Aggiornato a settembre 2026 — con le novità del D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter), della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 e del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali
Ho un’impresa in composizione negoziata, il debito con il Fisco pesa più di tutto il resto: conviene proporre subito una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate dentro le trattative, chiedere la rateizzazione lunga riservata a chi chiude un accordo con i creditori, oppure preparare fin d’ora l’uscita verso un accordo di ristrutturazione o un concordato, dove il tribunale può superare il “no” dell’Erario?
È la domanda che si pone quasi ogni imprenditore che arriva al tavolo dell’esperto con un’esposizione tributaria rilevante. Fino al settembre 2024 la risposta era quasi obbligata, perché nella composizione negoziata non esisteva una sede per trattare il debito fiscale; oggi le strade percorribili sono almeno tre, e ognuna ha una propria logica, propri tempi e un diverso grado di dipendenza dal consenso del creditore pubblico. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dal peso del debito fiscale sul totale, dalla quota già iscritta a ruolo, dalla presenza di debiti contributivi e dalla capacità dell’impresa di generare cassa nei prossimi anni.
Questa guida mette le tre opzioni una accanto all’altra, con i loro vantaggi e il loro rovescio della medaglia, senza tifare per nessuna. Il tema è quello su cui lo Studio Monardo concentra una parte essenziale della propria attività, e per ragioni precise: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce la composizione negoziata dall’interno, dal lato di chi conduce le trattative; coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due materie in cui si gioca la sostenibilità di una proposta al Fisco; ed è avvocato cassazionista, il che consente di valutare fin dall’inizio se una scelta fatta oggi reggerà anche davanti ai giudici dell’omologazione e dell’eventuale impugnazione.
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Il quadro di partenza: che cosa accade al debito fiscale quando si apre la composizione negoziata
La composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 e poi trasfusa negli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), è un percorso volontario e stragiudiziale: l’imprenditore chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente, che agevola le trattative con i creditori per individuare una soluzione alla crisi. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha confermato che il percorso è accessibile anche all’impresa già insolvente, purché l’insolvenza sia reversibile e vi siano concrete prospettive di risanamento; restano invece estranei i progetti che nascono con finalità soltanto liquidatorie.
Per il debito tributario, il dato di partenza da tenere presente è uno solo: il credito fiscale è, di regola, indisponibile per l’amministrazione, che può ridurlo o dilazionarlo solo quando una norma lo consente espressamente. È questo principio che, per i primi tre anni di vita dell’istituto, ha impedito all’Agenzia di firmare accordi di stralcio nella composizione negoziata: mancava la norma che lo autorizzasse.
Il quadro è cambiato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter), in vigore dal 28 settembre 2024, che ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 23 CCII. La disposizione si applica ai percorsi di composizione negoziata avviati con istanza presentata da quella data in poi. Un secondo intervento è arrivato con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, che ha esteso la possibilità di proporre l’accordo anche agli enti pubblici territoriali (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane) per i tributi di loro competenza, e ha coordinato allo stesso modo gli artt. 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis CCII.
Accanto al nuovo accordo transattivo, restano in campo due strumenti già noti:
- le misure premiali fiscali dell’art. 25-bis CCII, tra cui la rateizzazione fino a 72 rate mensili, elevabili a 120 in caso di comprovata e grave difficoltà, per le imposte non ancora iscritte a ruolo, concessa quando si pubblica nel registro delle imprese un contratto o un accordo con i creditori ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) o c);
- gli strumenti di regolazione della crisi a cui la composizione negoziata può sfociare secondo l’art. 23, comma 2, CCII — accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo — dove la transazione fiscale è disciplinata dagli artt. 63 e 88 CCII e dove, a determinate condizioni, il tribunale può omologare anche senza il consenso del Fisco (il cosiddetto cram down fiscale).
Tre ulteriori elementi comuni vanno soppesati prima di qualsiasi confronto. Il primo: nelle ipotesi dell’art. 23, comma 2, CCII, l’art. 25-bis, comma 3, riduce della metà sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima dell’istanza e oggetto della composizione negoziata. Il secondo: la circolare n. 5/E ha chiarito che le soluzioni negoziali del comma 1 dell’art. 23 e gli strumenti giudiziali del comma 2 sono alternativi, e che non si possono usare accordi privati per derogare, solo verso alcuni creditori, alle regole inderogabili delle procedure concorsuali. Il terzo: i contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL) non rientrano nell’accordo transattivo del comma 2-bis, mentre possono essere trattati negli accordi di ristrutturazione e nel concordato. Quest’ultimo dato, da solo, spesso sposta l’ago della bilancia.
Il confronto che segue riguarda quindi tre strade reali, tutte praticabili a determinate condizioni. Nessuna è in sé migliore delle altre: ciascuna risponde a un diverso profilo di impresa.
Prima strada: l’accordo transattivo con il Fisco durante le trattative (art. 23, comma 2-bis, CCII)
In cosa consiste
Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e — dal 12 agosto 2026 — agli enti pubblici territoriali una proposta di accordo transattivo che preveda il pagamento parziale, dilazionato, oppure parziale e insieme dilazionato, del debito tributario e dei relativi accessori. La circolare n. 5/E ha chiarito espressamente che stralcio e dilazione possono convivere nella stessa proposta.
Sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea (in sostanza i dazi doganali). L’IVA, invece, è inclusa: lo precisa la relazione illustrativa del correttivo-ter e lo ha confermato l’Agenzia nella circolare n. 5/E. Secondo la stessa circolare, possono essere oggetto della proposta i debiti sorti entro la data della proposta, e l’accordo deve risultare più conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale.
Alla proposta vanno allegate due relazioni:
- la relazione di un professionista indipendente che attesta la convenienza della proposta, per il creditore pubblico a cui è rivolta, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
- una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale dell’impresa se esiste, altrimenti da un revisore iscritto nel registro designato a questo fine.
Sul punto se le due relazioni possano essere firmate dalla stessa persona, le posizioni divergono: la circolare n. 5/E lo esclude anche quando il revisore sia iscritto nell’elenco dei gestori della crisi, mentre il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio 2026, ha ritenuto che la norma non lo impedisca se sussistono i requisiti di indipendenza. Per chi deve pianificare gli incarichi, l’elemento dirimente è prudenziale: una scelta conforme alla circolare evita che l’ufficio sollevi la questione.
