Prima di cominciare: questo è un piano da eseguire
Sei un geometra, lavori con partita IVA, e da qualche tempo i conti non tornano più. Le cartelle dell’Agente della Riscossione si sommano ai contributi arretrati verso la Cassa Geometri, il fido in banca è al limite, il leasing della strumentazione continua a scalare dal conto e magari c’è ancora il mutuo della casa. Forse hai già ricevuto un preavviso di fermo, un’intimazione, o hai scoperto che qualche cliente ha ricevuto un atto di pignoramento presso terzi a tuo nome.
Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa: alla fine saprai con precisione quale procedura di sovraindebitamento è costruita per la tua situazione, e cosa fare nei prossimi giorni per non bruciare le opzioni che oggi hai ancora aperte.
Il punto di partenza è uno solo: il geometra iscritto all’albo è un professionista, non un imprenditore commerciale. Non può finire in liquidazione giudiziale, ma proprio per questo ha a disposizione l’intero ventaglio degli strumenti per il sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024). Scegliere bene tra questi strumenti è la decisione che pesa più di tutte, perché una domanda sbagliata non si limita a fallire: ti fa perdere mesi, espone il patrimonio alle azioni dei creditori e lascia tracce che il tribunale leggerà nella domanda successiva.
Perché affrontare questo piano con lo Studio Monardo? Perché tutte le strade che vedrai passano obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi e dalla relazione del gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e quindi conosce dall’interno che cosa l’organismo verifica e che cosa il giudice pretende di trovare nel fascicolo. E poiché i debiti di un geometra sono in larga parte fiscali e previdenziali, lo Studio affianca a quella competenza il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per ricostruire cartelle, contributi e rapporti bancari prima di scrivere una sola riga della proposta.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere dove ti trovi davvero. Il piano ha otto mosse, ma non tutti partono dalla prima con la stessa urgenza: chi ha un pignoramento in corso deve dare priorità alla messa in sicurezza, chi ha già tutti i documenti in ordine può concentrarsi sulla scelta dello strumento. Rispondi con onestà a queste quattro domande. Scrivi le risposte su un foglio: ti serviranno anche nelle mosse successive.
Domanda 1: c’è un’azione esecutiva già in corso o imminente?
Controlla la posta, la PEC e l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Cerca in particolare: atti di pignoramento presso terzi notificati ai tuoi clienti o alla tua banca, pignoramenti immobiliari trascritti sulla casa o sullo studio, preavvisi di iscrizione ipotecaria, intimazioni di pagamento, atti di precetto di banche o società di leasing. Se ne trovi anche uno solo, la tua situazione è “calda”: ogni settimana che passa può significare compensi professionali trattenuti alla fonte dal cliente pignorato, o un’asta che si avvicina.
Domanda 2: i tuoi debiti sono tutti legati all’attività, tutti personali o mescolati?
Questa è la domanda che decide quasi tutto. Un geometra ha tipicamente debiti professionali (IVA, IRPEF sui redditi di lavoro autonomo, contributi soggettivi e integrativi CIPAG, leasing di stazione totale, drone o laser scanner, fido sul conto dello studio, fornitori di software tecnico, polizza di responsabilità professionale non pagata) e debiti personali (mutuo della prima casa, prestito per l’auto di famiglia, carte revolving usate per spese domestiche). Quando entrambe le categorie sono presenti, anche in proporzioni molto sbilanciate, sei in quella che la giurisprudenza chiama “debitoria promiscua”, e questo chiude una porta precisa, come vedrai nella mossa 3.
Domanda 3: continuerai a fare il geometra?
Se l’attività prosegue e produce reddito, puoi costruire un piano che utilizza i flussi futuri dello studio per pagare i creditori: è lo schema della continuità professionale. Se invece hai già chiuso la partita IVA, ti sei cancellato dall’albo o stai valutando un lavoro dipendente, cambiano sia gli strumenti utilizzabili sia i numeri che puoi mettere sul tavolo. Attenzione: aver smesso di lavorare non trasforma i vecchi debiti professionali in debiti da consumatore.
Domanda 4: quanto resta, ogni mese, dopo aver mantenuto te e la tua famiglia?
Non ragionare sul fatturato, ma sul reddito netto effettivamente incassato, al netto delle spese necessarie per produrlo (affitto dello studio, software, assicurazione, carburante per i sopralluoghi) e di quanto serve per vivere con dignità insieme al tuo nucleo familiare. Se il margine è ampio, hai spazio per una proposta di pagamento. Se è minimo o negativo, e non possiedi beni significativi, la tua strada potrebbe essere quella dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
La diagnosi non è un esercizio teorico: sbagliare la risposta alla domanda 2 porta a depositare una domanda inammissibile, e sbagliare la risposta alla domanda 4 porta a proporre un piano che il tribunale giudicherà non fattibile.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa… | Perché |
|---|---|---|
| Pignoramento presso terzi o immobiliare già notificato | Mossa 2, poi subito Mossa 1 | Prima fermi l’emorragia di liquidità, poi ricostruisci i numeri |
| Nessuna azione esecutiva, debiti solo professionali, attività in corso | Mossa 1 | Hai tempo per costruire un concordato minore in continuità ben documentato |
| Debiti misti (professionali + mutuo o prestiti personali) | Mossa 1, con particolare attenzione alla Mossa 3 | La procedura del consumatore è preclusa: devi saperlo prima di scegliere |
| Attività cessata, reddito basso, nessun bene | Mossa 4 | Devi verificare se rientri nella soglia di incapienza dell’art. 283 CCII |
| Hai già ricevuto un’esdebitazione in passato o sei stato dichiarato fallito | Mossa 3 | Ci sono preclusioni specifiche da verificare prima di ogni altra cosa |
| Hai già un fascicolo pronto e un OCC scelto | Mossa 5 | Puoi passare direttamente alla scelta dello strumento |
| Una domanda precedente è stata dichiarata inammissibile | Mossa 6 | Devi capire quale difetto il giudice ha rilevato prima di ripresentare |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti riconosci in più righe, parti da quella più in alto: l’urgenza esecutiva ha sempre la precedenza.
Mossa 1 — Fotografa l’intera debitoria e classifica ogni singolo debito
Obiettivo della mossa
Ottenere un elenco completo, documentato e aggiornato di tutti i tuoi debiti, con importo, creditore, eventuale garanzia e natura (professionale, personale o promiscua). Senza questa fotografia nessuna procedura può essere scelta né impostata.
Quando va fatta
Subito, in parallelo con qualunque altra attività. Calcola almeno tre o quattro settimane per raccogliere tutto, perché alcuni documenti (estratti di ruolo, posizione contributiva, certificazioni bancarie) richiedono richieste formali e tempi di risposta. Se hai un’azione esecutiva in corso, lavora contemporaneamente sulla mossa 2.
Come si esegue
Il primo passo è scaricare dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione il prospetto aggiornato di tutti i carichi affidati: cartelle, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito. Per ciascun carico annota l’anno, il tributo, l’importo residuo e lo stato (rateizzato, sospeso, oggetto di definizione agevolata, decaduto). Poi entra nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e verifica se ci sono avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità o accertamenti non ancora affidati alla riscossione: sono debiti anche quelli, e vanno inclusi.
Il secondo passo riguarda la Cassa Geometri. Richiedi l’estratto della posizione contributiva, con il dettaglio dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità non versati, delle sanzioni e degli interessi. Verifica se esistono provvedimenti di rateazione già concessi e se la Cassa ha affidato il recupero a un agente o ha ottenuto decreti ingiuntivi.
Il terzo passo è bancario. Chiedi a ogni banca l’estratto conto integrale degli ultimi anni, la situazione del fido, il piano di ammortamento aggiornato di mutui e finanziamenti, e la copia di eventuali fideiussioni che hai firmato. Scarica la tua posizione dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia: ti mostra esposizioni e garanzie che potresti aver dimenticato, comprese quelle prestate a favore di familiari o di imprese edili con cui hai lavorato.
Il quarto passo riguarda i contratti professionali: leasing di strumentazione, noleggi di software, abbonamenti a banche dati catastali, polizza RC professionale, contratti di locazione dello studio. Per ciascuno annota rate scadute, valore residuo, eventuali clausole risolutive.
Il quinto passo è l’elenco dei debiti personali e familiari: mutuo della prima casa, prestiti al consumo, carte di credito, debiti verso familiari, spese condominiali arretrate.
A questo punto costruisci la tabella. Per ogni riga scrivi: creditore, titolo del credito, importo aggiornato, garanzia (ipoteca, pegno, privilegio, nessuna), natura del debito. Sulla natura sii severo: un finanziamento chiesto per comprare l’auto usata anche per i sopralluoghi, o una carta di credito con cui hai pagato indifferentemente spese dello studio e spese di casa, non è un debito “da consumatore”. Classificali come promiscui e segnala il dubbio.
