Come Funziona La Transazione Fiscale Nel Concordato?


Questa guida raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da imprenditori, amministratori e soci che hanno debiti con il Fisco e stanno valutando un concordato preventivo. Le abbiamo lasciate così come ci vengono poste, spesso in modo diretto e un po’ brusco, e a ciascuna diamo una risposta completa, come faremmo al telefono o in studio.

Prima di cominciare, il quadro in poche righe. La cosiddetta transazione fiscale nel concordato è oggi regolata dall’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), che consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato di imposte, contributi e relativi accessori. L’articolo è stato riscritto dal D.Lgs. 136/2024 (il “correttivo-ter”), in vigore dal 28 settembre 2024, e da ultimo integrato dal D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, che ha esteso il meccanismo anche ai tributi di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Nel frattempo la Cassazione, soprattutto nel 2026, ha chiarito molti punti che fino a ieri erano incerti.

Perché ce ne occupiamo noi? Perché la transazione fiscale vive a cavallo di due mondi: il diritto della crisi d’impresa e il diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la prima qualifica serve a costruire un piano di risanamento credibile, la seconda a ricostruire il debito fiscale con numeri che reggano il vaglio dell’attestatore e del tribunale. E poiché le partite più delicate sul cram down fiscale si stanno giocando davanti alla Corte di cassazione, la qualifica di avvocato cassazionista permette di seguire la stessa linea fino all’ultimo grado.

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Le basi

“Ma cos’è esattamente questa transazione fiscale nel concordato?”

È la possibilità di pagare al Fisco meno di quanto dovuto, o in più tempo, dentro un concordato preventivo approvato e omologato dal tribunale.

Detta così sembra un regalo, e non lo è. Funziona più come una trattativa a regole fisse. L’impresa in crisi presenta al tribunale una domanda di concordato preventivo con un piano e una proposta ai creditori. Dentro quella proposta trova posto anche il trattamento dei debiti tributari e contributivi: per esempio “pago il 18% dell’IRES arretrata in tre anni”, oppure “pago integralmente l’IVA ma in sette rate annuali”.

Due precisazioni che spesso sorprendono. La prima: con il Codice della crisi la parola “transazione fiscale” in senso stretto è rimasta agli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), mentre per il concordato la rubrica dell’art. 88 parla di “trattamento dei crediti tributari e contributivi”. Nella pratica però tutti continuano a chiamarla transazione fiscale, e la sostanza è quella. La seconda: l’Agenzia delle Entrate non firma un contratto separato, ma vota sulla proposta di concordato come qualsiasi altro creditore. Lo ha chiarito il nuovo comma 6 dell’art. 88: adesione o diniego riguardano l’intera proposta, espressi con il voto previsto dall’art. 107 CCII.

Il motivo per cui l’istituto esiste è pratico. Il credito tributario è, in linea di principio, indisponibile: un funzionario non può “fare lo sconto”. La legge crea quindi un canale specifico, con documenti, attestazioni e controlli del giudice, che rende legittimo accettare meno del dovuto quando l’alternativa, cioè la liquidazione giudiziale, darebbe all’Erario ancora meno. È questa la logica di fondo che ritroveremo in quasi tutte le risposte: non si chiede al Fisco di essere generoso, si dimostra che il concordato gli conviene più del fallimento.

“Chi può chiederla? Vale anche per una piccola impresa?”

Sì, ma con una distinzione che conviene fare subito.

Il concordato preventivo è lo strumento dell’imprenditore commerciale che supera le soglie di “impresa minore” (attivo, ricavi e debiti oltre i limiti fissati dall’art. 2 CCII). Chi sta sotto quelle soglie, così come professionisti, consumatori e imprenditori agricoli, ha a disposizione il concordato minore, che è una procedura da sovraindebitamento e segue regole proprie.

Questa differenza non è un dettaglio. Con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 la Cassazione ha stabilito che nel concordato minore il taglio dei debiti tributari non richiede necessariamente di attivare l’art. 88 CCII: il rinvio alle norme del concordato preventivo vale solo nei limiti della compatibilità. Niente parere conforme della Direzione regionale, niente procedura tipica della transazione: il ruolo centrale lo svolge l’Organismo di composizione della crisi (OCC), la cui relazione sulla convenienza fa le veci dell’attestazione del professionista indipendente.

Per le imprese sopra soglia, invece, la transazione fiscale è disponibile in tutte le forme di concordato preventivo: in continuità aziendale (l’impresa va avanti, direttamente o tramite un terzo che la prende in affitto o la acquista) e liquidatorio (l’attivo viene venduto e il ricavato distribuito). Le regole cambiano in modo significativo tra le due varianti, e ne parliamo più avanti.

Una cosa è uguale per tutti: la proposta riguarda tributi e contributi amministrati dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali, oltre che, dal 12 agosto 2026, i tributi degli enti territoriali. Restano fuori le entrate non tributarie, anche se gestite dalle stesse agenzie.

“Quali debiti posso mettere dentro? Anche l’IVA e le ritenute?”

Sì, anche IVA e ritenute: oggi non esistono più tributi intoccabili nel concordato.

Per anni non è stato così. Fino al 2016 l’IVA veniva considerata non falcidiabile, cioè andava pagata per intero, per via dei vincoli europei sulla riscossione dell’imposta. Poi la Corte di giustizia UE, con la sentenza del 7 aprile 2016 nella causa C-546/14 (Degano Trasporti), ha chiarito che il pagamento parziale dell’IVA è compatibile con il diritto dell’Unione se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Il legislatore italiano ha recepito il principio, e oggi IVA, ritenute operate e non versate, IRES, IRAP, addizionali, contributi INPS e premi INAIL possono entrare nella proposta.