L’accordo è sottoscritto dalle parti — per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della Direzione regionale — e comunicato all’esperto. Produce effetti con il deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII; il giudice, verificata la regolarità della documentazione e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto oppure dichiara l’accordo privo di effetti. L’accordo si risolve di diritto se si apre la liquidazione giudiziale o controllata, se viene accertato lo stato di insolvenza, oppure se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti entro sessanta giorni dalle scadenze previste.
Quando ha senso: tre scenari
Scenario A — l’impresa con debito erariale concentrato e buona base di continuità. Una società manifatturiera con un’esposizione prevalentemente verso Agenzia delle Entrate e Riscossione (IVA non versata, ritenute, IRES), rapporti bancari in bonis o già riscadenzati, e flussi prospettici positivi. Qui il nodo è quasi solo fiscale: una trattativa diretta con l’Erario, senza passare per una procedura giudiziale, è la soluzione più aderente alla situazione.
Scenario B — l’impresa che ha bisogno di riservatezza. Un’azienda che lavora con clienti pubblici o con grandi committenti privati, per la quale l’iscrizione di una domanda di omologazione nel registro delle imprese potrebbe incidere sulle commesse. La composizione negoziata resta un percorso riservato e il deposito dell’accordo fiscale in tribunale ha un impatto pubblicitario molto più contenuto rispetto a un concordato.
Scenario C — il debito fiscale misto erariale e locale. Dopo il D.Lgs. 147/2026, l’impresa che accanto all’IVA ha accumulato IMU o TARI arretrate può proporre l’accordo anche agli enti territoriali, trattando in un’unica sede negoziale un’esposizione che prima doveva essere gestita separatamente.
Come si esegue, in sintesi
La sequenza è: istanza di composizione negoziata e nomina dell’esperto; predisposizione del piano e della situazione patrimoniale aggiornata; incarico al revisore e al professionista indipendente; deposito della proposta presso l’ufficio competente con le due relazioni; interlocuzione con l’ufficio e la Direzione regionale; sottoscrizione; comunicazione all’esperto; deposito in tribunale e decreto di autorizzazione. Se l’impresa ha piani di rateazione già in corso, la circolare n. 5/E chiarisce che non impediscono l’intesa: la proposta può mantenerne l’ammortamento o sostituirlo con nuove modalità; fino all’efficacia dell’accordo le rate restano dovute, e dopo, salvo patto diverso, la vecchia dilazione cessa.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la combinazione di stralcio e dilazione in una sede non concorsuale: l’impresa può ridurre l’importo e spalmarlo nel tempo senza aprire un procedimento di omologazione con pubblicità, opposizioni e fase contenziosa. Il secondo è il controllo giudiziale leggero: dalla relazione illustrativa al correttivo emerge che il vaglio del tribunale è di regolarità, non di fattibilità del piano; il Tribunale di Roma (7 marzo 2026) ha sottolineato che il giudice non si sostituisce all’amministrazione né all’attestatore, ma presidia la correttezza del processo decisionale. Il terzo è la flessibilità del contenuto: nel comma 2-bis non sono fissate percentuali minime di soddisfacimento, a differenza di quanto accade per il cram down negli accordi di ristrutturazione. A fronte di un’offerta convincente sotto il profilo della convenienza, l’Erario può aderire anche a percentuali che in un accordo di ristrutturazione non consentirebbero l’omologazione forzosa. Il Tribunale di Monza (31 dicembre 2025) ha osservato che l’adesione dell’Erario non è una rinuncia indiscriminata ma una scelta efficiente, quando nello scenario liquidatorio il credito sarebbe in larga parte irrecuperabile.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
Il rovescio della medaglia è netto: senza la firma dell’Agenzia non c’è accordo. Non è prevista alcuna omologazione forzosa: la composizione negoziata è per natura incompatibile con adesioni imposte ai creditori. Se l’ufficio non aderisce, o risponde tardi, l’impresa deve ripiegare su uno strumento del comma 2 dell’art. 23. La norma, inoltre, non fissa un termine entro cui l’amministrazione deve pronunciarsi, e i tempi dipendono dal parere della Direzione regionale.
Secondo limite: i contributi INPS e INAIL restano fuori. Un’impresa con un debito contributivo importante non risolve la crisi con il solo accordo fiscale. Terzo limite: l’onere documentale non è leggero. Due relazioni, un piano credibile, dati contabili attendibili. Alcuni commentatori hanno sottolineato che l’accordo ex art. 23, comma 2-bis, non è una transazione fiscale “semplificata”, ma uno strumento ad alta densità tecnica. Quarto limite: la risoluzione di diritto per inadempimento oltre i sessanta giorni è severa, e una programmazione dei flussi troppo ottimistica si ritorce contro l’impresa.
Infine, il controllo del tribunale non è una formalità da dare per scontata. Il Tribunale di Milano, nel decreto del 21 maggio 2026, ha precisato che il sindacato non si estende alla convenienza economica, ma non si riduce neppure alla verifica della presenza degli allegati: una relazione di attestazione generica o metodologicamente fragile può portare a una dichiarazione di inefficacia.
Il profilo ideale
L’accordo transattivo del comma 2-bis è la strada naturale per l’impresa in continuità il cui problema è soprattutto erariale (ed eventualmente locale), con scarso debito contributivo, dati contabili affidabili e un’amministrazione finanziaria che ha interesse concreto a incassare di più di quanto otterrebbe da una liquidazione.
Pronunce a supporto
Trib. Monza, 31 dicembre 2025; Trib. Roma, 7 marzo 2026; Trib. Milano, 21 maggio 2026 (tutti richiamati nel riepilogo giurisprudenziale più avanti).
