Con le novità del Codice del Terzo settore, il panorama fiscale degli enti non profit risulta profondamente rinnovato dal 2026. Nell’assetto attuale gli ETS possono contare su due specifici regimi forfettari, ai quali si affianca la nuova delimitazione del regime previsto dalla legge 398/1991.
La semplificazione degli adempimenti e una tassazione più lineare delle attività commerciali svolte dagli ETS sono i due principali vantaggi che ne derivano.
Le nuove regole, contenute negli articoli 80 e 86 del D.Lgs. n. 117/2017, disciplinano i regimi forfettari applicabili agli enti del Terzo settore, mentre la legge 398/1991 non è più applicabile agli ETS dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Regime forfettario per ETS non commerciali: coefficiente variabile
Il primo regime riguarda gli enti del Terzo settore non commerciali, che dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 possono optare per una tassazione forfettaria del reddito d’impresa.
Il meccanismo ricalca quello dell’articolo 145 del TUIR, ma in questo caso possono accedere al regime anche gli ETS non commerciali in contabilità ordinaria.
In base alle regole previste dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il reddito d’impresa si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con le attività di interesse generale e le attività diverse un coefficiente di redditività che varia in base alla natura dell’attività, servizi o altre attività, e allo scaglione di ricavi.
| Tipologia attività | Scaglione di ricavi | Coefficiente di redditività |
|---|---|---|
| Prestazioni di servizi | Fino a 130.000 € | 7% |
| Prestazioni di servizi | Da 130.001 € a 300.000 € | 10% |
| Prestazioni di servizi | Oltre 300.000 € | 17% |
| Altre attività | Fino a 130.000 € | 5% |
| Altre attività | Da 130.001 € a 300.000 € | 7% |
| Altre attività | Oltre 300.000 € | 14% |
Nel caso in cui vengano svolte contestualmente sia prestazioni di servizi sia altre tipologie di attività, la percentuale di redditività viene individuata facendo riferimento all’attività prevalente e al corrispondente volume d’affari.
Il reddito così determinato va poi aumentato delle componenti straordinarie (plusvalenze, dividendi, proventi immobiliari). L’opzione dura tre anni e gli enti che la esercitano sono esclusi dagli ISA, con un alleggerimento degli adempimenti.
Regime forfettario per APS e ODV: come funziona
La seconda formula è riservata esclusivamente alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle organizzazioni di volontariato (ODV).
Tocca le imposte dirette, l’IVA e semplifica gli adempimenti. A regolarlo è l’articolo 86 del Codice del Terzo settore.
Per poter accedere al regime agevolato l’ente deve essere iscritto al RUNTS nella sezione prevista per APS e ODV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi non superiori a 85.000 euro.
Il regime segue una logica ancora più snella del meccanismo precedente: il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività fisso, pari all’1% per le ODV e al 3% per le APS.
Regime forfettario per APS e ODV: come cambia la gestione dell’ente
Sono diverse le semplificazioni e le eccezioni alle regole standard previste per chi accede a questa tipologia di regime forfettario.
È previsto, ad esempio, l’esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili, mentre rimane l’obbligo per i registri non tributari, e l’esclusione dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Non c’è l’obbligo di operare ritenute alla fonte sui compensi erogati: basta indicare in dichiarazione il codice fiscale del percipiente, ma l’ente può comunque decidere di operare la ritenuta su base volontaria.
Vengono meno gli obblighi generali di certificazione telematica dei corrispettivi e di emissione della fattura, salvo specifiche eccezioni. Se l’ente decide di emetterla volontariamente, dovrà indicare il codice natura IVA N2.2.
Nessun canale preferenziale, invece, è previsto per quanto riguarda l’obbligo di conservare i documenti emessi e ricevuti, come fatture e bollette doganali, e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini ordinari.
Dal punto di vista dell’IVA, la gestione segue le specifiche semplificazioni previste dall’articolo 86.
Non si addebita l’imposta sulle operazioni attive e, parallelamente, viene meno il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti effettuati, siano essi nazionali, comunitari o importazioni. Non occorre inoltre trasmettere la dichiarazione annuale IVA né inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE).
Nel pacchetto di esoneri rientrano anche i registri IVA, acquisti ed emissioni, e la relativa registrazione delle fatture.
Per le fatture di acquisto è sufficiente la numerazione e la conservazione. Non è obbligatoria la conservazione sostitutiva digitale per le fatture elettroniche ricevute; resta però l’obbligo di conservazione del documento, anche se l’ente ha registrato la PEC o il codice destinatario.
Regime 398/1991: la fine per gli ETS, la continuità per lo sport dilettantistico
La legge 398/1991 non rappresenta un ulteriore regime forfettario per gli enti del Terzo settore. Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, infatti, questo regime non è più utilizzabile dagli ETS né dalle associazioni senza fini di lucro, pro loco, cori amatoriali e altre realtà culturali che in precedenza ne beneficiavano.
Il regime resta invece operativo per le associazioni e società sportive dilettantistiche che non scelgono di diventare ETS. Per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare, la disapplicazione decorre dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.
In sintesi, dal 2026 gli enti del Terzo settore possono fare riferimento ai due regimi forfettari disciplinati dagli articoli 80 e 86 del Codice del Terzo settore, da valutare in funzione della natura dell’ente, delle attività svolte e dei relativi requisiti.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





