Questa guida raccoglie le domande che le coppie ci rivolgono più spesso quando entrambi i coniugi, o entrambi i conviventi, si ritrovano schiacciati dai debiti: il mutuo cointestato che non si riesce più a pagare, i finanziamenti firmati “per la famiglia”, la fideiussione data per l’attività di uno dei due. Le risposte sono complete, scritte come le daremmo a voce in studio, senza formule da manuale.
Il quadro normativo, in breve. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) dedica alle famiglie una norma specifica, l’articolo 66, intitolato proprio “Procedure familiari”. Dopo il decreto correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (in vigore dal 28 settembre 2024), la norma consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento, purché siano conviventi oppure il loro indebitamento abbia un’origine comune. Le masse attive e passive di ciascuno restano però distinte, e questo è il punto che cambia tutto nella pratica. La giurisprudenza dei tribunali, e in alcuni snodi la Cassazione, ha precisato negli ultimi anni fin dove la “pratica unica” può arrivare e dove si ferma.
Perché questo tema è materia nostra, e non un argomento come un altro: una procedura familiare nasce e vive dentro un Organismo di Composizione della Crisi, passa per la relazione del Gestore e si gioca sulla corretta costruzione delle masse di ciascun coniuge. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi il procedimento dall’interno, dalla parte di chi lo istruisce, oltre che da quella di chi lo difende. È questa doppia prospettiva che ci permette di impostare una domanda familiare pensando già a come la leggeranno il Gestore e il giudice.
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Io e mio marito abbiamo debiti tutti e due: possiamo fare un’unica pratica di sovraindebitamento?
Sì, la legge lo consente espressamente, ma solo se siete conviventi oppure se i vostri debiti hanno un’origine comune.
L’articolo 66, comma 1, del Codice della crisi dice che i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure previste dall’articolo 65, comma 1. Le procedure in questione sono tre: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (quello che una volta si chiamava “piano del consumatore”), il concordato minore e la liquidazione controllata.
I due requisiti sono alternativi, non cumulativi. Basta averne uno. Se vivete sotto lo stesso tetto, siete già dentro. Se invece non convivete più, ma i debiti sono nati dalla stessa vicenda (il mutuo comprato insieme, il finanziamento per ristrutturare la casa di famiglia, le garanzie date per la stessa attività), potete comunque presentare una domanda unica.
Cosa si guadagna, concretamente, da una domanda unica? Tre vantaggi pratici. Primo: un solo Gestore della crisi nominato dall’OCC per entrambi, che studia la situazione familiare nel suo insieme invece di fare due istruttorie separate che magari si contraddicono. Secondo: un solo giudice che conosce l’intera vicenda, con la competenza concentrata anche se, per ipotesi, i due coniugi risultassero residenti in circondari diversi. Terzo: un unico progetto coerente, in cui il mutuo cointestato, i debiti comuni e quelli personali vengono trattati con una logica sola.
Il correttivo del 2024 ha cambiato anche le parole della norma: prima si parlava di “unico progetto di risoluzione della crisi”, oggi si parla di “unica domanda di accesso”. Non è un dettaglio da linguisti: significa che ciò che è unico è l’atto con cui si entra nella procedura, mentre il contenuto, come vedremo, resta separato per ciascuno.
Una precisazione che facciamo sempre: “possono” non vuol dire “devono”. Nessuno obbliga marito e moglie a fare una procedura insieme. In alcuni casi, e ne parliamo più avanti, conviene invece tenere le strade separate. La scelta va fatta dopo aver messo sul tavolo i debiti di entrambi, uno per uno.
Chi conta come “famiglia”? Vale anche se non siamo sposati?
Sì, vale anche per chi non è sposato: la legge include espressamente i conviventi di fatto e le parti dell’unione civile.
Il comma 2 dell’articolo 66 fornisce una definizione precisa. Sono “membri della stessa famiglia”, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinnà).
Tradotto: oltre alla coppia, possono entrare in una procedura familiare anche genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti, zii, cugini di primo grado, suoceri, generi e nuore, cognati. È un perimetro ampio, pensato per le situazioni reali in cui i debiti girano dentro la famiglia: il padre che ha garantito il mutuo del figlio, i fratelli eredi degli stessi debiti di un genitore, la suocera che ha firmato come coobbligata.
Per la convivenza di fatto il riferimento alla legge 76/2016 è importante. Quella legge definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In pratica, la prova passa di solito dalla dichiarazione anagrafica di convivenza, ed è la prima cosa che il Gestore della crisi andrà a controllare.
E se siete separati? Qui la risposta dei tribunali è stata favorevole: il Tribunale di Forlì, 19 gennaio 2024, ha ritenuto che la condizione di coniugi legalmente separati, e quindi non conviventi, non impedisca il ricorso unitario. Il vincolo coniugale, infatti, persiste fino al divorzio, e se i debiti hanno un’origine comune il requisito c’è.
Diverso il caso dei divorziati. Il Tribunale di Bologna, 19 novembre 2024, ha dichiarato inammissibile una domanda congiunta presentata da due ex coniugi, proprio perché dopo il divorzio non sono più “membri della stessa famiglia” secondo la definizione del comma 2. Lo stesso ragionamento, in linea di principio, vale per gli ex conviventi dopo la fine della convivenza. È un limite che la dottrina ha criticato, perché spesso i debiti di una coppia divorziata sono proprio quelli nati insieme, ma è l’orientamento con cui oggi bisogna fare i conti.
Bisogna per forza vivere insieme?
No. La convivenza è solo una delle due strade: l’altra è l’origine comune del debito.
Questa è la domanda su cui vediamo più confusione. Molti pensano che per fare la procedura familiare serva lo stesso stato di famiglia. Non è così. La norma usa la parola “o”: conviventi oppure con un sovraindebitamento di origine comune.
Cosa si intende per “origine comune”? La legge non la definisce, ma nella prassi i casi tipici sono sempre gli stessi. Il mutuo cointestato sulla casa, che diventa insostenibile per entrambi. Il finanziamento in cui uno è debitore principale e l’altro coobbligato o garante. La successione ereditaria nei debiti di un genitore, che colpisce più fratelli nello stesso momento. La garanzia rilasciata alla banca per sostenere l’attività di un familiare, che quando l’attività va male trascina con sé chi ha firmato.