Seconda strada: la rateizzazione “premiale” fino a 120 rate (art. 25-bis, comma 4, CCII)
In cosa consiste
L’art. 25-bis CCII raccoglie le misure premiali fiscali della composizione negoziata. Il comma 4 prevede che, quando viene pubblicato nel registro delle imprese il contratto di cui all’art. 23, comma 1, lett. a) (contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, secondo la relazione dell’esperto) oppure l’accordo di cui alla lett. c) (accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto), l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore che lo richiede un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sui redditi, ritenute alla fonte, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, con i relativi accessori. Il correttivo-ter ha trasfuso nel codice la possibilità, già introdotta dal D.L. 13/2023, di arrivare fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, rappresentata nell’istanza di rateazione e sottoscritta dall’esperto.
Con la risposta a interpello n. 443 del 2023 l’Agenzia ha precisato che a questa rateazione si applicano le regole dell’art. 19 del d.P.R. 602/1973 solo in quanto compatibili, e che nulla impedisce di chiedere rate variabili, anche crescenti, calibrate sui flussi attesi dalla prosecuzione dell’attività.
Quando ha senso: tre scenari
Scenario A — il debito fiscale “fresco”. L’impresa ha accumulato IVA e ritenute degli ultimi due esercizi, emerse dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni, ma non ancora affidate all’agente della riscossione. È esattamente il perimetro della norma.
Scenario B — l’impresa che può pagare tutto, ma non subito. Il piano mostra che il debito è sostenibile per intero se diluito su un orizzonte lungo; manca la liquidità immediata, non la capacità di rimborso. Proporre uno stralcio avrebbe poco senso, perché l’attestatore difficilmente potrebbe dimostrare che il Fisco otterrebbe meno in liquidazione di quanto l’impresa è in grado di pagare in dieci anni.
Scenario C — l’accordo con banche e fornitori già maturo. Le trattative con il ceto bancario e con i fornitori principali sono avanzate e l’accordo di cui alla lett. c) è a portata di mano. La rateazione diventa l’effetto “a valle” dell’accordo privatistico, senza bisogno di una trattativa separata con l’ufficio sull’entità del debito.
Come si esegue, in sintesi
Si conclude il contratto o l’accordo ex art. 23, comma 1, lett. a) o c); lo si pubblica nel registro delle imprese; si presenta all’Agenzia l’istanza di rateazione, sottoscritta dall’esperto quando si chiedono più di 72 rate; si paga secondo il piano. Non servono le due relazioni richieste dal comma 2-bis, né il decreto del tribunale.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la prevedibilità: la norma dice che l’Agenzia “concede” la rateazione a chi la chiede, al ricorrere dei presupposti. Il margine discrezionale è molto più contenuto rispetto a una proposta di stralcio, che l’ufficio può legittimamente rifiutare. Il secondo vantaggio è la snellezza documentale: niente attestazione di convenienza, niente revisore incaricato ad hoc, niente deposito in tribunale. Il terzo è la durata: dieci anni di ammortamento sono un orizzonte che, per una piccola e media impresa con marginalità stabile, può trasformare un debito insostenibile in una rata compatibile con la gestione corrente.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
Non c’è alcuna riduzione del capitale: si paga il debito per intero, con i relativi accessori. Se il debito supera stabilmente la capacità di rimborso, la rateizzazione sposta il problema in avanti senza risolverlo. Secondo limite: riguarda solo le somme non ancora iscritte a ruolo. Le cartelle già affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione seguono le regole ordinarie della dilazione delle somme iscritte a ruolo, che vanno coordinate con il piano. Terzo limite: presuppone un contratto o un accordo con i creditori (lett. a o c), quindi non è attivabile se le trattative con banche e fornitori non giungono a un’intesa. Quarto limite: non tocca i contributi né i tributi locali. Infine, in dottrina è stato sollevato il dubbio sull’interazione tra l’art. 25-bis e le regole di decadenza della rateizzazione ordinaria: la compatibilità indicata dall’Agenzia lascia un margine interpretativo che va gestito con attenzione nella calibrazione delle rate.
Il profilo ideale
La rateizzazione premiale è la soluzione più lineare per l’impresa che ha un debito fiscale recente, non ancora a ruolo, sostenibile per intero su un orizzonte fino a dieci anni, e che riesce a chiudere un accordo con gli altri creditori.
Pronunce e prassi a supporto
Sul punto la giurisprudenza è scarsa, perché la rateazione non passa dal tribunale. Il riferimento principale è di prassi: la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 443/2023, sulla compatibilità delle regole dell’art. 19 d.P.R. 602/1973 e sulla possibilità di rate variabili. Per i riflessi sull’eventuale passaggio successivo a uno strumento di regolazione, rilevano le pronunce richiamate per la terza strada.
Terza strada: portare la transazione fiscale in un accordo di ristrutturazione o in un concordato (artt. 23, comma 2, 63 e 88 CCII)
In cosa consiste
L’art. 23, comma 2, CCII consente all’imprenditore di concludere la composizione negoziata imboccando uno strumento di regolazione della crisi: accordo di ristrutturazione dei debiti (anche nella forma agevolata o a efficacia estesa), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, oppure, in caso di esito negativo delle trattative, concordato semplificato per la cessione dei beni. Se l’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa nasce dalla composizione negoziata, l’art. 23, comma 2, lett. b), riduce al 60% la percentuale di adesione richiesta alla categoria di creditori a cui estendere gli effetti, al ricorrere delle condizioni ivi previste; più in generale, nelle ipotesi del comma 2 scatta la riduzione alla metà di sanzioni e interessi prevista dall’art. 25-bis, comma 3.
In queste sedi la transazione fiscale e contributiva è disciplinata dall’art. 63 CCII (accordi di ristrutturazione) e dall’art. 88 CCII (concordato preventivo). La differenza decisiva rispetto alla prima strada è che il tribunale può omologare anche senza il consenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, a condizioni rigorose.
Negli accordi di ristrutturazione, secondo l’art. 63 riscritto dal correttivo-ter, l’omologazione forzosa è possibile quando l’adesione dei creditori pubblici è determinante per raggiungere le percentuali degli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente ulteriori requisiti: gli altri creditori aderenti rappresentano almeno il 25% dei crediti; il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; la percentuale offerta al creditore pubblico è almeno pari al 50% del debito, esclusi sanzioni e interessi (che sale al 60% se gli altri aderenti sono meno del 25%), con dilazione non oltre dieci anni e pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale. La norma prevede anche cause di esclusione, tra cui la precedente transazione conclusa in un accordo di ristrutturazione e risolta di diritto nei cinque anni anteriori. Nel concordato preventivo, l’art. 88, comma 3, lega l’omologazione forzosa alla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza le soglie numeriche dell’art. 63.
