Il trattamento integrativo speciale turismo 2026 riconosce ai dipendenti dei comparti interessati un bonus non imponibile pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite al lavoro notturno e allo straordinario festivo svolti fino al 30 settembre. Per ottenerlo occorrono un reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro e una richiesta scritta al datore, che recupera le somme in F24 con il codice tributo 1702. (con fac simile richiesta)
Conosci il beneficio del trattamento integrativo speciale turismo 2026?
Come funziona il trattamento integrativo speciale turismo 2026?
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, ricettivo e termale spetta, in presenza dei requisiti, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite al lavoro notturno e allo straordinario effettuato nei giorni festivi.
Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta scritta del dipendente.
Il trattamento integrativo speciale è una tassazione al 15%?
No. Non si tratta di un’imposta sostitutiva applicata alla retribuzione, ma di una somma aggiuntiva pari al 15% delle retribuzioni lorde agevolabili. Il trattamento è erogato dal datore di lavoro e non concorre alla formazione del reddito del dipendente.
Il 30 settembre 2026 è il termine per presentare la domanda?
No. Il 30 settembre delimita il periodo temporale agevolato. La legge non individua tale data come termine autonomo per presentare la richiesta al datore di lavoro.

Il beneficio è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi e non concorre alla formazione del reddito del dipendente.
IN 10 SECONDI
Non è una tassa al 15%
Il lavoratore riceve un bonus pari al 15% della retribuzione lorda agevolabile.
Non riguarda le mance
Il trattamento integrativo ha una disciplina distinta dal regime fiscale delle liberalità.
Periodo limitato
Sono interessate le prestazioni comprese tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026.
Soglia di 40.000 euro
Il limite riguarda il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025.
Serve la richiesta
Il lavoratore deve attestare per iscritto il reddito percepito nell’anno precedente.
Solo notturno e straordinario festivo
Lo straordinario svolto nei normali giorni lavorativi resta escluso.
Credito in F24
Il datore recupera il bonus erogato in compensazione con il codice tributo 1702.
Bonus del 15% e imposta sostitutiva: due misure da non confondere
Il trattamento integrativo speciale del turismo non deve essere confuso né con il regime fiscale delle mance né con l’imposta sostitutiva del 15% prevista, per il 2026, sulle maggiorazioni e sulle indennità riconosciute alla generalità dei lavoratori privati entro il limite annuo di 1.500 euro.
Per le attività turistiche, ricettive, termali e di somministrazione opera la disciplina speciale prevista dall’art. 1, commi da 18 a 21, della Legge n. 199/2025. Il lavoratore riceve una somma aggiuntiva pari al 15% della retribuzione lorda agevolabile; non subisce, quindi, una tassazione sostitutiva del 15% sulla retribuzione.
Quali lavoratori possono ottenere il trattamento integrativo
Soggetti beneficiari
Il trattamento integrativo speciale spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato occupati:
- negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’art. 5 della Legge n. 287/1991;
- nel comparto del turismo;
- nelle strutture ricettive;
- negli stabilimenti termali.
La misura non riguarda le mance percepite dai lavoratori, ma le retribuzioni riferite alle specifiche prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario festivo.
Elenco dei beneficiari: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
– esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche se la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
– stabilimenti termali e del comparto del turismo, nel quale sono compresi il settore dei viaggi, il settore alberghiero e della ristorazione e l’industria del tempo libero in genere.
Quali prestazioni entrano nel calcolo
Lavoro notturno
Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, per periodo notturno si intende un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per individuare concretamente le ore e le maggiorazioni agevolabili devono essere esaminate anche le disposizioni del CCNL applicato.
La definizione del periodo notturno non deve essere confusa con quella di lavoratore notturno, rilevante per l’applicazione delle specifiche tutele in materia di orario di lavoro.
La base di calcolo è costituita dalle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e allo straordinario effettuato nei giorni festivi. Il datore di lavoro deve quindi individuare nel cedolino le componenti retributive direttamente riferibili alle prestazioni agevolate, evitando di includere emolumenti privi di un collegamento con tali attività.