Cosa può prevedere concretamente la proposta?

  • Pagamento parziale: una percentuale del dovuto, diversa per il capitale e per sanzioni e interessi.
  • Pagamento dilazionato: tutto, ma in più anni.
  • Una combinazione delle due: una percentuale ridotta, pagata a rate.

Con il D.Lgs. 147/2026 si aggiungono IMU, TARI, imposta di soggiorno e gli altri tributi propri di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Attenzione però: IRAP e addizionali regionali e comunali all’IRPEF erano già dentro, perché le amministrano le agenzie fiscali e non gli enti locali.

Il limite vero non sta nel “quale” tributo, ma nel “quanto”. Se il credito fiscale è privilegiato, e lo è per buona parte di imposte e contributi, la percentuale offerta non può scendere sotto quanto il Fisco ricaverebbe vendendo i beni su cui cade il privilegio. Lo deve attestare un professionista indipendente. E non può nemmeno ricevere un trattamento peggiore dei creditori con privilegio di grado inferiore, secondo le regole sull’ordine delle cause di prelazione che vedremo nel blocco successivo.

“Entro quando devo muovermi? Se ho già una cartella o un pignoramento è troppo tardi?”

No, non è troppo tardi. Ma ogni settimana conta.

Non esiste un termine “per chiedere la transazione” in senso stretto: la proposta fiscale nasce insieme alla domanda di concordato. Il problema è un altro, ed è doppio.

Il primo è il tempo della preparazione. Per presentare una proposta sul debito fiscale serve una fotografia completa e aggiornata dei carichi: avvisi, cartelle, dichiarazioni presentate e non ancora controllate, integrative. Ricostruirla richiede settimane, e nel frattempo le azioni esecutive vanno avanti.

Il secondo è la protezione del patrimonio. Con il deposito della domanda di accesso al concordato (anche “con riserva”, cioè senza ancora il piano completo) l’impresa può chiedere le misure protettive: i creditori, Fisco compreso, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Un pignoramento in corso viene quindi congelato, non cancellato.

Quanto alle cartelle già notificate: nessun problema, rientrano nel debito oggetto della proposta. Anzi, una volta che il concordato con la transazione è omologato, i contenziosi tributari pendenti sui medesimi debiti tendono a chiudersi, perché la pretesa fiscale viene ridefinita dall’omologazione. Il debito originario “rivive” solo se il concordato viene risolto per inadempimento.

La regola pratica è semplice: chi aspetta l’ultimo avviso di pignoramento per muoversi arriva con meno margine di manovra, non con meno diritti.


La procedura

“Come si fa, in pratica? Che documenti servono?”

Si parte dalla domanda di concordato. Insieme a essa, e questo è il passaggio che molti sottovalutano, una copia della domanda di transazione fiscale e della documentazione va depositata presso gli uffici fiscali individuati in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Non la sede legale, attenzione: il domicilio fiscale, che in qualche caso non coincide. Lo prevede l’art. 88, comma 5, CCII nella versione riscritta dal correttivo-ter, applicabile alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024.

Cosa si deposita?

  1. La domanda di concordato con piano e proposta, compresa la parte che riguarda i crediti tributari e contributivi.
  2. La relazione del professionista indipendente (l’attestatore), che deve certificare la convenienza o il trattamento non deteriore per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale (ne parliamo nella risposta successiva).
  3. Le dichiarazioni fiscali per le quali non è ancora arrivato l’esito dei controlli automatici e le eventuali dichiarazioni integrative presentate fino alla data della domanda: servono all’ufficio per “consolidare” il debito, cioè fissarne l’importo esatto.
  4. La documentazione per INPS e INAIL, con la medesima logica, presso le rispettive sedi competenti.

Una volta ricevuta la copia, l’ufficio liquida i tributi risultanti dalle dichiarazioni e l’agente della riscossione certifica i carichi affidati. Da quel momento esiste una cifra di riferimento su cui calcolare le percentuali.

Chi decide, dentro l’Agenzia? Le proposte nel concordato preventivo sono sottoposte alla competenza decisionale della Direzione regionale (o di coordinamento metropolitano), mentre il voto viene espresso formalmente dalla Direzione territoriale competente. Per l’INPS il percorso è parallelo e l’Istituto ha diffuso istruzioni con il messaggio n. 15359 del 25 ottobre 2024.

Il consiglio più concreto che possiamo dare è questo: la proposta fiscale va scritta dopo aver consolidato il debito, non prima. Una proposta costruita su numeri sbagliati costringe a modifiche in corsa, che allungano i tempi e indeboliscono la credibilità del piano.

“Che cosa deve dire l’attestatore? E perché è così importante?”

Perché senza la sua relazione non c’è transazione fiscale. E perché è su quella relazione che poi si combatte, se il Fisco vota contro.

Il professionista indipendente deve fare un confronto: quanto prende l’Erario con il concordato, e quanto prenderebbe con la liquidazione giudiziale. Il parametro cambia secondo il tipo di concordato:

  • nel concordato liquidatorio deve attestare la convenienza: il trattamento proposto deve essere migliore di quello ricavabile dalla liquidazione;
  • nel concordato in continuità deve attestare che il trattamento non è deteriore: basta che non sia peggiore.

La differenza è sottile ma pesante. “Conveniente” significa che l’Erario guadagna qualcosa rispetto allo scenario alternativo. “Non deteriore” significa che non ci perde, anche se non ci guadagna. In continuità la legge accetta un’asticella più bassa perché dalla prosecuzione dell’impresa derivano anche benefici indiretti: gettito futuro, posti di lavoro, contributi che continueranno a essere versati.

