Secondo Consiglio di Stato e TAR Lazio serve sempre un provvedimento espresso del Comune. Né SCIA, né silenzio-assenso, né rinnovo tacito possono sostituire l’atto concessorio formale.
Un bar vuole installare un dehors sul marciapiede antistante il locale. Un ristorante vuole rinnovare la concessione di occupazione di suolo pubblico scaduta da tempo, continuando nel frattempo a pagare regolarmente il canone. Basta la SCIA, o il silenzio dell’amministrazione, per legittimare l’occupazione di suolo pubblico? Due recenti pronunce della giustizia amministrativa — il Consiglio di Stato n. 2874 e il TAR Lazio n. 10015 — rispondono con estrema chiarezza: no, in nessun caso. Serve sempre un provvedimento espresso.
Il punto di fondo: procedimento discrezionale, non vincolato
La ragione sistematica per cui nessuno degli strumenti di semplificazione amministrativa — SCIA, silenzio-assenso, rinnovo tacito — può funzionare per l’occupazione di suolo pubblico sta nella natura stessa del procedimento coinvolto. Quando si tratta di occupazione di suolo pubblico, il Comune non esercita un potere vincolato — cioè un potere che si limita a verificare il rispetto di requisiti di legge predeterminati — ma un potere discrezionale, fondato sulla comparazione tra l’interesse privatistico dell’azienda richiedente e l’interesse pubblico alla tutela del decoro e dell’arredo urbano, della sicurezza pubblica e della corretta gestione dei beni pubblici.
Questa distinzione tra procedimenti vincolati e procedimenti discrezionali è la chiave che spiega perché gli strumenti di semplificazione, pensati proprio per i procedimenti vincolati, non si applicano in questo ambito.
Perché la SCIA non funziona per le concessioni di suolo pubblico
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prevista dall’art. 19 della Legge 241/1990, consente di avviare un’attività senza attendere un provvedimento espresso dell’amministrazione, sulla base di un’autocertificazione del richiedente circa il possesso dei requisiti previsti dalla legge — con la possibilità per l’amministrazione di intervenire successivamente solo in caso di verifica negativa.
Questo meccanismo, però, non vale per i provvedimenti concessori come le occupazioni di suolo pubblico. Si tratta di una fattispecie in cui la pubblica amministrazione esercita un potere discrezionale nella valutazione dell’interesse pubblico alla concessione — una valutazione che, per sua natura, non può essere sostituita da una semplice autocertificazione del privato. L’impresa non può nemmeno far valere il decorso del tempo dalla presentazione della SCIA per considerare l’attività legittimata: senza un provvedimento espresso, l’occupazione resta priva di titolo.
Perché il silenzio-assenso non forma un titolo concessorio
Anche il silenzio-assenso previsto dall’art. 20 della Legge 241/1990 — pur modificato dall’art. 5 del D.L. PNRR 19/2026 — non è applicabile alle concessioni di spazi pubblici. La ragione sta nella natura giuridica di questi beni: appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente, e la loro utilizzazione da parte di soggetti privati è sempre subordinata a una valutazione discrezionale dell’amministrazione concedente sull’an — cioè sulla stessa opportunità di concedere l’uso del bene — che deve bilanciare l’interesse del richiedente con quello generale della collettività.
Il principio è netto: il fatto che il Comune non abbia rilasciato un atto espresso a fronte dell’istanza del privato non può in alcun modo determinare la formazione di un titolo concessorio tacito. La concessione di suolo pubblico non può derivare dall’inerzia amministrativa — un’inerzia che, in altri ambiti del diritto amministrativo, potrebbe produrre effetti favorevoli al richiedente, ma che qui rimane semplicemente priva di conseguenze giuridiche positive.
Perché il rinnovo tacito non è mai ammissibile
Un terzo punto, particolarmente rilevante per gli esercenti che gestiscono attività di somministrazione da anni, riguarda il rinnovo tacito della concessione scaduta. Anche questo meccanismo viene escluso categoricamente, per l’impossibilità di desumere la volontà dell’amministrazione per implicito, senza rispettare le forme previste.
Il divieto ha, in questo caso, un fondamento specifico di matrice comunitaria: i beni pubblici contendibili — quelli per cui più operatori economici potrebbero competere per ottenerne l’affidamento — non devono poter essere sottratti al mercato per un tempo eccessivo. Se si ammettesse il rinnovo tacito, si consentirebbe di fatto a chi occupa già lo spazio pubblico di mantenerne l’uso indefinitamente, senza che altri operatori abbiano mai la possibilità di competere per ottenere quella stessa concessione — in contrasto con i principi di concorrenza e apertura del mercato che il diritto europeo impone anche nella gestione dei beni pubblici.
Il pagamento del canone non basta
Un aspetto pratico di grande rilevanza riguarda una situazione molto comune: l’esercente che, dopo la scadenza della concessione originaria, continua a pagare regolarmente il canone concessorio, ritenendo che questo comportamento — accettato dal Comune che incassa i pagamenti — implichi un rinnovo di fatto dell’autorizzazione.
La giurisprudenza esclude questa possibilità con nettezza: il mero pagamento dei canoni concessori dopo l’intervenuta scadenza della precedente autorizzazione non può costituire, di per sé, rinnovo tacito della concessione, in mancanza dell’atto formale di rinnovo. Il provvedimento espresso per lo sfruttamento del suolo pubblico, reso a seguito del relativo procedimento amministrativo, è considerato un elemento insurrogabile e infungibile — nessun comportamento di fatto, per quanto protratto nel tempo e tollerato dall’amministrazione, può sostituirlo.
Anche la tolleranza iniziale del Comune non cambia le cose
Un ultimo profilo, altrettanto rilevante, riguarda il caso in cui il Comune abbia inizialmente tollerato l’occupazione senza intervenire, magari per un periodo significativo dopo la scadenza formale della concessione. Anche in questa situazione, la conclusione non cambia: la concessione non può rinnovarsi tacitamente per effetto dell’inerzia dell’amministrazione.
Di conseguenza, non rileva ai fini di un ipotetico rinnovo il fatto che l’impresa abbia continuato a occupare lo spazio originariamente concesso, perché quella occupazione — pur tollerata di fatto per un certo periodo — sarebbe comunque divenuta sine titulo, cioè priva di qualsiasi base giuridica formale, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di possibile rimozione forzata dell’occupazione e di eventuali sanzioni amministrative.
Il procedimento corretto: il ruolo del SUAP e i pareri endoprocedimentali
Alla luce di questi principi, l’unico percorso legittimo per ottenere l’autorizzazione a occupare suolo pubblico con attività di somministrazione, gastronomia o strutture come dehors e chioschi passa attraverso il rilascio di un provvedimento espresso da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), preceduto dall’acquisizione dei pareri endoprocedimentali dei vari uffici comunali coinvolti — tipicamente la Soprintendenza, quando l’area rientra in zone sottoposte a vincolo, il Comando di Polizia Locale, l’Ufficio Patrimonio e l’Ufficio Urbanistica — e nel rispetto puntuale del regolamento comunale applicabile in materia di occupazione del suolo pubblico.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link


