Codice crisi d’impresa: sovraindebitamento e debiti fiscali


L’Agenzia delle Entrate prosegue il percorso di
approfondimento del Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza
, approvato con il D.Lgs. n. 14/2019,
pubblicando la seconda parte dei chiarimenti dedicati agli istituti
che presentano profili di interesse fiscale.

Con la circolare
n. 9/E del 21 ottobre 2026
, il Fisco affronta il
sovraindebitamento e l’esdebitazione, esaminando le procedure
destinate ai consumatori, ai professionisti, agli imprenditori
minori e agli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione
giudiziale, soffermandosi sulla gestione dei debiti tributari e
sulla partecipazione dell’Amministrazione finanziaria alle diverse
procedure.

Il documento, pubblicato nella versione definitiva dopo la
consultazione pubblica svoltasi dal 26 giugno al 24 luglio 2026,
recepisce i contributi degli operatori e tiene conto dei più
recenti orientamenti giurisprudenziali, con l’obiettivo di favorire
un’applicazione uniforme delle disposizioni del Codice.

Dopo la prima parte, pubblicata il 16 luglio 2026 e dedicata ai
nuovi istituti della disciplina, vengono approfondite le condizioni
di accesso agli strumenti di composizione della crisi, le modalità
di soddisfacimento dei creditori e le conseguenze dell’eventuale
liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti.

Sovraindebitamento: chi può accedere alle procedure e come
funzionano quelle familiari

La disciplina del sovraindebitamento, contenuta
nel D.Lgs. n. 14/2019, si applica ai soggetti che si trovano in una
situazione di crisi o insolvenza senza essere assoggettabili alla
liquidazione giudiziale, tra i quali rientrano consumatori,
professionisti, imprenditori minori e agricoli, oltre agli altri
debitori individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del
Codice.

Gli strumenti previsti dalla normativa comprendono la
ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e
la liquidazione controllata, con condizioni di accesso che variano
in relazione alla qualificazione del debitore e alla natura delle
obbligazioni contratte.

L’articolo 66 disciplina inoltre le procedure familiari,
consentendo ai componenti della stessa famiglia di presentare
un’unica domanda quando siano conviventi oppure quando il
sovraindebitamento abbia un’origine comune, senza che la
trattazione congiunta determini la confusione dei rispettivi
patrimoni.

Le masse attive e passive devono infatti rimanere distinte,
mentre le eventuali obbligazioni solidali vanno rappresentate nelle
posizioni dei singoli coobbligati, mantenendo separati i rapporti
di responsabilità nei confronti dei creditori.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: durata dei piani e
moratoria dei crediti privilegiati

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata
dagli articoli da 67 a 73 del Codice, è riservata alle
persone fisiche che abbiano assunto obbligazioni per
finalità estranee all’esercizio di attività imprenditoriali o
professionali
.

In presenza di debiti di natura mista, la cessazione
dell’attività economica non trasforma automaticamente le
obbligazioni che ne derivano in debiti del consumatore, per cui
occorre verificare la possibilità di ricorrere ad altri strumenti,
come il concordato minore, quando ne sussistano i presupposti.

Sul piano fiscale, uno dei chiarimenti più significativi
concerne la durata dei piani e il trattamento dei
crediti assistiti da privilegio, poiché il limite di due anni
previsto dall’articolo 67, comma 4, per la moratoria dei crediti
privilegiati non costituisce un termine massimo di durata della
ristrutturazione.

Sono quindi ammissibili piani con pagamenti distribuiti su più
anni, purché la durata sia adeguatamente motivata e il trattamento
dei creditori venga valutato anche in rapporto alla convenienza
dell’alternativa liquidatoria, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalla normativa.

Per i crediti erariali privilegiati, durante la moratoria
continuano inoltre a maturare gli interessi legali, che devono
essere considerati nella predisposizione del piano anche quando il
relativo versamento sia differito secondo le modalità previste
dalla proposta.

Concordato minore: transazione fiscale, voto del Fisco e
liquidazione controllata

Il concordato minore, disciplinato dagli
articoli da 74 a 83 del D.Lgs. n. 14/2019, può essere utilizzato
per consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o
professionale, mentre negli altri casi è necessario un apporto di
risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo
disponibile.

Richiamando i più recenti orientamenti della Corte di
cassazione, la circolare esclude inoltre l’accesso alla procedura
per l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese e
interviene sulle modalità di trattamento dei crediti tributari.

Nel concordato minore non è richiesta una proposta di
transazione fiscale secondo il procedimento previsto dall’articolo
88 del Codice, né occorre acquisire il preventivo parere conforme
della direzione regionale per l’espressione del voto del Fisco.

L’esclusione di questo adempimento procedurale non fa venir meno
le garanzie sostanziali riconosciute ai creditori pubblici, dal
momento che la proposta deve rispettare il principio del
trattamento non deteriore, assicurando ai crediti tributari e
previdenziali un trattamento conforme alle condizioni previste
dalla normativa nel confronto con l’alternativa liquidatoria.

Quanto alla liquidazione controllata, disciplinata dagli
articoli da 268 a 277, le indicazioni si concentrano sulla
tempestiva ricostruzione delle posizioni tributarie e sulla
corretta insinuazione dei crediti fiscali nel passivo, considerando
i termini procedurali e le eventuali cause di prelazione.

Esdebitazione dei debiti fiscali: effetti sulle sanzioni e
requisito della meritevolezza

La parte conclusiva della circolare è dedicata
all’esdebitazione, disciplinata dagli articoli da 278 a 283 del
Codice, attraverso la quale il debitore può ottenere, alle
condizioni stabilite dalla legge, la liberazione dalle
obbligazioni rimaste insoddisfatte
.

Il beneficio può estendersi, in linea generale, anche ai debiti
tributari, che diventano inesigibili nei confronti del debitore
esdebitato, mentre restano impregiudicati i diritti dei creditori
verso eventuali coobbligati e fideiussori.

Per le sanzioni amministrative tributarie occorre distinguere
quelle accessorie, che seguono la sorte del credito principale,
dalle sanzioni autonome, escluse dal beneficio. Il documento
contiene anche indicazioni per la gestione dei carichi fiscali
interessati dal provvedimento di esdebitazione.

Un ulteriore approfondimento è riservato al sovraindebitato
incapiente, disciplinato dall’articolo 283, che può ottenere la
liberazione dai debiti pur non disponendo di risorse da destinare
ai creditori, sempre che ricorrano i requisiti previsti dalla
normativa.

In questa ipotesi, la meritevolezza deve essere valutata
considerando le cause dell’indebitamento, le condizioni economiche
del debitore e le condotte tenute prima della procedura,
distinguendo l’effettiva impossibilità di adempiere dalle
situazioni riconducibili a comportamenti dolosi, fraudolenti o
gravemente colposi.

La presenza di debiti tributari anche rilevanti non determina
quindi automaticamente l’esclusione dall’esdebitazione, essendo
necessaria una valutazione complessiva delle circostanze che hanno
portato all’accumulo delle passività e del comportamento del
contribuente.

Il percorso di approfondimento del Codice della crisi d’impresa
proseguirà con la terza parte dei chiarimenti,
dedicata agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al
concordato preventivo, e con la quarta, che esaminerà la
liquidazione giudiziale e gli istituti residuali, completando il
quadro delle indicazioni fiscali sulle procedure disciplinate dal
D.Lgs. n. 14/2019.




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