Poi c’è il tema del privilegio, di cui abbiamo accennato. Se una parte del credito fiscale è privilegiata, l’attestatore deve verificare che la percentuale offerta su quella parte non sia inferiore al ricavato realizzabile dalla vendita dei beni su cui il privilegio cade, tenendo conto del valore di mercato. La parte di credito che non trova capienza viene “degradata” a chirografo e trattata come tale.

Il punto delicato è il valore di liquidazione. Quanto vale davvero l’azienda venduta a pezzi in una liquidazione giudiziale? Quanto si recupera dai crediti verso clienti? Quanto costano gli oneri della procedura? Sono stime, e l’Agenzia spesso le contesta sostenendo che il professionista le ha sottovalutate per far sembrare conveniente la proposta. Una relazione di attestazione solida, con criteri dichiarati e verificabili, è la prima linea di difesa dell’intera operazione.

“Quanto tempo ci mette il Fisco a rispondere? E se non risponde?”

Qui c’è una differenza importante rispetto agli accordi di ristrutturazione.

Negli accordi (art. 63 CCII) la legge fissa un termine di novanta giorni per l’adesione, prorogabile se la proposta viene modificata, e la giurisprudenza è rigorosa: secondo la Corte d’appello di Ancona, la domanda di omologazione depositata prima che quei novanta giorni siano interamente trascorsi va respinta.

Nel concordato preventivo, invece, il Fisco non “risponde” alla proposta: vota, nei tempi e con le modalità della votazione di tutti gli altri creditori (artt. 107 e seguenti CCII). Il calendario lo fissa il tribunale, con il decreto che apre la procedura, e la votazione si svolge di regola in forma telematica entro le date indicate.

E se l’Agenzia non vota? Prima del correttivo c’era un vecchio dibattito su silenzio e voto contrario. Oggi il testo è chiaro: il meccanismo di omologazione forzosa (il cosiddetto cram down fiscale) opera tanto in caso di mancanza di voto quanto in caso di voto negativo, purché il voto dell’amministrazione sia determinante e la proposta superi il test di convenienza o di non deteriorità.

Una conseguenza pratica: nel concordato ha meno senso “aspettare la risposta” dell’ufficio. Ha molto più senso dialogare con l’ufficio prima del voto, chiarendo i numeri, spiegando la logica della proposta, rispondendo alle osservazioni del commissario giudiziale. Un voto favorevole spontaneo è sempre più solido di un voto convertito dal giudice, anche perché evita il rischio di opposizioni e reclami.

Un’ultima nota sui tributi locali: per i concordati già in corso al 12 agosto 2026, l’eventuale proposta sui tributi degli enti territoriali va inserita in una versione aggiornata del piano entro il termine previsto dall’art. 105, comma 4, CCII, cioè non oltre venti giorni prima dell’inizio delle votazioni, salvo chiedere il differimento del voto.

“E se l’Agenzia vota contro? Il concordato salta?”

No, non necessariamente. È proprio qui che entra in gioco il cram down fiscale.

Il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole del Fisco, se quel voto era determinante e se la proposta è conveniente (o non deteriore) per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale. Lo prevede oggi l’art. 88, comma 3, CCII (ex comma 2-bis).

Due parole vanno spiegate bene.

“Determinante” significa che, senza il voto contrario del Fisco, le maggioranze sarebbero state raggiunte. Se il concordato non passa comunque, anche contando l’Agenzia come favorevole, il cram down non serve a nulla. Il calcolo va fatto numericamente, e nella simulazione più avanti lo vedrete passo per passo.

“Conveniente” (o “non deteriore” in continuità) è il confronto fatto dall’attestatore, che però il tribunale non si limita a ricopiare: lo verifica, anche alla luce delle osservazioni del commissario giudiziale e delle contestazioni dell’Agenzia.

La Cassazione ha precisato la natura del meccanismo in due passaggi chiave. Con la sentenza n. 1033 del 10 gennaio 2024 ha chiarito che il cram down fiscale non crea un tipo speciale di giudizio di omologazione: opera nella fase dell’approvazione, facendo raggiungere maggioranze che altrimenti mancherebbero. Con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026 ha aggiunto che, accertata la decisività del dissenso, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’amministrazione, e le ragioni del dissenso diventano irrilevanti.

Questo non significa che il cram down sia automatico. Significa che la partita si sposta dal “cosa pensa il funzionario” al “cosa dicono i numeri”. Se i numeri sono solidi, il voto contrario può essere superato. Se sono fragili, il tribunale non omologa.

“Concordato in continuità o liquidatorio: per il Fisco cambia qualcosa?”

Cambia molto, ed è la domanda che decide la strategia.

Partiamo dalla storia recente, perché spiega gli errori di chi si è informato su fonti datate. Nel testo dell’art. 88 anteriore al correttivo-ter, il cram down fiscale era pensato per il concordato liquidatorio: la norma lo collegava al raggiungimento delle maggioranze dell’art. 109, comma 1, CCII, che sono quelle del concordato liquidatorio. Con la sentenza n. 19790/2026 la Cassazione ha confermato questa lettura: per le procedure regolate dal vecchio testo, il tribunale non poteva usare il cram down fiscale per omologare un concordato in continuità, e la successiva estensione non ha effetto retroattivo.

Il correttivo-ter ha cambiato le cose per le procedure successive al 28 settembre 2024: oggi il meccanismo è previsto anche nel concordato in continuità. Ma con un’architettura diversa, che conviene avere chiara.