Non dimenticare l’attivo. Elenca i crediti che vanti verso clienti per parcelle non incassate (spesso sono una risorsa importante per il piano), i conti correnti, gli immobili con il loro valore realistico di vendita, i veicoli, la strumentazione di proprietà, le polizze vita o i prodotti assicurativi con valore di riscatto, le quote di società. Nascondere o dimenticare un bene è uno degli errori più gravi, perché può essere letto come atto in frode ai creditori.
Le voci del passivo che il geometra dimentica più spesso
Nella pratica, alcune voci sfuggono con regolarità alla prima ricostruzione, e poi riemergono durante l’istruttoria dell’OCC o, peggio, dopo il deposito. Controllale una per una.
La prima riguarda i contributi integrativi. Molti geometri considerano solo il contributo soggettivo e dimenticano che il contributo integrativo, addebitato in fattura ai clienti, è dovuto alla Cassa anche se il cliente non ha pagato la parcella. Il risultato è un debito spesso più alto di quanto immagini.
La seconda riguarda gli avvisi bonari e le comunicazioni di irregolarità non ancora trasformati in cartella. Non compaiono nell’area riservata dell’Agente della Riscossione, ma sono debiti a tutti gli effetti e l’Agenzia li indicherà quando l’OCC le comunicherà la domanda. Se non li inserisci tu, il tuo elenco risulterà incompleto.
La terza riguarda le garanzie. Il geometra che ha lavorato a lungo con imprese edili o con società di famiglia ha spesso firmato fideiussioni, anche anni fa, per affidamenti bancari altrui. Finché il debitore principale paga, restano invisibili; quando l’impresa entra in crisi, diventano debiti tuoi. La Centrale Rischi le mostra: consultala sempre.
La quarta riguarda i contratti di leasing risolti. Quando la società di leasing ha già ritirato la strumentazione e l’ha rivenduta, il debito non scompare: resta la differenza tra quanto dovuto e quanto ricavato, oltre alle penali contrattuali. Chiedi il conteggio aggiornato.
La quinta riguarda la responsabilità professionale. Se hai contenziosi in corso con committenti per errori di progettazione, direzione lavori, pratiche catastali o asseverazioni, il potenziale debito risarcitorio va segnalato come credito contestato, indicando la copertura assicurativa esistente. Un contenzioso omesso che si traduce in una condanna durante il piano può comprometterne l’esecuzione.
La sesta riguarda i debiti verso familiari. Un prestito ricevuto dai genitori per aprire lo studio è un debito come gli altri e va inserito; non pagarlo con priorità rispetto agli altri creditori e documentane l’origine con bonifici e scritture, perché crediti di familiari non documentati attirano l’attenzione del gestore e degli altri creditori.
La base giuridica
Il Codice della crisi richiede, per ogni procedura di sovraindebitamento, il deposito dell’elenco completo dei creditori con le rispettive cause di prelazione, dell’inventario dei beni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque (artt. 67, 75 e 269 CCII per le rispettive procedure). L’OCC, nella sua relazione, deve attestare la completezza e l’attendibilità di questa documentazione: una ricostruzione lacunosa si traduce in una relazione negativa o in una domanda inammissibile.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il documento che non arriva: la banca che tarda a inviare gli estratti, la Cassa che non risponde, l’Agente della Riscossione che mostra carichi che non riconosci. In questi casi formalizza sempre le richieste via PEC, così da poter dimostrare all’OCC e al giudice di aver fatto tutto il possibile. Per i carichi che non riconosci, non limitarti a inserirli: segnalali come contestati e fai verificare le relate di notifica, perché una cartella mai notificata regolarmente o un credito prescritto cambiano l’importo complessivo e quindi la sostenibilità del piano.
Un secondo imprevisto frequente riguarda le fideiussioni dimenticate, soprattutto quelle prestate a imprese edili o a società di familiari. Se emergono dalla Centrale Rischi, inseriscile subito: la loro natura (professionale o personale) è decisiva nella mossa 3.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva verifica che: hai un elenco creditori con importi documentati e aggiornati a non più di trenta giorni; ogni debito ha una classificazione di natura e di garanzia; hai un inventario dell’attivo con valori realistici, non ottimistici.
Mossa 2 — Metti in sicurezza lo studio e il patrimonio
Obiettivo della mossa
Rallentare o neutralizzare le azioni esecutive in corso e, soprattutto, evitare di compiere nelle prossime settimane atti che il tribunale potrebbe leggere come dolosi, fraudolenti o gravemente colposi. La messa in sicurezza non è solo difensiva: è anche la costruzione della tua credibilità davanti al giudice.
Quando va fatta
Immediatamente se hai risposto sì alla domanda 1 della diagnosi. Tieni presente che i termini per opporti ai singoli atti esecutivi sono brevi: venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi dalla conoscenza dell’atto, e termini specifici per contestare cartelle e intimazioni. In ogni caso, le regole di comportamento di questa mossa valgono per tutti e da subito.
Come si esegue
Il primo passo è mappare ciascuna azione esecutiva e la sua fase: un pignoramento presso terzi notificato ai tuoi clienti, per esempio, blocca i compensi che ti devono e li destina al creditore procedente; un pignoramento del conto dello studio congela la liquidità disponibile. Per ogni atto verifica la regolarità della notifica, la correttezza degli importi, l’eventuale prescrizione del credito. Se ci sono vizi, valuta con un legale l’opposizione, che resta uno strumento autonomo e utile anche mentre prepari la procedura di sovraindebitamento.
Il secondo passo è capire quale protezione potrai ottenere con la procedura. Tutte e tre le procedure principali prevedono strumenti per bloccare le azioni esecutive individuali: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice, con il decreto di apertura, può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70 CCII); nel concordato minore il giudice, su richiesta del debitore, può disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive sul patrimonio (art. 78 CCII); con la sentenza di apertura della liquidazione controllata le esecuzioni individuali si arrestano per effetto della procedura stessa. Questo significa che, se la pressione esecutiva è forte, la velocità con cui arrivi al deposito diventa una leva difensiva.
Il terzo passo riguarda i comportamenti da evitare. Non vendere, donare o intestare a familiari beni, immobili, veicoli o strumentazione. Non costituire fondi patrimoniali o trust. Non pagare selettivamente un creditore “amico” lasciando indietro gli altri, in particolare se si tratta di familiari. Non chiedere nuovi finanziamenti per pagare rate vecchie. Non incassare parcelle in contanti fuori dai canali tracciabili. Ciascuno di questi atti, compiuto in piena consapevolezza della crisi, può essere qualificato come atto in frode o come condotta che ha aggravato colposamente il sovraindebitamento.
Il quarto passo è la gestione ordinaria dello studio. Se prosegui l’attività, continua a fatturare regolarmente, versa l’IVA corrente e i contributi correnti per quanto possibile, conserva la documentazione di ogni incasso e di ogni spesa. Un piano in continuità professionale si fonda sulla dimostrazione che l’attività genera reddito: non puoi dimostrarlo se, nel frattempo, accumuli nuovi debiti tributari o previdenziali.
La base giuridica
Le misure protettive sono disciplinate, per ciascuna procedura, dagli artt. 70, 78 e 270 CCII. Le condotte che precludono l’accesso o il beneficio finale sono indicate dall’art. 69 CCII (per il consumatore: sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode), dall’art. 77 CCII (per il concordato minore: atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, oltre alle altre cause di inammissibilità) e dagli artt. 280 e 283 CCII per l’esdebitazione. La giurisprudenza di merito ha chiarito che nel concordato minore, pur non essendo richiesta la “meritevolezza” in senso stretto, restano ostative le condotte gravemente colpose e fraudolente: lo ha ribadito la Corte d’Appello di Genova nel 2025, in una pronuncia che conferma quanto il comportamento del debitore nel periodo di crisi resti sotto la lente del giudice.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più comune è scoprire di aver già compiuto un atto rischioso: per esempio, aver venduto qualche mese fa l’auto a un familiare o aver restituito un prestito al padre. Non nasconderlo. Dichiaralo nell’elenco degli atti di straordinaria amministrazione, documenta il prezzo ricevuto e la destinazione delle somme, e lascia che sia l’OCC a valutarlo nella relazione. Un atto dichiarato e spiegato è molto meno pericoloso di un atto scoperto dal gestore o segnalato da un creditore.
Un secondo imprevisto è l’accelerazione del creditore: la banca che, fiutata la crisi, avvia il pignoramento immobiliare, o l’Agente della Riscossione che moltiplica i pignoramenti presso terzi. In questo caso la risposta è anticipare il deposito della domanda, anche con un fascicolo essenziale purché completo nei requisiti di legge, e chiedere subito le misure protettive.