Nella pratica, poi, i due requisiti si sommano spesso. Un decreto del Tribunale di Foggia del 2025, ad esempio, ha ritenuto legittima la domanda congiunta di due coniugi rilevando sia la convivenza sia un sovraindebitamento in parte di origine comune. Averli entrambi rende la domanda più solida.
Quando non convivete e l’origine comune riguarda solo una parte dei debiti, la domanda unica resta possibile, ma va costruita con cura: il Gestore dovrà spiegare nella sua relazione qual è il filo che lega le due posizioni debitorie. Se questo filo è debole o manca, meglio valutare due domande distinte, che la legge comunque coordina (ne parliamo nella domanda sui coniugi che vivono in città diverse).
Con la pratica unica i debiti diventano di tutti e due?
No, e questo è il punto più importante di tutta la guida: le masse attive e passive di ciascun coniuge restano distinte.
Lo dice il comma 3 dell’articolo 66, ed è un’applicazione diretta del principio dell’articolo 2740 del codice civile, secondo cui ciascuno risponde dei propri debiti con i propri beni. La procedura familiare è unica nella forma, ma non fonde i patrimoni.
In concreto significa tre cose. Primo: ciascun coniuge risponde dei suoi debiti personali e di quelli comuni, ma non dei debiti di cui è titolare solo l’altro. Secondo: la procedura familiare non crea alcuna obbligazione solidale nuova tra i coniugi; se prima tua moglie non era debitrice della tua finanziaria, non lo diventa perché avete presentato una domanda insieme. Terzo: il ricavato dei beni di uno non può essere usato per pagare i creditori esclusivi dell’altro.
Il Tribunale di Modena, 31 marzo 2023, lo ha spiegato in modo molto chiaro per la liquidazione controllata: anche con un unico ricorso, si aprono procedure distinte per i diversi patrimoni, e il liquidatore deve fare inventario, stato passivo, programma di liquidazione e riparti separatamente per ciascun ricorrente. I creditori comuni, dal canto loro, devono insinuarsi in ciascuna delle procedure che li riguardano. Nello stesso senso il Tribunale di Udine, in un provvedimento del 2025, e il Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024, che ha parlato di persistente operatività del principio di separazione tra le procedure, pur riconoscendo i vantaggi pratici del ricorso congiunto.
Per chi ha paura di “pagare per l’altro”, questa è una buona notizia. Per chi sperava di usare lo stipendio del coniuge più solido per coprire i debiti dell’altro, è un limite. Esiste solo un’eccezione, non frequente: se un coniuge paga integralmente i propri creditori e gli avanza qualcosa, quel residuo può essere destinato al piano del familiare.
Da dove si comincia? A chi dobbiamo rivolgerci?
Il punto di partenza obbligato è un Organismo di Composizione della Crisi, l’OCC. È l’OCC che nomina il Gestore della crisi, cioè il professionista che esamina la vostra situazione, verifica i documenti e redige la relazione che accompagnerà la domanda in tribunale. Senza questo passaggio la domanda non si può nemmeno depositare.
Nella procedura familiare la richiesta all’OCC si fa insieme, indicando fin dall’inizio che si intende presentare una domanda ai sensi dell’articolo 66. Il vantaggio è che il Gestore sarà uno solo per entrambi i coniugi, e potrà ricostruire la storia dei debiti della coppia come un’unica vicenda, pur tenendo separati i conti. Il compenso dell’OCC, per effetto del correttivo del 2024, viene ripartito tra i familiari in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno, non in base all’ammontare dei debiti: chi mette a disposizione di più, sostiene una quota maggiore.
Poi c’è il tribunale. Quello competente, di regola, è quello del luogo in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali, che per una persona fisica coincide di norma con la residenza. Per una coppia convivente il problema non si pone. Se invece i familiari vivono in circondari diversi, la domanda unica consente di concentrare tutto davanti a un solo giudice: il Tribunale di Padova, 11 dicembre 2024, ad esempio, ha aperto la liquidazione controllata su domanda congiunta di familiari residenti in fori diversi.
L’assistenza di un avvocato, nelle procedure di sovraindebitamento, ha un ruolo preciso: si tratta di scegliere lo strumento giusto, costruire la proposta, dialogare con il Gestore, rispondere alle osservazioni dei creditori e, se serve, affrontare un reclamo. Il Gestore verifica e attesta; chi vi assiste difende la vostra posizione. Sono due ruoli diversi, e in una procedura familiare, con due posizioni debitorie da far quadrare, la differenza si sente.
Un consiglio pratico prima di tutto il resto: non smettete di pagare tutto “tanto poi facciamo la procedura”. Il modo in cui vi comportate nei mesi precedenti la domanda viene letto dal giudice quando valuta se il sovraindebitamento è stato causato con colpa grave. Prima si parla con un professionista, poi si decide cosa pagare e cosa no.
Quale procedura possiamo scegliere insieme?
Dipende da chi siete, dal punto di vista della legge, tutti e due. E qui la domanda familiare mostra la sua prima trappola.
Se siete entrambi consumatori, cioè persone che hanno contratto debiti per scopi estranei a un’attività d’impresa o professionale, potete scegliere insieme la ristrutturazione dei debiti del consumatore (articoli 67 e seguenti CCII) oppure la liquidazione controllata familiare. La ristrutturazione è la strada più flessibile: la proposta può avere un contenuto libero, prevedere il pagamento parziale dei creditori, anche privilegiati, e non richiede il voto dei creditori. Il giudice omologa se la proposta è fattibile e, in caso di contestazione, se è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Se uno dei due non è consumatore (ad esempio perché ha avuto una partita IVA, un’impresa individuale, un’attività professionale), il comma 1 dell’articolo 66 è netto: non si applicano le disposizioni sulla ristrutturazione del consumatore, con l’unica eccezione del comma 5 dell’articolo 67, quello che consente di tenere fuori dalla procedura il mutuo sulla casa di abitazione principale. In questo caso la coppia può scegliere insieme il concordato minore oppure la liquidazione controllata.
Il concordato minore (articoli 74 e seguenti) funziona in modo diverso: la proposta viene votata dai creditori, e se è di tipo liquidatorio richiede l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile quanto i creditori riceverebbero. In una procedura familiare, attenzione: le maggioranze vanno raggiunte per ciascuna massa passiva, cioè per ciascun coniuge. Il Tribunale di Nola, 12 giugno 2024, ha respinto l’omologazione di un concordato minore familiare perché il voto favorevole era stato raggiunto solo con riferimento a uno dei due coniugi.