Nel concordato in continuità le classi votano, e il concordato è approvato se tutte le classi sono favorevoli (art. 109, comma 5). Se una o più classi dissentono, si può tentare la ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, cosiddetto cross-class cram down), che richiede condizioni congiunte. E qui c’è la trappola introdotta dal correttivo: ai fini di una di quelle condizioni, il voto della classe dei creditori pubblici conta solo se è espressamente favorevole, non se è “convertito” dal giudice.

Tradotto: in continuità il cram down fiscale funziona bene quando l’unico ostacolo all’approvazione è il voto del Fisco. Se oltre al Fisco dissente anche un’altra classe, la strada si complica parecchio. Nel concordato liquidatorio la logica è più lineare: maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se ci sono classi, maggioranza delle classi.


Tabella dei passaggi e dei termini

Fase Atto Termine Davanti a chi
1. Accesso Ricorso per concordato (anche con riserva) e richiesta di misure protettive Quando l’impresa decide di accedere; misure con effetto dalla pubblicazione nel registro imprese Tribunale competente
2. Deposito della proposta fiscale Copia della domanda di transazione e documenti (dichiarazioni non controllate, integrative) Contestualmente al deposito della proposta di concordato Uffici AdE dell’ultimo domicilio fiscale; agente della riscossione; INPS/INAIL
3. Consolidamento del debito Liquidazione dei tributi e certificazione dei carichi Tempi brevi previsti dall’art. 88 CCII (trenta giorni) Ufficio fiscale e agente della riscossione
4. Attestazione Relazione su convenienza (liquidatorio) o non deteriorità (continuità) Allegata al piano Professionista indipendente
5. Apertura Decreto di apertura con calendario del voto e nomina del commissario Fissato dal tribunale Tribunale
6. Modifiche Integrazione o modifica del piano (anche per i tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026) Non oltre venti giorni prima dell’inizio del voto (art. 105, c. 4) Tribunale e creditori
7. Voto Voto dell’amministrazione finanziaria sull’intera proposta (art. 107) Nelle date fissate dal tribunale Direzione territoriale su decisione della Direzione regionale
8. Omologazione Giudizio di omologazione, eventuale cram down fiscale (art. 88, c. 3) Dopo il voto, con opposizioni nei termini di legge Tribunale
9. Impugnazione Reclamo contro la sentenza di omologazione o di rigetto Termini dell’art. 51 CCII Corte d’appello, poi Cassazione

Casi particolari

“Ho anche debiti con il Comune, IMU e TARI. Rientrano?”

Sì, e da poche settimane in un modo molto più efficace di prima.

Fino all’estate 2026 i tributi locali vivevano in una zona grigia. Potevano essere tagliati nel concordato preventivo, perché il concordato vincola tutti i creditori una volta omologato, ma senza cram down: se la classe che li conteneva votava contro, quel voto restava contrario. L’unica via era la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, con tutte le sue condizioni. Negli accordi di ristrutturazione e nella composizione negoziata, poi, lo stralcio era sostanzialmente bloccato, salvo l’adesione volontaria dell’ente che alcune Sezioni regionali della Corte dei conti avevano ritenuto legittima.

L’art. 4 del D.Lgs. 147/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 e in vigore dal giorno successivo, ha cambiato il quadro. Ha esteso le regole della transazione fiscale ai tributi di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, intervenendo anche sull’art. 88 CCII. Non ha creato una disciplina a parte: si applicano le stesse regole previste per i tributi erariali, compreso il cram down.

Cosa cambia in concreto per chi sta preparando un concordato?

  • La proposta va indirizzata al soggetto competente secondo l’ordinamento dell’ente (non all’Agenzia delle Entrate). Se i tributi riguardano più enti, ciascuno valuta e vota per conto proprio.
  • Il voto negativo o mancante del Comune può essere convertito dal tribunale, alle stesse condizioni previste per Erario ed enti previdenziali: decisività e convenienza o non deteriorità attestate.
  • Il decreto non contiene un regime transitorio: secondo la prima lettura degli operatori, la nuova disciplina vale anche per le procedure in corso, purché non già omologate e purché si sia ancora in tempo per modificare la proposta.

C’è un problema pratico che non va nascosto: molti enti locali, soprattutto i più piccoli, non hanno ancora strutture abituate a valutare proposte di questo tipo. Una proposta chiara, documentata e spiegata all’ente prima del voto vale più di qualsiasi argomento giuridico.

“Il Fisco può dire di no perché ho evaso le tasse o perché non merito?”

No, e le spiego perché. Ma con un limite che deve conoscere.

L’Agenzia delle Entrate, quando vota contro, spesso motiva il dissenso con argomenti sulla condotta dell’imprenditore: anni di IVA dichiarata e non versata, gestione disinvolta, crisi provocata dall’evasione. È comprensibile dal suo punto di vista. Ma la Cassazione ha chiarito che, nel giudizio di cram down, questi argomenti non bastano.

Con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026 la Corte ha stabilito che condotte distrattive o violazioni degli obblighi tributari non impediscono di per sé l’omologazione forzosa, se il giudice accerta che la proposta è economicamente conveniente per il Fisco e non ci sono profili ingannevoli o carenze informative. L’origine della crisi, anche se ricondotta all’evasione, non rileva: l’istituto non prevede un diniego per mancanza di meritevolezza. Nella stessa direzione si colloca l’ordinanza n. 5866/2026, già citata: il debitore non deve dimostrarsi “degno”, basta che il piano sia oggettivamente migliore della liquidazione.

Dov’è il limite? In due punti.

Il primo: le condotte gravi possono avere peso su altri piani della procedura. Atti di frode verso i creditori, informazioni false o nascoste nella domanda possono portare alla revoca dell’ammissione, e un piano costruito su dati non veritieri non supera il vaglio di fattibilità. Quindi “non conta la meritevolezza” non significa “conta tutto tranne la verità”.