Check di completamento
Verifica che: hai un elenco delle azioni esecutive con fase e scadenze; non hai compiuto, dal momento in cui hai capito di essere in crisi, atti dispositivi non dichiarati; hai deciso con un legale se opporti a singoli atti viziati.
Mossa 3 — Stabilisci la tua qualifica: consumatore o professionista?
Obiettivo della mossa
Capire con certezza se puoi accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure se, come accade alla grande maggioranza dei geometri sovraindebitati, le strade percorribili sono il concordato minore, la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente.
Quando va fatta
Dopo la mossa 1, perché ti serve l’elenco completo dei debiti classificati. Prima di scegliere l’OCC e prima di scrivere qualsiasi proposta. È la mossa che più spesso viene saltata, ed è quella che costa di più quando viene sbagliata.
Come si esegue
Il primo passo è rileggere la definizione normativa. Il Codice della crisi, nel testo rivisto dal correttivo del 2024, qualifica come consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, e che accede agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti in quella veste. La conseguenza pratica è netta: non conta chi sei, conta la natura dei debiti che porti in procedura.
Il secondo passo è applicare questa regola alla tua tabella. Se tutti i tuoi debiti sono di natura personale e familiare (il mutuo della casa, un prestito per l’arredamento, una carta revolving usata solo per spese domestiche), puoi accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore anche se di mestiere fai il geometra. Se invece nella tabella compare anche un solo debito professionale (una cartella IVA, i contributi CIPAG, il leasing della stazione totale), la procedura del consumatore è preclusa. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22699 del 26 luglio 2023, ha affermato che in presenza di debitoria mista l’accesso alla procedura riservata al consumatore è inammissibile, e l’orientamento restrittivo è stato confermato dalla sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, che ha escluso la qualità di consumatore per le obbligazioni di garanzia assunte in funzione di un’attività economica. Le corti di merito, salvo isolate aperture, hanno seguito questa linea anche quando il debito professionale rappresentava una quota minima del passivo.
Il terzo passo riguarda le situazioni di confine tipiche del geometra. Se hai cessato l’attività, i debiti maturati quando la esercitavi restano professionali: la cancellazione dall’albo non li converte. Se hai prestato fideiussione a favore di un’impresa edile di un parente o di un committente, verifica in quale veste l’hai fatto: una garanzia collegata a un tuo interesse professionale o economico non è un debito da consumatore. Se in passato hai esercitato anche un’attività d’impresa come ditta individuale (per esempio una piccola impresa di costruzioni o di servizi tecnici iscritta al registro delle imprese) e ti sei cancellato, fai particolare attenzione: la Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 2026, ha affermato che la scelta dell’imprenditore individuale di cancellarsi dal registro è incompatibile con l’accesso al concordato minore e lascia aperta solo la liquidazione controllata.
Il quarto passo è verificare le preclusioni soggettive. Non puoi accedere alla ristrutturazione del consumatore né al concordato minore se sei già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o se hai già beneficiato dell’esdebitazione per due volte (artt. 69 e 77 CCII). Se in passato sei stato dichiarato fallito (per esempio come socio illimitatamente responsabile di una società di persone) e non hai ottenuto l’esdebitazione, la Cassazione, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha escluso che tu possa ottenere l’esdebitazione dell’incapiente per quegli stessi debiti.
La base giuridica
La nozione di consumatore è all’art. 2, comma 1, lett. e), CCII; la ristrutturazione dei debiti del consumatore agli artt. 67-73; il concordato minore, riservato a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e start-up innovative, agli artt. 74-83; la liquidazione controllata agli artt. 268-277; l’esdebitazione agli artt. 278-283. Il geometra professionista rientra pienamente tra i soggetti “sovraindebitati” dell’art. 2, comma 1, lett. c), perché non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il geometra che ha già depositato una domanda di ristrutturazione come consumatore, inserendo per esempio anche le cartelle IVA, e si è visto dichiarare l’inammissibilità. Non ripresentare la stessa domanda cambiando qualche parola: devi cambiare strumento. La debitoria promiscua che ti ha escluso dalla procedura del consumatore è esattamente quella che il concordato minore è costruito per gestire. In alternativa, se non hai reddito da destinare, la liquidazione controllata resta sempre disponibile e porta all’esdebitazione.
Un secondo imprevisto è il tentativo di “separare” i debiti, portando in procedura del consumatore solo quelli personali e lasciando fuori quelli professionali. Non funziona: le procedure di sovraindebitamento hanno natura concorsuale e devono coinvolgere tutto il passivo. Un piano che omette creditori non è un piano parziale, è un piano incompleto.
Check di completamento
Verifica che: hai stabilito, debito per debito, se la tua debitoria è interamente consumeristica, interamente professionale o promiscua; hai escluso (o individuato) preclusioni legate a esdebitazioni precedenti, fallimenti o cancellazioni dal registro delle imprese; hai ridotto le procedure astrattamente possibili a quelle concretamente accessibili.
Mossa 4 — Misura la tua capacità di pagamento e il valore di liquidazione
Obiettivo della mossa
Calcolare tre numeri che determineranno la procedura: quanto puoi destinare ogni mese ai creditori, quanto otterrebbero i creditori se il tuo patrimonio venisse liquidato, e se il tuo reddito rientra nella soglia di incapienza prevista dalla legge.
Quando va fatta
Dopo la mossa 3, con la tabella completa dell’attivo e del passivo. Aggiorna i numeri se nel frattempo il tuo reddito cambia: un calo di fatturato o l’acquisizione di un incarico importante possono spostarti da una procedura all’altra.
Come si esegue
Il primo numero è il reddito disponibile. Parti dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dai dati dell’anno in corso: fatturato incassato, meno spese di produzione (studio, software, assicurazione, trasporti, aggiornamento professionale obbligatorio), meno imposte e contributi correnti. Il risultato è il reddito netto. Da questo sottrai il fabbisogno del tuo nucleo familiare: affitto o rata del mutuo della prima casa, utenze, alimentazione, istruzione dei figli, spese sanitarie. Documenta ogni voce. Quello che resta è la somma mensile che puoi realisticamente destinare a un piano.
Non gonfiare il reddito futuro per rendere il piano più appetibile: il gestore dell’OCC e il giudice lo confronteranno con la media storica, e un piano costruito su previsioni ottimistiche viene giudicato non fattibile. Non sottostimare nemmeno il fabbisogno familiare: la giurisprudenza di merito riconosce espressamente che tra le spese da considerare c’è ciò che serve a garantire un’esistenza dignitosa. Il Tribunale di Locri, con la sentenza del 12 luglio 2025, omologando il concordato minore di un professionista, ha dato rilievo proprio al fabbisogno personale e familiare nel valutare la sostenibilità del piano.
Il secondo numero è il valore di liquidazione, cioè quanto ricaverebbero i creditori se il tuo patrimonio venisse venduto in una liquidazione controllata. Per gli immobili, parti da una stima prudente e applica i ribassi tipici delle vendite giudiziarie; sottrai il debito ipotecario e i costi della procedura. Aggiungi il valore dei beni mobili vendibili, i crediti verso clienti che si possono realisticamente incassare e, soprattutto, la quota di reddito che nella liquidazione verrebbe acquisita per la durata della procedura, al netto di quanto il giudice ti lascerebbe per il mantenimento. Questo numero è decisivo: nel concordato minore la tua proposta deve risultare almeno non inferiore all’alternativa liquidatoria, altrimenti i creditori dissenzienti possono bloccarne l’omologazione, e il cram down contro Fisco e Cassa non è possibile.
Il terzo numero è il test di incapienza. L’art. 283 CCII, nel testo modificato dal correttivo del 2024, considera privo di utilità da offrire ai creditori anche il debitore che ha un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo. Fai il calcolo con i valori dell’anno in corso: se il tuo reddito resta sotto questa soglia e non possiedi beni liquidabili di valore, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente può essere la tua strada.
La base giuridica
La fattibilità del piano è oggetto di valutazione del giudice in tutte le procedure; per il concordato minore, l’art. 80 CCII subordina l’omologazione, in caso di contestazioni sulla convenienza e nel caso di cram down, al confronto con l’alternativa liquidatoria. L’art. 283 CCII disciplina la soglia di incapienza e prevede che, se nei tre anni successivi al decreto sopravvengono utilità rilevanti, i debiti tornano esigibili nei limiti di legge; i finanziamenti non sono considerati utilità.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il reddito altalenante: un geometra può avere un anno eccellente grazie a un incarico importante e due anni magri. In questo caso non costruire il piano sull’anno migliore né su quello peggiore: usa la media degli ultimi tre anni e dichiara apertamente la variabilità, prevedendo nel piano un meccanismo di adeguamento. Il gestore apprezza la prudenza; il giudice la pretende.
