Crisi d’impresa e insolvenza, – Fisco Oggi


Analizzati gli istituti del sovraindebitamento e definito il ruolo del Fisco nelle valutazioni relative a consumatori, imprenditori minori ed esdebitazione dei contribuenti incapienti

Prosegue il percorso di confronto e approfondimento dell’Agenzia delle entrate sulle disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) che presentano profili di interesse fiscale, con la pubblicazione della seconda parte della circolare dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione (circolare n. 9 del 21 ottobre 2026).

Il testo tiene conto dei contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica della bozza, svoltasi dal 26 giugno al 24 luglio 2026, nonché dei più recenti orientamenti interpretativi e giurisprudenziali in materia, con l’obiettivo di favorire un’applicazione uniforme degli istituti disciplinati dal Codice.

Ambito applicativo e procedure familiari
La circolare chiarisce, anzitutto, l’ambito applicativo degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, destinati al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e, più in generale, ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali.

Particolare attenzione è dedicata alla disciplina dell’attestazione, evidenziando come il Codice abbia reso facoltativa la nomina dell’attestatore. Tale scelta consente di contenere gli oneri procedurali nei casi meno complessi, ferma restando l’utilità dell’attestazione quale supporto istruttorio nelle situazioni caratterizzate da particolare complessità patrimoniale, finanziaria o fiscale.

La circolare esamina inoltre le procedure familiari previste dall’articolo 66 del Codice, precisando che la trattazione unitaria delle posizioni non comporta la confusione dei patrimoni dei singoli debitori. Restano infatti distinte le masse attive e passive, mentre i debiti solidali devono essere rappresentati nella posizione di ciascun coobbligato con l’indicazione del relativo vincolo.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Con riguardo alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, il documento chiarisce che l’accesso alla procedura è riservato alle persone fisiche che abbiano assunto obbligazioni esclusivamente per finalità estranee all’esercizio di attività imprenditoriale o professionale. In presenza di debiti derivanti anche da tali attività, il soggetto potrà eventualmente ricorrere al concordato minore, ove ne ricorrano i presupposti.

La circolare affronta, inoltre, il tema della durata dei piani e della moratoria dei crediti privilegiati, ritenendo ammissibili piani con pagamenti ultrannuali purché adeguatamente giustificati sotto il profilo della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. In caso di moratoria dei crediti erariali assistiti da privilegio, devono essere considerati gli interessi legali maturati, sebbene il relativo versamento sia differito secondo le modalità previste dal piano.

Concordato minore e liquidazione controllata
In materia di concordato minore, il documento di prassi recepisce i più recenti orientamenti della Corte di cassazione, secondo cui l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può accedere alla procedura.

Viene inoltre precisato che non è richiesta la presentazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’articolo 88 del Codice né il preventivo parere conforme della direzione regionale ai fini dell’espressione del voto. Resta tuttavia fermo il rispetto delle regole sostanziali poste a tutela dei crediti tributari e previdenziali dall’articolo 88, comma 1, del Codice. La proposta non può, infatti, violare il criterio del “trattamento non deteriore”, pena il rischio di una declaratoria di inammissibilità.

Con riferimento alla liquidazione controllata, il documento fornisce indicazioni operative finalizzate alla tempestiva ricostruzione del passivo e alla corretta insinuazione dei crediti tributari.

Esdebitazione ed effetti sui debiti fiscali
La parte conclusiva della circolare è dedicata all’istituto dell’esdebitazione, che, in presenza delle condizioni di legge, consente al debitore di ottenere la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Il beneficio determina l’inesigibilità dei crediti nei confronti del debitore, senza incidere sui diritti vantati nei confronti di coobbligati e fideiussori.

In linea generale, l’esdebitazione si estende anche ai debiti tributari. Per le sanzioni amministrative tributarie occorre tuttavia distinguere tra quelle accessorie, che seguono la sorte del credito principale, e quelle autonome, che restano escluse dal beneficio.

Debitore incapiente e requisito della meritevolezza
Specifici chiarimenti sono, infine, dedicati all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. La valutazione della meritevolezza richiede un esame complessivo della situazione economica del debitore, delle cause dell’indebitamento e delle condotte poste in essere nel periodo antecedente alla procedura, distinguendo i casi di grave imprudenza da quelli caratterizzati da una reale e documentata impossibilità di adempiere.

Circolare in progress
Ricordiamo che la pubblicazione di oggi segue l’uscita della prima parte della circolare, avvenuta lo scorso 16 luglio, focalizzata in particolare sui nuovi istituti del Codice (vedi articolo “Crisi di impresa e dell’insolvenza”: i primi chiarimenti dell’Agenzia).

L’Agenzia proseguirà il percorso di inquadramento e approfondimento degli istituti del Codice con la pubblicazione della terza parte della circolare, dedicata agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo, e della quarta parte, che sarà dedicata alla liquidazione giudiziale e istituti residuali.


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