Il secondo: le preclusioni tipizzate esistono, ma sono scritte nell’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione (debito pubblico pari o superiore all’80% e omessi versamenti in almeno cinque periodi d’imposta; transazione risolta nei cinque anni precedenti). Non vanno trasposte automaticamente al concordato preventivo, ma vanno conosciute, perché chi valuta lo strumento giusto deve sapere dove sono i muri.

“L’Agenzia può impugnare l’omologazione anche se non si è opposta?”

Dipende, e qui l’errore più frequente è dell’amministrazione, non del debitore.

Nel giudizio di omologazione i creditori dissenzienti possono proporre opposizione davanti al tribunale. Chi non lo fa e poi vede omologato il concordato può ancora reclamare in Corte d’appello? Con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026 la Cassazione ha risposto di no, anche per Agenzia delle Entrate e INPS: la legittimazione al reclamo spetta a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione, proponendo opposizione. Il semplice voto contrario, o il dissenso espresso fuori dal processo, non basta. Fa eccezione il caso in cui il reclamo denunci un vizio procedurale che abbia impedito la partecipazione.

La pronuncia riguardava il giudizio di omologazione disciplinato dal Codice, e la sua logica vale in termini generali: il processo di omologazione è il luogo in cui le contestazioni vanno fatte, nei tempi giusti.

Per il debitore questo significa due cose. La prima: se l’Agenzia ha votato contro ma non si è costituita, l’omologazione con cram down è più stabile. La seconda: se invece l’Agenzia si oppone, il giudizio diventa un vero contraddittorio sui numeri, e serve una difesa tecnica capace di reggere anche in Corte d’appello e in Cassazione.

È esattamente su questo crinale che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la difesa sin dal primo giorno: la proposta va costruita pensando non solo al voto, ma anche all’eventuale reclamo e al giudizio di legittimità, perché gli argomenti che non si mettono per iscritto davanti al tribunale difficilmente potranno essere recuperati dopo.

“Ma con la transazione si chiudono anche le cause tributarie che ho in corso?”

Di regola sì, ed è uno degli effetti più sottovalutati.

Molte imprese arrivano al concordato con un contenzioso tributario aperto: un avviso di accertamento impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria, magari già in appello o in Cassazione. Cosa succede a quel processo se nel frattempo il concordato con transazione fiscale viene omologato?

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la transazione fiscale omologata, sopravvenuta alla sentenza impugnata, porta alla cessazione della materia del contendere: la pretesa fiscale viene ridefinita dall’omologazione, e il processo sull’atto originario perde il suo oggetto. Con l’effetto, molto concreto, che la sentenza impugnata e l’avviso di accertamento originario perdono efficacia.

Attenzione però a due aspetti.

Il primo: la ridefinizione del debito regge finché il concordato viene eseguito. Se l’impresa non paga e il concordato viene risolto per inadempimento, il debito originario torna a vivere nella sua interezza, con sanzioni e interessi.

Il secondo: il piano deve tener conto del contenzioso. Un debito contestato va stimato con prudenza nel passivo, e la proposta deve prevedere come trattarlo sia nel caso in cui il Fisco abbia ragione sia nel caso contrario. Un piano che ignora un accertamento da 400.000 euro perché “tanto vinceremo la causa” non supera il controllo dell’attestatore né quello del commissario.

Ultimo punto, che riguarda il rapporto con le Sezioni Unite: con l’ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021 è stato chiarito che le controversie sul diniego di transazione fiscale spettano al giudice della procedura concorsuale, non al giudice tributario, perché l’interesse concorsuale prevale su quello fiscale. Il terreno del confronto, quindi, è il tribunale della crisi.


Le paure finali

“Rischio di perdere tutto? E i miei beni personali?”

Dipende da chi è il debitore e da quali garanzie ha dato. Ma la paura del “perdere tutto” va ridimensionata, e anche precisata.

Se il debitore è una società di capitali, il concordato riguarda il patrimonio della società. I beni personali di soci e amministratori non entrano nella procedura, salvo che abbiano prestato garanzie personali (fideiussioni) o che ricorrano responsabilità specifiche, per esempio quelle degli amministratori per alcune imposte non versate in caso di liquidazione, o quelle legate ai reati tributari.

Se il debitore è una società di persone, la questione è diversa: i soci illimitatamente responsabili rispondono dei debiti sociali, e il concordato della società, una volta omologato, produce effetti anche nei loro confronti per i debiti sociali, salvo patto contrario.

Il concordato, se omologato ed eseguito, non porta a perdere tutto: porta a pagare quanto promesso nel piano, e a liberarsi del resto. È esattamente l’opposto della liquidazione giudiziale, dove l’intero patrimonio dell’impresa viene venduto e distribuito ai creditori.

Il rischio vero, quello da tenere sotto controllo, è un altro: il concordato che fallisce strada facendo. Se il piano è irrealistico, se i flussi della continuità sono sovrastimati, se il debito fiscale è stato ricostruito male, la procedura può chiudersi con il rigetto o con la risoluzione. E a quel punto l’impresa si trova in una posizione peggiore di prima, perché ha consumato tempo e risorse. Per questo diciamo sempre che il lavoro serio si fa prima del deposito, non dopo.

“Se ottengo il concordato, il reato per l’IVA non versata sparisce?”

No, e su questo non possiamo darle una rassicurazione che non esiste.