La liquidazione controllata (articoli 268 e seguenti) è invece la strada in cui si mette a disposizione il patrimonio, esclusi i beni impignorabili e quanto serve al mantenimento della famiglia, e si ottiene, di regola dopo tre anni, l’esdebitazione. Il correttivo ha chiuso anche un vecchio dubbio: alcuni tribunali (come quello di Lucca, sentenza 27 febbraio 2024) ritenevano che la procedura familiare non si applicasse alla liquidazione controllata. Oggi il testo dell’articolo 66 menziona espressamente la domanda di apertura della liquidazione controllata familiare, e la questione può dirsi superata.
Un’ultima regola, che il Tribunale di Bari, 8 ottobre 2023, ha applicato con rigore: la domanda familiare presuppone che i familiari chiedano la stessa procedura. Se uno vuole la ristrutturazione e l’altro l’esdebitazione dell’incapiente, non si fa un ricorso unico “misto”: le domande vanno separate.
Quali documenti servono a tutti e due?
La risposta breve è: tutti quelli che servirebbero a ciascuno singolarmente, moltiplicati per due, più quelli che provano il legame familiare. La risposta lunga è più utile, perché è proprio sulla documentazione che molte domande familiari si inceppano.
Per ciascun coniuge servono: l’elenco completo dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione; l’elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (vendite, donazioni, costituzioni di fondo patrimoniale); le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni; i contratti di finanziamento, i piani di ammortamento, gli estratti conto; la documentazione sugli eventuali procedimenti esecutivi in corso (pignoramenti, precetti, decreti ingiuntivi); l’indicazione delle spese necessarie al sostentamento proprio e della famiglia.
Per la parte “familiare” servono poi: il certificato di stato di famiglia o di residenza, che prova la convivenza; il certificato di matrimonio, di unione civile o la dichiarazione di convivenza di fatto; e, quando la domanda si fonda sull’origine comune, tutti i documenti che dimostrano che i debiti sono nati dalla stessa vicenda, come il contratto di mutuo cointestato, la fideiussione, la dichiarazione di successione.
Il lavoro più delicato, però, non è raccogliere carte: è separarle. Ogni debito va attribuito correttamente: solo al marito, solo alla moglie, o a entrambi. Un mutuo cointestato è un debito comune. Una carta revolving intestata a uno solo è un debito personale, anche se i soldi sono stati spesi per la spesa di famiglia. Una fideiussione firmata dalla moglie per il prestito del marito rende la moglie obbligata verso quella banca, e quindi quel credito va inserito nella massa passiva di entrambi.
Se l’attribuzione è sbagliata, il piano non regge: i creditori contesteranno, il Gestore dovrà correggere, il giudice potrebbe ritenere la proposta non fattibile. È il punto su cui vale la pena spendere più tempo prima del deposito.
Dopo il deposito cosa succede? Le banche possono continuare a pignorare?
Dipende dalla procedura scelta e da cosa chiedete al giudice, ma in tutte le strade la legge offre una protezione dalle azioni dei creditori.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice, se ritiene la proposta ammissibile, con il decreto di apertura dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori e, su richiesta del debitore, può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Un pignoramento dello stipendio in corso, quindi, può essere sospeso. Nella liquidazione controllata, dall’apertura della procedura le azioni esecutive individuali sono precluse per legge. Nel concordato minore esistono misure protettive analoghe, da chiedere nella domanda.
Ecco la sequenza, semplificata, che vale nella procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore:
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Avvio | Istanza congiunta all’OCC per la nomina del Gestore | Nessun termine di legge: prima si muove la famiglia, meglio è | OCC |
| 2. Istruttoria | Raccolta documenti di entrambi i coniugi, attribuzione dei debiti alle masse distinte | Variabile in base alla complessità | Gestore della crisi |
| 3. Relazione | Relazione del Gestore su cause dell’indebitamento, diligenza, completezza dei documenti, costi | Prima del deposito | Gestore della crisi |
| 4. Deposito | Ricorso unico ex artt. 66 e 67 CCII, con proposta e piano | Quando la relazione è pronta | Tribunale competente |
| 5. Apertura | Decreto che dichiara ammissibile la proposta; eventuali misure protettive | Dopo l’esame di ammissibilità | Giudice |
| 6. Comunicazione | Pubblicazione e comunicazione ai creditori a cura dell’OCC | Entro 30 giorni dal decreto | OCC |
| 7. Osservazioni | I creditori possono presentare osservazioni al Gestore | 20 giorni dalla comunicazione | Gestore della crisi |
| 8. Eventuali modifiche | Il Gestore riferisce al giudice e propone modifiche al piano | Dopo la scadenza del termine per le osservazioni | Giudice |
| 9. Omologazione | Sentenza di omologazione (o rigetto) | Al termine dell’istruttoria | Giudice |
| 10. Impugnazioni | Reclamo contro il decreto di inammissibilità; reclamo contro la sentenza | Termini previsti dagli artt. 50-51 CCII | Tribunale collegiale / Corte d’appello |
Due osservazioni sulla tabella. La prima: nella procedura familiare il decreto di apertura e la sentenza sono unici nella forma, ma le valutazioni di fattibilità e di convenienza vengono fatte guardando ciascuna massa. La seconda: sul reclamo contro il decreto di inammissibilità la Cassazione ha chiarito, con la sentenza 28 luglio 2025, n. 21731, che è competente il tribunale in composizione collegiale. Sapere a chi rivolgersi, e in quanto tempo, è decisivo: un termine perso non si recupera.
Quanto dura e quando saremo liberi dai debiti?
Qui le risposte cambiano molto a seconda della strada.
Nella ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore, la durata è quella del piano: il tempo necessario a eseguire i pagamenti promessi. La legge non fissa un limite massimo rigido, ma il piano deve essere sostenibile, e piani troppo lunghi incontrano più facilmente le obiezioni dei creditori e del giudice. Quando il piano è eseguito, i debiti residui, cioè la parte non pagata, sono esdebitati per effetto dell’omologazione e dell’esecuzione del piano.
