Una circolare del Ministero della Giustizia chiarisce gli effetti dell’abrogazione della vecchia norma sulle esenzioni: contributo unificato, spese forfettarie e diritti di copia diventano dovuti anche nelle controversie sui contratti agrari.
Per decenni tra proprietari terrieri, coltivatori e addetti ai lavori ha resistito una convinzione: fare causa su un contratto agrario costa poco o nulla sul piano fiscale. Oggi però le cose sono cambiate in modo netto e dobbiamo dire definitivamente addio all’esenzione fiscale per le cause agrarie. Ecco quanto si paga adesso tra contributo unificato, bolli, diritti e altre voci, dopo la recente riforma che ha abrogato l’antica esenzione.
A dire la parola fine è una Circolare del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2026 che sancisce in maniera chiara questo criterio: le controversie agrarie non sono più esentasse. Pertanto, d’ora in poi chi decide di rivolgersi al giudice per far valere i propri diritti su terreni, affitti o patti agrari deve pagare le normali tasse di giustizia previste per qualsiasi causa ordinaria civile, senza più alcuna agevolazione (tranne una singola eccezione di cui ti parleremo).
Perché fino a ieri si pensava che fossero gratis?
Il mito della “causa agraria gratis” affondava le radici in una norma antichissima: un decreto del 1945 (il d.lgs. luogotenenziale n. 639), emanato poco prima della nascita della Repubblica, che esentava dalle tasse di bollo tutti gli atti successivi al ricorso introduttivo.
In epoca moderna, però, e precisamente con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 – che all’art. 11 stabilisce la devoluzione delle controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie e dispone che il processo agrario è regolato dal rito del lavoro – la Corte di Cassazione aveva sancito più volte l’inapplicabilità dell’esenzione.
A spazzare via ogni residuo dubbio è intervenuta recentemente la Legge n. 56 del 7 giugno 2025, una norma nata per cancellare decine di leggi vecchie e obsolete risalenti al periodo compreso tra il 1861 e il 1946.
Con l’abrogazione del vecchio decreto luogotenenziale del 1945 è crollato l’ultimo scudo che garantiva l’esenzione dal bollo; sono state superate le vecchie circolari ministeriali (come quella del 2021) che lasciavano ancora margini di incertezza.
Ora, con la circolare dell’ottobre 2026, il Ministero della Giustizia ha confermato che i giudizi agrari rientrano a pieno titolo nel regime fiscale ordinario.
Perché il rito del lavoro non rende esentasse le cause agrarie?
Molti si chiedono: «Ma le cause agrarie non seguono le regole delle cause di lavoro?». Sì, ma solo per quanto riguarda la procedura in aula (udienze, testimonianze e scadenze). Non significa affatto che godano delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori subordinati.
Per legge, l’esenzione in base al reddito vale solo per chi fa causa al datore di lavoro o agli enti previdenziali (come l’INPS), non per chi litiga sull’affitto di un fondo o su un contratto agricolo.
Cosa si paga oggi per fare una causa agraria?
Se devi iniziare una causa davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale, ecco i costi fiscali da mettere in conto:
- il contributo unificato: è la tassa principale per iscrivere la causa a ruolo. Non è fissa: varia a scaglioni in base al valore economico della lite (di seguito ti riportiamo la tabella);
- l’anticipazione forfettaria di 27 euro: è la marca fissa che serve a coprire le notifiche fatte d’ufficio dalla cancelleria (articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002);
- i diritti di copia: se servono copie dei verbali, degli atti o della sentenza, i relativi diritti di cancelleria vanno pagati per intero.
Tabella contributo unificato per cause agrarie
In base agli scaglioni ordinari previsti per i giudizi civili (art. 13 TUSG – Testo Unico Spese di Giustizia) in base al valore della causa, gli importi sono i seguenti.
| Valore della controversia | Contributo unificato |
|---|---|
| Fino a 1.100 euro | 43 € |
| Oltre 1.100 e fino a 5.200 euro | 98 € |
| Oltre 5.200 e fino a 26.000 euro | 237 € |
| Oltre 26.000 e fino a 52.000 euro | 518 € |
| Oltre 52.000 e fino a 260.000 euro | 759 € |
| Oltre 260.000 e fino a 520.000 euro | 1.214 € |
| Oltre 520.000 euro | 1.686 € |
| Valore indeterminabile | 518 € |
Quanto costa difendersi se si è convenuti in un processo agrario?
Ci sono, poi, da considerare i costi per chi si difende e rilancia: la circolare ministeriale evidenzia che, in base all’articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002, anche chi resiste in giudizio (il convenuto) deve pagare un proprio contributo unificato se propone una domanda riconvenzionale (cioè fa a sua volta una richiesta economica o contrattuale contro chi ha iniziato la causa) o se chiama in causa un terzo.