Il concordato preventivo regola il rapporto civile e tributario tra l’impresa e i creditori, Fisco compreso. Il profilo penale dell’omesso versamento di IVA o di ritenute, quando si superano le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000, segue regole sue. La Cassazione penale, Terza Sezione, con la sentenza n. 1237/2025 ha ribadito che l’ammissione al concordato, e perfino l’omologazione, non escludono di per sé la responsabilità penale per i reati tributari e non bastano automaticamente a far revocare un sequestro.

Detto questo, il concordato non è irrilevante sul piano penale. In linea generale:

  • il pagamento integrale del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento è causa di non punibilità per gli omessi versamenti; un piano che preveda il pagamento integrale di IVA e ritenute, anche dilazionato, va valutato anche in quest’ottica;
  • la presentazione tempestiva della domanda di concordato e i vincoli che ne derivano possono incidere sulla valutazione dell’elemento soggettivo, caso per caso;
  • l’esecuzione regolare del concordato è un elemento che il giudice penale valuta, anche ai fini delle misure cautelari.

La scelta tra falcidiare IVA e ritenute o pagarle integralmente con una dilazione non è solo una scelta di convenienza economica: va fatta tenendo conto anche delle conseguenze penali per amministratori e legali rappresentanti. È uno dei punti dove avvocati e commercialisti devono lavorare insieme, sullo stesso fascicolo.

“Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”

La risposta onesta è: meno di quanto pensa, ma più di quanto teme.

Il concordato preventivo resta accessibile finché non è stata dichiarata la liquidazione giudiziale. Anche se un creditore, Fisco compreso, ha già depositato un ricorso per la liquidazione, l’impresa può presentare domanda di concordato e il tribunale deve trattarla, nei limiti in cui non sia abusiva o meramente dilatoria.

Ma ci sono tre orologi che corrono, e conviene guardarli tutti insieme.

Il primo è quello delle azioni esecutive: pignoramenti presso terzi sui conti, sui crediti verso clienti, ipoteche. Ogni atto esecutivo riduce il patrimonio disponibile per il piano e quindi la percentuale che si può offrire.

Il secondo è quello della perdita di valore dell’azienda: clienti che se ne vanno, fornitori che chiedono pagamento anticipato, dipendenti chiave che cercano altro. In continuità, il valore dell’azienda è la base stessa della proposta al Fisco.

Il terzo è quello del regime normativo: proprio perché la disciplina è cambiata più volte (2023, 2024, 2026), la data di deposito determina quali regole si applicano. La Cassazione ha mostrato di applicare con rigore il testo vigente al momento della proposta.

Rassicurazione fondata: finché non c’è una sentenza di liquidazione giudiziale, la porta del concordato è aperta. Limite reale: ogni mese di attesa la rende più stretta.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati verosimili, costruiti per mostrare come funzionano i calcoli. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1 — Concordato liquidatorio, voto contrario dell’Agenzia, cram down possibile.

Dati di partenza: crediti ammessi al voto 3.476.200 €. Il credito dell’Agenzia delle Entrate ammesso al voto è di 1.284.650 €, pari al 36,96% del totale. Votano a favore creditori per 1.102.400 € (31,71%); i restanti 1.089.150 € votano contro o non votano. L’Agenzia vota contro.

Primo passo, la decisività. Senza l’Agenzia i favorevoli sono al 31,71%, sotto la maggioranza richiesta. Se l’Agenzia fosse favorevole, si arriverebbe a 2.387.050 €, cioè il 68,67%. Il voto del Fisco è dunque determinante.

Secondo passo, la convenienza. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’Erario ricaverebbe il 9,8% del proprio credito, cioè 125.895,70 €. La proposta offre il 17,5%, pari a 224.813,75 €. La proposta è conveniente: l’Erario ottiene circa 98.900 € in più.

Esito: ricorrono le condizioni perché il tribunale omologhi con cram down fiscale, fermi gli altri requisiti del concordato liquidatorio (tra cui l’apporto di risorse esterne previsto dall’art. 84, comma 4, CCII) e il controllo del giudice sui criteri di stima.

Variante: se la proposta offrisse l’8,9%, pari a 114.333,85 €, resterebbe sotto il valore di liquidazione stimato (125.895,70 €). La proposta non sarebbe conveniente e il cram down non potrebbe operare, anche se il voto dell’Agenzia resta determinante.

Ipotesi 2 — Concordato in continuità, quattro classi, la trappola della seconda classe dissenziente.

Dati di partenza: concordato in continuità diretta con quattro classi. Classe A, fornitori strategici: favorevole. Classe B, banche chirografarie: favorevole. Classe C, Erario e INPS per la parte degradata a chirografo, 742.380 € (di cui 598.120 € imposte e 144.260 € contributi): contraria. Classe D, fornitori ordinari: contraria.

L’attestatore stima che in liquidazione i creditori pubblici otterrebbero il 22,6%, cioè 167.777,88 €. La proposta offre il 31,4%, cioè 233.107,32 €, pagabili in sei anni. Il trattamento è non deteriore.

Primo scenario: così come stanno le cose, anche convertendo il voto della classe C, la classe D resta contraria. Manca l’unanimità richiesta in continuità. Si deve passare alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, dove il voto della classe pubblica conta solo se espressamente favorevole. Il cram down fiscale, da solo, non risolve.

Secondo scenario: se dopo un confronto con i fornitori ordinari la classe D votasse a favore, l’unico dissenso sarebbe quello della classe pubblica. A quel punto il voto contrario è determinante per l’unanimità, la proposta è non deteriore, e il tribunale può omologare con cram down fiscale.

La morale dell’esempio: in continuità il lavoro sulle altre classi è importante quanto il lavoro sulla proposta al Fisco.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il debito fiscale su cui sto facendo i conti è davvero quello giusto?”

