F.D.T. Consulting di Francesco Di Tommaso


Articolo a cura di F.D.T. Consulting – Consulenza fiscale, aziendale e gestione della crisi da sovraindebitamento

Il sovraindebitamento rappresenta una delle problematiche economiche più rilevanti per famiglie, professionisti, piccoli imprenditori e soggetti che non riescono più a sostenere regolarmente i propri debiti.

Rate di finanziamenti, mutui, cartelle esattoriali, debiti bancari, fiscali e previdenziali possono accumularsi fino a rendere impossibile il rispetto delle scadenze.

L’ordinamento italiano mette a disposizione specifici strumenti per affrontare queste situazioni, disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come successivamente modificato.

L’obiettivo non è cancellare automaticamente ogni debito, ma consentire al debitore, quando ricorrono i requisiti di legge, di ristrutturare la propria esposizione oppure ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui nei limiti previsti dalla normativa.

1. Le quattro principali procedure di sovraindebitamento

Procedura

Destinatari principali

Caratteristica

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Persone fisiche con debiti di natura personale

Non richiede il voto dei creditori

Concordato minore

Professionisti, imprenditori minori e altri soggetti ammessi

Prevede il voto dei creditori

Liquidazione controllata

Debitori sovraindebitati che possono accedere alla procedura

Liquidazione del patrimonio disponibile

Esdebitazione del debitore incapiente

Persone fisiche meritevoli prive di utilità da offrire

Liberazione dai debiti anche senza pagamento iniziale, alle condizioni di legge

2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore

È una delle procedure più interessanti per le famiglie e i privati che hanno accumulato debiti per esigenze personali.

Il debitore presenta, con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), una proposta che può prevedere pagamenti dilazionati, ristrutturazione delle scadenze e soddisfacimento anche parziale dei creditori.

Il Tribunale valuta, tra gli altri elementi, la fattibilità del piano, la correttezza delle informazioni fornite, l’eventuale presenza di atti in frode e le condizioni di ammissibilità.

Quali piani hanno maggiori possibilità di omologazione?

Quelli fondati su redditi dimostrabili, spese familiari realistiche, importi sostenibili e documentazione patrimoniale completa. È inoltre importante verificare che non ricorrano le condizioni ostative previste dall’articolo 69 del Codice della crisi.

Un piano non viene automaticamente respinto perché prevede il pagamento soltanto parziale dei debiti: la legge consente, entro determinate condizioni, forme di soddisfacimento ridotto.

3. Concordato minore

Il concordato minore si rivolge principalmente a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e altri debitori ammessi dalla disciplina, diversi dai consumatori per i debiti propriamente personali.

Può prevedere la prosecuzione dell’attività economica, una riorganizzazione delle passività e il pagamento dei creditori secondo un piano sostenibile.

La proposta richiede, di regola, l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ferme le ulteriori condizioni previste dalla legge.

Per le proposte di natura liquidatoria, la disciplina richiede specifiche risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Un concordato minore è più credibile quando contiene previsioni economiche verificabili, flussi finanziari coerenti, una descrizione concreta dell’attività e una valutazione delle alternative disponibili ai creditori.

4. Liquidazione controllata del sovraindebitato

Quando la ristrutturazione dei debiti non è sostenibile, può essere valutata la liquidazione controllata.

Questa procedura prevede la liquidazione dei beni e dei diritti acquisibili alla procedura, nel rispetto delle esclusioni e delle tutele previste dalla legge, destinando il ricavato al soddisfacimento dei creditori.

Il debitore può accedere, ricorrendone i presupposti, all’esdebitazione secondo gli articoli 278 e seguenti del Codice della crisi.

L’esdebitazione non coincide con l’annullamento indiscriminato di qualsiasi obbligazione: alcune categorie di debiti rimangono escluse.

5. Esdebitazione del debitore incapiente

L’articolo 283 del Codice della crisi disciplina una possibilità particolarmente significativa per le persone fisiche meritevoli che non siano in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Si tratta di una misura straordinaria, accessibile una sola volta, subordinata a rigorosi requisiti.

Il Tribunale valuta le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno determinato l’impossibilità di pagamento.

Il beneficiario deve inoltre rispettare gli obblighi previsti qualora sopravvengano, entro quattro anni dal decreto, utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori nella misura stabilita dalla legge.

6. Quali procedure vengono effettivamente accettate dai Tribunali?

Occorre distinguere tre momenti: l’ammissibilità della domanda, l’apertura della procedura e l’eventuale omologazione del piano.

Non tutte le procedure richiedono un’omologazione. Per esempio, la liquidazione controllata viene aperta con sentenza quando sussistono i presupposti previsti dalla legge.