Nella liquidazione controllata il correttivo ha fissato una regola chiara: la procedura resta aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e comunque per tre anni dall’apertura, e può chiudersi prima solo se il liquidatore dimostra che non si può acquisire altro attivo. Decorsi i tre anni, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione, se non ricorrono le cause ostative previste dall’articolo 282 CCII (come l’aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode).
Nella procedura familiare, attenzione a un effetto spesso trascurato: poiché le masse sono distinte, i tempi di ciascun coniuge possono non coincidere perfettamente. Nella liquidazione controllata, ad esempio, se un coniuge ha un immobile da vendere e l’altro solo uno stipendio, le operazioni di liquidazione del primo possono richiedere più tempo. Il liquidatore procede per ciascuna massa; l’esdebitazione arriva per ciascuno quando ne ricorrono le condizioni.
E se uno dei due non ha praticamente nulla? Per chi non ha beni né prospettive di redditi futuri esiste l’esdebitazione del debitore incapiente (articolo 283), che si può ottenere una sola volta nella vita e che nella procedura familiare si innesta in un modo particolare. Ne parliamo nel blocco dei casi particolari.
Mio marito aveva una partita IVA: possiamo fare la domanda insieme lo stesso?
Sì, ma non con la procedura che molti si aspettano. Ed è uno degli errori più frequenti che vediamo nelle domande familiari preparate in fretta.
La regola è nel comma 1 dell’articolo 66: quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le norme sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore (tranne l’articolo 67, comma 5, sul mutuo della casa). Quindi, se il marito ha debiti derivanti da un’attività d’impresa o professionale, anche cessata, la coppia non può presentare insieme un piano del consumatore. Le strade percorribili sono il concordato minore familiare o la liquidazione controllata familiare.
Il Tribunale di Lecce, 3 novembre 2025, ha deciso esattamente un caso così: ha respinto la domanda unitaria di ristrutturazione del consumatore presentata da due coniugi perché uno dei due aveva una debitoria mista, essendo stato imprenditore individuale poi cancellato dal registro delle imprese. Il Tribunale ha anche indicato la via d’uscita: per quel coniuge resta aperta la liquidazione controllata ai fini dell’esdebitazione.
Il problema si presenta anche quando la partita IVA non c’è mai stata, ma c’è una fideiussione. Molte mogli e molti mariti hanno firmato garanzie per la società del coniuge. Sono consumatori? La Cassazione, con la sentenza 11 novembre 2025, n. 29746, ha confermato un orientamento restrittivo: non può essere considerata consumatore la persona fisica che abbia prestato fideiussioni funzionalmente legate all’attività di una società in cui aveva un ruolo gestorio o una partecipazione non trascurabile. La qualifica si decide guardando la sostanza del rapporto con l’impresa garantita, non la sola veste di persona fisica. Un coniuge che garantisce senza partecipare alla società è in una posizione diversa da quello che ne è socio o amministratore, e la valutazione va fatta caso per caso.
Qui serve una competenza specifica sul funzionamento interno delle procedure: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e da questa posizione sa come viene letta la qualifica soggettiva di ciascun familiare già nella fase di istruttoria.
C’è infine il caso dell’imprenditore “sopra soglia”, cioè con dimensioni che lo assoggettano alla liquidazione giudiziale. Quel familiare non può partecipare alla procedura di sovraindebitamento. Il Tribunale di Sondrio, 21 novembre 2024, di fronte a una domanda unitaria di liquidazione controllata in cui uno dei familiari era un imprenditore sopra soglia, ha respinto la domanda solo nei suoi confronti e ha aperto la procedura per l’altro. Una soluzione di buon senso, che però non tutti i tribunali condividono: c’è chi ritiene che il difetto di uno travolga l’intera domanda unitaria. Per questo la verifica della qualifica di ciascuno va fatta prima del deposito, non dopo.
Abbiamo il mutuo cointestato sulla casa: la perdiamo?
Non necessariamente. Anzi, la legge contiene uno strumento pensato proprio per questo, e vale anche nelle procedure familiari.
È l’articolo 67, comma 5, del Codice della crisi. Consente di tenere il mutuo garantito da ipoteca sulla casa di abitazione principale fuori dalla ristrutturazione, continuando a pagarlo regolarmente, se alla data di presentazione della domanda il debitore ha adempiuto le proprie obbligazioni oppure se il giudice lo autorizza a pagare le rate scadute. Come abbiamo visto, il comma 1 dell’articolo 66 richiama espressamente questa norma anche quando uno dei familiari non è consumatore: è l’unica disposizione della ristrutturazione del consumatore che si salva in quel caso.
Un esempio recente: il Tribunale di Padova, 19 gennaio 2026, in una procedura familiare con domanda unitaria, ha applicato proprio l’articolo 67, comma 5, a due debitori che, dopo un periodo di difficoltà in cui non erano stati regolari con le rate, avevano ripreso a pagare mensilmente un mutuo che la banca non aveva risolto. La casa è rimasta fuori dalla procedura.
Se invece il mutuo non si riesce più a pagare, la casa può comunque entrare nel piano con una moratoria sui creditori ipotecari. La Cassazione, con la sentenza 29 aprile 2026, n. 11676, ha chiarito come funziona la moratoria fino a due anni prevista oggi dall’articolo 67, comma 4: la proposta può sospendere il pagamento dei crediti privilegiati e ipotecari, e dei relativi interessi legali, fino a due anni dall’omologazione, senza che il debitore debba iniziare a pagarli o estinguerli prima della scadenza del biennio. Gli interessi legali, però, continuano a maturare anche durante la moratoria e vanno calcolati. Si tratta di un chiarimento rilevante, perché i tribunali di merito si erano divisi: alcuni consideravano il biennio come termine entro cui pagare tutto, altri come termine entro cui iniziare.
Nella procedura familiare con mutuo cointestato, poi, il credito della banca è comune ai due coniugi: entra in entrambe le masse passive, e la garanzia ipotecaria grava sul bene nei limiti delle quote di proprietà di ciascuno. Il piano deve tenerne conto in modo coerente, altrimenti la banca contesterà.
E se la casa finisce in liquidazione controllata? Il liquidatore procede alla vendita, ma fino ad allora la famiglia può di regola continuare ad abitarla. È un esito da conoscere in anticipo, non da scoprire dopo.
Se uno dei due non ha niente da dare e l’altro sì?