Quasi tutti arrivano chiedendo “quanto posso pagare in meno”. Quasi nessuno chiede “quanto devo davvero”. Eppure è la domanda che decide tutto il resto.

Il debito fiscale di un’impresa in crisi è raramente un numero solo. Ci sono le cartelle già notificate, gli avvisi di accertamento esecutivi, le dichiarazioni presentate e non ancora controllate, le integrative, gli importi in contestazione davanti al giudice tributario, le rateizzazioni decadute, gli interessi che continuano a maturare fino alla domanda. Ci sono poi errori veri e propri: carichi già pagati e non scaricati, sanzioni calcolate su presupposti sbagliati, crediti prescritti o decaduti che nessuno ha mai eccepito.

Perché è così importante? Per almeno quattro ragioni.

La prima: le percentuali si calcolano sul debito. Se il debito è sovrastimato, la percentuale offerta si applica a una base sbagliata e il piano diventa più costoso del necessario. Se è sottostimato, il piano rischia di diventare infattibile quando l’ufficio consolida i carichi.

La seconda: la decisività del voto dipende dal peso del credito fiscale sul totale. Un errore di qualche centinaio di migliaia di euro può spostare la percentuale e decidere se il cram down è possibile o no.

La terza: la distinzione tra privilegio e chirografo. Sanzioni e interessi hanno trattamento diverso dal capitale; alcune imposte hanno privilegio di grado diverso. Sbagliare la collocazione significa sbagliare il trattamento minimo dovuto.

La quarta: i crediti contestati vanno gestiti, non ignorati. Un credito che si può efficacemente contestare non è solo un risparmio: cambia l’intera architettura del piano.

Prima di scrivere una sola riga della proposta, il debito fiscale va ricostruito voce per voce, verificato e, dove possibile, ridotto con gli strumenti ordinari. È un lavoro da commercialisti e avvocati insieme, e non c’è scorciatoia.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali che abbiamo usato nelle risposte, raccolti in un unico posto, con il principio riformulato in parole semplici e il motivo per cui interessano chi sta valutando una transazione fiscale nel concordato. Avvertenza importante: diverse pronunce del 2026 riguardano procedure regolate dal testo anteriore al correttivo-ter, e vanno lette tenendo presente quale versione della norma si applica al caso concreto.

1. Cass., Sezioni Unite, ord. 25 marzo 2021, n. 8504. Principio: le controversie sul diniego, espresso o tacito, dell’amministrazione finanziaria alla transazione fiscale spettano al giudice ordinario della procedura concorsuale, non al giudice tributario, perché la transazione è funzionale alla procedura e l’interesse dei creditori prevale su quello fiscale. Perché conta: individua il terreno del confronto, cioè il tribunale della crisi.

2. Cass., Sez. I, 10 gennaio 2024, n. 1033. Principio: il cram down fiscale non crea un giudizio di omologazione di tipo speciale; agisce sulla fase dell’approvazione, permettendo di raggiungere le maggioranze mancate per il dissenso determinante del Fisco. Perché conta: le regole processuali dell’omologazione restano quelle ordinarie, opposizioni comprese.

3. Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866. Principio: accertato che il dissenso del creditore pubblico è stato determinante, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’amministrazione; i motivi del dissenso non contano e non si richiede che il debitore sia “meritevole”. Perché conta: sposta la partita dai motivi del diniego ai numeri della proposta.

4. Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: condotte distrattive o violazioni tributarie pregresse non impediscono da sole l’omologazione forzosa, se la proposta è conveniente e non vi sono profili ingannevoli o carenze informative. Perché conta: limita le difese dell’Agenzia basate solo sulla storia dell’impresa.

5. Cass., Sez. I, sent. n. 19790/2026. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 il cram down fiscale e previdenziale era collegato alle maggioranze del concordato liquidatorio e non poteva essere usato per omologare un concordato in continuità; l’estensione successiva non è retroattiva. Perché conta: per le procedure più datate, la scelta tra continuità e liquidazione cambia radicalmente l’esito.

6. Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel concordato in continuità, secondo il testo dell’art. 112, comma 2, CCII anteriore al correttivo, l’omologazione per ristrutturazione trasversale può fondarsi anche sull’adesione di una sola classe con i requisiti di legge. Perché conta: chiarisce il rapporto tra cross-class cram down e cram down fiscale nella continuità.

7. Cass., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5948. Principio: il creditore pubblico che non ha proposto opposizione nel giudizio di omologazione non è legittimato a reclamare, salvo che denunci un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Perché conta: rende più stabile l’omologazione quando l’Agenzia vota contro ma non si costituisce.

8. Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore il taglio dei debiti fiscali non impone di seguire la procedura dell’art. 88 CCII, applicabile solo se compatibile; la convenienza è attestata dalla relazione dell’OCC. Perché conta: per le imprese sotto soglia lo strumento e le regole sono diversi.

9. Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Principio: negli accordi di ristrutturazione l’omologazione senza adesione del Fisco presuppone che altri creditori, anche di peso ridotto, abbiano aderito, così da poter misurare la decisività del consenso mancante. Perché conta: utile per il confronto tra strumenti: nel concordato il meccanismo passa dal voto, negli accordi dall’adesione.

10. Cass., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: negli accordi di ristrutturazione è un uso distorto dell’istituto un’operazione che coinvolge altri creditori in modo simbolico al solo fine di abbattere il debito fiscale; il vizio opera a prescindere dalla convenienza. Perché conta: segnala la crescente attenzione della Cassazione verso operazioni costruite solo contro l’Erario, un criterio da tenere presente anche quando si sceglie lo strumento.