Quando ha senso: tre scenari
Scenario A — il debito contributivo è rilevante. L’impresa ha, accanto all’IVA, contributi INPS non versati per importi significativi. Poiché l’accordo del comma 2-bis non può toccarli, l’unica sede in cui trattarli in modo vincolante è l’accordo di ristrutturazione o il concordato.
Scenario B — l’ufficio ha già manifestato chiusura. L’Agenzia ha fatto capire, nelle interlocuzioni della composizione negoziata, che non firmerà una transazione alle percentuali sostenibili per l’impresa. Se la proposta è comunque più conveniente della liquidazione e le soglie dell’art. 63 sono rispettate, il cram down trasforma un veto in una questione di numeri e di convenienza verificabili dal giudice.
Scenario C — il ceto creditorio è frammentato e serve vincolare anche i dissenzienti. Con molti fornitori, alcuni dei quali non aderiscono, l’accordo a efficacia estesa o il concordato consentono di estendere gli effetti a chi non firma, cosa impossibile nella prima e nella seconda strada.
Come si esegue, in sintesi
La proposta di transazione va depositata presso gli uffici competenti in tempo utile, perché la legge riconosce al creditore pubblico un termine per pronunciarsi prima che si possa contare sulla sua mancata adesione. Seguono la domanda di omologazione con le attestazioni, l’iscrizione nel registro delle imprese, gli avvisi all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali, la fase delle opposizioni, la sentenza di omologazione e l’eventuale reclamo in Corte d’appello e ricorso per Cassazione. Molti commentatori suggeriscono di presentare la proposta già durante la composizione negoziata, per non sprecare i mesi di trattative.
Vantaggi motivati
Il vantaggio centrale è la resistenza al dissenso del Fisco: una proposta conveniente e rispettosa delle soglie non dipende dalla firma di un ufficio. Il secondo è il perimetro completo: tributi, contributi e — dopo il D.Lgs. 147/2026 — tributi locali possono essere trattati insieme, e il concordato consente di vincolare anche creditori chirografari dissenzienti. Il terzo è la stabilità del risultato: una sentenza di omologazione passata in giudicato offre una protezione più solida rispetto a un accordo autorizzato con decreto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha inoltre chiarito che nel cram down del concordato il giudice verifica la convenienza, non la “meritevolezza” del debitore: pregresse violazioni tributarie, anche sistematiche, non bastano di per sé a negare l’omologazione.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
Il rovescio della medaglia è la natura giudiziale e pubblica del percorso: pubblicità nel registro delle imprese, opposizioni, tempi più lunghi, possibilità di impugnazioni fino alla Cassazione. Secondo limite: le soglie dell’art. 63 — 50% o 60% del capitale — possono essere irraggiungibili per imprese con un debito fiscale molto elevato rispetto all’attivo; in quei casi l’accordo del comma 2-bis, che non ha soglie, può risultare paradossalmente più favorevole. Terzo limite: la giurisprudenza di legittimità si è fatta rigorosa sul contesto concorsuale. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la Cassazione ha negato il cram down in presenza di accordi con i creditori privati sostanzialmente simbolici, costruiti per ottenere solo la falcidia fiscale in un contesto liquidatorio; con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 aveva già escluso che un accordo con transazione rivolto al solo Erario sfugga al sindacato del giudice; con la sentenza n. 2817 del 13 gennaio 2026 ha precisato che il tribunale deve verificare l’effettiva conclusione degli accordi, e non può farlo a campione. Quarto limite: il diritto intertemporale. Le soglie e le regole del correttivo valgono per le proposte presentate dopo la sua entrata in vigore, e la Cassazione (sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026) ha qualificato come innovative le soglie introdotte nel 2023: sbagliare il regime applicabile può rendere inammissibile un piano che, con l’altra disciplina, sarebbe stato omologabile.
Il profilo ideale
La transazione fiscale dentro un accordo di ristrutturazione o un concordato è la strada per l’impresa con debito contributivo significativo, con un Fisco già orientato al dissenso o con un ceto creditorio da vincolare, a condizione che la proposta rispetti le soglie di legge e poggi su accordi reali con i creditori privati.
Pronunce a supporto
Cass. n. 10723/2026; Cass. n. 4365/2026; Cass. n. 5918/2026; Cass. n. 5309/2026; Cass. n. 2817/2026; Cass. n. 32954/2024; Trib. Spoleto, 17 aprile 2025; Trib. Vasto, 24 dicembre 2024 (dettagli nel riepilogo).
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati ipotetici: servono a mostrare come le stesse cifre di partenza producano esiti diversi a seconda della strada. Non riproducono casi reali.
Dati comuni di partenza. Società a responsabilità limitata in continuità, istanza di composizione negoziata depositata il 9 ottobre 2026. Passivo complessivo: 1.037.350 €, così composto:
- debito erariale 486.730 €, di cui imposte 371.420 € (IVA 2024-2025 per 248.610 €, ritenute e IRES per 122.810 €), sanzioni 78.960 €, interessi 36.350 €; di questo debito, 212.600 € di imposte non sono ancora iscritte a ruolo, il resto è già affidato alla Riscossione;
- contributi INPS 64.180 €, di cui 52.400 € di capitale;
- banche 297.500 €;
- fornitori 188.940 €.
L’attestatore stima che, in caso di liquidazione giudiziale, all’Erario andrebbe circa il 21% del suo credito complessivo, cioè 102.213 €. Il piano prevede un flusso di cassa libero, al servizio del debito, di circa 3.900 € al mese per i primi due anni e 5.200 € dal terzo anno.
