Frontalieri, il nodo del secondo pilastro: stop ai rimborsi dell’imposta svizzera 




Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari

Chi ha ritirato o intende ritirare il capitale della previdenza professionale svizzera potrebbe trovarsi davanti a una sorpresa fiscale. Da circa un anno il Ticino non concede più il rimborso dell’imposta alla fonte ai residenti in Italia e la prassi si sta estendendo anche ad altri Cantoni. Una scelta contestata dai sindacati che parla di un cambiamento interpretativo dalle conseguenze potenzialmente rilevanti per migliaia di frontalieri. 

La nuova prassi riguarda i frontalieri residenti in Italia che scelgono di riscuotere il secondo pilatro sotto forma di capitale anziché di rendita mensile. Dal 2024 l’Ufficio delle imposte alla fonte ticinese ha modificato la propria interpretazione della Convenzione Italia-Svizzera e ha iniziato a respingere le richieste di rimborso dell’imposta alla fonte ai frontalieri residenti in Italia. I casi, seguiti dal sindacato OCST, sono presto diventati diverse decine, fino alla scelta di promuovere una causa pilota davanti alla Camera di diritto tributario del Canton Ticino. 

Per Giordano Macchi, capo della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, il punto di partenza è la disciplina italiana: “L’imposta sostitutiva del 5% è limitata al capitale del secondo pilastro svizzero, mentre altre forme di prelievo del capitale sono assoggettate a un’imposizione più elevata. Dal nostro punto di vista, si tratta quindi di una tassazione agevolata”. 

Macchi aggiunge: “Abbiamo riletto la Convenzione alla luce di questa disciplina. In presenza di una tassazione agevolata viene meno la protezione convenzionale invocata per chiedere il rimborso dell’imposta alla fonte. Quel rimborso deriva dall’applicazione della Convenzione: se la protezione non opera, la Svizzera trattiene l’imposta”. 

La conseguenza pratica è che la Svizzera non restituisce l’imposta prelevata alla fonte, che mediamente si aggira attorno al 7%, e il contribuente paga anche il 5% in Italia sullo stesso capitale.  

Macchi ridimensiona l’entità dell’onere complessivo e sottolinea un altro aspetto: “Durante gli anni di attività, i contributi AVS e LPP dei frontalieri sono stati dedotti dall’imposta alla fonte. Al momento del riscatto, un onere complessivo nell’ordine del 12% non appare sproporzionato”. 

L’OCST replica: “Il 5% non è un’esenzione, ma un’imposta prevista dalla legislazione italiana, cui il capitale LPP è effettivamente assoggettato”. Per il sindacalista OCST Andrea Puglia, la lettura svizzera è “eccessivamente restrittiva e contraria alla finalità della Convenzione”, cioè evitare la doppia imposizione. 

Una decisione ticinese che è diventata svizzera 

Il Cantone competente non è necessariamente quello in cui il lavoratore è impiegato: l’imposta alla fonte sul capitale LPP viene infatti riscossa dal Cantone in cui ha sede la cassa pensione.  

“Inizialmente la nuova prassi riguardava soltanto le Casse pensioni con sede in Ticino. Ora anche altri Cantoni adottano la stessa interpretazione: la questione può quindi coinvolgere tutti i frontalieri residenti in Italia che riscuotono il capitale LPP”, osserva Andrea Puglia. 

Macchi conferma che il Ticino è stato il primo Cantone ad adottare questa lettura. “Abbiamo portato la nostra interpretazione negli organismi in cui i Cantoni si confrontano sui problemi comuni e si scambiano valutazioni tecniche. Altri Cantoni hanno ritenuto corretta l’impostazione giuridica e hanno quindi adottato una prassi analoga”, afferma. 

Il meccanismo fino al 2024 

Fino al 2024 la procedura era consolidata. Al riscatto del capitale LPP, il Cantone della cassa pensioni tratteneva un’imposta alla fonte. Il beneficiario dichiarava poi il capitale in Italia e versava l’imposta sostitutiva; una volta dimostrato l’assoggettamento fiscale italiano, chiedeva alla Svizzera il rimborso della ritenuta. 