11. Cass., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. Principio: le soglie minime di soddisfacimento introdotte dal D.L. 69/2023 per il cram down negli accordi si applicano alle proposte depositate dal 15 giugno 2023. Perché conta: conferma che la data di deposito determina il regime applicabile; nel concordato preventivo l’art. 88 non prevede analoghe soglie percentuali.

12. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Principio: il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concordataria è compatibile con il diritto UE se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più in caso di liquidazione. Perché conta: è il fondamento della falcidiabilità dell’IVA nel concordato.

13. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 1237/2025. Principio: l’ammissione al concordato e la stessa omologazione non escludono automaticamente la responsabilità penale per l’omesso versamento di ritenute, né comportano di per sé la revoca del sequestro. Perché conta: il piano va costruito tenendo presenti anche le conseguenze penali.

14. Trib. Trani, decreto 28 novembre 2023. Principio: il voto contrario espresso del Fisco va equiparato alla mancata adesione quando la proposta è oggettivamente più conveniente della liquidazione, valutazione da compiere simulando il riparto. Perché conta: anticipa la soluzione poi recepita dal testo vigente, che equipara voto negativo e mancanza di voto.

15. Trib. Brindisi, decreto 3 luglio 2025. Principio: in un concordato in continuità con classi dissenzienti, il tribunale ha esaminato insieme l’omologazione per ristrutturazione trasversale e la richiesta subordinata di cram down fiscale sulle classi pubbliche. Perché conta: mostra in concreto come i due meccanismi si intrecciano in continuità.

A questi riferimenti si aggiungono due fonti di prassi utili per orientarsi: il messaggio INPS n. 15359 del 25 ottobre 2024, con le istruzioni dell’Istituto dopo il correttivo-ter, e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, la cui Parte I fornisce chiarimenti su composizione negoziata, concordato semplificato e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, con indicazioni operative che si riflettono anche sulla gestione delle proposte nel concordato.


Cosa può fare lo Studio Monardo

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un’impresa ci chiede di valutare o costruire una transazione fiscale nel concordato.

  1. Ricostruiamo il debito fiscale e contributivo voce per voce, incrociando cartelle, estratti di ruolo, avvisi, dichiarazioni e integrative, e separando capitale, sanzioni e interessi.
  2. Verifichiamo i carichi contestabili: prescrizioni, decadenze, notifiche irregolari, pagamenti non scaricati, sanzioni non dovute, per ridurre la base su cui si calcola la proposta.
  3. Collochiamo correttamente ogni credito pubblico tra privilegio e chirografo, individuando il grado di privilegio e la parte che non trova capienza nei beni.
  4. Scegliamo con l’impresa lo strumento giusto, confrontando concordato in continuità, concordato liquidatorio, accordo di ristrutturazione e, per le imprese sotto soglia, concordato minore.
  5. Calcoliamo in anticipo la decisività del voto dell’Agenzia, dell’INPS e degli enti locali, simulando gli scenari di voto classe per classe.
  6. Lavoriamo con l’attestatore sul confronto con la liquidazione giudiziale, documentando i criteri di stima del valore di liquidazione e dei flussi della continuità.
  7. Prepariamo e depositiamo la documentazione presso gli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale, e curiamo il consolidamento del debito.
  8. Dialoghiamo con gli uffici prima del voto, rispondendo alle osservazioni e alle richieste di chiarimento di Agenzia, INPS ed enti territoriali.
  9. Chiediamo al tribunale l’omologazione con cram down fiscale quando ricorrono decisività e convenienza o non deteriorità, e resistiamo alle opposizioni dell’amministrazione.
  10. Seguiamo reclami e ricorsi in Corte d’appello e in Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata in primo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa pesa in modo particolare: la transazione fiscale non è un atto isolato, ma la parte di un piano di risanamento che deve reggere, e conoscere dall’interno le dinamiche della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi permette di scegliere il percorso adatto e di presentarlo in modo credibile ai creditori pubblici. Allo stesso modo, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC diventano decisivi quando l’impresa si colloca sotto le soglie e la strada corretta passa per il concordato minore, dove, come ha chiarito la Cassazione nel 2026, le regole sono diverse.

La strategia impostata all’inizio è la stessa che viene portata in tribunale, poi in Corte d’appello e, se serve, in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessun cambio di rotta a metà percorso. E lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione del debito tributario, il calcolo delle percentuali e la verifica della sostenibilità del piano richiedono competenze contabili e fiscali che si integrano con quelle giuridiche fin dal primo giorno.


In chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi da portare con sé.

Primo: la transazione fiscale nel concordato non è uno sconto, è un confronto con la liquidazione giudiziale. Funziona quando i numeri dimostrano che l’Erario prende di più, o almeno non di meno, con il concordato.

Secondo: il voto contrario del Fisco non è l’ultima parola. Se è determinante e la proposta supera il test di convenienza o di non deteriorità, il tribunale può omologare, e la Cassazione nel 2026 ha escluso che basti invocare la “scarsa meritevolezza” dell’imprenditore. Ma in continuità bisogna fare attenzione alle altre classi.

Terzo: tutto parte da un debito fiscale ricostruito correttamente, e dalla scelta dello strumento giusto in base alla data, alle dimensioni dell’impresa e alla composizione del passivo.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la transazione fiscale richiede insieme le competenze che l’Avvocato ha certificate: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per impostare il risanamento, coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per ricostruire e difendere i numeri fiscali, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC per gli scenari che portano agli strumenti minori, e avvocato cassazionista per sostenere l’operazione fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Non lasciare che un pignoramento o un voto contrario decidano al posto tuo: scrivici oggi stesso e analizzeremo insieme la tua posizione fiscale — tutti i contatti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.


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