L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. La contrattazione collettiva può derogare alle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
| Nota: l’importo agevolabile deve essere determinato prendendo a riferimento la retribuzione lorda corrisposta per le prestazioni di lavoro notturno e per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi (ai fini del calcolo occorre considerare non soltanto la quota oraria ordinaria riferibile alla prestazione, ma anche le relative maggiorazioni economiche previste dal CCNL applicato).
L’importo complessivamente riconosciuto al lavoratore per tali prestazioni costituisce la base sulla quale applicare la percentuale del 15%. |
Straordinario festivo
il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (i CCNL possono consentire il godimento di riposi compensativi e anche le maggiorazioni di retribuzione applicabili).
| Nota: in materia di lavoro straordinario, il beneficio è limitato esclusivamente alle ore di straordinario prestate nelle giornate festive (lo straordinario effettuato nei normali giorni lavorativi, anche se regolarmente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, rimane escluso dall’agevolazione). |
Requisiti reddituali e richiesta scritta del lavoratore
Il trattamento integrativo speciale è subordinato a tre condizioni:
- il lavoratore deve essere un dipendente del settore privato impiegato in uno dei comparti interessati;
- il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025 non deve essere superiore a 40.000 euro;
- il lavoratore deve presentare al sostituto d’imposta una richiesta, attestando per iscritto l’ammontare del reddito di lavoro dipendente percepito nel 2025.
| Nota: per il calcolo del limite reddituale di 40.000 euro si deve fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance tenendo in considerazione che si applica il principio di cassa allargato ovvero si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2025 anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (si considerano tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti, anche quelli corrisposti da più datori di lavoro e quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande). |
Come si calcola il trattamento integrativo speciale
Il beneficio è pari al 15% delle retribuzioni lorde riferibili al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi nel periodo agevolato.
Se, ad esempio, la retribuzione lorda agevolabile ammonta a 600 euro, il trattamento integrativo spettante è pari a:
600 euro × 15% = 90 euro
I 90 euro rappresentano una somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore. Non si tratta dell’imposta da trattenere sulla retribuzione di 600 euro.
La retribuzione corrisposta per il lavoro notturno e per lo straordinario festivo conserva il proprio ordinario trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo. È il trattamento integrativo aggiuntivo del 15% che, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.
Adempimenti del datore di lavoro e recupero con F24
Obblighi del datore di lavoro
Come detto uno dei requisiti richiesti per poter applicare la tassazione separata è la percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi.
Nel caso di specie il datore di lavoro deve verificare il rispetto del limite di 40.000 euro di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta tenendo in considerazione tutti i rapporti di lavoro (anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione).
Il datore di lavoro riconosce il beneficio solo dopo avere acquisito la richiesta del dipendente contenente l’attestazione scritta del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. La disponibilità interna dei dati della precedente Certificazione unica può facilitare i controlli, ma non sostituisce la richiesta prevista dalla legge.
Il datore di lavoro recupera il trattamento integrativo erogato utilizzando in compensazione il credito maturato, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Nel modello F24 il codice tributo 1702 deve essere esposto nella colonna “importi a credito compensati”; non si tratta quindi di una somma da versare entro il giorno 16 del mese successivo.
La richiesta e l’attestazione del lavoratore
Obblighi del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a 40.000 euro (se conseguiti presso datori di lavoro diversi).
Il lavoratore può inoltre comunicare al datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato e pertanto l’intero importo percepito a titolo di liberalità verrà assoggettato a tassazione ordinaria (la rinuncia deve essere fatta in maniera scritta senza particolari modalità operative).
Fac-simile della richiesta del lavoratore
Oggetto: richiesta di riconoscimento del trattamento integrativo speciale – art. 1, commi da 18 a 21, Legge n. 199/2025
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a __________________ il __________, codice fiscale __________________________, dipendente di __________________________,
CHIEDE
il riconoscimento del trattamento integrativo speciale previsto dall’art. 1, commi da 18 a 21, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in relazione alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.