È una situazione frequentissima: il marito ha uno stipendio o un piccolo immobile, la moglie non lavora e non possiede nulla, ma ha firmato finanziamenti o garanzie. Oppure il contrario. Per il coniuge “a mani vuote” la legge prevede l’esdebitazione del debitore incapiente (articolo 283), un beneficio che si può ottenere una sola volta nella vita e che libera dai debiti chi non è in grado di offrire nulla ai creditori, salvo l’obbligo di pagare se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti.
Il problema è che l’articolo 283 sta in una parte del Codice diversa da quella richiamata dall’articolo 66. Per anni ci si è chiesti se si potesse fare una procedura familiare in cui un coniuge chiede la liquidazione controllata e l’altro l’esdebitazione dell’incapiente. Il correttivo del 2024 ha dato una risposta: la domanda di apertura della liquidazione controllata familiare può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’articolo 283, purché per almeno uno di loro sussistano i presupposti di apertura della liquidazione (cioè ci sia qualcosa da distribuire ai creditori, secondo l’attestazione dell’OCC).
In altre parole: il coniuge incapiente viene “attratto” nella liquidazione controllata familiare insieme all’altro, e arriverà all’esdebitazione attraverso la liquidazione (articolo 282), senza consumare l’unico beneficio dell’incapiente. Il Tribunale di Avellino, 26 novembre 2024, ha però ricordato il limite: la liquidazione familiare richiede che almeno un membro non si trovi in condizione di incapienza. Se entrambi non hanno nulla, la liquidazione non si apre.
E se entrambi i coniugi sono incapienti? Alcuni tribunali ammettono una domanda congiunta di esdebitazione dell’incapiente, pur in assenza di un rinvio espresso, per ragioni di economia processuale. Il Tribunale di Rimini, 24 luglio 2025, ha ritenuto ammissibile la domanda congiunta proposta da due coniugi conviventi con un sovraindebitamento di origine comune. Nello stesso senso si erano espressi il Tribunale di Ancona (2 ottobre 2023) e quello di Pisa (3 luglio 2024).
Resta invece fermo, come abbiamo visto, che non si possono mescolare in un unico ricorso richieste di procedure diverse (ristrutturazione per uno, incapienza per l’altro): lo ha affermato il Tribunale di Bari nella decisione dell’8 ottobre 2023, disponendo la separazione delle domande.
Viviamo in città diverse, oppure lui ha già iniziato una procedura da solo: cosa succede?
Qui entra in gioco il comma 4 dell’articolo 66, che regola il caso in cui i familiari non presentino una domanda unica ma più domande separate. La norma dice due cose: il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinare le procedure; la competenza appartiene al giudice adito per primo.
Tradotto: se tuo marito ha già depositato una domanda al Tribunale di Milano e tu, che vivi altrove, vuoi presentarne una tua, secondo la lettura prevalente dovrai farlo davanti allo stesso tribunale. Il “primo” è quello del deposito del ricorso, non quello che si pronuncia per primo: è una differenza rispetto alla regola generale sulla competenza del Codice, che guarda invece all’apertura della procedura.
Su questo punto, però, non c’è unanimità. Il Tribunale di Ivrea, già nel 2022 (3 marzo 2022, sotto la vecchia legge 3/2012), aveva ritenuto ammissibile la procedura di un familiare presentata nel foro della propria residenza, anche se altri familiari avevano già avviato procedure altrove, osservando che la norma serve ad agevolare l’accesso alla tutela, non a costringere il debitore a sostenere costi per agire in una città lontana. È una lettura “facoltativa” della regola, che la dottrina più attenta considera ragionevole, ma che non si può dare per scontata.
C’è poi un risvolto pratico che pochi considerano: la relazione del Gestore della crisi viene redatta da un OCC che opera in un determinato ambito territoriale. Se la procedura deve “trasferirsi” davanti a un altro tribunale, può rendersi necessario chiedere un nuovo Gestore all’OCC competente, pur riutilizzando la documentazione già raccolta.
Il consiglio, quindi, è di coordinarsi prima. Se entrambi i coniugi, o più familiari, hanno debiti collegati, la scelta tra domanda unica e domande separate, e davanti a quale tribunale, va fatta insieme e all’inizio. Presentare una domanda “di corsa” da soli, senza pensare alla posizione dell’altro, può complicare la strada a chi viene dopo.
Rischio di dover pagare io i debiti di mio marito?
No, per effetto della procedura familiare non si diventa debitori dei debiti personali dell’altro coniuge. È la conseguenza diretta del principio di distinzione delle masse, che abbiamo visto nel primo blocco.
Detto in modo semplice: con la domanda familiare tu metti a disposizione i tuoi beni e i tuoi redditi per pagare i tuoi creditori personali e i creditori comuni (ad esempio la banca del mutuo cointestato). Non paghi la finanziaria con cui tuo marito ha fatto un prestito a suo esclusivo nome. Se nella liquidazione controllata viene venduto un immobile di tua esclusiva proprietà, il ricavato va ai tuoi creditori e a quelli comuni, non a quelli esclusivi di tuo marito.
C’è un limite reale, però, che non va nascosto. Se hai firmato come garante o coobbligata, quel debito è anche tuo, e lo era già prima della procedura. La procedura familiare non lo crea, ma non lo cancella nemmeno: lo tratta come debito tuo. È per questo che l’attribuzione di ogni singolo debito alla massa corretta è il lavoro più importante della preparazione.
E se il piano di tuo marito fallisce? Sulla revoca dell’omologazione per inadempimento o per atti in frode di un solo familiare la legge non dice nulla di specifico. La dottrina prevalente, e un orientamento di buon senso, ritengono che il giudice debba poter limitare gli effetti della revoca al solo familiare inadempiente, senza travolgere chi ha rispettato il proprio piano. Ma non esiste ancora un orientamento consolidato, e questo è un rischio da mettere in conto quando si sceglie la domanda unica.
In sintesi: la procedura familiare ti protegge dai debiti esclusivi dell’altro, ma non ti protegge da quelli che hai firmato tu. Conoscere esattamente cosa hai firmato è il primo passo per dormire tranquilli.
E se il giudice pensa che ci siamo indebitati con leggerezza?
È la paura più diffusa, soprattutto quando i finanziamenti sono stati tanti e ravvicinati. La risposta onesta è che la valutazione esiste, ma è meno severa di quanto molti credano.