Simulazione 1 — Il costo mensile delle tre strade sul debito erariale
Con la prima strada (accordo ex art. 23, comma 2-bis). L’impresa propone il pagamento del 55% delle imposte (0,55 × 371.420 = 204.281 €), lo stralcio di sanzioni e interessi e una dilazione in 84 rate mensili. Rata: 204.281 / 84 = 2.431,92 € al mese. Rispetto allo scenario liquidatorio (102.213 €), l’Erario incasserebbe circa il doppio: il requisito di convenienza appare soddisfatto. Restano fuori i 64.180 € di contributi INPS, che vanno gestiti con strumenti ordinari: se rateizzati in 60 mesi, aggiungono circa 1.070 € mensili, per un impegno complessivo di circa 3.500 € al mese, compatibile con il flusso di cassa previsto.
Con la seconda strada (rateizzazione art. 25-bis, comma 4). Solo i 212.600 € di imposte non iscritte a ruolo, più i relativi accessori, possono essere rateizzati in 120 rate premiali: circa 1.772 € al mese in linea capitale, oltre accessori e interessi. Gli altri 158.820 € di imposte già a ruolo, con le relative sanzioni e interessi, seguono la dilazione ordinaria delle cartelle. Anche ipotizzando di spalmare tutto su dieci anni, il debito erariale integrale (486.730 €) peserebbe per almeno 4.056 € al mese, oltre ai contributi: l’impegno supera il flusso disponibile nei primi due anni. L’elemento dirimente è che qui non c’è riduzione: la sostenibilità si regge solo se i flussi migliorano davvero.
Con la terza strada (accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63). Le soglie del cram down richiedono almeno il 50% delle imposte (185.710 €) e almeno il 50% del capitale contributivo (26.200 €). La proposta del 55% alle imposte (204.281 €) e del 55% al capitale INPS (28.820 €), in 84 rate, porta a circa 2.775 € al mese. La riduzione alla metà di sanzioni e interessi prevista dall’art. 25-bis, comma 3, rileva per le parti non stralciate. Il carico mensile è il più basso dei tre, perché la transazione tocca anche i contributi; il prezzo è un procedimento giudiziale più lungo.
Simulazione 2 — Il peso del “no” del Fisco
Supponiamo che, dopo quattro mesi di interlocuzioni, l’ufficio comunichi di non poter aderire al 55%.
Prima strada: la proposta non produce effetti. L’impresa può rilanciare, se il piano lo consente, oppure passare a uno strumento del comma 2 dell’art. 23. I mesi di trattativa non sono persi, perché il materiale istruttorio (piano, relazione di convenienza, verifica dei dati) è riutilizzabile, ma il calendario si allunga.
Seconda strada: il “no” sul merito non è previsto, perché la rateazione è concessa su richiesta al ricorrere dei presupposti. Il rischio si sposta a monte: se l’accordo con banche e fornitori (lett. c) non si chiude, la rateazione premiale non è disponibile.
Terza strada: si verifica se l’adesione del Fisco è determinante. Aderiscono le banche (297.500 €) e fornitori per 112.300 €: gli aderenti privati rappresentano 409.800 €, pari al 39,5% del passivo, sopra la soglia del 25% ma sotto il 60%. Con l’Erario e l’INPS (550.910 €) si arriverebbe al 92,6%. L’adesione pubblica è dunque determinante, la percentuale offerta è sopra il 50%, la convenienza rispetto alla liquidazione è attestata: sussistono, sulla carta, i presupposti perché il tribunale valuti l’omologazione anche senza il consenso pubblico. Va soppesato però che l’Agenzia può opporsi, che il giudizio può arrivare in Cassazione e che gli accordi con i creditori privati devono essere reali e verificabili, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità del 2026.
Simulazione 3 — L’inadempimento a metà percorso
Nel mese 31 del piano l’impresa perde un cliente importante e salta due rate consecutive, pagandole con un ritardo di 75 giorni.
Prima strada: il ritardo supera i sessanta giorni dalla scadenza; l’accordo si risolve di diritto e il debito originario, al netto di quanto versato, torna esigibile. Non vi è una norma che impedisca di presentare poi una nuova transazione in un accordo di ristrutturazione o in un concordato.
Seconda strada: si applicano, in quanto compatibili, le regole di decadenza della rateizzazione dell’art. 19 del d.P.R. 602/1973: il residuo diventa riscuotibile in unica soluzione, secondo le regole ordinarie.
Terza strada: l’inadempimento dell’accordo omologato apre la strada ai rimedi previsti per la risoluzione e, se la transazione fiscale conclusa nell’accordo si risolve, per i cinque anni successivi è preclusa l’omologazione forzosa in un nuovo accordo di ristrutturazione avente a oggetto debiti della stessa natura.
In tutte e tre le strade, la variabile che conta più della percentuale offerta è la tenuta del piano di cassa nei mesi critici: una proposta più generosa ma non sostenibile espone l’impresa a una ricaduta più grave.
Il confronto in tabella
La tabella riassume le tre strade sugli stessi parametri. Va letta con una cautela: le caselle descrivono la regola generale, e in ogni singolo caso la combinazione tra peso del debito fiscale, presenza di contributi, quota già a ruolo e qualità degli accordi con i privati può spostare il giudizio. Quanto ai costi, la tabella considera solo quelli di giustizia previsti dalla legge per il deposito degli atti; le spese per le relazioni professionali obbligatorie (attestatore, revisore) sono un onere comune alla prima e alla terza strada, di entità variabile secondo la complessità dell’impresa.
Un ulteriore elemento da soppesare è la reversibilità: la prima e la seconda strada lasciano aperta la terza, mentre il passaggio inverso — da un procedimento di omologazione pendente a una trattativa riservata — è molto meno agevole. Allo stesso modo, la seconda strada può convivere con la prima (dilazione premiale per la parte non a ruolo, accordo transattivo per il resto), purché il piano sia coerente e non duplichi il trattamento dello stesso debito.