Un secondo imprevisto è scoprire che il valore di liquidazione è più alto di quanto pensavi, per esempio perché la casa ha un’ampia quota libera dal mutuo. Questo non è un problema, ma cambia la strategia: se vuoi conservare la casa, la tua proposta dovrà offrire ai creditori almeno quanto ricaverebbero dalla sua vendita, eventualmente con l’aiuto di finanza esterna di familiari.
Check di completamento
Verifica che: hai calcolato un reddito disponibile mensile documentato e prudente; hai stimato il valore di liquidazione del patrimonio con valori da vendita giudiziaria e non di mercato; hai verificato, con i valori dell’anno, se rientri nella soglia di incapienza.
Mossa 5 — Scegli la procedura giusta per il tuo profilo
Obiettivo della mossa
Tradurre la diagnosi e i numeri delle mosse precedenti in una scelta motivata tra i quattro strumenti disponibili: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore (in continuità o liquidatorio), liquidazione controllata, esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
Quando va fatta
Solo dopo aver completato le mosse 1, 3 e 4. Scegliere prima significa scegliere a intuito, e nel sovraindebitamento l’intuito porta quasi sempre verso la procedura “più conveniente” in astratto, che spesso non è quella accessibile in concreto.
Come si esegue
Il primo passo è escludere ciò che non puoi usare. Se la tua debitoria contiene anche un solo debito professionale, cancella dalla lista la ristrutturazione del consumatore. Se hai già ottenuto un’esdebitazione negli ultimi cinque anni, cancella concordato minore e ristrutturazione. Se eri imprenditore individuale e ti sei cancellato dal registro delle imprese, considera che il concordato minore ti è precluso. Se hai un reddito sopra la soglia di incapienza o beni di valore, cancella l’esdebitazione dell’incapiente.
Il secondo passo è confrontare le strade residue. Ecco come ragionare, profilo per profilo.
Il geometra con debiti solo personali. È il caso meno frequente, ma esiste: per esempio il geometra dipendente di un ufficio tecnico comunale o di un’impresa, che ha contratto debiti per spese familiari. Qui la ristrutturazione del consumatore è la strada naturale: non c’è voto dei creditori, il giudice valuta la fattibilità del piano e l’assenza di colpa grave, malafede o frode, e il piano può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni su cui grava la garanzia. Puoi inoltre chiedere di continuare a pagare il mutuo della prima casa se sei in regola con le rate o se il giudice ti autorizza.
Il geometra in attività con debiti professionali o misti e un reddito stabile. È il profilo tipico, e lo strumento costruito per lui è il concordato minore in continuità professionale. Proponi ai creditori il pagamento parziale e dilazionato dei debiti, finanziato dai redditi futuri dello studio, eventualmente con l’aggiunta di finanza esterna (per esempio un familiare che mette a disposizione una somma). I creditori votano; se i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto approvano, il giudice può omologare. Se il voto contrario decisivo arriva dall’amministrazione finanziaria o dalla Cassa di previdenza, puoi chiedere l’omologazione forzosa dimostrando che la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione. La giurisprudenza di merito (Tribunale di Pordenone, 7 maggio 2025) ha applicato alla continuità professionale le regole distributive proprie della continuità, riconoscendo che il valore prodotto dall’attività futura può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa.
Il geometra che ha smesso o sta smettendo, ma ha l’aiuto di un familiare. Se non hai più reddito professionale ma qualcuno può apportare una somma, puoi valutare il concordato minore liquidatorio: la legge lo ammette solo se c’è un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Il vantaggio rispetto alla liquidazione controllata è la possibilità di conservare alcuni beni, come la casa, pagando ai creditori un valore equivalente o superiore.
Il geometra con patrimonio da liquidare e senza prospettive di piano. Qui la liquidazione controllata è la strada più lineare. Tutti i beni (salvo quelli impignorabili e quanto il giudice ti lascia per vivere) vengono liquidati da un liquidatore nominato dal tribunale; per tre anni una quota dei tuoi redditi eccedente il fabbisogno viene destinata ai creditori; alla chiusura, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, arriva l’esdebitazione, salvo le cause ostative di legge. La Cassazione, con la sentenza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha chiarito che l’apertura della liquidazione controllata su domanda del debitore non è subordinata a un giudizio di meritevolezza: eventuali negligenze rilevano semmai nella fase dell’esdebitazione.
Il geometra senza beni e con reddito minimo. Se il test di incapienza della mossa 4 è superato e non hai nulla da liquidare, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ti consente di ottenere la liberazione dai debiti senza una procedura liquidatoria, una sola volta nella vita, a condizione che non vi siano atti in frode né dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Per tre anni dovrai informare annualmente sulle tue condizioni, e se sopravvengono utilità rilevanti i creditori potranno essere soddisfatti nei limiti di legge.
Il terzo passo è verificare che la scelta regga anche nel peggiore scenario. Chiediti: se il concordato minore non ottiene i voti e il cram down non è possibile, cosa succede? La risposta prevista dalla legge è che, in caso di mancata omologazione, su istanza del debitore (o, in presenza di frode, anche dei creditori o del pubblico ministero) può essere aperta la liquidazione controllata. Devi sapere fin dall’inizio se questo esito ti è accettabile.
Il confronto tra le quattro strade in una tabella
Prima di procedere, assicurati di aver letto la tabella che segue riga per riga, confrontandola con la tua situazione. Ogni colonna risponde a una domanda che prima o poi ti porrai.
| Aspetto | Ristrutturazione del consumatore | Concordato minore | Liquidazione controllata | Esdebitazione dell’incapiente |
|---|---|---|---|---|
| Chi può accedere | Solo chi ha debiti di natura esclusivamente personale | Professionisti, imprenditori minori, anche con debiti misti | Qualunque sovraindebitato, anche su istanza di un creditore | Persona fisica senza utilità da offrire, anche in prospettiva |
| Voto dei creditori | No | Sì, maggioranza dei crediti ammessi al voto | No | No |
| Condizione soggettiva | Assenza di colpa grave, malafede o frode | Assenza di atti in frode ai creditori | Nessun vaglio di meritevolezza per l’apertura | Assenza di atti in frode, dolo o colpa grave |
| Destino della casa | Può essere conservata se il piano regge | Può essere conservata se la proposta supera l’alternativa liquidatoria | Viene di regola liquidata | Non ci sono beni da liquidare |
| Prosecuzione dell’attività | Non rilevante (debiti solo personali) | Sì, anche in continuità professionale | Possibile, ma una quota del reddito va ai creditori | Possibile, con obblighi informativi |
| Superamento del no di Erario e Cassa | Non serve (manca il voto) | Omologazione forzosa ex art. 80, comma 3 | Non serve (manca il voto) | Non serve |
| Tempi dell’esdebitazione | Con l’esecuzione del piano | Con l’esecuzione del piano | Alla chiusura o dopo tre anni dall’apertura | Con il decreto, e tre anni di vigilanza |
Tre errori di scelta che si ripetono più spesso
Il primo errore è scegliere in base al “nome” della procedura. La ristrutturazione del consumatore sembra la più semplice perché non prevede il voto, e molti professionisti la tentano comunque. Ma la semplicità non serve a nulla se la porta è chiusa: con debiti IVA o CIPAG in elenco, la domanda è destinata all’inammissibilità.
Il secondo errore è considerare la liquidazione controllata come una sconfitta. Per il geometra che non ha familiari disposti ad apportare risorse, che ha un reddito modesto e un immobile con ampia quota libera dal mutuo, la liquidazione può essere la strada più rapida e più certa verso l’esdebitazione. Scegliere un concordato minore sottodimensionato solo per conservare la casa, quando i numeri non lo consentono, significa esporsi a un voto negativo o a un’omologazione negata, e poi arrivare comunque alla liquidazione con due anni di ritardo.
Il terzo errore è sottovalutare la prospettiva futura nell’esdebitazione dell’incapiente. La legge richiede che il debitore non possa offrire utilità nemmeno in prospettiva: un geometra ancora giovane, iscritto all’albo e con un portafoglio di clienti, difficilmente sarà considerato incapiente anche se oggi guadagna poco. Il giudice guarda alla tua capacità reddituale concreta, non solo all’ultima dichiarazione.
La base giuridica
Artt. 67-73 CCII (ristrutturazione del consumatore), 74-83 CCII (concordato minore, con rinvio in quanto compatibili alle norme del concordato preventivo ex art. 74, comma 4), 268-277 CCII (liquidazione controllata), 278-283 CCII (esdebitazione). Il rispetto dell’ordine dei privilegi nel concordato minore è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, che ha ritenuto inammissibile una proposta che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è trovarsi a metà tra due profili: un reddito appena sopra la soglia di incapienza, o un apporto familiare troppo modesto per rendere “apprezzabile” il miglioramento dei creditori. In questi casi non forzare la procedura più favorevole: prepara una scelta principale e una alternativa, con i relativi numeri, e discutile con l’OCC prima del deposito. La giurisprudenza di merito si è divisa, per esempio, sull’ammissibilità del concordato minore liquidatorio fondato su sola finanza esterna (lo ha ammesso il Tribunale di Busto Arsizio il 19 maggio 2026), e le prassi dei singoli tribunali contano.