Nella pratica professionale, alcuni elementi rendono una domanda più solida:

  • Documentazione completa: elenco dei creditori, situazione patrimoniale, dichiarazioni fiscali e informazioni sui redditi.

  • Trasparenza del debitore: ricostruzione delle cause dell’indebitamento e assenza di omissioni rilevanti.

  • Sostenibilità economica: piano di pagamento compatibile con redditi, spese essenziali e capacità finanziaria.

  • Corretta scelta della procedura: valutazione della natura dei debiti, della posizione del debitore e delle condizioni di accesso.

  • Relazione dell’OCC: analisi documentata della situazione e delle condizioni richieste dalla legge.

Le linee guida pubblicate dal Tribunale di Siena nel dicembre 2025 sottolineano l’importanza dei contenuti minimi delle domande e delle relazioni dell’OCC, proprio per rendere le procedure più trasparenti e verificabili.

tribunale-siena.giustizia.it+1

7. Esempi pratici di procedure potenzialmente ammissibili

Caso A – Famiglia con €90.000 di debiti

Reddito netto familiare di €2.400 mensili, finanziamenti personali e carte di credito non più sostenibili.

Una ristrutturazione dei debiti del consumatore potrebbe prevedere pagamenti ridotti e dilazionati, previa verifica delle spese essenziali e della fattibilità del piano.

Caso B – Professionista con €150.000 di debiti

Attività ancora operativa, redditi professionali regolari e debiti fiscali, previdenziali e bancari.

Potrebbe essere valutato un concordato minore in continuità, con un piano fondato sui flussi finanziari futuri.

Caso C – Ex imprenditore con €250.000 di debiti

Attività cessata, patrimonio disponibile insufficiente e assenza di una capacità di rimborso adeguata.

La liquidazione controllata potrebbe consentire la gestione concorsuale del patrimonio e, ricorrendone i requisiti, l’esdebitazione.

Caso D – Persona senza beni e senza redditi disponibili

Debiti di €65.000, assenza di patrimonio liquidabile e impossibilità concreta di offrire utilità ai creditori.

Potrebbe essere esaminata l’esdebitazione del debitore incapiente, purché siano soddisfatti i rigorosi requisiti di meritevolezza e le altre condizioni previste.

Gli esempi sono ipotetici e non rappresentano provvedimenti giudiziari effettivamente emessi né garanzie di accoglimento.

8. Quali sono le percentuali di accoglimento?

Il Ministero della Giustizia pubblica dati sul monitoraggio degli Organismi di Composizione della Crisi, distinguendo istanze presentate, procedimenti definiti, omologazioni e liquidazioni ammesse.

Tuttavia, non sarebbe corretto affermare che una determinata procedura venga accettata nel 70%, 80% o 90% dei casi senza specificare anno, Tribunale, tipologia e numero di procedimenti esaminati.

Per un confronto quantitativo attendibile è possibile consultare il Monitoraggio ufficiale degli OCC del Ministero della Giustizia.

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9. Il ruolo del commercialista e del gestore della crisi

Il commercialista può svolgere un ruolo fondamentale nella fase preliminare, ricostruendo l’indebitamento, analizzando le posizioni fiscali e contributive, valutando il patrimonio e predisponendo scenari di sostenibilità.

Il gestore della crisi nominato dall’OCC svolge invece le funzioni previste dal Codice della crisi, effettuando le verifiche e predisponendo la relazione richiesta per la specifica procedura.

La collaborazione tra debitore, professionisti, OCC e, quando necessario, difensore legale è essenziale per presentare una domanda corretta e completa.

10. Conclusioni: non conta soltanto quanto si deve, ma come viene affrontato il debito

Una situazione di grave indebitamento non comporta necessariamente l’impossibilità di recuperare un equilibrio economico.

Il sistema italiano offre strumenti differenti per chi possiede un reddito stabile, per chi esercita un’attività professionale o imprenditoriale, per chi deve liquidare il proprio patrimonio e per chi si trova in una condizione di totale incapienza.

La procedura con maggiori possibilità di accoglimento non è necessariamente quella che promette il maggiore abbattimento dei debiti, ma quella giuridicamente ammissibile, adeguatamente documentata e coerente con la situazione reale del debitore.

La valutazione preventiva rappresenta quindi il primo passaggio per individuare una soluzione concreta, sostenibile e conforme alla normativa.

F.D.T. CONSULTING
Dott. Francesco Di Tommaso
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Via Montello 30 – 00195 Roma

Articolo informativo aggiornato a ottobre 2026. Ogni situazione richiede una valutazione individuale e l’esito delle procedure dipende dalle condizioni previste dalla legge e dalle decisioni dell’autorità giudiziaria competente.




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