Per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’articolo 69 CCII richiede che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Non basta la semplice imprudenza. La Cassazione, con l’ordinanza 27 luglio 2023, n. 22890, ha chiarito che la valutazione va fatta secondo il nuovo criterio dell’articolo 69, e non con i parametri più rigidi della vecchia legge 3/2012, che guardavano alla “ragionevole prospettiva” di adempiere al momento del debito. Il legislatore ha voluto un filtro più stretto sulle cause di esclusione e più aperto sull’accesso.
Nella procedura familiare, poi, la colpa di uno non si trasferisce automaticamente all’altro. Il Tribunale di Torino, con una sentenza del 15 maggio 2026, ha omologato un piano familiare di due coniugi conviventi verificando separatamente la posizione soggettiva di ciascuno. È coerente con la logica delle masse distinte.
C’è però un limite reale: la negligenza della banca non assolve automaticamente il debitore. La Cassazione, con la sentenza 24 luglio 2025, n. 21048, ha affermato che il fatto che la banca abbia concesso con leggerezza un finanziamento che ha aggravato la situazione non esclude, di per sé, la colpa grave del sovraindebitato. Le due valutazioni viaggiano separate.
E la banca che ha prestato sapendo che non potevate restituire? L’articolo 69, comma 2, stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento, o che ha violato i principi sulla valutazione del merito creditizio (articolo 124-bis del Testo unico bancario), non può presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta. La Cassazione, con la sentenza 22 luglio 2025, n. 20672, ha però precisato che quel creditore può comunque contestare la legittimità della proposta: perde solo l’argomento della convenienza. È una tutela concreta, ma non uno scudo totale.
Quanto tempo abbiamo davvero prima che sia troppo tardi?
La legge non fissa un termine per presentare la domanda di sovraindebitamento: si può fare finché si è sovraindebitati. È una buona notizia. Ma “non c’è un termine” non significa “c’è tutto il tempo del mondo”.
Il tempo, in queste vicende, lo scandiscono i creditori. Un pignoramento dello stipendio toglie ogni mese una parte del reddito, e ogni mese che passa sono soldi che non torneranno. Un pignoramento immobiliare corre verso l’asta: una volta avvenuta la vendita, l’immobile è perso e nessuna procedura lo farà rientrare nel patrimonio della famiglia. Una procedura di sovraindebitamento avviata prima dell’aggiudicazione può invece consentire di chiedere la sospensione dell’esecuzione e di gestire la casa dentro un piano o, al peggio, dentro una liquidazione ordinata.
C’è poi un secondo tempo, meno visibile: quello della preparazione. Una domanda familiare richiede la documentazione di due persone, l’attribuzione corretta di ogni debito, la relazione del Gestore. Non si fa in una settimana. Chi arriva quando l’asta è già fissata ha margini molto più stretti di chi arriva al primo precetto.
Infine c’è il tempo che conta per la valutazione della colpa grave: i comportamenti degli ultimi mesi vengono letti dal giudice. Chiedere nuovi prestiti per pagare i vecchi, quando ormai la situazione è compromessa, è proprio il tipo di condotta che può trasformare una difficoltà in una colpa. Fermarsi in tempo e chiedere un parere è, anche da questo punto di vista, la scelta più prudente.
Il limite reale da conoscere: un’esdebitazione già ottenuta negli ultimi cinque anni, o già ottenuta due volte, impedisce l’accesso alla ristrutturazione del consumatore (articolo 69, comma 1). E l’esdebitazione dell’incapiente, come detto, si può chiedere una sola volta nella vita. Sono strumenti da usare bene, perché non sono ripetibili all’infinito.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite con dati realistici ma ipotetici: servono a mostrare come ragiona la procedura, non descrivono casi reali.
Ipotesi 1 — Coniugi conviventi, entrambi consumatori, mutuo cointestato in regola
Situazione di partenza. Marito e moglie conviventi, due figli. Mutuo ipotecario cointestato sulla casa di abitazione: debito residuo 118.740 €, rata mensile 612 €, pagata regolarmente. Debiti personali del marito: prestito personale 14.270 € e carta revolving 9.615 €, totale 23.885 €. Debiti personali della moglie: due finanziamenti al consumo, 21.380 € complessivi. Redditi netti: marito 1.870 € al mese, moglie 1.240 € al mese. Spese necessarie al sostentamento della famiglia stimate nella relazione del Gestore: 2.050 € al mese, oltre alla rata del mutuo.
Sviluppo. Reddito familiare 3.110 €, meno sostentamento 2.050 € e rata del mutuo 612 € = 448 € al mese disponibili. Poiché le masse sono distinte, la disponibilità va attribuita a ciascuno in proporzione al contributo. Ipotizziamo che il Gestore attribuisca al marito 270 € e alla moglie 178 € al mese. Il mutuo, essendo in regola, resta fuori dalla procedura ai sensi dell’articolo 67, comma 5.
Piano del marito: 270 € × 60 mesi = 16.200 €, destinati ai suoi creditori personali (23.885 €), con una percentuale di soddisfazione di circa il 67,8%. Piano della moglie: 178 € × 60 mesi = 10.680 €, destinati ai suoi creditori (21.380 €), circa il 49,9%.
Esito. Una domanda unica, un solo Gestore, un solo giudice. Ma due piani di riparto separati: nessun euro della moglie va ai creditori del marito, e viceversa. Se il giudice omologa ed entrambi eseguono, alla fine dei 60 mesi le parti residue dei debiti personali sono esdebitate e la casa resta alla famiglia, con il mutuo che prosegue normalmente. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice la valuterà rispetto all’alternativa liquidatoria del solo coniuge suo debitore.
Ipotesi 2 — Marito ex artigiano, moglie consumatrice garante
Situazione di partenza. Il marito ha chiuso una ditta individuale nel 2023: debiti verso fornitori 47.320 € e un residuo di leasing 12.960 €. Ha inoltre un prestito personale di 8.450 €. La moglie, dipendente part-time con 980 € netti al mese, ha firmato una fideiussione per un fido bancario dell’attività del marito, oggi esposto per 18.600 €; ha anche un suo finanziamento auto di 6.230 €. Nessun immobile, conviventi in affitto.