Il sistema si fondava sulla ConvenzioneCollegamento esterno contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia. L’articolo 18 stabilisce, salvo eccezioni, che pensioni e remunerazioni analoghe corrisposte in relazione a un cessato impiego a un residente di uno dei due Stati sono imponibili soltanto nello Stato di residenza. 

“L’applicazione dell’aliquota italiana del 5% al secondo pilastro è il risultato di un lavoro di concertazione sindacale svolto negli anni scorsi con le autorità italiane. È un risultato importante, che intendiamo continuare a difendere”, afferma Puglia. 

Il ricorso e la procedura tra i due Stati 

Dopo aver assistito alcuni associati nelle procedure di reclamo contro i dinieghi dell’autorità fiscale ticinese, l’OCST ha portato nel giugno 2026 una causa pilota davanti alla Camera di diritto tributario del Canton Ticino. Il procedimento è tuttora pendente. 

In Ticino, spiega Puglia, “il sindacato ha concordato con l’autorità fiscale di mantenere in sospeso gli altri casi in attesa dell’esito della causa pilota. L’obiettivo è evitare, almeno per il momento, una moltiplicazione di procedimenti sostanzialmente identici”. Se la sentenza fosse sfavorevole ai contribuenti, l’OCST valuterà un ricorso al Tribunale federale. Lo stesso potrebbe fare l’autorità fiscale in caso di esito opposto. 

Alcuni contribuenti hanno anche attivato la procedura amichevole prevista dalla Convenzione. Le autorità italiane e svizzere hanno però ritenuto legittima la tassazione applicata dai due Stati, confermando di fatto la posizione svizzera. Andrea Puglia critica però la mancanza di una motivazione dettagliata della decisione: “Non abbiamo ricevuto elementi sufficienti per comprendere e valutare compiutamente il ragionamento seguito dalle due amministrazioni”, aggiunge il sindacalista.  

Giordano Macchi colloca la scelta ticinese in un contesto più ampio: “L’Italia ha già fatto ricorso a disposizioni convenzionali contro regimi fiscali agevolati applicati in Svizzera a determinate categorie di contribuenti. La norma contro le tassazioni privilegiate è stata voluta dall’Italia stessa nella Convenzione. Per questo riteniamo legittimo applicarla anche quando il trattamento italiano del 5% configura un’imposizione agevolata”. 

Una prima risposta potrebbe arrivare nel corso del 2027, quando l’OCST auspica una decisione della Camera di diritto tributario ticinese sulla causa pilota. Non si tratterebbe però necessariamente del capitolo conclusivo. “Non bisogna confondere una prima sentenza con una decisione definitiva. Se una delle parti dovesse impugnare il giudizio davanti al Tribunale federale, i tempi inevitabilmente si allungherebbero”, avverte Puglia. Una conclusione dell’intera vicenda potrebbe dunque richiedere ancora alcuni anni.


Quando si riscatta il  capitale LPP bisogna corrispondere  sia l’imposta svizzera alla fonte – variabile in base al Cantone della cassa pensioni e mediamente attorno al 7% – sia l’imposta italiana del 5%. 

Se il capitale è accreditato su un conto italiano, il contribuente può chiedere alla banca di applicare la ritenuta. Se invece viene versato su un conto svizzero, oppure la banca italiana non effettua il prelievo, l’importo deve essere dichiarato in Italia e l’imposta assolta con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.  

Il rimborso della ritenuta svizzera va chiesto entro tre anni dal riscatto all’Ufficio delle imposte alla fonte del Cantone in cui ha sede la cassa pensione. Chi ha ancora margine prima della scadenza può attendere gli sviluppi della causa pilota, senza però lasciar decorrere il termine. 

Secondo l’OCST, la questione riguarda anche la certezza del diritto: “per anni i lavoratori hanno pianificato il pensionamento facendo affidamento sulla precedente prassi di rimborso”. Il sindacato contesta inoltre l’assenza di un periodo transitorio dopo il cambiamento introdotto nel 2024.  

Per ora, una cosa appare certa: chi intende ritirare il capitale della previdenza professionale dovrà fare i conti con un quadro fiscale diverso rispetto al passato. E mentre le autorità difendono la nuova interpretazione delle norme, sindacati e contribuenti preparano la controffensiva. L’ultima parola sulla questione spetta ai tribunali. 


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