Una sentenza dalla quale si possono trarre non trascurabili insegnamenti.

Il decreto del Tribunale qui in commento (anno 2022) lo ritengo importante per una serie di motivi di cui dirò. La peculiarità del caso è che LEI non ha alcun interesse a gestire il cane intestato a LUI se non nella misura di poterlo cedere a terzi. Ma veniamo al fatto.

Caia vive con il figlio di dieci anni e con un Dogo argentino che Tizio, suo ex convivente, aveva regalato proprio al bambino. Il cane all’anagrafe canina risulta intestato a Tizio che nel frattempo si trova in stato di detenzione. Il cane ovviamente nel tempo è cresciuto. Taglia e peso sono diventati importanti e la sua indole viene descritta da Caia come aggressiva tanto da rendere necessario l’intervento di un addestratore sostenendone ella sola i relativi costi. Una gestione quotidiana decisamente complicata.

A complicare ulteriormente la situazione vi è il fatto che il bambino, al quale il cane era stato regalato, non manifesta alcun particolare interesse nei suoi confronti. A questo punto entra in scena Sempronio, persona amante dei cani, disponibile a prendere con sé l’animale e ad occuparsene stabilmente. Sembrerebbe la soluzione migliore per tutti. Soprattutto per il cane. Ed è qui, invece, che scatta il cortocircuito giuridico. Per perfezionare la cessione occorre modificare l’intestazione presso l’anagrafe canina. Ma Tizio, al quale il cane è intestato, non pare volere sottoscrive il relativo modulo. Caia dunque ha il cane in casa, lo gestisce, ne sostiene i costi, ne sopporta i rischi e ne è concretamente responsabile pur non disponendo formalmente del potere necessario per trasferirlo a chi potrebbe occuparsene meglio.

Caia decide quindi di rivolgersi al Tribunale chiedendo di essere autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a tutelare i bisogni e le necessità dell’animale come anche sottoscrivere l’atto di cessione. Il Tribunale accoglie la richiesta e sono proprio le pur sintetiche motivazioni rese a rendere questa vicenda particolarmente interessante.

Caia è la detentrice di fatto del cane assumendosene onori e oneri tra cui rischi. Chi ha concretamente la disponibilità e il controllo dell’animale può essere chiamato a rispondere dei danni da questo cagionati secondo la disciplina dell’art. 2052 c.c.. Caia, dunque, era esposta personalmente alle conseguenze giuridiche derivanti dalla gestione di un cane impegnativo senza avere, almeno formalmente, la possibilità di decidere sul suo futuro. Ed è proprio questa esposizione – si intuisce leggendo il decreto- a rendere concreto e attuale il suo interesse ad agire secondo Il Tribunale.

C’è poi un secondo passaggio della decisione del Tribunale che appare ancora più interessante. Il Tribunale considera il fatto che Tizio aveva regalato il cane al figlio minorenne facendolo entrare nella sua sfera giuridica. Ma poiché il minore non può evidentemente compiere autonomamente gli atti giuridici che lo riguardano, entra in gioco la responsabilità genitoriale. E il provvedimento del Tribunale interviene esattamente in questo spazio perché posto che l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, nella situazione concreta, non consente di assumere una decisione, il giudice autorizza il genitore presente e concretamente responsabile a fare ciò che risulta necessario. Caia viene così autorizzata a compiere gli atti necessari alla tutela dell’animale e, quindi, anche a sottoscrivere l’eventuale cessione in favore di un terzo che possa provvedere ad esso in modo più adeguato.

La vicenda consente di fare chiarezza su un equivoco ancora molto diffuso che è quello per cui l’intestazione all’anagrafe canina equivalga sempre e definitivamente alla proprietà del cane. Non è così, o almeno non necessariamente. Microchip e iscrizione all’anagrafe assolvono innanzitutto a una fondamentale funzione identificativa e amministrativa consentendo di identificare l’animale e di collegarlo a un determinato soggetto. Si tratta certamente di elementi di notevole valore probatorio mal’intestazione anagrafica non esaurisce necessariamente la questione civilistica relativa alla titolarità dell’animale. Ed è esattamente ciò che, a mo parere, emerge da questa vicenda e dal decreto emanato.

Il Tribunale non ignora il dato anagrafico e non lo considera irrilevante. Semplicemente evita che quel dato formale diventi un ostacolo insuperabile di fronte alla realtà dei rapporti giuridici e familiari. Il cane era stato destinato al bambino. Il bambino viveva con la madre. Era la madre a gestire concretamente l’animale e a sopportarne costi e responsabilità. L’intestazione formale a Tizio non poteva quindi trasformarsi in una sorta di diritto di veto permanente, capace di paralizzare qualsiasi decisione anche quando una decisione era ormai necessaria.

Questa storia offre anche qualche riflessione che giuridica non è. La prima, forse la più semplice, è che un cane non dovrebbe essere regalato, mai. Un regalo può non piacere, può essere cambiato, restituito, messo in un cassetto o dimenticato. Un essere vivente no. E ci vedo un secondo insegnamento. Prima di fare entrare un cane nella propria famiglia occorre sapere quale cane stiamo facendo entrare. Razza, dimensioni che raggiungerà da adulto, forza fisica, indole, esigenze educative, predisposizioni comportamentali, necessità di movimento e capacità di gestione non sono dettagli da scoprire dopo. Un cucciolo di pochi mesi può diventare un animale di quaranta o cinquanta chili. E ciò che appare facilmente gestibile all’inizio può non esserlo affatto qualche anno dopo.

C’è infine un aspetto del provvedimento che merita attenzione anche per il linguaggio utilizzato. Il Tribunale parla della necessità di tutelare “i bisogni e le necessità dell’animale”.. È un passaggio che non va caricato di significati che giuridicamente non possiede. Questa pronuncia non crea una nuova categoria giuridica, non attribuisce al cane una soggettività che l’ordinamento non gli riconosce e non introduce una sorta di “affidamento” dell’animale costruito sul modello di quello dei figli. Fa qualcosa di più semplice e, forse proprio per questo, interessante. Utilizza strumenti tradizionali del diritto civile -e in particolare del diritto di famiglia -per risolvere una situazione nuova, tenendo conto della natura particolare dell’animale quale essere vivente.

Questa decisione racconta, dietro una vicenda apparentemente minore, un problema molto serio. Che cosa accade quando la responsabilità concreta di un essere vivente ricade interamente su chi non dispone del potere formale di decidere per lui. Le ricadute pratiche possono essere tante.

La risposta del Tribunale è stata pragmatica. Se chi formalmente risulta titolare non c’è, non risponde e non decide, mentre un altro soggetto sopporta quotidianamente costi, responsabilità e rischi, il diritto non può consentire che il dato burocratico paralizzi ogni soluzione. Il potere di decidere deve allora essere attribuito a chi quella responsabilità la sta realmente sostenendo, nell’interesse del minore ma anche, concretamente, nell’interesse del cane.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano (G.U.P.,24 febbraio 2026, n. 573), che mi ha visto personalmente impegnato insieme ad un mio straordinario collega e soprattutto fraterno amico, del Foro di Milano, si è posta, con grande soddisfazione, in una medesima ottica di nuova considerazione del soggetto animale. Una decisione -come è stato scritto da una valente docente universitaria nonché collega in un recente articolo a questa decisione dedicato- che offre così l’occasione per riflettere sull’evoluzione della posizione giuridica degli animali nell’ordinamento italiano e sulle ricadute che tale evoluzione produce nell’interpretazione del diritto penale e civile della convivenza.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Avv. Filippo Portoghese

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.