| Parametro | Accordo transattivo art. 23, c. 2-bis | Rateizzazione premiale art. 25-bis, c. 4 | Transazione in accordo di ristrutturazione o concordato (artt. 63 e 88) |
|---|---|---|---|
| Riduzione del debito | Sì, stralcio e/o dilazione, senza soglie minime di legge | No, solo dilazione (72 rate, fino a 120) | Sì, con soglie minime negli accordi (50% o 60% del capitale) |
| Tributi interessati | Erariali (IVA inclusa), Riscossione, dal 12.8.2026 tributi locali; esclusi dazi UE | Imposte sui redditi, ritenute, IVA, IRAP non iscritte a ruolo | Tributi, contributi previdenziali e, dal 12.8.2026, tributi locali |
| Contributi INPS/INAIL | Esclusi | Esclusi | Inclusi |
| Consenso del Fisco | Indispensabile | Non serve sul merito, basta la richiesta al ricorrere dei presupposti | Superabile con cram down se ricorrono le condizioni |
| Presupposto con gli altri creditori | Nessuno specifico | Contratto o accordo ex art. 23, c. 1, lett. a) o c) pubblicato | Accordi reali con i privati; negli accordi almeno il 25% di aderenti per le soglie ordinarie |
| Tempi | Medi: dipendono dalla risposta dell’ufficio e dal decreto del tribunale | Brevi dopo la pubblicazione dell’accordo | Lunghi: omologazione, opposizioni, possibili impugnazioni |
| Complessità | Alta (due relazioni, piano, deposito in tribunale) | Bassa | Molto alta |
| Pubblicità | Contenuta | Pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese | Piena (iscrizione della domanda, fase contenziosa) |
| Esito negativo | Accordo privo di effetti: si ripiega sul comma 2 dell’art. 23 | Rateazione non disponibile se manca l’accordo con i creditori | Rigetto dell’omologazione; rischio di liquidazione giudiziale su istanza dei creditori |
| Effetti sulle azioni esecutive | Protezione solo se chieste e concesse le misure protettive durante la composizione negoziata | Idem | Misure protettive e, con l’omologazione, effetti vincolanti |
| Inadempimento | Risoluzione di diritto oltre 60 giorni dalle scadenze | Decadenza secondo le regole compatibili dell’art. 19 d.P.R. 602/1973 | Rimedi di risoluzione; preclusione quinquennale del cram down negli accordi |
| Reversibilità | Alta: resta aperta la terza strada | Alta | Bassa |
| Costi di giustizia | Oneri di deposito del ricorso in tribunale | Nessun procedimento giudiziale | Contributo unificato e oneri del procedimento di omologazione |
I criteri per scegliere
Non esiste un criterio unico che risolva il bivio. Esistono però alcune domande che, messe in fila, restringono il campo in modo abbastanza affidabile. Il ragionamento è necessariamente condizionale: ciascun criterio indica una tendenza, non una conclusione.
Primo criterio: quanto pesa il debito contributivo. Se la situazione presenta contributi INPS o INAIL rilevanti rispetto al totale, l’accordo del comma 2-bis e la rateizzazione premiale lasciano scoperto un fronte che può da solo compromettere la continuità, anche perché il debito contributivo non versato ha spesso riflessi penali e sul DURC. In questi casi, generalmente, la terza strada — o almeno la sua preparazione in parallelo — merita una considerazione seria. Se invece i contributi sono marginali o già regolarmente rateizzati, il vantaggio della terza strada su questo punto si riduce di molto.
Secondo criterio: il rapporto tra debito fiscale e capacità di rimborso. Se il piano mostra che l’impresa può pagare l’intero debito fiscale in dieci anni senza compromettere la gestione corrente, la seconda strada tende a essere la più lineare, perché evita di dover dimostrare la convenienza di uno stralcio che l’attestatore faticherebbe a sostenere. Se invece l’integrale pagamento è fuori portata, la scelta si gioca tra prima e terza strada.
Terzo criterio: la distanza dalle soglie dell’art. 63. Se la percentuale che l’impresa può ragionevolmente offrire all’Erario è inferiore al 50% del capitale, il cram down negli accordi di ristrutturazione non è disponibile, e l’accordo transattivo del comma 2-bis, che non ha soglie, può diventare l’unica sede in cui quella percentuale ha una chance di essere accettata, purché sia più conveniente della liquidazione. Nel concordato preventivo, invece, l’art. 88 lega il cram down alla sola convenienza: è un’alternativa da valutare, con il suo diverso carico procedurale. A fronte di questo vantaggio, va ricordato che nella prima strada la firma dell’ufficio resta necessaria.
Quarto criterio: l’atteggiamento già manifestato dall’ufficio. Se nel corso della composizione negoziata l’Agenzia ha mostrato apertura, anche informale, la prima strada consente di chiudere in tempi e con una pubblicità più contenuti. Se ha manifestato chiusura su percentuali che il piano non può migliorare, insistere sul comma 2-bis rischia di consumare mesi preziosi; in tal caso l’elemento dirimente diventa la possibilità di ottenere l’omologazione forzosa.
Quinto criterio: la qualità degli accordi con i creditori privati. Se banche e fornitori aderiscono davvero, con impegni verificabili, si aprono sia la rateizzazione premiale (tramite l’accordo della lett. c) sia il cram down negli accordi di ristrutturazione. Se invece le adesioni dei privati sono marginali o di facciata, la giurisprudenza di legittimità del 2026 rende molto difficile l’omologazione forzosa, e la prima strada torna in primo piano.
Un’ultima considerazione trasversale: la scelta non è necessariamente esclusiva nel tempo. Molti operatori, e la stessa prassi suggerita dal CNDCEC nel documento di novembre 2025, ritengono utile formulare durante le trattative una proposta che possa, se necessario, essere portata in un successivo accordo di ristrutturazione o concordato, così da non disperdere il lavoro istruttorio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la valutazione delle tre strade partendo da un dato che spesso viene trascurato: la scelta di oggi deve poter essere difesa, con gli stessi argomenti, davanti a ogni giudice che potrebbe esaminarla domani.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso? In linea generale sì, con un’asimmetria. Dalla prima o dalla seconda strada si può passare alla terza: se la proposta ex comma 2-bis non viene accettata o non ottiene l’autorizzazione, nulla impedisce di presentare una transazione in un accordo di ristrutturazione o in un concordato, riutilizzando gran parte della documentazione. Il percorso inverso è più complicato, perché un procedimento di omologazione già pendente ha una propria disciplina e una propria pubblicità. I tempi della composizione negoziata, peraltro, non sono illimitati: il calendario va pianificato con l’esperto fin dall’inizio.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio concreto non è tanto quello di un danno irreparabile, quanto quello di perdere tempo mentre il debito cresce e i creditori valutano azioni esecutive. Una proposta al Fisco rifiutata dopo mesi, o un ricorso per omologazione rigettato per mancanza dei presupposti, possono ridurre il margine per le soluzioni successive. È per questo che la scelta va fatta sulla base di numeri verificati, non di impressioni.
