L’Australia ha recentemente escluso l’equiparazione del regime statunitense a una disciplina Cfc: un orientamento che trova punti di contatto con quello italiano
Il 23 settembre 2026, il Commissioner of taxation australiano, al fine di recepire le modifiche apportate negli Stati Uniti al regime della global intangible low-taxed income (Gilti), ha pubblicato un aggiornamento che assume particolare rilievo nel contesto delle hybrid mismatch rules australiane. Questo in quanto l’Australian taxation office (Ato) ha esaminato se la disciplina statunitense del Gilti/Ncti, possa essere considerata corrispondente alle disposizioni australiane in materia di controlled foreign companies (Cfc).
Inquadramento del tema
La Raccomandazione 1, contenuta nel Rapporto Ocse “Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements – Action 2: 2015 Final report”, riconosce che l’inclusione reddituale, derivante dall’applicazione di un regime controlled foreign companies (Cfc), può assumere rilevanza ai fini della neutralizzazione degli effetti dei disallineamenti da ibridi.
Sul punto, il Report afferma che“A payment will not be treated as giving rise to a D/NI outcome to the extent that the payment is included in the ordinary income of a payee under the laws of any jurisdiction where the payee is resident or subject to tax and this includes income inclusions under a controlled foreign company (CFC) regime” [un pagamento non è considerato idoneo a generare un risultato di deduzione senza inclusione (D/NI) nella misura in cui il relativo ammontare sia incluso nel reddito ordinario imponibile del percettore in base alla normativa di una qualsiasi giurisdizione nella quale il percettore sia residente o soggetto a tassazione; tale inclusione comprende anche quella realizzata attraverso un regime controlled foreign company)].
Dalla lettura emerge che l’Ocse riconosce rilevanza all’effettiva inclusione del componente reddituale nella base imponibile attraverso un regime Cfc. Pertanto, laddove il reddito sia già attratto a tassazione in capo alla controllante attraverso un regime Cfc, il disallineamento può considerarsi neutralizzato senza necessità di ricorrere alle regole di reazione tipicamente previste dall’Action 2, quali il disconoscimento della deduzione del pagamento o l’inclusione forzata del corrispondente componente positivo di reddito.
Le modifiche al regime statunitense Gilti
Il One big beautiful bill act del 2025 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina statunitense della global intangible low-taxed income (Gilti), incidendo sia sulle modalità di determinazione della base imponibile sia sul livello effettivo di imposizione. In particolare, la riforma ha modificato il trattamento di talune categorie reddituali, ridotto la deduzione prevista dalla section 250 e rivisto il regime dei crediti d’imposta per le imposte estere. Nell’ambito di tale intervento normativo, a partire dai periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2025, il regime Gilti è stato sostituito dal regime Net cfc tested income (Ncti), che mantiene la funzione di tassazione per trasparenza dei redditi delle controlled foreign companies (Cfc), pur introducendo significative modifiche ai criteri di determinazione dell’imponibile e dell’onere fiscale complessivo.
La posizione dell’Amministrazione fiscale australiana
Il punto centrale dell’Addendum è rappresentato dalla conferma della posizione già espressa dall’Amministrazione fiscale australiana, secondo cui la Section 951A dell’Internal revenue code statunitense, anche a seguito delle modifiche apportate al regime Gilti, non è assimilabile alla disciplina Cfc australiana, ma continua a configurarsi come una disposizione di inclusione reddituale nell’ambito di un regime di minimum tax.
Tale qualificazione assume particolare rilievo ai fini delle norme australiane sui disallineamenti da ibridi. Poiché il regime Gilti/Ncti non è considerato corrispondente alla disciplina Cfc australiana, l’inclusione di un importo nella base imponibile statunitense per effetto di tale regime non comporta, di per sé, che il medesimo importo possa essere qualificato come dual inclusion income ai fini delle hybrid mismatch rules australiane.
La rilevanza dei regimi Cfc ai fini della neutralizzazione del disallineamento
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, la circolare n. 2/E del 2022 ha chiarito che, ai fini della verifica della neutralizzazione di un disallineamento (sia in caso di effetto di deduzione senza inclusione che nel caso di effetto di doppia deduzione), può assumere rilevanza anche l’inclusione del componente positivo di reddito in una diversa giurisdizione, ad esempio, per effetto dell’applicazione di un regime Cfc. In tale contesto, ai fini della verifica dei presupposti per l’applicazione della reazione primaria, consistente nella negazione della deduzione in Italia, occorre verificare se il disallineamento sia già stato neutralizzato in un altro Stato.
