Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: reddito d’impresa · merito
La Corte aderisce alla lettura dell’Agenzia, confermata dalla Corte costituzionale nel 2023: il trasferimento delle quote nel comparto di negoziazione disposto dal d.l. n. 133 del 2013 vale solo ai fini fiscali, mentre in bilancio le quote restano fra le attività disponibili per la vendita, come impone il principio IAS 39. Ne segue la tassazione integrale dei dividendi, e il legislatore ha regolato con l’imposta sostitutiva della legge n. 147 del 2013 il disallineamento fra valori fiscali e civilistici.
ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 41, sentenza 20 luglio 2026, n. 11809 · Pres. La Malfa, rel. ZaccardiDecisioneRicorso respinto · esito favorevole all’Ufficio · spese: compensate in motivazione, poste a carico della ricorrente per 3.000,00 euro nel dispositivoOggettoSilenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso del 19 giugno 2018 · IRES 2014 sui dividendi delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia · dividendi percepiti 84.033.200,00 euro · rimborso chiesto 21.953.674,00 euro
1.Massima
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli utili distribuiti su azioni, quote e strumenti finanziari similari detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 89, comma 2-bis, del TUIR, senza l’esclusione del 95% prevista dal comma 2. Vi rientrano i dividendi percepiti sulle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia di nuova emissione, che l’art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013 impone di iscrivere nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione.
La collocazione disposta dalla norma ha valenza esclusivamente fiscale e opera indipendentemente dalla classificazione in bilancio, che resta quella delle attività disponibili per la vendita in conformità al principio IAS 39, come conferma la clausola che fa salve le disposizioni dell’art. 4 del d.lgs. n. 38 del 2005; il legislatore ha regolato il conseguente disallineamento fra valori fiscali e civilistici con l’imposta sostitutiva dell’art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013. L’istanza di rimborso dell’imposta versata sull’intero dividendo è pertanto infondata.
2.Riferimenti normativi
Articolo 89, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articoli 4 e 6, comma 6, del d.l. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 4 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38; regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; principio contabile internazionale IAS 39; articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
3.Fatto e decisione
Una banca che adotta i principi contabili internazionali aveva percepito nel 2014 dividendi per 84.033.200,00 euro sulle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia e, per cautela, li aveva assoggettati a tassazione integrale. Nel giugno 2018 aveva chiesto il rimborso di 21.953.674,00 euro, sostenendo l’applicabilità dell’esclusione del 95% dell’art. 89, comma 2, del TUIR: le quote, iscritte fino al 2013 fra le attività disponibili per la vendita, erano state trasferite nel comparto di negoziazione dall’art. 6 del d.l. n. 133 del 2013, ma da quel trasferimento sarebbe derivata soltanto la tassazione piena del maggior valore emerso al 31 dicembre 2013, non quella dei dividendi successivi. Sul silenzio dell’Amministrazione aveva proposto ricorso. L’Agenzia ricordava l’operazione disposta dal decreto, con l’aumento del capitale della Banca d’Italia da 156.000 euro a 7,5 miliardi mediante passaggio di riserve e l’emissione di nuove quote da 25.000 euro, e sosteneva che la collocazione nel comparto di negoziazione avesse valore meramente fiscale.
La Corte respinge il ricorso. Per i soggetti IAS il comma 2-bis dell’art. 89 assoggetta a tassazione integrale i dividendi delle partecipazioni detenute per la negoziazione, e le quote della Banca d’Italia vi rientrano per effetto dell’art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, che le colloca in quel comparto solo ai fini fiscali, mentre in bilancio restano fra le attività disponibili per la vendita. La lettura è confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 108 del 2023 ed è coerente con il principio IAS 39, che vieta la riclassificazione dal portafoglio delle attività disponibili per la vendita a quello di negoziazione: per questo la norma fa salva l’applicazione dei principi contabili internazionali e il legislatore ha regolato con l’imposta sostitutiva della legge n. 147 del 2013 il disallineamento fra valori fiscali e civilistici. Quanto alle spese, la motivazione le dichiara compensate per la peculiarità della questione e per l’esistenza di precedenti favorevoli alla ricorrente, mentre il dispositivo condanna la ricorrente al pagamento di 3.000,00 euro.
4.Collocazione nell’orientamento
La questione ha diviso la giurisprudenza di merito: la stessa sentenza romana, nel motivare la compensazione delle spese, dà conto dell’esistenza di precedenti favorevoli alla tesi della ricorrente, anche presso la medesima Corte. Dopo la pronuncia costituzionale del 2023 prevale la tassazione integrale: la Corte di Roma aveva già ricondotto i dividendi sulle quote al comma 2-bis dell’art. 89 richiamando quella sentenza (CGT I Roma n. 2710/2025), e la Corte di Arezzo lo ha ribadito aggiungendo che l’istanza di rimborso non è lo strumento per modificare la qualificazione di elementi già dichiarati (CGT I Arezzo n. 38/2026). Lo stesso giorno della sentenza in commento la medesima sezione ha deciso in modo identico un ricorso analogo (CGT I Roma n. 11789/2026).
Il valore della decisione sta nella chiarezza con cui separa il piano fiscale da quello contabile. Il principio di derivazione rafforzata, che per i soggetti IAS ancora il reddito alle qualificazioni di bilancio, cede qui di fronte a una norma speciale che detta una qualificazione fiscale autonoma, e il comma 2-bis dell’art. 89 si applica in base alla collocazione stabilita dal legislatore, non a quella contabile. Per le banche e le assicurazioni partecipanti al capitale della Banca d’Italia la conseguenza è la tassazione integrale dei dividendi percepiti sulle quote di nuova emissione, a fronte dell’imposta sostitutiva già versata sui maggiori valori del 2013. Resta da segnalare il difetto di coordinamento fra motivazione e dispositivo sulle spese: la motivazione indica la compensazione, il dispositivo una condanna, e il contrasto potrà essere fatto valere con l’appello o con il procedimento di correzione, secondo la qualificazione dell’errore.
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