Mediazione civile esenzioni fiscali e crediti d’imposta 2026


Sin dalla sua introduzione con il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la mediazione civile e commerciale è stata costantemente sostenuta dal legislatore mediante l’impiego della leva fiscale, concepita quale strumento primario per vincere le resistenze al ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e assicurare un tangibile effetto deflattivo del contenzioso giudiziario(1). Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. La leva fiscale nella politica di promozione della mediazione


L’architettura tributaria dell’istituto si articola storicamente lungo due direttrici tra loro complementari: da una parte, la neutralizzazione dell’imposizione gravante sugli atti della procedura e sull’accordo conciliativo (agevolazioni dirette); dall’altra, l’attribuzione di crediti d’imposta in favore dei litiganti e dei professionisti, finalizzati a ristorare i costi sopportati per addivenire all’accordo (incentivi compensativi). Tale disegno di favore ha trovato un vigoroso rilancio nella riforma attuata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), che ha radicalmente riscritto l’art. 20 del D.Lgs. n. 28/2010 e ampliato la tipologia dei crediti d’imposta riconoscibili, trovando compimento procedurale nel D.M. interministeriale 1° agosto 2023. Da ultimo, l’art. 1, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, è intervenuto sull’art. 17, comma 2, raddoppiando da 50.000 a 100.000 euro la franchigia di valore entro cui il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta proporzionale di registro (2). Si consolida così un modello di fiscalità spiccatamente «pro-mediativa», ove il trattamento tributario privilegiato non si arresta alla mera esenzione delle formalità interne, ma mira a premiare la composizione sostanziale della lite. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il perimetro applicativo dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28 del 2010


2.1. L’esenzione generale per gli atti relativi al procedimento
Il fulcro della disciplina delle esenzioni risiede nell’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010. Il comma 1 sancisce che «tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura». La disposizione delinea un’esenzione a carattere oggettivo e generale, concepita con formula volutamente onnicomprensiva al fine di sollevare l’attività procedimentale da qualsivoglia tributo documentale o di cancelleria. Rientrano nell’alveo della norma l’istanza introduttiva, i documenti prodotti o allegati, l’atto di adesione, le memorie difensive, i verbali delle sessioni, le nomine e accettazioni dell’organismo e del mediatore, la proposta conciliativa nonché le copie conformi del verbale conclusivo rilasciate alle parti.
Nondimeno, l’espressa limitazione agli atti «relativi al procedimento» pone un confine testuale ineludibile. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo rimarcato che il regime di esenzione è norma di stretta interpretazione (art. 14 Preleggi), la quale postula un nesso di strumentalità diretta con lo svolgimento della mediazione e non consente arbitrarie estensioni ad atti o negozi che trovino nella mediazione un mero antecedente cronologico o storico (3). È tuttavia essenziale rilevare che la nozione di «relatività al procedimento» non può essere interpretata in senso meramente topografico o temporale: il collegamento deve essere apprezzato sul piano causale e funzionale, verificando se l’atto costituisca la formalizzazione necessaria dell’intesa raggiunta.
Sotto il profilo dei tributi esclusi, va ribadito che l’esenzione generale dell’art. 17 non copre l’imposta sul valore aggiunto (4). Per effetto dell’ordinamento eurounitario e del principio di alternatività (art. 40 D.P.R. n. 131/1986), le prestazioni o cessioni imponibili ad IVA restano soggette al rispettivo tributo, operando l’art. 17 esclusivamente sui tributi indiretti collegati alla registrazione e alle formalità pubblicitarie.

2.2. L’esenzione dall’imposta di registro entro la franchigia di 100.000 euro
Il comma 2 dell’art. 17 reca una deroga specifica al principio di esenzione generale per l’imposta di registro, stabilendo che «il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente». La norma struttura un meccanismo di franchigia: l’accordo è soggetto all’obbligo di registrazione, ma l’imposta proporzionale si calcola unicamente sulla frazione di base imponibile che oltrepassa la soglia di 100.000 euro.
Sul piano applicativo, la determinazione della base imponibile deve avvenire secondo le regole proprie del Testo Unico dell’Imposta di Registro (D.P.R. n. 131/1986, TUR), avendo esclusivo riguardo agli effetti giuridici e al contenuto economico delle singole disposizioni negoziali contenute nell’accordo (art. 20 TUR). Deve escludersi in radice che la franchigia possa parametrarsi sul valore della domanda giudiziale o sul valore dichiarato ai fini del contributo unificato: la stima spetta all’Amministrazione Finanziaria sulla scorta del valore venale o del corrispettivo pattuito per l’assetto conciliativo.
Inoltre, per la parte eccedente i 100.000 euro, l’accordo beneficia delle eventuali aliquote agevolate previste dal sistema tributario (si pensi, in materia immobiliare, ai requisiti per la fruizione dei benefici c.d. «prima casa» ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR).

