franchigia di un milione e aliquote del 4% e dell’8%


Ricevere denaro dai genitori non comporta automaticamente il pagamento di un’imposta. Un bonifico per comprare casa, affrontare una spesa importante o ottenere un aiuto economico può però avere conseguenze fiscali quando gli importi sono rilevanti. A determinarle sono la natura effettiva del trasferimento, la documentazione e le modalità con cui viene realizzato: un regalo, un prestito da restituire e l’adempimento di un obbligo familiare non sono operazioni equivalenti.

Su questi trasferimenti patrimoniali è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 15315 del 20 maggio. Il caso riguardava una donna che aveva ricevuto dalla madre denaro e titoli per oltre 8,2 milioni di euro, precedentemente detenuti all’estero. L’Agenzia delle Entrate aveva qualificato l’operazione come una liberalità fiscalmente rilevante, applicando l’aliquota dell’8%. La decisione, tuttavia, non comporta l’applicazione automatica dell’8% a tutti i bonifici tra genitori e figli.

Il trasferimento emerso durante un procedimento fiscale

La vicenda era emersa nell’ambito di un procedimento fiscale relativo ad altre imposte. Per spiegare la provenienza delle somme ed escludere che si trattasse di propri redditi, la contribuente aveva dichiarato di averle ricevute dalla madre. Non aveva però dimostrato che il trasferimento fosse un prestito da restituire o che avesse un’altra causa onerosa. La qualificazione adottata dall’Agenzia delle Entrate era quindi diventata oggetto di una controversia arrivata fino alla Cassazione.

Il principio illustrato nella decisione riguarda la possibilità, in determinate condizioni, di considerare fiscalmente rilevante una liberalità anche se il trasferimento non è stato formalmente presentato come una donazione. Non è indispensabile che il contribuente utilizzi espressamente la parola donazione: deve emergere il fatto concreto dell’attribuzione patrimoniale gratuita, la cui qualificazione giuridica può spettare all’Amministrazione finanziaria.

La disciplina delle liberalità diverse dalle donazioni formali è contenuta nell’articolo 56-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni, modificato dalla riforma del 2024. Nei casi previsti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate può accertare queste liberalità quando la loro esistenza emerge dalle dichiarazioni rese dall’interessato durante procedimenti diretti all’accertamento di tributi. È dunque necessario distinguere la gratuità dell’attribuzione da un prestito con obbligo di restituzione, da un obbligo familiare o da un’operazione con una diversa giustificazione giuridica.

Franchigia e aliquote: la differenza tra il 4% e l’8%

Per le donazioni tra genitori e figli il regime ordinario prevede una franchigia di un milione di euro per beneficiario e per donante. Sulla parte che supera questa soglia si applica l’aliquota del 4%. La franchigia, però, non necessariamente riparte da zero a ogni trasferimento: nel calcolo possono assumere rilevanza le precedenti donazioni effettuate dallo stesso donante allo stesso beneficiario.

Un esempio consente di distinguere i due trattamenti. Nel caso di una donazione formale di 1,2 milioni di euro da un genitore a un figlio, in assenza di precedenti donazioni da conteggiare, il primo milione rientra nella franchigia. Sui restanti 200mila euro si applica il 4%, con un’imposta pari a 8mila euro.

Se invece l’attribuzione rientra tra le liberalità accertabili ai sensi dell’articolo 56-bis e ricorrono tutti i presupposti previsti dalla norma, all’eccedenza rispetto alla franchigia può applicarsi l’8%. Per un trasferimento dello stesso importo, 1,2 milioni di euro, con una franchigia disponibile di un milione, l’aliquota dell’8% sui 200mila euro eccedenti comporterebbe un’imposta di 16mila euro. Si tratta di un’ipotesi subordinata alle condizioni dell’articolo 56-bis, non della regola generale per qualsiasi aiuto economico familiare.

Acquisto della casa, prestiti e piccoli aiuti

Un trattamento specifico riguarda determinate liberalità indirette collegate ad atti di trasferimento immobiliare soggetti all’imposta di registro proporzionale o all’Iva. Per queste operazioni la normativa prevede l’esclusione dall’imposta, quando sono rispettate le condizioni stabilite dalla legge. È il caso, per esempio, del pagamento da parte di un genitore del prezzo di un immobile intestato al figlio.

Anche un bonifico sul conto del figlio prima dell’acquisto può essere collegato all’operazione immobiliare, purché la destinazione delle somme sia concretamente dimostrabile e adeguatamente documentata. La sola causale «soldi per acquisto casa» non basta a escludere qualsiasi problema fiscale. Per ricostruire l’impiego del denaro occorre conservare i bonifici, la documentazione dei pagamenti e gli atti che consentono di seguirne la destinazione.

La causale può essere utile come elemento documentale, ma non modifica la natura reale del trasferimento. Se i genitori prestano denaro al figlio con l’obbligo di restituzione, deve essere dimostrabile l’effettiva esistenza del prestito. Scrivere «prestito» nel bonifico non è sufficiente quando il denaro viene in realtà regalato e manca una reale previsione di restituzione.

Non esiste, d’altra parte, una regola secondo cui ogni piccolo aiuto dei genitori debba essere trattato come una donazione soggetta a imposta. La legge contempla le liberalità di modico valore, che non corrispondono a una cifra uguale per tutti: la valutazione deve tenere conto anche delle condizioni economiche di chi effettua il trasferimento. Un sostegno per le spese quotidiane o per gli studi non può quindi essere automaticamente equiparato a un’attribuzione patrimoniale da centinaia di migliaia di euro.




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