Check di completamento
Verifica che: hai escluso, con motivazione scritta, le procedure non accessibili; hai scelto una procedura principale e una di riserva; hai verificato che la procedura scelta sia coerente con i numeri della mossa 4.
Mossa 6 — Deposita attraverso l’OCC e costruisci un fascicolo inattaccabile
Obiettivo della mossa
Presentare la domanda tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, con un fascicolo documentale completo e una relazione del gestore che contenga tutto ciò che la legge e la Cassazione richiedono, evitando la dichiarazione di inammissibilità.
Quando va fatta
Appena completata la mossa 5. Se hai azioni esecutive in corso, questa mossa è la tua protezione principale: prima arrivi al deposito, prima puoi chiedere le misure protettive. Ricorda però che la velocità non deve andare a scapito della completezza: una domanda incompleta viene respinta e non ti protegge.
Come si esegue
Il primo passo è scegliere l’OCC. Puoi rivolgerti a un organismo istituito presso il tuo tribunale, presso gli ordini professionali o presso le camere di commercio, oppure chiedere al presidente del tribunale la nomina di un professionista che ne svolga le funzioni. L’OCC nomina un gestore della crisi, che esaminerà la tua documentazione, verificherà i dati con le banche dati pubbliche e redigerà la relazione.
Il secondo passo è preparare il fascicolo. Per ogni procedura servono, in sostanza: l’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione; l’inventario dei beni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; l’indicazione delle entrate e delle spese correnti del nucleo familiare; per il concordato minore e per il professionista, anche le scritture contabili e i dati dell’attività. Aggiungi tutto ciò che documenta la storia del tuo indebitamento: il calo degli incarichi, i mancati pagamenti dei clienti, le spese straordinarie, gli eventi personali che hanno inciso.
Il terzo passo, spesso sottovalutato, è collaborare alla ricostruzione delle cause. La Cassazione ha spostato il baricentro proprio sulla relazione dell’OCC. Con la sentenza n. 28576 del 28 ottobre 2025 ha chiarito che la relazione che accompagna la domanda di liquidazione controllata va verificata dal giudice sotto il profilo sostanziale e non meramente formale; con la sentenza n. 11603 del 28 aprile 2026 ha affermato che, nella liquidazione controllata chiesta dal debitore, la relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, a pena di inammissibilità. Tradotto per te: devi raccontare al gestore la storia vera dei tuoi debiti, con documenti, perché quella storia deve comparire nero su bianco.
Su questo punto la competenza fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno ciò che la relazione deve contenere per superare il vaglio del giudice.
Il quarto passo è la redazione della proposta (per ristrutturazione e concordato minore) o della domanda (per liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente). La proposta di concordato minore deve indicare in modo specifico come e quando ciascun creditore sarà pagato, l’eventuale suddivisione in classi, il trattamento dei crediti privilegiati (che possono essere pagati non integralmente solo nei limiti del valore dei beni su cui insiste la prelazione, come attestato dall’OCC), la durata del piano e le risorse che lo finanziano. La domanda si deposita con l’assistenza di un difensore.
La base giuridica
Artt. 67-68 CCII (ristrutturazione: domanda e relazione dell’OCC), artt. 75-76 CCII (concordato minore: documentazione e attività dell’OCC), art. 269 CCII (liquidazione controllata su domanda del debitore), art. 283 CCII (esdebitazione dell’incapiente, con relazione dell’OCC). L’art. 76 CCII affida all’OCC anche il compito di comunicare la domanda all’Agente della Riscossione e agli uffici fiscali, che devono indicare il debito tributario accertato.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la dichiarazione di inammissibilità. Leggi con attenzione il provvedimento: se il giudice rileva un difetto documentale sanabile, in molti casi puoi integrare o ripresentare; se il giudice rileva un difetto strutturale (per esempio la debitoria promiscua in una procedura del consumatore), devi cambiare strumento. Contro i provvedimenti di inammissibilità è previsto il reclamo nei termini di legge; valuta con il difensore se conviene reclamare o ripresentare correttamente. Non contare sulla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto: l’art. 9 CCII stabilisce che, salvo diversa previsione, i termini processuali del codice non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale.
Un secondo imprevisto è la relazione dell’OCC critica su alcuni tuoi comportamenti passati. Non è necessariamente la fine: nella liquidazione controllata, come visto, la meritevolezza non condiziona l’apertura; nel concordato minore conta l’assenza di atti in frode. Ma devi conoscere quelle criticità prima del deposito, per spiegarle e documentarle.
Check di completamento
Verifica che: il fascicolo contiene tutti i documenti richiesti per la procedura scelta; la relazione dell’OCC ricostruisce cause dell’indebitamento e diligenza nell’assunzione delle obbligazioni; hai chiesto, se necessario, le misure protettive contestualmente al deposito.
Mossa 7 — Gestisci il voto, il Fisco e la Cassa Geometri
Obiettivo della mossa
Ottenere l’approvazione del concordato minore dalla maggioranza dei creditori oppure, quando il voto contrario decisivo proviene dall’amministrazione finanziaria o dalla Cassa di previdenza, costruire le condizioni per l’omologazione forzosa. Se hai scelto la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente, questa mossa ti riguarda solo in parte: leggi comunque la sezione sul Fisco.
Quando va fatta
Dopo il decreto di apertura del concordato minore, nel termine che il giudice fissa per le dichiarazioni di voto dei creditori. Prepararti prima, però, è essenziale: la strategia verso il Fisco e verso la Cassa si imposta nella proposta, non dopo.
Come si esegue
Il primo passo è capire chi vota. Nel concordato minore votano i creditori chirografari e i privilegiati che non vengono pagati integralmente per la parte non soddisfatta; i privilegiati soddisfatti per intero non votano, salvo che rinuncino alla prelazione. Per un geometra, la maggioranza dei crediti spesso è costituita proprio dai debiti verso l’Erario e verso la Cassa Geometri: il loro voto è quasi sempre decisivo.
Il secondo passo è preparare il dialogo con l’amministrazione finanziaria. L’OCC trasmette la domanda agli uffici competenti; l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione esprimono il voto. Presenta numeri chiari: quanto otterrebbe l’Erario dalla liquidazione controllata, quanto ottiene dalla tua proposta, in che tempi. L’IVA e le ritenute, un tempo intoccabili, oggi possono essere oggetto di pagamento parziale nel concordato minore, purché il trattamento sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il terzo passo è conoscere il meccanismo del cram down. Se la proposta non raggiunge la maggioranza perché l’amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali hanno votato contro (o non hanno votato), e la loro adesione era decisiva, il giudice può omologare comunque quando, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che nel concordato minore questo meccanismo segue la disciplina semplificata dell’art. 80, comma 3, CCII: non occorre aver formulato una proposta di transazione fiscale secondo le regole più rigide previste per il concordato preventivo, né il previo parere conforme della direzione regionale dell’Agenzia. È un’indicazione molto importante per un professionista come il geometra, i cui debiti sono spesso in prevalenza tributari e previdenziali.
Il quarto passo è evitare l’uso distorto del cram down. La Corte d’Appello di Venezia, con la decisione del 10 ottobre 2024, ha affermato che il cram down presuppone un’inerzia o un rifiuto ingiustificato dell’ente pubblico, e che lo strumento è abusato se utilizzato al solo scopo di eliminare il debito verso l’Agenzia delle Entrate. Il tuo piano deve quindi essere un piano vero, che coinvolge tutti i creditori secondo le regole, non una costruzione pensata per azzerare il Fisco.
Il quinto passo riguarda la Cassa Geometri. I contributi previdenziali non versati sono crediti privilegiati. Nella proposta, verifica la collocazione dei diversi crediti contributivi e, se prevedi un pagamento parziale, dimostra con la relazione dell’OCC che la Cassa non otterrebbe di più dalla liquidazione. Ricorda anche il rovescio della medaglia: i contributi non versati incidono sulla tua posizione pensionistica, e questo va considerato nella pianificazione della tua vita dopo la procedura.
Come presentare i numeri a chi deve votare
Il voto dell’amministrazione finanziaria e della Cassa non si ottiene con argomenti generici sulla tua buona fede. Si ottiene con un confronto numerico leggibile. Nella proposta, e nella relazione dell’OCC, prepara per ciascun creditore pubblico una tabella che mostri tre valori: quanto otterrebbe dalla liquidazione controllata, al netto dei costi e rispettando l’ordine dei privilegi; quanto ottiene dalla tua proposta; in quanto tempo. Aggiungi un’analisi di sensibilità: cosa accade se il tuo reddito cala del dieci o del venti per cento. Un piano che regge anche in uno scenario prudente è un piano che un funzionario può approvare senza timore di contestazioni.