Se ho già una rateizzazione in corso, la perdo avviando la transazione? Secondo la circolare n. 5/E, la presenza di piani di rateazione non impedisce l’accordo; fino all’efficacia dell’accordo le rate restano dovute. Se la transazione non viene conclusa o non viene autorizzata, il piano originario continua a produrre effetti solo se nel frattempo non si è verificata la decadenza. Il punto pratico è quindi continuare a pagare le rate durante le trattative.
Il concordato semplificato è una quarta strada? Lo è solo in un senso limitato. L’art. 25-sexies CCII consente di accedervi entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, quando le trattative, condotte in buona fede, non hanno portato a soluzioni praticabili. Non prevede il voto dei creditori, quindi il Fisco non può bloccarlo con il proprio dissenso, ma è uno strumento liquidatorio: non persegue la continuità dell’impresa. La circolare n. 5/E ne conferma la funzione residuale. Chi ha l’obiettivo di salvare l’azienda non lo considera, di regola, un’alternativa equivalente alle tre strade descritte.
IMU e TARI arretrate possono entrare nell’accordo? Dal 12 agosto 2026, con il D.Lgs. 147/2026, sì: la proposta ex comma 2-bis può essere rivolta anche agli enti pubblici territoriali per i tributi di loro competenza. Prima di quella data le sezioni regionali della Corte dei conti (Lombardia nel 2024, Toscana nel 2026) avevano escluso la possibilità per gli enti di aderire in assenza di una norma espressa. Per le composizioni negoziate già in corso, occorre verificare se la fase del procedimento consente ancora di formulare e istruire utilmente la proposta verso l’ente.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base alla strada che ciascuno aiuta a valutare. I principi sono riformulati in parole nostre; per il testo integrale si rinvia alle banche dati.
Pronunce che illuminano la prima strada (accordo transattivo art. 23, comma 2-bis)
1. Tribunale di Monza, Sez. III civ., decreto 31 dicembre 2025. Principio: quando l’Erario aderisce a una proposta di ristrutturazione del debito in composizione negoziata non compie una rinuncia generalizzata al credito, ma sceglie la soluzione più efficiente, considerato che nello scenario liquidatorio il credito sarebbe in larga parte non recuperabile per incapienza dell’attivo. Il controllo del giudice per autorizzare l’esecuzione tiene conto di questo raffronto. Rilevanza: è tra le prime applicazioni del comma 2-bis e conferma che la convenienza rispetto alla liquidazione è l’asse attorno a cui ruota l’intero accordo.
2. Tribunale di Roma, decreto 7 marzo 2026. Principio: nell’autorizzare l’esecuzione dell’accordo transattivo, il giudice non prende il posto dell’amministrazione finanziaria né dell’attestatore; il suo compito è garantire la correttezza, la ragionevolezza e la trasparenza del processo decisionale che ha portato all’intesa. Rilevanza: delimita il perimetro del sindacato giudiziale e indica che la solidità dell’istruttoria documentale conta più di qualsiasi valutazione di merito del tribunale.
3. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, decreto 21 maggio 2026. Principio: la norma non impedisce che le due relazioni allegate alla proposta siano rilasciate dallo stesso professionista, se possiede i requisiti di indipendenza; il controllo del tribunale riguarda la regolarità del procedimento e della documentazione, non la convenienza economica, ma non si esaurisce nella semplice verifica che gli allegati ci siano. Rilevanza: si pone in contrasto con la lettura della circolare n. 5/E sul doppio professionista e segnala che attestazioni generiche possono condurre alla dichiarazione di inefficacia.
Pronunce che illuminano la terza strada (transazione negli accordi di ristrutturazione e nel concordato)
4. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel concordato preventivo, l’omologazione forzosa in caso di mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate richiede la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; non è richiesto un giudizio sulla meritevolezza del debitore, e le pregresse violazioni degli obblighi tributari, anche sistematiche, non precludono di per sé l’omologazione, salvo che incidano sulla completezza delle informazioni fornite ai creditori. Rilevanza: rafforza la terza strada per le imprese con un passato fiscale difficile, spostando la discussione sul terreno dei numeri.
5. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: il cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione non può essere utilizzato quando gli accordi con i creditori privati sono meramente simbolici e il piano, di contenuto liquidatorio, è costruito essenzialmente per ottenere la falcidia del debito tributario. Rilevanza: chi valuta la terza strada deve poter contare su adesioni private effettive; in caso contrario la prima strada può essere più realistica.
6. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime anteriore al correttivo-ter, l’omologazione forzosa dell’accordo con transazione fiscale presupponeva comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, anche se di per sé insufficiente a raggiungere la percentuale richiesta. Rilevanza: conferma la necessità di un contesto autenticamente concorsuale e interessa le proposte ancora soggette alla disciplina previgente.
7. Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 9 marzo 2026, n. 5309. Principio: le soglie minime di soddisfacimento dei creditori pubblici introdotte dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 hanno portata innovativa rispetto al previgente art. 63 CCII, con le conseguenti ricadute sulla loro applicazione nel tempo. Rilevanza: individuare il regime applicabile alla proposta (anteriore o successivo alle riforme) è decisivo per sapere se il cram down è disponibile.
8. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 gennaio 2026, n. 2817. Principio: spetta al tribunale verificare che gli accordi con i creditori siano stati effettivamente conclusi, e tale verifica non può essere svolta a campione. Rilevanza: rende più rigoroso il calcolo delle soglie di adesione negli accordi di ristrutturazione e, quindi, la valutazione della determinanza del voto pubblico.
9. Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 17 dicembre 2024, n. 32954. Principio: un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto soltanto al creditore erariale non si sottrae al sindacato di merito del giudice concorsuale. Rilevanza: chiarisce che la terza strada non è una scorciatoia per ottenere una falcidia fiscale fuori da un vero contesto di ristrutturazione.