3. Gli accordi con contenuto immobiliare e le imposte ipotecaria e catastale


Una delle questioni di maggior rilievo applicativo concerne il trattamento delle imposte ipotecaria e catastale allorché l’accordo conciliativo abbia ad oggetto beni immobili (ad esempio, trasferimenti proprietari, divisioni, costituzione di diritti reali di godimento ovvero l’accertamento dell’intervenuta usucapione). La prassi dell’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la locuzione contenuta nel comma 1 («ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura») assume una portata espansiva ed atecnica. Con la risposta a interpello n. 235 del 31 luglio 2020 (5), resa in fattispecie di usucapione accertata in mediazione, l’Agenzia delle Entrate ha statuito che il verbale di conciliazione gode della totale esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, a prescindere dal valore dell’immobile o del diritto accertato, dovendosi corrispondere l’imposta di registro unicamente per la quota eccedente la franchigia legale.
Tale favore interpretativo incontra tuttavia un rigoroso limite nella demarcazione tra fase di formazione dell’accordo e fase di successiva esecuzione coattiva o di garanzia. Con la risposta a interpello n. 3 del 13 gennaio 2025 (6), l’Agenzia delle Entrate ha negato l’esenzione dalle imposte ipo-catastali in relazione all’iscrizione di ipoteca giudiziale su beni del debitore fondata sul verbale di mediazione omologato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010. L’Amministrazione ha evidenziato che l’iscrizione non ha natura strumentale allo svolgimento della procedura conciliativa, oramai conclusa con la stesura del verbale, bensì attiene all’autonoma fase esecutiva azionata unilateralmente dal creditore. La decisione conferma che l’art. 17 tutela l’attività negoziale e compositiva, ma non scherma le successive vicende satisfattorie o cautelari promosse dalle parti.

4. La sequenza accordo di mediazione – atto notarile


4.1. Accordo ad efficacia reale immediata e accordo con obbligo a contrarre
La corretta fiscalità dell’operazione postula una preliminare qualificazione civilistica dell’accordo di mediazione con contenuto immobiliare. Sotto tale profilo si profilano due modelli operativi nettamente distinti: a) Accordo immediatamente traslativo: le parti, innanzi al mediatore, manifestano direttamente il consenso traslativo o costitutivo ex art. 1376 c.c. Qualora l’atto debba essere trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2643 c.c., l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 prescrive l’intervento del notaio per l’autenticazione delle sottoscrizioni (7). In tal caso, la fonte dell’effetto reale risiede univocamente nel verbale di conciliazione e l’intervento notarile assolve a una mera funzione di controllo di legalità e di adeguamento formale per la pubblicità immobiliare: l’esenzione dell’art. 17 si applica pienamente all’accordo autenticato; b) Accordo con efficacia obbligatoria (preliminare di conciliazione): le parti concordano in mediazione l’assetto economico, assumendo l’impegno di stipulare successivamente un rogito notarile definitivo per l’effettivo trasferimento del cespite o la costituzione del vincolo reale. È precisamente in questa seconda fattispecie che sorge il contrasto tributario circa la spettanza dell’esenzione anche al successivo atto pubblico.

4.2. L’orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità
Con la nota ordinanza 16 giugno 2020, n. 11617, la Corte di Cassazione ha negato l’applicabilità delle agevolazioni ex art. 17 all’atto notarile di compravendita stipulato dai coniugi a valle di un accordo di mediazione che prevedeva l’obbligo di trasferire un immobile. La Suprema Corte ha statuito che il beneficio spetta unicamente agli atti che si collocano all’interno della procedura di mediazione e che integrano la conciliazione medesima. Al contrario, quando le parti scelgono di non attuare il trasferimento nel verbale e rinviano a un «separato e distinto atto notarile», quest’ultimo costituisce un autonomo contratto traslativo concluso al di fuori dell’organismo, da assoggettare a tassazione ordinaria piena.