Per evitare l’applicazione della reazione primaria è necessario che il disallineamento sia stato effettivamente neutralizzato in un altro Stato, senza che la disposizione subordini tale neutralizzazione a una specifica modalità. In tale prospettiva possono assumere rilevanza anche le inclusioni di reddito derivanti dall’applicazione di un regime Cfc, purché idonee a neutralizzare il disallineamento.
Tale principio, tuttavia, non implica che qualsiasi regime Cfc, o disposizione a esso assimilabile, possa automaticamente qualificarsi come una forma di inclusione rilevante ai fini delle hybrid mismatch rules.
Sul punto, la circolare n. 2/E del 2022, richiamando il Report on neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements (Oecd, 2015 – Hma Report), precisa che l’inclusione derivante dall’applicazione di un regime Cfc può assumere rilevanza ai fini della neutralizzazione del disallineamento soltanto al ricorrere di determinate condizioni, volte ad assicurare che il reddito sia effettivamente incluso nella base imponibile della controllante.
In particolare, il citato Rapporto individua due condizioni di carattere generale:
- il componente di reddito deve essere integralmente incluso nella base imponibile della società controllante
- il componente deve essere assoggettato ad aliquota ordinaria.
Tali requisiti assumono particolare rilievo nel valutare se il regime statunitense Gilti/Ncti possa essere considerato una forma alternativa di inclusione ai fini delle hybrid mismatch rules.
Nel regime Gilti/Ncti, infatti, l’inclusione reddituale operata in capo alla controllante non determina l’assoggettamento ad aliquota ordinaria applicabile alla società, in quanto la disciplina statunitense prevede una specifica deduzione, che incide sulla relativa base imponibile.
Più precisamente, la disposizione prevede, per i periodi d’imposta antecedenti al 1° gennaio 2026, una deduzione pari al 50% dell’importo rilevante e, a seguito delle modifiche introdotte, per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2025, la misura della deduzione è stata fissata al 40 per cento.
Ne consegue, che il reddito rilevante ai fini Gilti/Ncti, pur formando oggetto di inclusione a livello del socio statunitense, non è integralmente assoggettato all’aliquota ordinaria statunitense, in quanto la deduzione prevista riduce la base imponibile riferibile a tale inclusione.
Indicazioni rilevanti in tal senso emergono anche nella risposta a interpello n. 288 del 7 aprile 2023, nella quale l’Agenzia delle entrate, con riferimento al caso esaminato, ha valutato la rilevanza dell’inclusione per trasparenza del reddito di una controllata estera in capo alla controllante statunitense, per effetto dell’applicazione della disciplina Cfc statunitense Subpart F. In tale occasione, l’Amministrazione finanziaria ha escluso che tale inclusione fosse idonea a neutralizzare il disallineamento e, conseguentemente, a impedire l’operatività delle regole di reazione previste dalla disciplina italiana sui disallineamenti da ibridi.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che “non si concorda con l’Istante sul fatto che l’indeducibilità dei costi in capo ad ALFA debba essere limitata alla quota dei costi i cui corrispondenti componenti positivi non sono oggetto di attribuzione per trasparenza dei ricavi conseguiti da BETA in base alla normativa statunitense CFC in capo a ZETA”.
La posizione assunta dall’Agenzia appare coerente con l’impostazione accolta dall’Ocse e dalla circolare n. 2/E del 2022, secondo cui la mera attribuzione per trasparenza, in capo alla controllante statunitense, in applicazione della normativa Cfc, non è, di per sé, sufficiente a escludere l’operatività delle regole di neutralizzazione previste dalla disciplina anti-ibridi. Occorre, pertanto, verificare se l’inclusione derivante dal regime Cfc presenti, nel caso concreto, le caratteristiche richieste affinché possa assumere rilevanza ai fini della neutralizzazione del disallineamento.
Qualora tali condizioni non risultino soddisfatte, l’inclusione derivante dal regime Cfc non può assumere rilevanza, quale forma alternativa di inclusione, ai fini della neutralizzazione del disallineamento e restano pertanto applicabili, ricorrendone i relativi presupposti, le regole di reazione previste dalla disciplina anti-ibridi.
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