Sviluppo. La coppia pensa a un piano del consumatore familiare. Ma il marito ha una debitoria mista (d’impresa e personale), e quindi non è consumatore: in base all’articolo 66, comma 1, la ristrutturazione del consumatore non si può usare per la domanda unica, come ha deciso il Tribunale di Lecce nel novembre 2025. Anche la posizione della moglie va verificata: la sua fideiussione è collegata all’attività del marito. Se lei non aveva alcun ruolo nell’impresa, potrebbe restare consumatrice; ma alla luce della sentenza di Cassazione n. 29746/2025 e del legame familiare con l’impresa garantita, la qualifica non è scontata.
Opzioni realistiche: (a) concordato minore familiare, se c’è un apporto esterno apprezzabile (ad esempio un familiare disposto a mettere 9.500 €), con la necessità di raggiungere le maggioranze per ciascuna massa; (b) liquidazione controllata familiare: il marito, se ha un reddito da nuovo lavoro, mette a disposizione la quota eccedente il mantenimento per tre anni; la moglie, con un reddito vicino alla soglia di sostentamento, potrebbe risultare incapiente e, grazie al correttivo, essere attratta nella stessa liquidazione, purché per il marito ci sia attivo da distribuire.
Esito. Nessuna delle due strade è la “migliore in astratto”. La scelta dipende da numeri che si leggono solo sui documenti: presenza di finanza esterna, reddito effettivo del marito, qualifica della moglie. Quello che la simulazione mostra è che partire dalla procedura sbagliata significa ricevere un rigetto e ricominciare da capo, avendo perso mesi preziosi.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Se la domanda di uno dei due ha un problema, che fine fa quella dell’altro?”
Le coppie ci chiedono quasi sempre se possono fare la pratica insieme. Quasi mai ci chiedono cosa succede se, dentro quella pratica, uno dei due “non passa”. Eppure è la domanda che decide se la procedura familiare è davvero la scelta giusta.
Il caso tipico: tutti e due presentano una ristrutturazione del consumatore, ma il giudice ritiene che uno dei coniugi abbia causato il proprio indebitamento con colpa grave, oppure che non sia consumatore. Cosa succede all’altro?
Qui la giurisprudenza è divisa. Un primo orientamento sostiene che la domanda unitaria sia inscindibile: se uno dei ricorrenti è inammissibile, cade tutto, perché il giudice non potrebbe riscrivere il piano togliendo un pezzo. Un secondo orientamento, espresso ad esempio dal Tribunale di Sondrio nel novembre 2024, separa le posizioni: respinge la domanda di chi non ha i requisiti e prosegue per l’altro. Parte della dottrina suggerisce anche una via intermedia: assegnare ai ricorrenti un termine per modificare il piano, salvo che la posizione esclusa sia decisiva (ad esempio perché l’attivo proveniva proprio da quel familiare).
Lo stesso problema si ripropone dopo l’omologazione: se uno dei due non paga le rate del proprio piano, rischia di trascinare nella revoca anche l’altro? La legge non lo dice. Ci sono buoni argomenti per limitare la revoca al solo inadempiente, ma nessuna certezza.
Cosa ne ricaviamo, in pratica? Che la domanda unica conviene quando le due posizioni sono solide entrambe. Se una delle due presenta un punto debole serio (una qualifica dubbia, una storia di finanziamenti che può far pensare alla colpa grave, un’attività d’impresa non chiusa), può essere più prudente presentare domande separate e coordinate ai sensi del comma 4, così che il problema dell’uno non diventi il problema dell’altro. È una valutazione da fare prima del deposito, a mente fredda, e nessun modulo la fa al posto vostro.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali più utili per chi sta valutando una procedura familiare di sovraindebitamento. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta in questo tema.
1. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2026, n. 11676. La moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati e ipotecari nella ristrutturazione del consumatore consente di sospendere pagamenti e interessi legali per l’intero biennio, senza obbligo di iniziare a pagare prima; gli interessi però maturano e vanno calcolati. Rilevanza: è lo strumento principale per gestire il mutuo cointestato che la coppia non riesce più a pagare.
2. Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. Pronunciandosi sulla moratoria annuale della vecchia legge 3/2012, la Corte l’ha qualificata come sospensione, con un termine che indica l’inizio dell’adempimento. Rilevanza: è il precedente da cui muove la successiva pronuncia del 2026 e che ha acceso il dibattito sul biennio dell’articolo 67.
3. Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4622. Nei piani e negli accordi della legge 3/2012 è ammissibile prevedere il pagamento dei creditori prelatizi con una dilazione superiore all’anno dall’omologazione. Rilevanza: conferma la flessibilità dei piani rispetto ai creditori garantiti, tema centrale quando c’è una casa di famiglia.
4. Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150. Nel piano del consumatore della legge 3/2012 si può prevedere una dilazione iniziale anche ultrannuale dei debiti prelatizi, purché i creditori possano esprimersi sulla proposta. Rilevanza: collega la dilazione dei creditori garantiti al loro diritto di interlocuzione.
5. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Non è consumatore la persona fisica che ha prestato fideiussioni funzionalmente collegate all’attività di una società in cui era socia rilevante o amministratrice. Rilevanza: decisiva per la coppia in cui un coniuge ha garantito l’impresa dell’altro o di famiglia: la qualifica determina quale procedura familiare è accessibile.
6. Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890. L’accesso del consumatore va valutato alla luce del criterio della colpa grave dell’articolo 69 CCII e non dei vecchi parametri della legge 3/2012. Rilevanza: definisce il filtro soggettivo che il giudice applica a ciascun coniuge.
7. Cass. civ., 24 luglio 2025, n. 21048. La leggerezza della banca nel concedere credito non esclude di per sé la colpa grave del debitore che si è sovraindebitato. Rilevanza: segna il limite dell’argomento “la banca non doveva prestarmi quei soldi”.
8. Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento perde la possibilità di contestare la convenienza della proposta, ma può ancora contestarne la legittimità. Rilevanza: chiarisce la reale portata dell’articolo 69, comma 2, nei confronti delle banche della coppia.
9. Cass. civ., Sez. I, 28 luglio 2025, n. 21731. Il reclamo contro il decreto di inammissibilità della ristrutturazione del consumatore va proposto al tribunale in composizione collegiale. Rilevanza: indica la strada processuale corretta se la domanda familiare viene dichiarata inammissibile.
10. Trib. Lecce, 3 novembre 2025. Va respinta la domanda unitaria di ristrutturazione del consumatore presentata da due coniugi se anche uno solo ha una debitoria mista; per quel coniuge resta la liquidazione controllata. Rilevanza: è il precedente più diretto sul caso “coppia con un ex imprenditore”.