Considera anche l’effetto del tempo. Un pagamento dilazionato su sei anni vale meno di un pagamento immediato: se la tua proposta prevede rate lunghe, attualizzale e mostra che, anche così, il creditore pubblico non è penalizzato rispetto all’alternativa. È esattamente il confronto che il giudice farà in caso di cram down, e presentarlo tu per primo rafforza la credibilità della proposta.
Infine, verifica se il credito pubblico è corretto. Prima di negoziare una percentuale, controlla che le cartelle siano state notificate regolarmente, che non siano intervenute prescrizioni o decadenze, che le sanzioni siano state calcolate correttamente. Ogni euro di debito non dovuto che elimini è un euro che non devi finanziare nel piano.
La base giuridica
Art. 79 CCII (maggioranze), art. 80 CCII (omologazione, con il comma 3 dedicato al superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali), art. 74, comma 4, CCII (rinvio alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili). La giurisprudenza di merito ha applicato il cram down anche al concordato minore in continuità professionale: lo ha fatto il Tribunale di Locri il 12 luglio 2025, omologando la proposta di un professionista e precisando che i requisiti dimensionali dell’art. 77 non si applicano al professionista non imprenditore.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il creditore che contesta la convenienza della proposta. In questo caso il giudice può omologare solo se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Per questo la stima del valore di liquidazione della mossa 4 deve essere prudente e documentata: è il documento che ti difenderà.
Un secondo imprevisto è il mancato raggiungimento della maggioranza senza possibilità di cram down (perché il dissenso decisivo viene da una banca, non da un ente pubblico). Qui le opzioni sono migliorare la proposta, se i numeri lo consentono, oppure accettare la conversione in liquidazione controllata, che comunque conduce all’esdebitazione.
Check di completamento
Verifica che: la proposta indica con chiarezza il confronto con l’alternativa liquidatoria per ciascuna categoria di creditori; il trattamento dei privilegiati rispetta l’ordine delle cause di prelazione; hai valutato, prima del voto, se il dissenso di Erario e Cassa sarebbe superabile con il cram down.
Mossa 8 — Esegui il piano, vigila sui termini e arriva all’esdebitazione
Obiettivo della mossa
Portare a compimento la procedura scelta rispettando ogni obbligo successivo all’omologazione o all’apertura, così da ottenere e conservare la liberazione dai debiti residui.
Quando va fatta
Dal giorno dell’omologazione (o dell’apertura della liquidazione, o del decreto di esdebitazione) fino alla chiusura della procedura e, per l’incapiente, per i tre anni successivi al decreto.
Come si esegue
Se hai ottenuto l’omologazione di un piano o di un concordato minore, il primo passo è rispettare con puntualità ogni scadenza di pagamento. L’OCC vigila sull’esecuzione e riferisce al giudice. Tieni una contabilità separata dei pagamenti del piano e conserva ogni ricevuta. Se il reddito cala in modo imprevisto, non smettere di pagare in silenzio: informa l’OCC e valuta le modifiche possibili, perché l’inadempimento non giustificato può portare alla revoca dell’omologazione e alla conversione in liquidazione controllata.
Il secondo passo, se sei in liquidazione controllata, è collaborare con il liquidatore: consegna i beni, comunica ogni variazione di reddito, versa la quota di reddito eccedente il fabbisogno fissato dal giudice. L’esdebitazione, nella liquidazione controllata, opera di diritto alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, salvo che ricorrano le cause ostative previste dalla legge; i creditori possono contestarla nei modi e nei termini di legge.
Il terzo passo, se hai ottenuto l’esdebitazione dell’incapiente, è rispettare gli obblighi informativi annuali. La giurisprudenza di merito ha già tradotto l’obbligo in adempimenti concreti: il Tribunale di Verona, con decreto del 12 gennaio 2026, ha ordinato alla debitrice di trasmettere ogni anno all’OCC, per un triennio, una dichiarazione sulle proprie condizioni reddituali e patrimoniali. Se sopravvengono utilità rilevanti, i creditori potranno essere soddisfatti nei limiti di legge.
Il quarto passo è sapere quali debiti non vengono cancellati. Anche con l’esdebitazione restano dovuti, in linea generale, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatti illeciti extracontrattuali e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Per un geometra questo può riguardare, per esempio, sanzioni irrogate per violazioni professionali o risarcimenti da responsabilità extracontrattuale: fai verificare la natura di ciascuna voce.
Il quinto passo riguarda le impugnazioni. Se il giudice nega l’omologazione, apre una procedura che non volevi o respinge un reclamo, i termini per impugnare sono brevi. La Cassazione, con la sentenza n. 1473 del 2026, ha ribadito che il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che ha respinto il reclamo sull’apertura della liquidazione controllata va proposto entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 51 CCII.
La base giuridica
Artt. 71 e 81 CCII (esecuzione del piano e del concordato minore), art. 72 e art. 82 CCII (revoca), art. 83 CCII (conversione in liquidazione controllata), artt. 278-282 CCII (esdebitazione, con le esclusioni dell’art. 278), art. 283 CCII (incapiente), art. 51 CCII (impugnazioni). Sul regime transitorio, la Cassazione (sentenza n. 28137 del 23 ottobre 2025) ha affermato che le procedure avviate prima del 15 luglio 2022 continuano a essere regolate, anche per l’esdebitazione, dalla L. 3/2012, e che in quel regime la colpa semplice nel ricorso al credito sproporzionato può bastare a negare il beneficio.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il cliente che non paga o l’incarico che salta, facendo mancare una o due rate del piano. Informa subito l’OCC, documenta la causa e proponi un recupero: un ritardo spiegato è gestibile, un inadempimento silenzioso no. Se la situazione diventa strutturale, valuta con il difensore la modifica del piano o la conversione in liquidazione controllata prima che siano i creditori a chiederla.
Check di completamento
Verifica che: hai un calendario scritto di tutte le scadenze del piano o degli obblighi informativi; hai individuato i debiti esclusi dall’esdebitazione e sai come gestirli; conosci i termini per impugnare ogni provvedimento sfavorevole.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati ipotetici e semplificati, per mostrare come la tempestività e la scelta dello strumento cambiano l’esito. Non rappresentano casi reali.
Situazione di partenza comune
Geometra libero professionista, 49 anni, coniuge senza reddito e un figlio a carico (nucleo di tre persone). Debiti complessivi: 187.640 €, così composti: carichi dell’Agente della Riscossione per IVA e IRPEF 71.320 €; contributi CIPAG non versati con sanzioni 38.915 €; scoperto di conto corrente dello studio 24.760 €; leasing di una stazione totale, rate scadute e residuo 11.480 €; mutuo della prima casa, residuo 41.165 €, con ipoteca. Attivo: casa di abitazione stimata 131.000 € sul mercato; crediti verso clienti per parcelle 8.740 €, di cui realisticamente incassabili 5.900 €. Reddito netto annuo medio dell’ultimo triennio 29.600 €, fabbisogno familiare documentato 20.300 €. Margine annuo disponibile: 9.300 €, cioè 775 € al mese.
Simulazione 1: chi deposita un concordato minore in continuità alla mossa 6, prima dei pignoramenti
Il geometra completa le mosse 1-5 in sette settimane e deposita un concordato minore in continuità professionale, chiedendo le misure protettive. Continua a pagare regolarmente il mutuo della prima casa. Offre ai creditori 775 € al mese per 60 mesi (46.500 €) più l’incasso delle parcelle (5.900 €) e un apporto del fratello di 14.200 €: totale 66.600 €, al netto delle spese di procedura. Stima dell’alternativa liquidatoria: la casa, venduta all’asta con i ribassi tipici, ricaverebbe circa 104.800 €; dedotti il mutuo (41.165 €) e i costi della procedura, residuerebbero circa 55.000 € per gli altri creditori, più tre anni di redditi eccedenti il fabbisogno (circa 27.900 €), per un totale teorico di circa 82.900 €. Esito: la proposta così com’è offre meno della liquidazione, e il cram down non è possibile. Il numero della mossa 4 obbliga a correggere la proposta prima del deposito: portando l’apporto esterno a 31.000 € e la durata a 72 mesi, la proposta sale a oltre 92.000 € e supera l’alternativa liquidatoria. Ora, se l’Erario vota contro, il giudice può valutare l’omologazione forzosa.