4.3. La recente conferma della giurisprudenza tributaria di merito
Tale rigida impostazione ha trovato puntuale adesione nella giurisprudenza di merito. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza 13 giugno 2024, n. 4361 (8), ha confermato l’orientamento di Cass. n. 11617/2020, respingendo le ragioni del contribuente. I giudici d’appello hanno ribadito che «all’accordo di mediazione va attribuita mera efficacia obbligatoria, assimilabile a quella di un preliminare, mentre all’atto notarile deve riconoscersi la natura di vero e proprio contratto definitivo traslativo; non può pertanto ritenersi che l’esenzione si estenda anche ai successivi atti di trasferimento dinanzi al notaio, che devono sottostare alla imposizione ordinaria». La giurisprudenza tributaria, lungi dal mostrare aperture sistematiche, continua ad ancorarsi al principio di eccezionalità delle norme di agevolazione.

5. Critica della soluzione restrittiva e principio di unitarietà negoziale


5.1. L’oggetto della funzione premiale: la composizione della lite
L’orientamento giurisprudenziale sopra delineato non appare pienamente convincente e merita di essere rimeditato. La tesi restrittiva incorre nell’errore di confondere il veicolo documentale con l’oggetto sostanziale della tutela normativa. L’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 non mira ad agevolare una determinata formula cartolare, bensì la composizione negoziale della controversia conseguita grazie alla mediazione. Come evidenziato dall’autorevole Studio n. 5/2023M del Consiglio Nazionale del Notariato9, qualora la volontà negoziale delle parti persegua un assetto definitivo che per ragioni tecniche, redazionali o di opportunità richiede una sequenza procedimentale frazionata in due momenti (accordo in mediazione ed atto notarile attuativo), entrambi gli atti costituiscono segmenti consequenziali e direttamente funzionali all’attuazione del medesimo patto conciliativo. Escludere il definitivo dal beneficio significa tradire la finalità deflattiva della legge, rendendo l’incentivo puramente illusorio.

5.2. L’argomento sistematico tratto dall’imposta di registro (Cass. n. 17904/2021)
A presidio della tesi dell’unitarietà milita un decisivo argomento sistematico desunto dalla disciplina generale del TUR. Con l’ordinanza 23 giugno 2021, n. 1790410, la Sezione Tributaria della Cassazione ha enucleato il principio secondo cui la sequenza preliminare-definitivo deve essere valutata fiscalmente quale
«unica manifestazione di capacità contributiva, trattandosi di un’unica operazione economica nell’ambito del sistema dell’imposta di registro». Tale principio trova espressione positiva nella Nota all’art. 10 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR11, che consente di detrarre dall’imposta dovuta sul definitivo l’imposta proporzionale assolta in sede di preliminare su acconti e caparre confirmatorie.
Trasponendo tale canone ermeneutico alla materia della mediazione, si evince con chiarezza che se l’operazione contrattuale complessa esprime una sola manifestazione di capacità contributiva, la franchigia di 100.000 euro (e l’esenzione da imposte ipo-catastali) deve poter essere fruita in relazione all’affare complessivamente concluso. Tassare integralmente il rogito definitivo senza scomputare il valore già agevolato in sede di mediazione integra una duplicazione impositiva contraria agli artt. 3 e 53 Cost. e altera la causa agevolativa dell’istituto.

5.3. Presupposti e limiti della tesi unitaria
Per evitare derive elusive e consentire una seria difesa tributaria, la tesi dell’unitarietà non può essere invocata genericamente, ma esige il rigido rispetto di rigorose condizioni sostanziali e documentali:

  • Compiutezza dell’accordo in mediazione: l’accordo deve recare la puntuale definizione di tutti gli elementi essenziali dell’assetto d’interessi (identificazione catastale, corrispettivi, titoli di provenienza), non potendosi applicare ad intese interlocutorie o programmatiche che rimettano le pattuizioni a future negoziazioni;
  • Stretta identità causale e soggettiva: il definitivo deve costituire pedissequa attuazione dell’accordo, senza alcuna novazione oggettiva, mutamento di parti o inserimento di nuovi negozi autonomi;
  • Trasparenza del collegamento: il verbale di mediazione deve prevedere esplicitamente la sequenza documentale prescelta e l’atto notarile deve enunciare espressamente, ai sensi dell’art. 22 del TUR, il verbale di accordo di cui costituisce adempimento;
  • Divieto di duplicazione della franchigia: la franchigia di 100.000 euro deve essere applicata unitariamente all’operazione economica; se già consumata sul verbale, non potrà essere riprodotta a favore del definitivo, ma solo scalata dalla base imponibile complessiva.

Occorre tuttavia ammonire che, allo stato attuale della giurisprudenza, tale tesi rappresenta un’interpretazione de iure condendo e dottrinale, costantemente avversata dagli uffici finanziari e priva di riscontri favorevoli nella giurisprudenza di legittimità.