A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni non veritiere,
ATTESTA
di avere conseguito nel periodo d’imposta 2025 redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo pari a euro __________________ e, comunque, non superiore a euro 40.000.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali dati o circostanze che comportino il venir meno del diritto al beneficio.
Luogo e data __________________
Firma del lavoratore __________________________
Cosa controllare nel cedolino di settembre e nei mesi successivi
Il 30 settembre 2026 chiude il periodo agevolato, ma non esaurisce gli adempimenti: datore di lavoro e consulente dovranno verificare le prestazioni interessate, acquisire la richiesta del dipendente, calcolare correttamente il 15%, recuperare il credito in F24 e riportare le somme nella Certificazione unica 2027.
Celeste Vivenzi e Marta Vivenzi
Sabato 26 settembre 2026
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📌 BOX OPERATIVO trattamento integrativo speciale turismo 2026
Adempimenti per riconoscere il trattamento integrativo speciale
- Verificare che il datore rientri nei comparti agevolati.
- Acquisire la richiesta scritta del lavoratore.
- Acquisire l’attestazione del reddito di lavoro dipendente 2025.
- Controllare il rispetto della soglia di 40.000 euro.
- Individuare le ore di lavoro notturno.
- Individuare lo straordinario effettuato nei giorni festivi.
- Ricostruire la retribuzione lorda riferibile alle prestazioni agevolate.
- Applicare la percentuale del 15%.
- Esporre separatamente il trattamento nel cedolino.
- Recuperare il credito in F24 con il codice tributo 1702.
- Conservare richiesta, attestazione e prospetti di calcolo.
- Riportare le somme nella CU 2027.
🔎 FOCUS TECNICO trattamento integrativo speciale turismo 2026
| Elemento | Disciplina corretta |
|---|---|
| Periodo agevolato | Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 |
| Beneficiari | Dipendenti privati dei comparti individuati dalla legge |
| Limite reddituale | Reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro |
| Prestazioni agevolate | Lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi |
| Misura del beneficio | 15% della retribuzione lorda agevolabile |
| Natura | Trattamento integrativo che non concorre al reddito |
| Attivazione | Richiesta e attestazione scritta del lavoratore |
| Recupero del datore | Compensazione in F24 con codice tributo 1702 |
| Certificazione | Indicazione nella CU 2027 |
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE
Il trattamento integrativo speciale non è una tassazione sostitutiva e non riguarda le mance.
Il dipendente riceve una somma aggiuntiva pari al 15% della retribuzione lorda riferibile al lavoro notturno e allo straordinario festivo. Il datore può riconoscerla soltanto dopo avere acquisito la richiesta e l’attestazione reddituale del lavoratore.
Il 30 settembre 2026 rappresenta la fine del periodo agevolato, non il termine per presentare un’istanza. Dopo tale data restano da completare i conteggi, il recupero del credito, la conservazione della documentazione e la certificazione delle somme.
❓FAQ trattamento integrativo speciale turismo 2026
Il trattamento integrativo consiste in un’imposta del 15%?
No. È una somma aggiuntiva, non imponibile, pari al 15% della retribuzione lorda agevolabile.
Quali prestazioni danno diritto al beneficio?
Il lavoro notturno e le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
È agevolato anche lo straordinario svolto in un normale giorno lavorativo?
No. La disciplina speciale considera soltanto lo straordinario effettuato nei giorni festivi.
Il beneficio riguarda le mance?
No. La tassazione delle mance è regolata da una disciplina differente.
Il datore può applicare automaticamente il beneficio?
No. È necessaria la richiesta del lavoratore con l’attestazione scritta del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025.
Qual è il limite reddituale?
Il reddito di lavoro dipendente del 2025 non deve essere superiore a 40.000 euro.
Il 30 settembre è il termine per presentare la richiesta?
No. È la data finale del periodo agevolato.
Come recupera le somme il datore di lavoro?
Attraverso la compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo 1702.
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