Simulazione 2: chi sbaglia strumento alla mossa 3
Lo stesso geometra, convinto di poter usare la procedura “più semplice”, deposita una ristrutturazione dei debiti del consumatore includendo cartelle IVA e contributi CIPAG. La domanda viene dichiarata inammissibile per debitoria promiscua dopo circa tre mesi. Nel frattempo l’Agente della Riscossione notifica pignoramenti presso due clienti, trattenendo compensi per 6.380 € che non entreranno nella proposta successiva. Esito: il geometra riparte dalla mossa 5 con quattro mesi persi, meno liquidità e un’azione esecutiva in più da gestire.
Simulazione 3: chi rinuncia alla casa e sceglie la liquidazione controllata
Il geometra non ha familiari in grado di apportare risorse e non vuole impegnarsi in un piano lungo. Deposita domanda di liquidazione controllata. La casa viene venduta; il mutuo è pagato con il ricavato; il residuo e la quota di reddito eccedente il fabbisogno per tre anni vanno agli altri creditori. Decorsi tre anni dall’apertura, arriva l’esdebitazione, salvo cause ostative. Esito: perde la casa, ma chiude la vicenda con un orizzonte temporale definito, senza dover dimostrare la convenienza al voto dei creditori.
Simulazione 4: chi ha smesso di lavorare e rientra nella soglia di incapienza
Ipotizziamo che il geometra abbia chiuso la partita IVA, venduto anni prima la casa a valore di mercato per pagare parte dei debiti (con atto dichiarato e documentato), e oggi lavori come dipendente con un reddito netto di 19.200 € annui, senza beni. Con un assegno sociale annuo di circa 7.000 € (verifica il valore dell’anno in corso), aumentato della metà (10.500 €) e moltiplicato per il parametro ISEE di un nucleo di tre persone (2,04), la soglia è di circa 21.420 €. Il reddito è sotto soglia: può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente, purché non vi siano atti in frode né dolo o colpa grave. Esito: liberazione dai debiti con obbligo di informativa annuale per tre anni. Se invece avesse atteso un aumento di stipendio a 23.500 €, il test non sarebbe stato superato e la strada sarebbe diventata la liquidazione controllata.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Il piano si regge su una sequenza precisa: prima conosci i numeri, poi proteggi ciò che hai, poi stabilisci chi sei per la legge, poi misuri quanto puoi offrire, e solo allora scegli lo strumento, lo depositi, lo difendi e lo porti a termine.
Tre regole attraversano tutte le mosse. La prima: non omettere nulla, né un debito né un bene né un atto degli ultimi cinque anni. La seconda: non compiere atti dispositivi dal momento in cui sai di essere in crisi. La terza: costruisci ogni numero con prudenza, perché i numeri ottimistici si trasformano in inammissibilità o in revoca.
| Mossa | Obiettivo | Termine / finestra | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografia della debitoria | Elenco completo di debiti e attivo, classificati | 3-4 settimane, subito | Domanda incompleta, relazione OCC negativa |
| 2. Messa in sicurezza | Gestire le esecuzioni, evitare atti in frode | Immediato; 20 giorni per opposizioni agli atti | Compensi pignorati, atti letti come fraudolenti |
| 3. Qualifica soggettiva | Stabilire se puoi usare la procedura del consumatore | Prima di scegliere l’OCC | Domanda inammissibile per debitoria promiscua |
| 4. Capacità e liquidazione | Reddito disponibile, valore di liquidazione, test incapienza | Prima della proposta | Piano non fattibile o non conveniente |
| 5. Scelta della procedura | Strumento principale e di riserva | Dopo mosse 1-4 | Strumento sbagliato, mesi persi |
| 6. Deposito tramite OCC | Fascicolo completo, relazione con cause e diligenza | Appena possibile se ci sono esecuzioni | Inammissibilità, nessuna protezione |
| 7. Voto, Fisco, CIPAG | Maggioranza o cram down ex art. 80, comma 3 | Termine fissato dal giudice per il voto | Mancata omologazione, conversione in liquidazione |
| 8. Esecuzione ed esdebitazione | Rispetto del piano, informative, impugnazioni | Durata del piano; 3 anni per incapiente; 30 giorni per impugnare | Revoca, perdita dell’esdebitazione |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano procede esattamente come previsto. Ecco i tre imprevisti più frequenti per un geometra sovraindebitato e il piano B per ciascuno.
Scenario A: il creditore accelera mentre stai preparando la domanda
Sei alla mossa 4 e la banca notifica un atto di pignoramento immobiliare sulla casa, oppure l’Agente della Riscossione notifica pignoramenti presso i tuoi principali committenti. Il piano B è comprimere i tempi: completa il fascicolo essenziale richiesto dalla procedura scelta, anche rinviando alcuni approfondimenti non obbligatori, e deposita con richiesta di misure protettive. Nel concordato minore puoi chiedere al giudice di disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive; nella liquidazione controllata la sentenza di apertura arresta le esecuzioni individuali. Nel frattempo, verifica se l’atto esecutivo presenta vizi opponibili: un’opposizione fondata può farti guadagnare il tempo necessario. Non rispondere all’accelerazione del creditore con atti di disposizione del patrimonio: è esattamente la mossa che trasformerebbe una crisi gestibile in una condotta ostativa.
Scenario B: un termine è scaduto
Hai ricevuto un provvedimento di inammissibilità e hai lasciato passare il termine per il reclamo, oppure non hai impugnato l’apertura di una liquidazione controllata chiesta da un creditore. Il piano B dipende dal tipo di provvedimento. Se si tratta di inammissibilità per difetti della domanda, di regola puoi ripresentare una nuova domanda correttamente impostata, eventualmente con uno strumento diverso: il termine scaduto ti ha fatto perdere tempo, non necessariamente la possibilità. Se si tratta dell’apertura di una liquidazione controllata ormai definitiva, il tuo obiettivo diventa gestirla al meglio e arrivare all’esdebitazione: collabora con il liquidatore, documenta il tuo fabbisogno familiare perché il giudice ti lasci il necessario, e preparati a dimostrare l’assenza di cause ostative. Ricorda che la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto non opera per i termini processuali del Codice della crisi, salvo diversa previsione: un termine che scade in agosto scade davvero.
Scenario C: un documento essenziale è irreperibile
Non riesci a ottenere gli estratti conto di un vecchio rapporto chiuso, la Cassa Geometri non ti rilascia l’estratto contributivo, oppure mancano le dichiarazioni dei redditi di un anno perché il vecchio commercialista non risponde. Il piano B è triplice. Primo, formalizza ogni richiesta via PEC e conserva le ricevute: dimostrano la tua diligenza. Secondo, ricostruisci i dati da fonti alternative (Centrale Rischi, cassetto fiscale, estratti di ruolo, corrispondenza con i clienti). Terzo, segnala apertamente la lacuna all’OCC, che può acquisire informazioni dalle banche dati pubbliche e dagli enti: la legge gli attribuisce specifici poteri di accesso. Una lacuna dichiarata, spiegata e colmata per quanto possibile non è una causa di inammissibilità; una lacuna nascosta sì.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 5 prima della 3?
No. Scegliere la procedura prima di aver verificato la tua qualifica soggettiva è l’errore che porta alla domanda di consumatore inammissibile. Anche se hai fretta, la mossa 3 richiede poche ore una volta completata la mossa 1.
Devo chiudere la partita IVA prima di iniziare?
No, e spesso è controproducente. Se l’attività produce reddito, il concordato minore in continuità professionale ti permette di usare proprio quei redditi per pagare i creditori. Chiudere la partita IVA non trasforma i debiti professionali in debiti da consumatore e può privarti della fonte di reddito su cui si fonda il piano.
Posso tenere la casa?
Dipende dai numeri. Nella ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore puoi continuare a pagare il mutuo della prima casa se sei in regola con le rate o se il giudice ti autorizza. Ma la proposta deve comunque offrire agli altri creditori almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione, che includerebbe il valore della casa al netto del mutuo. Spesso serve un apporto di finanza esterna.
I debiti con la Cassa Geometri si possono ridurre?
Sì, nei limiti in cui il trattamento proposto non sia inferiore a quanto la Cassa otterrebbe dall’alternativa liquidatoria e rispetti l’ordine dei privilegi. Se la Cassa vota contro e il suo voto è decisivo, puoi chiedere l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.
Il mio coniuge deve partecipare alla procedura?
Non necessariamente. Se anche il coniuge è sovraindebitato, per esempio perché ha firmato garanzie o mutui cointestati, la legge consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (art. 66 CCII), con benefici in termini di costi e coerenza del piano.
Quanto dura tutto?
Dipende dalla procedura. La liquidazione controllata porta all’esdebitazione, di regola, entro tre anni dall’apertura. Il concordato minore dura quanto il piano proposto, che per un professionista in continuità si sviluppa spesso su cinque o sei anni. L’esdebitazione dell’incapiente arriva con il decreto del giudice, ma comporta tre anni di obblighi informativi successivi.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati in base alla mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in parole nostre; per il testo integrale occorre consultare le pronunce.