6. Criteri applicativi per la redazione degli accordi immobiliari


Alla luce del severo quadro giurisprudenziale, i professionisti legali e i mediatori devono prestare la massima cura nella redazione degli accordi con contenuto immobiliare, adottando le opportune cautele per minimizzare il rischio di ripresa a tassazione ordinaria:

  • Privilegiare, ove possibile, l’accordo ad efficacia reale immediata: qualora le parti intendano trasferire diritti immobiliari, la prassi più sicura consiste nell’incorporare l’effetto traslativo direttamente nel verbale conciliativo, richiedendo l’intervento del notaio in mediazione per l’autenticazione delle firme ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010. In questo modo si azzera ogni contestazione sulla separazione degli atti;
  • Esplicitare analiticamente la causa e il vincolo nell’accordo obbligatorio: qualora sia indispensabile ricorrere al preliminare, è doveroso specificare che il futuro rogito costituisce mero atto dovuto in adempimento dell’obbligo concordato in mediazione;
  • Regolare espressamente l’imputazione economica di acconti e caparre: qualora l’accordo preveda dazioni di somme, occorre qualificarle con precisione (acconto prezzo ovvero caparra confirmatoria) per consentire il futuro recupero dell’imposta;
  • Enunciazione notarile dell’accordo: prescrivere che il notaio rogante richiami espressamente nel testo del definitivo gli estremi del procedimento di mediazione e del verbale, allegandone copia;
  • Informativa preventiva alle parti sul rischio fiscale: rendere edotti i clienti che la stipula di un successivo rogito notarile autonomo espone al concreto rischio di avvisi di liquidazione per imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale piene.

7. Il regime dei crediti d’imposta (art. 20 D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. 1° agosto 2023)


7.1. Tipologie di credito e presupposti di spettanza
L’art. 20 del D.Lgs. n. 28/2010, nel testo novellato dalla Riforma Cartabia ed attuato dal D.M. 1° agosto 2023 (12), struttura un organico ventaglio di crediti d’imposta a beneficio delle parti della mediazione: 1. Credito per indennità di mediazione (art. 20, comma 1, lett. a): in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo, spetta a ciascuna parte un credito commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione, fino a concorrenza di € 600,00; in caso di insuccesso (mancato accordo), il credito è ridotto della metà (fino a € 300,00). Questo credito compete per qualsiasi tipologia di mediazione (obbligatoria, demandata o facoltativa); 2. Credito per compenso dell’avvocato (art. 20, comma 1, lett. b): a ciascuna parte che abbia corrisposto il compenso al proprio difensore spetta un credito d’imposta, parametrato ai parametri forensi (D.M. n. 55/2014) e fino a un massimo di € 600,00 in caso di accordo (ridotto a € 300,00 in caso di mancato accordo). È fondamentale sottolineare che tale beneficio è riconosciuto esclusivamente nei casi di mediazione obbligatoria per legge (art. 5, comma 1) e di mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater), rimanendo invece escluso per le mediazioni meramente facoltative o contrattuali; 3. Credito per contributo unificato (art. 20, comma 3): alle parti della mediazione demandata dal giudice spetta un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato nel giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo conciliativo, sino a un massimo di € 518,00.

7.2. Massimali, limiti annui e modalità di fruizione
L’art. 20, comma 2, stabilisce limiti stringenti alla fruizione dei benefici: i crediti di cui ai punti 1 e 2 sono utilizzabili dalla singola parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura (ridotto a € 300,00 in caso di mancata conciliazione), e fino a un tetto massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. Per gli organismi di mediazione è altresì previsto un credito commisurato all’indennità non riscossa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a € 24.000,00 annui.
La procedura di riconoscimento, disciplinata dagli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 1° agosto 2023 (13), è interamente telematica e deve essere attivata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura, accedendo con SPID/CIE/CNS al portale telematico del Ministero della Giustizia. In presenza di più procedure concluse nel medesimo anno solare, le istanze devono essere presentate in un’unica domanda annuale cumulativa. Entro il 30 aprile il Ministero comunica al richiedente l’importo del credito effettivamente concesso, nei limiti delle risorse stanziate. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (codice tributo appositamente istituito con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2024), a decorrere dalla data di comunicazione, e non dà luogo a rimborso.

