Per la seconda si applica integralmente, e chi non paga per intero e subito le imposte deve presentare anche una transazione fiscale separata. Per la terza si applicano solo le regole sostanziali dell’art. 88, non il procedimento.
Le Entrate hanno scelto la terza strada. Sul piano formale il concordato minore non è soggetto all’art. 88: non serve una transazione fiscale distinta, e i crediti erariali, se il patrimonio non è sufficiente, possono essere pagati solo in parte. Si applicano però le regole sostanziali: la corretta classificazione dei crediti, il rispetto dell’ordine delle prelazioni e il divieto di riservare ai crediti tributari un trattamento deteriore rispetto ad altri creditori di pari grado.
Il silenzio del Fisco vale come voto favorevole?
Nel concordato minore il creditore che non vota si considera favorevole alla proposta (art. 79, comma 3, del Codice): è il silenzio-assenso. Nella bozza di giugno le Entrate sostenevano che questa regola non valesse per i creditori pubblici. L’argomento si basava sull’art. 80, comma 3, che consente al tribunale di omologare il concordato anche contro il voto contrario del Fisco, il cosiddetto cram down: se serve un intervento del giudice per superare il dissenso dell’Erario, si diceva, il suo silenzio non può valere come assenso.
La lettura più aderente al testo delle norme era un’altra. Se il Fisco non vota, si applica l’art. 79 senza distinzioni, e il silenzio vale come adesione. Se vota contro, l’art. 79 non c’entra, e il tribunale può superare il dissenso con il cram down dell’art. 80, se ne ricorrono i presupposti.
Nella circolare definitiva l’affermazione sull’inapplicabilità del silenzio-assenso è scomparsa. Al suo posto c’è un’indicazione pratica: gli uffici dell’Agenzia devono esprimere sempre il proprio voto. Il problema interpretativo resta aperto sulla carta, ma nei fatti non dovrebbe più porsi.
Cosa cambia per chi ha debiti con il Fisco?
Per il professionista o il piccolo imprenditore sovraindebitato, la circolare offre certezze. Può proporre un concordato minore che preveda il pagamento parziale delle imposte, senza la procedura aggiuntiva della transazione fiscale. Deve però rispettare la gerarchia dei crediti: i debiti fiscali privilegiati non possono essere trattati peggio di quelli di grado inferiore.
E deve aspettarsi un voto esplicito dell’Agenzia, favorevole o contrario.
Se il voto è negativo, resta la possibilità di chiedere al tribunale l’omologazione forzosa. Prima di tutto, però, conta la storia del debito: chi negli anni ha pagato tutti tranne il Fisco rischia di vedersi dichiarare la domanda inammissibile.
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