La Cgt di Pesaro chiarisce che la rinuncia all’eredità travolge retroattivamente anche gli atti già definitivi
Chi rinuncia all’eredità dopo il ritrovamento di un testamento che nomina un erede diverso non risponde più delle imposte di successione, anche se l’avviso di liquidazione notificato in precedenza era già divenuto definitivo per mancata impugnazione. In questo articolo analizziamo il seguente problema: se spunta un testamento, decade la cartella agli eredi legittimi?. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro, con la sentenza 67/2026 depositata il 27 aprile 2026, ha accolto il ricorso di due sorelle, chiarendo che la rinuncia all’eredità produce effetti retroattivi capaci di travolgere, sin dall’apertura della successione, la soggettività passiva d’imposta dei chiamati per legge.
Da cosa nasce la controversia decisa a Pesaro?
La vicenda origina dall’impugnazione di due cartelle di pagamento con cui l’agenzia delle Entrate di Pesaro richiedeva alle ricorrenti, in solido, le imposte sulla successione della madre, deceduta nel 2018, per omessa dichiarazione. Le figlie erano state inizialmente considerate eredi legittime, in assenza di un testamento noto al momento del decesso.
Anni dopo, era stato rinvenuto un testamento olografo, registrato nel dicembre 2024, con cui la madre aveva nominato erede una nipote. Quest’ultima aveva presentato tempestivamente la dichiarazione di successione e versato le relative imposte. Le figlie, a quel punto, avevano rinunciato all’eredità nel settembre 2025, dichiarando di non essere mai state nel possesso dei beni né di aver compiuto atti da erede, cioè atti idonei a integrare un’accettazione tacita dell’eredità.
Perché l’ufficio riteneva inammissibile il ricorso?
L’agenzia delle Entrate eccepiva innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, ormai divenuti definitivi. Nel merito, sosteneva l’esistenza dell’obbligo dichiarativo a carico dei chiamati all’eredità e il possesso dei beni ereditari da parte della figlia residente nell’abitazione materna, con conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice per mancata redazione dell’inventario.
Come ha risolto il collegio la questione della competenza territoriale?
Il collegio ha respinto preliminarmente l’eccezione di incompetenza territoriale relativa alla ricorrente residente a Roma, rilevando che vale il criterio del luogo di ultima residenza del de cuius, e non quello della residenza attuale della parte ricorrente.
Un titolo divenuto definitivo può comunque essere travolto?
Il punto centrale della decisione riguarda l’ammissibilità del ricorso, nonostante l’avviso di liquidazione presupposto fosse ormai definitivo per mancata impugnazione. Il collegio ha rigettato l’eccezione di inammissibilità richiamando la recente ordinanza della Cassazione 7258/2026, secondo cui il mutamento della devoluzione ereditaria fa venir meno, con efficacia retroattiva, la soggettività passiva degli eredi legittimi, anche se l’avviso di liquidazione è divenuto definitivo.
Un erede legittimo che non ha impugnato l’avviso di liquidazione delle imposte di successione, ritenendolo corretto in base alla situazione nota al momento, può comunque contestare la successiva cartella di pagamento se, nel frattempo, emerge un testamento che lo esclude dall’eredità e vi rinuncia formalmente.
Ne consegue la legittima impugnabilità della cartella fondata su un titolo impositivo ormai privo di validità per fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui l’avviso era stato notificato.
Chi è tenuto all’obbligo dichiarativo secondo il decreto sulle successioni?
Nel merito, il collegio osserva che l’articolo 28 del dlgs 346/1990 individua nella chiamata all’eredità il presupposto soggettivo dell’obbligo dichiarativo. L’articolo 36 dello stesso decreto rileva invece ai fini della responsabilità patrimoniale, limitata al valore dei beni ereditari effettivamente posseduti.
Questo presupposto, tuttavia, viene meno quando il chiamato non acquisti definitivamente la qualità di erede. Poiché la rinuncia retroagisce al momento dell’apertura della successione, le ricorrenti devono considerarsi come se non fossero mai state chiamate all’eredità.
Una figlia formalmente indicata come erede legittima al momento del decesso, che anni dopo rinuncia all’eredità a seguito del ritrovamento di un testamento a favore di un’altra persona, viene considerata giuridicamente come se non fosse mai stata chiamata, con effetto retroattivo che risale al giorno stesso della morte del genitore.
Ne consegue che l’articolo 36 del dlgs 346/1990 non trova più applicazione nei loro confronti, e l’obbligo fiscale si sposta interamente sull’erede testamentario. Le figlie, pertanto, non possono essere accertate, poiché il presupposto dell’obbligo tributario e della correlata sanzione viene meno per effetto della successione testamentaria e della rinuncia all’eredità, che opera retroattivamente anche se intervenuta a distanza di anni dal decesso.
La convivenza con la madre configura possesso dei beni ereditari?
Un profilo specifico riguardava la posizione della figlia residente nell’abitazione materna, che secondo l’ufficio avrebbe acquisito la qualità di erede puro e semplice per possesso dei beni ereditari, in assenza della redazione dell’inventario prevista dalla legge.
Il collegio chiarisce che il sopravvenuto ritrovamento del testamento, unitamente alla successiva rinuncia all’eredità con efficacia retroattiva, comporta che la convivenza della figlia con la madre debba essere qualificata come mera detenzione, e non come possesso in qualità di erede. L’amministrazione, di conseguenza, non può rivalersi su di lei per un titolo ormai travolto dall’emersione del testamento.
Una figlia che ha continuato a vivere nella casa della madre defunta, senza mai considerarsi erede in attesa di chiarire la situazione ereditaria, detiene materialmente l’immobile, ma questa detenzione non equivale al possesso qualificato che la legge richiede per attribuire la responsabilità patrimoniale prevista dall’articolo 36 del dlgs 346/1990.
Da quando decorre il termine per la dichiarazione di successione in questi casi?
Assume rilevanza, infine, l’articolo 31 del dlgs 346/1990, secondo cui il ritrovamento del testamento sposta in avanti il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, che decorre dalla pubblicazione del testamento stesso, e non dalla data del decesso.
Obbligata alla dichiarazione era quindi la nipote, erede testamentaria, che vi ha adempiuto nei termini corretti, e non le figlie, originariamente ritenute eredi legittime sulla base della situazione nota prima del ritrovamento delle ultime volontà della madre. Il ricorso è stato pertanto accolto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate.
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Angelo Greco
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