8. Conclusioni


Il rinnovato assetto fiscale della mediazione civile e commerciale riflette una decisa volontà politico-legislativa volta a incentivare la definizione negoziata delle liti, combinando esenzioni d’imposta e crediti di natura compensativa. Tuttavia, il pieno raggiungimento degli obiettivi deflattivi rischia di essere vanificato laddove l’Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza continuino a privilegiare un’interpretazione formalistica e parcellizzata degli accordi a contenuto immobiliare.
Se l’esclusione del regime di favore per gli atti meramente esecutivi (come l’iscrizione ipotecaria) risponde a un’innegabile coerenza funzionale, altrettanto non può dirsi per la sequenza accordo conciliativo-rogito notarile definitivo. In quest’ultimo ambito, una lettura rispettosa dell’unitarietà economica della manifestazione negoziale (art. 53 Cost. e Cass. n. 17904/2021) e della ratio legis impone di riferire le esenzioni e la franchigia di registro all’operazione unitariamente intesa, scongiurando ingiustificate duplicazioni del prelievo.
In attesa che la Suprema Corte muti il proprio rigoroso indirizzo o che il legislatore intervenga con una norma di interpretazione autentica, grava sui professionisti e sugli operatori della mediazione l’onere di presidiare scrupolosamente la fase redazionale degli accordi, privilegiando ove praticabile l’immediata produzione dell’effetto reale in sede conciliativa o blindando documentale e fiscalmente la sequenza con il successivo ministero notarile.

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Note


1. Cfr. artt. 17 e 20 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) e, da ultimo, dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.
2. D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, art. 1, comma 1, lett. t), che ha sostituito il comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010, elevando da 50.000 a
100.000 euro la franchigia di esenzione dall’imposta proporzionale di registro.
3. Decreto interministeriale del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2023, recante
«Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita», pubblicato in
G.U. n. 183 del 7 agosto 2023.
4. Cass. civ., Sez. V, ord. 16 giugno 2020, n. 11617. La pronuncia ribadisce che le norme agevolative tributarie, avendo carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio generale di capacità contributiva (art. 53 Cost.), sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi.
5. In tema di imposta sul valore aggiunto, va rammentato che l’esenzione di cui all’art. 17 non può in alcun modo estendersi all’IVA per i vincoli inderogabili derivanti dalla disciplina unionale (Direttiva 2006/112/CE) e per il consolidato principio di alternatività tra IVA e imposta di registro sancito dall’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Pertanto, qualora l’operazione conciliata configuri una cessione di beni o prestazione di servizi soggetta ad IVA, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta ordinariamente, residuando l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (anch’essa assorbita dall’esenzione generale di cui al comma 1).
6. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 31 luglio 2020, n. 235, avente ad oggetto «Tassazione dell’accordo di mediazione che accerta l’usucapione di beni immobili». L’Agenzia, valorizzando la dicitura «ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura», ha affermato che al verbale di conciliazione si applica l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale a prescindere dal valore del trasferimento.
7. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 13 gennaio 2025, n. 3, relativa all’iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia di un credito pecuniario riconosciuto in sede di mediazione con verbale costituente titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010.
8. Cfr. art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010, ove si prevede che se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
9. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. XV, sent. 13 giugno 2024, n. 4361. I giudici regionali hanno confermato l’avviso di liquidazione emesso sull’atto notarile successivo, ritenendo che il beneficio fiscale competa esclusivamente agli atti interni al procedimento e non all’autonomo contratto traslativo stipulato successivamente davanti al notaio.
10. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 5/2023M, «Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia», est.
A. Lomonaco, approvato dalla Commissione Mediazione il 28 settembre 2023, pubblicato in CNN Notizie n. 51 del 15 marzo 2024.
11. Cass. civ., Sez. V, ord. 23 giugno 2021, n. 17904. La Suprema Corte ha evidenziato come «la detraibilità dell’imposta di registro assolta alla registrazione del preliminare da quella dovuta sul definitivo dimostra la considerazione unitaria dell’operazione che si realizza nella sequenza preliminare – definitivo, da intendere come unica manifestazione di capacità contributiva».
12. Si veda la Nota all’art. 10 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, la quale disciplina l’imputazione dell’imposta proporzionale corrisposta su caparre ed acconti all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
13. D.Lgs. n. 28/2010, art. 20, commi 1, 2 e 3; D.M. 1° agosto 2023, artt. 3 e 4. Il compenso dell’avvocato beneficia del credito d’imposta solo nei casi di cui all’art. 5, comma 1 (mediazione obbligatoria) e art. 5-quater (mediazione delegata o demandata dal giudice), rimanendo esclusa la mediazione su base meramente volontaria.


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