10. Tribunale di Spoleto, 17 aprile 2025. Principio: le nuove regole sulla transazione fiscale introdotte dal correttivo-ter si applicano alle proposte di transazione presentate dopo la sua entrata in vigore. Rilevanza: la data di deposito della proposta all’ufficio determina soglie e condizioni del cram down.
11. Tribunale di Vasto, sentenza 24 dicembre 2024. Principio: a una domanda con proposta di transazione presentata nell’ottobre 2023 si applica il regime anteriore al correttivo-ter. Rilevanza: applicazione speculare della regola intertemporale, utile per chi ha proposte già depositate e valuta se riformularle.
Pronunce sul perimetro dei tributi locali (rilevanti per la prima e la terza strada)
12. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 24 dicembre 2024, n. 256/2024/PAR. Principio: in assenza di una norma espressa, gli enti territoriali non potevano aderire in composizione negoziata a un accordo transattivo sui tributi da loro gestiti direttamente, per l’indisponibilità del credito tributario. Rilevanza: fotografa il limite superato dal D.Lgs. 147/2026 dal 12 agosto 2026; resta utile per le composizioni avviate prima e per comprendere l’approccio degli enti.
13. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Toscana, deliberazione 29 gennaio 2026, n. 8. Principio: l’ente locale non poteva aderire a proposte di rinuncia a sanzioni e interessi su tributi gestiti direttamente nella fase di esecuzione di un concordato liquidatorio, in mancanza di una previsione espressa. Rilevanza: conferma che, prima della riforma dell’agosto 2026, i tributi locali restavano un fronte scoperto in ogni strada; oggi va verificato caso per caso quale disciplina si applica.
A completamento, sul piano della prassi, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 e la risposta a interpello n. 443/2023 non sono pronunce giurisdizionali, ma indicano come gli uffici si comporteranno al tavolo: la prima per l’accordo del comma 2-bis e i rapporti con le rateazioni in corso, la seconda per la rateizzazione premiale a rate variabili.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a tre strade tutte praticabili, il contributo di uno studio legale non è scegliere al posto dell’imprenditore, ma mettere a disposizione gli elementi per una scelta consapevole e poi sostenerla con coerenza in ogni sede. Concretamente:
- Ricostruiamo la posizione debitoria completa, incrociando estratti di ruolo, comunicazioni di irregolarità, liquidazioni periodiche IVA ed estratti contributivi, per separare il debito non iscritto a ruolo (rilevante per la rateizzazione premiale) da quello già affidato alla Riscossione e dai contributi (esclusi dal comma 2-bis).
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, simulando le soglie dell’art. 63, la determinanza del voto pubblico e il raffronto con la liquidazione giudiziale, prima di impegnare l’impresa in un percorso.
- Verifichiamo il regime intertemporale applicabile alla proposta, alla luce della data di deposito dell’istanza di composizione negoziata e delle proposte eventualmente già presentate, per evitare di costruire il piano su soglie che non si applicano.
- Redigiamo la proposta di accordo transattivo ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, coordinandola con il piano e con le trattative in corso con banche e fornitori, perché la proposta al Fisco sia coerente con il resto della manovra, come la circolare n. 5/E richiede.
- Coordiniamo gli incarichi del professionista indipendente e del revisore, verificando che le due relazioni siano affidate a soggetti distinti e che contengano i passaggi che il tribunale controlla (stima dell’attivo liquidatorio, ipotesi di riparto, grado di soddisfazione del creditore pubblico).
- Gestiamo l’interlocuzione con l’ufficio e con la Direzione regionale, predisponendo memorie tecniche in risposta alle obiezioni e riformulazioni della proposta quando i numeri lo consentono.
- Predisponiamo il ricorso per l’autorizzazione all’esecuzione e seguiamo il procedimento davanti al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII.
- Impostiamo l’istanza di rateizzazione premiale ex art. 25-bis, comma 4, con l’eventuale richiesta di rate variabili sostenibili rispetto ai flussi di cassa, quando la seconda strada è quella indicata.
- Prepariamo il passaggio all’accordo di ristrutturazione o al concordato, depositando in tempo utile la proposta di transazione fiscale e contributiva e costruendo la domanda di omologazione con i presupposti del cram down.
- Difendiamo la scelta nel contenzioso, dall’opposizione all’omologazione al reclamo in Corte d’appello e fino al ricorso per Cassazione, senza cambi di difensore e senza cambi di linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come la transazione fiscale, dove una scelta compiuta durante la composizione negoziata può essere messa alla prova in un’omologazione, in un reclamo e perfino in sede di legittimità, pesa soprattutto la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi ha costruito la proposta al Fisco è lo stesso difensore che la sostiene davanti a ogni grado di giudizio, con la stessa linea argomentativa. La qualifica di Esperto Negoziatore aggiunge la conoscenza diretta di come l’esperto legge un piano e di quali elementi rendono credibile una trattativa, mentre l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di impostare fin dal primo atto le questioni che la giurisprudenza di legittimità del 2026 ha reso decisive.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i profili giuridici della proposta e quelli contabili e fiscali del piano vengono esaminati in parallelo, così che i numeri su cui si fonda la convenienza e gli argomenti con cui la si difende nascano dallo stesso tavolo.
In conclusione
Accordo transattivo durante le trattative, rateizzazione premiale fino a 120 rate, transazione fiscale in un accordo di ristrutturazione o in un concordato: sono tre strade vere, ciascuna con un profilo ideale e un rovescio della medaglia. La prima offre flessibilità e riservatezza, ma dipende dalla firma dell’ufficio; la seconda è prevedibile e snella, ma non riduce il debito; la terza resiste al dissenso del Fisco e include i contributi, ma chiede soglie, accordi reali e tempi lunghi. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: mesi di trattativa consumati su una strada impercorribile possono ridurre proprio i margini che servirebbero per salvare l’impresa.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente nel punto d’incontro delle competenze certificate del suo titolare: la composizione negoziata, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il diritto tributario, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale che coordina; il contenzioso di omologazione e di legittimità, che segue da avvocato cassazionista senza passaggi di mano.
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