L’errore lo vediamo quasi ogni volta. Il titolare di una ditta individuale — idraulico, artigiano, piccolo commerciante, imprenditore edile con due dipendenti — arriva a studio convinto di poter scegliere tra concordato minore e liquidazione controllata come se fosse una questione di preferenza. Sceglie lo strumento più comodo, magari perché gliel’ha detto un amico che ha sentito qualcosa in giro, e si presenta già orientato. Il costo di quell’errore emerge quando si fa la prima verifica sui numeri: le soglie non erano rispettate, o peggio erano rispettate ma non c’era un documento che lo dimostrasse. A quel punto la domanda rischia l’inammissibilità. Rifare tutto richiede settimane. Nel frattempo i creditori non aspettano.
Sovraindebitamento microimpresa: quali soglie determinano l’accesso al concordato minore?
L’accesso al concordato minore — cioè la procedura di ristrutturazione dei debiti riservata a chi non può essere assoggettato a liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) — dipende dalla qualifica di imprenditore minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII). Tre soglie, da verificare tutte e tre negli ultimi tre esercizi: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro, debiti complessivi non superiori a 500.000 euro. Superarne anche una sola significa essere soggetto alla liquidazione giudiziale, non alle procedure di sovraindebitamento.
Chi rientra in questi limiti è fuori dal fallimento e può accedere al concordato minore (artt. 74–83 CCII) o alla liquidazione controllata — l’equivalente per i soggetti non fallibili di una liquidazione dell’intero patrimonio, con la possibilità finale di ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti che rimangono dopo la chiusura della procedura.
La prova spetta all’imprenditore: tre documenti che non possono mancare
Qui sta il punto che quasi nessun articolo chiarisce. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, la prova del mancato superamento delle soglie spetta al debitore. Il tribunale non va a cercarla. Se la documentazione è assente, incompleta o contraddittoria, la domanda viene dichiarata inammissibile — e il rischio non è astratto: è esattamente ciò che accade nelle pratiche gestite male.
Cosa portare. Bilanci o, se l’imprenditore non ha l’obbligo di redazione, dichiarazioni fiscali (modelli Redditi o Unico) degli ultimi tre esercizi, con evidenza separata di attivo patrimoniale e ricavi. Estratti delle scritture contabili se il bilancio non è obbligatorio. Situazione aggiornata dei debiti complessivi, disaggregata per creditore, con indicazione della natura (privilegiata, chirografaria) e degli eventuali pignoramenti pendenti. Manca uno di questi documenti? Il giudice non integra: rigetta o chiede integrazioni che fanno perdere settimane preziose, spesso mesi.
Un numero concreto aiuta a capire la posta in gioco. Se l’impresa ha ricavi lordi di 180.000 euro annui ma un attivo patrimoniale — comprensivo di un capannone di proprietà — di 340.000 euro, quella sola voce supera il limite di 300.000 euro. Il titolare non è imprenditore minore. La sua procedura non è il concordato minore ma la liquidazione giudiziale. Queste cose si verificano all’inizio, non dopo mesi di istruttoria.
La Cassazione chiude una strada: imprenditore cancellato dal registro non può più scegliere
A giugno 2026 il quadro è diventato ancora più netto. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con sentenza 16 giugno 2026, n. 20141, ha risolto un contrasto interpretativo che da mesi divideva i tribunali di merito: la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore individuale già cancellato dal Registro delle Imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII — senza eccezioni, anche se si tratta di proposta liquidatoria e anche se è disponibile finanza esterna portata da un terzo. La Corte ha però precisato che resta ferma la possibilità di accedere senza limiti di tempo alla liquidazione controllata e, attraverso di essa, all’esdebitazione.
Fino a pochi mesi fa diversi tribunali di merito ammettevano il concordato minore liquidatorio per l’ex imprenditore individuale: era la via più flessibile, quella che permetteva di tenere fuori dalla procedura beni non coinvolti nella proposta. Oggi quella strada è chiusa. Chi ha chiuso la partita IVA deve sapere subito che il suo percorso è la liquidazione controllata, non il concordato minore. Costruire un piano diverso sarebbe tempo e denaro sprecati.
Continuità o liquidazione: la distinzione che vale migliaia di euro nel piano
Quando l’impresa è ancora attiva e l’imprenditore è regolarmente iscritto, il concordato minore in continuità è lo strumento più potente. Permette di tenere aperta l’attività, pagare i creditori con i flussi futuri e, se il piano funziona, uscire dalla crisi senza perdere l’azienda. Ma anche qui la giurisprudenza sta affinando regole precise su come costruire il piano, e ignorarle è l’altro errore più frequente.
