Il correttivo Omnibus riscrive la tassazione delle vetture concesse ai dipendenti: più imponibile per i mezzi vecchi, un 5% in più per gli optional, ma le trattenute in busta paga tornano a contare.
Chi ha un’auto aziendale a uso promiscuo, cioè usata per lavoro e per sé, paga le tasse su un valore convenzionale che da quest’anno cambia in tre punti. Il d.lgs. 148/2026, il correttivo Omnibus approvato ad agosto, stabilisce che dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione il valore del fringe benefit aumenta del 50%, anche se la vettura è stata riassegnata a un altro dipendente. Dal 2026, se l’auto ha accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non pagati dal lavoratore, il valore sale di un ulteriore 5%. In compenso, le trattenute in busta paga per l’uso del mezzo, comprese quelle sugli optional, riducono il benefit, al contrario di quanto aveva detto l’Agenzia delle Entrate nel 2025. Il decreto chiude anche due questioni aperte: estende il vecchio regime a tutte le auto ordinate nel 2024 e consegnate nel 2025, ed esclude la tassazione al valore normale.
Come si calcola il valore dell’auto in busta paga?
L’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir determina l’imponibile in modo forfettario, senza guardare all’uso effettivo. Si parte dal costo chilometrico che l’Aci pubblica ogni anno per ciascun modello, lo si moltiplica per una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri l’anno e si applica un coefficiente fissato dalla legge. Il risultato è il valore annuo del benefit, che si divide per dodici e si aggiunge allo stipendio imponibile. Se il datore trattiene al dipendente una somma per l’uso del mezzo, quella somma si sottrae. Il valore concorre al plafond dei fringe benefit esenti, che per il 2026 e il 2027 resta a mille euro, duemila per chi ha figli a carico: se il totale dei benefit supera la soglia, tutto diventa imponibile.
Quali coefficienti si applicano?
Le modifiche degli ultimi anni hanno creato tre regimi che convivono. Per le auto concesse con contratto fino al 30 giugno 2020 il coefficiente è fisso al 30%. Per quelle concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 il coefficiente dipende dalle emissioni di CO2: 25% fino a 60 g/km, 30% tra 61 e 160, 50% tra 161 e 190, 60% oltre 190. Per le auto concesse dal 2025 il criterio è l’alimentazione: 10% per le elettriche a batteria, 20% per le ibride plug-in, 50% per tutte le altre, comprese benzina, gasolio, metano, gpl, idrogeno e ibride non ricaricabili.
Il correttivo Omnibus interviene sul confine tra il secondo e il terzo regime. La norma precedente consentiva di applicare i coefficienti del 2024 alle auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 ma consegnate solo nel primo semestre 2025. Il decreto estende la clausola a tutto il 2025: chi ha ordinato nel 2024 e ricevuto l’auto a novembre 2025 resta nel regime delle emissioni, più favorevole per le vetture termiche con emissioni contenute.
Quando scatta l’aumento del 50%?
La novità con l’impatto più ampio riguarda l’età del veicolo. Per le auto dei regimi 2020-2024 e 2025, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore fiscale aumenta del 50%. Un’auto immatricolata il 20 ottobre 2020 ha il quinto anno successivo nel 2025: la maggiorazione scatta dal 1° gennaio 2026. L’aumento segue l’auto, non il dipendente: se la vettura viene riassegnata a un altro lavoratore, il 50% in più si applica anche a lui. La logica è spingere le flotte verso il rinnovo, ma nel breve periodo significa più imponibile per chi guida mezzi non recenti.
Cosa cambia per gli optional?
Le tabelle Aci valorizzano il modello base. Navigatori, cerchi, pacchetti tecnologici e allestimenti speciali, se pagati dall’azienda, restavano in una zona grigia: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 233 del 2025, aveva sostenuto che la trattenuta al dipendente per gli optional non riducesse il benefit, con l’effetto di tassare due volte. Il decreto Omnibus sistema la materia dal 2026 in due mosse. Il valore del benefit, già maggiorato se l’auto è vecchia, aumenta di un ulteriore 5% in presenza di accessori non valorizzati e non acquistati dal lavoratore. E le trattenute in busta paga, comprese quelle per gli accessori, diminuiscono il valore del benefit, ribaltando la posizione dell’Agenzia.
Per il passato, il decreto fa salvi i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 sulle modalità di tassazione degli optional, senza però prevedere il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. Chi ha applicato la risposta 233 e ha tassato di più non deve correggere nulla, ma non recupera. I conguagli riguardano solo il 2026.
Il valore normale è escluso?
Sì. Per le auto concesse nel 2025 che non rientravano nella clausola di salvaguardia sugli ordini del 2024, parte della dottrina temeva l’applicazione del valore normale, cioè il prezzo di mercato del noleggio del mezzo, una determinazione onerosa e incerta. Il decreto precisa che a questi veicoli si applicano i coefficienti del 2025 graduati per alimentazione. Il forfait resta la regola per tutti.
Cosa devono fare aziende e dipendenti?
I datori di lavoro devono censire la flotta per data di immatricolazione e individuare le auto che nel 2026 superano i cinque anni, aggiornare il calcolo con la maggiorazione del 50%, verificare la presenza di optional non Aci e applicare il 5%, rivedere le trattenute ai dipendenti in modo che riducano correttamente il benefit. I dipendenti con auto vecchie o accessoriate vedranno crescere l’imponibile, con il rischio di superare la soglia dei mille euro di fringe benefit esenti. Per chi deve scegliere una nuova auto aziendale, il quadro resta quello del 2025: l’elettrica al 10% e la plug-in al 20% costano in tasse un quinto o meno di una termica al 50%.
Come si fa il conguaglio di fine 2026?
Il datore di lavoro, negli ultimi mesi dell’anno o con il conguaglio di fine anno, deve rifare i conti in tre passaggi. Il primo riguarda il coefficiente. Se durante il 2026 ha tassato l’auto al valore normale (art. 9 del Tuir), come indicava la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 per i veicoli ordinati nel 2024 e consegnati nel secondo semestre 2025, deve ricalcolare l’imponibile con il valore convenzionale: per questi mezzi il benefit scende, e con lui la ritenuta fiscale e contributiva. Il secondo passaggio è la maggiorazione del 50% per le auto oltre i cinque anni dall’immatricolazione, che vale per i veicoli concessi nel 2024, per quelli ordinati nel 2024 e consegnati nel 2025, e per quelli concessi dal 2025: qui l’imponibile sale e le ritenute aumentano. Il terzo passaggio sono gli optional. Il 5% in più scatta se c’è almeno un accessorio non valorizzato nelle tabelle Aci concesso dal datore o scelto dal dipendente e addebitato in busta paga, anche di importo irrisorio; non scatta se tutti gli optional sono stati pagati dal lavoratore senza passare dalla busta paga. Data la varietà dei listini e dei pacchetti commerciali, nella maggior parte dei casi i datori adotteranno la linea prudente e applicheranno il 5%. Il benefit così ricalcolato va poi tassato al netto delle somme trattenute al dipendente per l’auto, comprese quelle per accessori e allestimenti. Da qui due scenari. Chi non si era adeguato alla risposta n. 233/2025 ricalcola il benefit con il 5% e applica un prelievo maggiore. Chi invece aveva seguito l’Agenzia, tassando gli optional senza dedurre le trattenute, ricalcola con il 5% ma sottrae le trattenute effettuate: in questo caso il conguaglio può chiudersi con un credito a favore del lavoratore, che si vedrà restituire in busta paga parte delle ritenute operate durante l’anno.
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