11. Trib. Forlì, 19 gennaio 2024. La separazione legale, e quindi la mancata convivenza, non impedisce la domanda unitaria dei coniugi. Rilevanza: apre la procedura familiare alle coppie separate con debiti di origine comune.
12. Trib. Bologna, 19 novembre 2024. È inammissibile la domanda congiunta di coniugi divorziati, che non rientrano più nella nozione di famiglia dell’articolo 66. Rilevanza: segna il confine soggettivo della procedura familiare.
13. Trib. Modena, 31 marzo 2023. Anche con ricorso unico, si aprono distinte procedure di liquidazione per ciascun patrimonio, con inventari, stati passivi e riparti separati. Rilevanza: mostra in concreto cosa significa la distinzione delle masse.
14. Trib. Nola, 12 giugno 2024. Nel concordato minore familiare le maggioranze devono essere raggiunte per ciascun coniuge; non basta il consenso sui creditori di uno solo. Rilevanza: avverte le coppie che scelgono il concordato minore.
15. Trib. Padova, 19 gennaio 2026. In una procedura familiare con domanda unitaria, il mutuo sulla casa di abitazione è stato mantenuto fuori dalla procedura ai sensi dell’articolo 67, comma 5, avendo i debitori ripreso a pagare regolarmente. Rilevanza: dimostra che la casa di famiglia può essere salvata anche nella procedura unica.
16. Trib. Rimini, 24 luglio 2025. È ammissibile la domanda congiunta di esdebitazione dell’incapiente proposta da coniugi conviventi con sovraindebitamento di origine comune. Rilevanza: utile per le coppie in cui nessuno dei due ha beni o redditi da offrire.
17. Trib. Avellino, 26 novembre 2024. La liquidazione controllata familiare richiede che almeno uno dei membri non versi in condizione di incapienza. Rilevanza: chiarisce il limite dell’”attrazione” dell’incapiente nella liquidazione.
18. Trib. Sondrio, 21 novembre 2024. In una domanda unitaria di liquidazione controllata, il tribunale ha respinto la domanda del solo familiare privo dei requisiti (imprenditore sopra soglia) e aperto la procedura per l’altro. Rilevanza: esempio di separazione delle posizioni quando uno dei familiari “non passa”.
19. Trib. Bari, 8 ottobre 2023. Non si possono cumulare nella stessa domanda familiare richieste di procedure diverse; le domande eterogenee vanno separate. Rilevanza: impone di scegliere per la coppia un unico strumento.
20. Trib. Pescara, 23 luglio 2024. Il ricorso congiunto porta vantaggi pratici (un solo OCC, stesso liquidatore, concentrazione della competenza), ma il principio di separazione tra le procedure resta pienamente operativo. Rilevanza: sintetizza vantaggi e limiti della “pratica unica”.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Una procedura familiare è, prima di tutto, un lavoro di precisione su due posizioni debitorie che devono stare insieme senza confondersi. Ecco cosa facciamo, passo per passo:
1. Ricostruiamo la mappa dei debiti di entrambi i coniugi, attribuendo ogni singola posizione alla massa corretta (solo marito, solo moglie, comune) sulla base di contratti, fideiussioni ed estratti.
2. Verifichiamo la qualifica soggettiva di ciascun familiare, esaminando partite IVA cessate, ruoli societari e fideiussioni alla luce della giurisprudenza più recente, per stabilire quali procedure sono realmente accessibili alla coppia.
3. Accertiamo i presupposti dell’articolo 66: convivenza, origine comune del debito, appartenenza alla nozione di famiglia, raccogliendo la documentazione anagrafica e contrattuale che li prova.
4. Confrontiamo domanda unica e domande separate coordinate, valutando se il punto debole di un coniuge rischia di compromettere la posizione dell’altro, e indichiamo la struttura più prudente.
5. Impostiamo la proposta e il piano con riparti distinti per ciascuna massa, calcolando la disponibilità di ciascuno e le percentuali di soddisfazione dei creditori personali e comuni.
6. Studiamo la tutela della casa di famiglia, verificando i requisiti dell’articolo 67, comma 5, oppure costruendo la moratoria sui crediti ipotecari con il calcolo degli interessi legali maturati nel biennio.
7. Chiediamo al giudice le misure protettive, come la sospensione dei pignoramenti in corso sullo stipendio o sull’immobile, quando ne ricorrono i presupposti.
8. Rispondiamo alle osservazioni dei creditori, anche facendo valere l’articolo 69, comma 2, nei confronti delle banche che hanno violato le regole sul merito creditizio.
9. Proponiamo i reclami e, se necessario, il ricorso per cassazione contro i decreti di inammissibilità o le sentenze sfavorevoli.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi affronta una procedura familiare, l’abilitazione più rilevante è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita all’attività di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno i criteri con cui il Gestore redige la relazione, attribuisce i debiti alle masse e valuta la meritevolezza di ciascun familiare. Impostiamo la domanda sapendo già quali domande arriveranno dall’altra parte del tavolo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi costruisce il piano è lo stesso difensore che, se serve, lo sostiene in reclamo e davanti alla Suprema Corte, senza cambi di linea né passaggi di consegne.
Sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi sulla struttura giuridica della domanda e sul contenzioso, i secondi sulla ricostruzione dei redditi, dei flussi e della sostenibilità dei piani di ciascun coniuge.
Per chiudere
Tre messaggi da portare via da questa guida. Il primo: sì, marito e moglie (e conviventi, e altri familiari) possono presentare un’unica domanda di sovraindebitamento, se convivono o se i debiti hanno un’origine comune. Il secondo: la domanda è unica, ma i patrimoni restano separati; nessuno paga i debiti esclusivi dell’altro, ma ciascuno risponde di quelli che ha firmato. Il terzo: la procedura va scelta in base alla qualifica di entrambi, e la domanda unica conviene quando nessuna delle due posizioni ha punti deboli capaci di trascinare giù l’altra.
Sono valutazioni che si giocano sul modo in cui l’Organismo di Composizione della Crisi e il Gestore leggono la situazione della coppia. È per questo che lo Studio Monardo è attrezzato proprio su questo tema: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e affianca a questa conoscenza dall’interno la possibilità di seguire la difesa fino in Cassazione, con uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sulla stessa pratica.
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