Il Tribunale di Alessandria, con decreto del 27 aprile 2026, ha chiarito che nel concordato minore in continuità le risorse da distribuire ai creditori non sono tutte uguali: il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività e la finanza esterna — cioè il denaro portato da un soggetto terzo per migliorare la proposta — seguono regole distributive diverse, perché sono soggetti a regimi di priorità distinti. Nello stesso senso, il Tribunale di Verbania, con pronuncia del 20 luglio 2026, ha applicato al concordato minore con prosecuzione dell’attività la distinzione tra absolute priority rule — la regola per cui i creditori privilegiati devono essere soddisfatti prima dei chirografari — e relative priority rule, che invece in certi casi consente deroghe a favore del debitore, ma entro i limiti di legge. Confondere le due componenti nella costruzione del piano significa presentare una proposta che il tribunale non può omologare.
Un piano che non separa le due componenti e le tratta come un unico ammontare distribuibile può essere ammissibile sulla carta e inomologabile al momento dell’udienza. Settimane di lavoro buttate, spese già sostenute, e il creditore che nel frattempo ha ripreso il pignoramento.
Il rischio sottovalutato: i debiti “misti” dell’ex imprenditore individuale
C’è una categoria di debitori che si trova in una posizione particolarmente delicata dopo la sentenza n. 20141/2026. Sono gli ex imprenditori individuali che hanno, accanto ai debiti dell’attività cessata, debiti di natura personale o familiare — un mutuo, una fideiussione firmata a titolo personale, un prestito. Alcuni tribunali, prima di giugno 2026, avevano valorizzato proprio questa situazione “mista” per ammettere il concordato minore. La Corte di Cassazione ha formulato il principio in termini generali, senza distinguere in base alla composizione del passivo.
Resta un’apertura teorica, ancora non definita dalla giurisprudenza successiva: l’ex imprenditore con debiti prevalentemente personali potrebbe in certi casi tentare di qualificarsi come consumatore, accedendo al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Il Tribunale di Brescia, con decreto del 5 gennaio 2026, aveva già ammesso un ex imprenditore individuale alla procedura del consumatore, valorizzando la formula del nuovo Codice che definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale “eventualmente svolta” — formula che, a differenza della precedente legge, non richiede più l’esclusività dei debiti personali. Ma è un percorso accidentato, che dipende dalla composizione concreta del passivo e dall’orientamento del singolo tribunale. Non è una scorciatoia automatica.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto aiuta chi si muove per tempo. La massima calza perfettamente per chi si trova in questa zona grigia: aspettare non chiarisce la qualificazione, la peggiora.
Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non è una macchina neutra che produce sempre lo stesso risultato: è uno spazio di interpretazione in cui le distinzioni contano, e contano soprattutto quando le norme si sovrappongono. La distinzione tra debitore consumatore ed ex imprenditore è esattamente questo tipo di spazio: non è risolta una volta per tutte, si risolve ogni volta sul fascicolo concreto.
Nota di pratica
Nelle pratiche che seguiamo, l’errore più frequente non è sbagliare procedura in astratto: è non avere i documenti pronti al momento della prima valutazione. Il titolare che arriva con i bilanci degli ultimi tre anni aggiornati, la situazione debitoria disaggregata e i contratti rilevanti permette di fare in due giorni un’analisi che altrimenti richiede tre settimane di rincorse. Quel ritardo, spesso, coincide con un pignoramento notificato o con un decreto ingiuntivo diventato definitivo. Le soglie si verificano sui numeri reali; i numeri reali si trovano nei documenti; i documenti vanno raccolti subito, non dopo che il creditore si è già mosso.
Domande frequenti
Cosa succede se supero una soglia ma sono convinto di rientrare nel concordato minore?
Se anche una sola delle tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII è superata, l’imprenditore è soggetto alla liquidazione giudiziale e non può accedere al concordato minore. La domanda presentata in difetto di questo requisito viene dichiarata inammissibile. La verifica va fatta sui dati degli ultimi tre esercizi, non sull’ultimo anno.
Ho chiuso la partita IVA sei mesi fa: posso ancora fare il concordato minore?
No. Dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 20141 del 16 giugno 2026, l’imprenditore individuale già cancellato dal Registro delle Imprese non può accedere al concordato minore — neanche con una proposta liquidatoria e neanche se un familiare mette a disposizione finanza esterna. La procedura accessibile è la liquidazione controllata, che però consente comunque di arrivare all’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti residui.
Quanto dura la liquidazione controllata se scelgo quel percorso?
La liquidazione controllata dura di norma tre anni dall’apertura della procedura, salvo proroghe disposte dal giudice nei casi più complessi. Durante questo periodo il gestore nominato dal tribunale liquida i beni del debitore e distribuisce il ricavato ai creditori. Al termine, se il debitore ha collaborato e non ha compiuto atti in frode, può chiedere l’esdebitazione per i debiti rimasti insoddisfatti.
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