A sostegno della mossa 3 (qualifica soggettiva)
Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2023, n. 22699. Principio: quando i debiti da ristrutturare comprendono anche obbligazioni nate dall’attività economica svolta, la procedura riservata al consumatore non è accessibile. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per il geometra con debitoria promiscua, che deve orientarsi verso il concordato minore o la liquidazione controllata.
Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: la qualità di consumatore dipende dalla natura delle obbligazioni assunte; le garanzie prestate in collegamento con un’attività economica non sono debiti da consumatore. Rilevanza: riguarda direttamente il geometra che ha firmato fideiussioni per imprese edili o società di familiari.
Cass. civ., sez. I, n. 20141/2026. Principio: l’imprenditore individuale che ha scelto di cancellarsi dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore e può ricorrere solo alla liquidazione controllata. Rilevanza: interessa il geometra che ha esercitato, accanto alla professione, un’attività d’impresa individuale poi cessata.
Cass. civ., sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: chi è stato dichiarato fallito senza ottenere l’esdebitazione allora prevista non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti. Rilevanza: preclusione da verificare nella mossa 3 per chi è stato socio illimitatamente responsabile di società fallite.
A sostegno delle mosse 5 e 7 (scelta dello strumento, voto, Fisco)
Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione, a pena di inammissibilità. Rilevanza: impone di costruire correttamente il trattamento di Erario, Cassa Geometri e banche ipotecarie.
Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore il superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria segue la disciplina semplificata dell’art. 80, comma 3, CCII, senza necessità di una transazione fiscale secondo le regole del concordato preventivo né del parere conforme della direzione regionale. Rilevanza: è decisiva per il geometra con passivo in prevalenza tributario.
Cass. civ., sez. I, n. 1483/2026. Principio: nel concordato minore non è prevista una fase di verifica del passivo, e l’accertamento dei crediti inseriti nel piano omologato avviene nelle sedi ordinarie. Rilevanza: chiarisce che eventuali contestazioni su cartelle o contributi vanno coltivate con gli strumenti ordinari.
Corte d’Appello di Venezia, 10 ottobre 2024. Principio: il cram down presuppone un’inerzia o un rifiuto ingiustificato dell’ente e non può essere usato al solo fine di eliminare il debito fiscale. Rilevanza: orienta la costruzione di una proposta credibile verso l’Erario.
Tribunale di Locri, 12 luglio 2025. Principio: nel concordato minore del professionista non operano i requisiti dimensionali previsti per l’imprenditore, il fabbisogno per un’esistenza dignitosa rientra nelle spese del piano e il dissenso degli enti pubblici può essere superato se la proposta è conveniente. Rilevanza: precedente di merito su un professionista in continuità, profilo sovrapponibile al geometra.
Tribunale di Pordenone, 7 maggio 2025. Principio: nel concordato minore in continuità professionale si applicano le regole distributive della continuità, con distribuzione del valore secondo la priorità relativa. Rilevanza: consente di destinare il surplus generato dall’attività futura con maggiore flessibilità.
A sostegno della mossa 6 (deposito e relazione OCC)
Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’apertura della liquidazione controllata chiesta dal debitore non dipende da un giudizio di meritevolezza, che semmai rileva nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: rende la liquidazione controllata una via sempre percorribile anche per chi ha commesso errori.
Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: la relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata va vagliata dal giudice nella sostanza, non solo nella forma. Rilevanza: un fascicolo “di facciata” non basta.
Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603. Principio: nella liquidazione controllata su istanza del debitore la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, a pena di inammissibilità. Rilevanza: impone di ricostruire con documenti la storia dei debiti dello studio.
A sostegno delle mosse 4 e 8 (ristrutturazione, esecuzione, esdebitazione)
Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. Principio: il termine di moratoria per i crediti privilegiati nel piano del consumatore indica il momento in cui i pagamenti devono iniziare, non quello entro cui devono concludersi. Rilevanza: amplia le possibilità di dilazione per il geometra con debiti solo personali e mutuo ipotecario.
Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150. Principio: nella disciplina previgente, la dilazione ultrannuale dei crediti privilegiati è ammissibile quando ai creditori è consentito esprimersi sulla proposta. Rilevanza: completa il quadro sulla moratoria dei privilegiati.
Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2025, n. 28137. Principio: le procedure avviate prima del 15 luglio 2022 restano regolate dalla L. 3/2012 anche per l’esdebitazione, e in quel regime il ricorso colposo e sproporzionato al credito può bastare a negarla. Rilevanza: fondamentale per chi ha una vecchia procedura di liquidazione del patrimonio ancora aperta.
Cass. civ., sez. I, n. 1473/2026. Principio: il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che ha respinto il reclamo sull’apertura della liquidazione controllata va proposto nel termine perentorio di trenta giorni. Rilevanza: presidia la mossa 8 sul fronte delle impugnazioni.
Tribunale di Verona, decreto 12 gennaio 2026. Principio: all’esdebitazione dell’incapiente seguono obblighi informativi annuali verso l’OCC per un triennio. Rilevanza: mostra come i tribunali rendono operativi gli obblighi successivi al beneficio.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo piano
Il piano che hai letto è eseguibile, ma diverse mosse richiedono competenze tecniche specifiche. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio Monardo, mossa per mossa.
- Ricostruiamo l’intera debitoria: estraiamo e analizziamo i carichi dell’Agente della Riscossione, l’estratto contributivo della Cassa Geometri, la Centrale Rischi e i rapporti bancari, verificando per ogni cartella notifiche e prescrizione.
- Classifichiamo ogni debito come professionale, personale o promiscuo alla luce della giurisprudenza di legittimità, e ti diciamo per iscritto quali procedure ti sono precluse e perché.
- Esaminiamo le azioni esecutive in corso e, dove ci sono vizi, predisponiamo le opposizioni nei termini di legge, coordinandole con i tempi del deposito della domanda.
- Calcoliamo il valore di liquidazione del tuo patrimonio con criteri da vendita giudiziaria e lo confrontiamo con la proposta, così che il piano superi il test di convenienza richiesto per l’omologazione e per il cram down.
- Verifichiamo la soglia di incapienza dell’art. 283 CCII sul tuo nucleo familiare, con i valori dell’anno in corso.
- Costruiamo la proposta di concordato minore o il piano di ristrutturazione, con classi, trattamento dei privilegiati secondo l’ordine delle prelazioni, durata e coperture.
- Prepariamo il fascicolo per l’OCC e affianchiamo il gestore nella ricostruzione delle cause dell’indebitamento e della diligenza, i contenuti che la Cassazione richiede a pena di inammissibilità.
- Gestiamo il confronto con Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione e Cassa Geometri e, se il loro dissenso è decisivo, chiediamo l’omologazione forzosa ex art. 80, comma 3, CCII.
- Assistiamo nella fase esecutiva: monitoriamo scadenze e obblighi informativi, predisponiamo le istanze di modifica o di conversione se i redditi cambiano.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli con reclamo e, se necessario, ricorso per cassazione, rispettando i termini perentori del Codice della crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un geometra sovraindebitato pesano in particolare due di queste qualifiche. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno i passaggi che l’organismo compie e i contenuti che la relazione deve avere per reggere al controllo sostanziale del giudice. E poiché il passivo di un professionista tecnico è quasi sempre fatto di IVA, IRPEF e contributi, il coordinamento dello staff in diritto tributario consente di impostare il confronto con Erario e Cassa su basi numeriche verificate.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi ricostruisce la tua debitoria e sceglie la procedura è lo stesso difensore che difende l’omologazione e, se serve, imposta il ricorso di legittimità, senza passaggi di consegne né cambi di linea.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella crisi di un professionista il dato contabile e quello giuridico non si possono separare.
Chiusura: il principio che guida ogni mossa
Ogni mossa eseguita nei termini è un’opzione che conservi; ogni mossa rimandata è una porta che si chiude. Per il geometra sovraindebitato, le porte sono quattro e non sono equivalenti: la procedura del consumatore è riservata a chi ha solo debiti personali, il concordato minore è costruito per il professionista che lavora e vuole pagare secondo le proprie possibilità, la liquidazione controllata garantisce comunque un punto di arrivo, l’esdebitazione dell’incapiente protegge chi non ha nulla da offrire. Scegliere quella giusta dipende dai numeri e dai documenti che hai raccolto seguendo questo piano.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa scelta perché ogni procedura di sovraindebitamento passa dall’OCC e dalla relazione del gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. A questo si aggiunge il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria per trattare cartelle, contributi e rapporti bancari che compongono il passivo di un geometra. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo ogni numero e costruiremo con te la strategia più coerente con la tua situazione.
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