Lo stesso vale per chi ha avviato la causa, se in corso d’opera allarga le richieste aumentando il valore della lite.
In concreto, se il ricorrente modifica la domanda, propone una domanda riconvenzionale oppure chiama in causa un terzo, e da tali iniziative deriva un aumento del valore della controversia, deve dichiarare la variazione e provvedere al pagamento dell’integrazione del contributo unificato.
Se una controversia inizialmente del valore di 15.000 euro aumenta a 35.000 euro per effetto di una modifica della domanda, il contributo ordinario passa dallo scaglione di 237 euro a quello di 518 euro. In questa ipotesi, l’integrazione dovuta è pari a 281 euro.
La situazione è diversa quando è la parte resistente a proporre una propria domanda riconvenzionale, a modificare la domanda oppure a chiamare in causa un terzo. In questi casi, secondo l’articolo 14, comma 3, la parte convenuta è tenuta al pagamento di un autonomo contributo unificato, calcolato in base al valore della domanda proposta, secondo i presupposti della disposizione (si applicano, quindi, gli scaglioni della tabella riportata sopra).
L’imposta di bollo è assorbita
Un piccolo vantaggio c’è ancora: proprio perché ora si versa il contributo unificato, opera il cosiddetto “assorbimento dell’imposta di bollo“. Infatti l’articolo 18 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che l’imposta di bollo non si applica agli atti e ai provvedimenti del processo civile soggetti al contributo unificato.
La stessa disposizione esclude l’imposta di bollo sulle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti richieste dalle parti processuali.
Perciò non bisogna più comprare marche da bollo per i singoli atti interni al processo o per le copie richieste dalle parti alla Cancelleria.
Cosa succede se la causa agraria arriva in appello?
Il contributo unificato è previsto per ciascun grado di giudizio. Chi propone appello deve quindi sostenere un nuovo versamento, applicando le disposizioni previste per le impugnazioni.
L’articolo 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002 prevede, in linea generale, che il contributo unificato sia aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi in Corte d’Appello avverso una sentenza sfavorevole emessa dal Tribunale) e raddoppiato per i procedimenti davanti alla Corte di Cassazione.
Chi perde e insiste paga il doppio
Inoltre, quando un’impugnazione viene integralmente respinta oppure dichiarata inammissibile o improcedibile, può trovare applicazione l’articolo 13, comma 1-quater, che impone all’impugnante un ulteriore versamento di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione stessa.
Si tratta del cosiddetto raddoppio del contributo unificato, la cui applicazione alle controversie agrarie era già stata riconosciuta dalla Cassazione nelle pronunce n. 3760/2018 e n. 21865/2019.
Attenzione, dunque, a fare appelli (o ricorsi in Cassazione) temerari: essendo ormai a tutti gli effetti un processo civile ordinario, se si impugna una sentenza e si perde integralmente (o l’impugnazione viene dichiarata inammissibile), scatta la sanzione e in pratica il contributo unificato si paga due volte, perché, si è condannati a versare allo Stato una seconda volta l’importo già pagato per il ricorso.
C’è un’unica eccezione: i “masi chiusi”
La legge fa un’unica eccezione, limitata al territorio della Provincia Autonoma di Bolzano: le liti che riguardano i masi chiusi e la loro successione ereditaria. In questo caso specifico, una norma speciale di settore (l’articolo 35, comma 3, della legge n. 340/2000, come modificato dalla legge n. 208/2015) continua a garantire la totale gratuità del processo.
In conclusione: niente più esenzione
Ora le cause relative ai contratti agrari non beneficiano più dell’esenzione prevista dal decreto luogotenenziale del 1945. A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 56/2025, che lo ha espressamente abrogato, è intervenuta la circolare ministeriale del 13 ottobre 2026: essa chiarisce che, oltre agli oneri ordinari di iscrizione a ruolo, devono trovare applicazione anche le regole sui contributi ulteriori dovuti durante il giudizio, come quello dovuto a carico di chi modifica la domanda iniziale o resiste nella causa proponendo una riconvenzionale.
Per proprietari terrieri, affittuari e altri soggetti coinvolti in una controversia agraria, questo significa che il costo del processo può aumentare non soltanto quando viene avviato il giudizio, ma anche quando vengono formulate nuove domande o modificate quelle originarie.
In definitiva, per chi opera nel mondo agricolo e per chi cura i contratti di coltivazione e affitto di fondi rustici, le cause agrarie non rappresentano più una “zona franca”: l’avvio della causa comporta gli stessi costi vivi di qualunque altra lite patrimoniale civile.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





