Dal 1° gennaio 2026 chi vende Bitcoin su un exchange paga il 33% sulla plusvalenza. Chi vende un ETP che replica il prezzo di Bitcoin, comprato tramite la propria banca o il proprio broker, paga il 26%.
Il sottostante è lo stesso, il trattamento fiscale no, è una delle conseguenze meno discusse della nuova tassazione delle cripto-attività e riguarda chiunque stia decidendo come costruire o mantenere un’esposizione al settore.
La differenza di aliquota è il dato più evidente, ma non è l’unico e non è necessariamente il più importante, perché cambiano anche il modo in cui si usano le perdite, gli adempimenti dichiarativi e la natura stessa del rischio che ci si assume.
Perché le criptovalute pagano il 33% e gli ETP il 26%
L’aumento dell’aliquota nasce dalla legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), che ha portato l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività dal 26% al 33% a partire dai redditi realizzati dal 1° gennaio 2026. La stessa norma ha cancellato, già dal 2025, la franchigia di 2.000 euro sotto la quale i guadagni non erano tassati.
La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) ha poi introdotto un’unica eccezione: restano al 26% i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al regolamento MiCAR. Si tratta di una categoria ristretta, che non comprende le stablecoin ancorate al dollaro come USDT e USDC, tassate al 33% come Bitcoin ed Ethereum.
Gli ETP (Exchange Traded Product) e gli ETN (Exchange Traded Note) su criptovalute seguono invece una strada diversa, e non perché il legislatore lo abbia deciso ora. Con la circolare 30/E del 27 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli strumenti finanziari con sottostante in valute virtuali non si qualificano come cripto-attività ai fini fiscali. Restano, infatti, titoli e come tali generano redditi diversi di natura finanziaria tassati con l’aliquota ordinaria del 26%.
Dal 2026 si è quindi creata un’asimmetria: lo stesso rischio di mercato, due imposte diverse.
Un esempio pratico
Su una plusvalenza di 10.000 euro l’imposta è di 3.300 euro nel caso delle criptovalute detenute direttamente e di 2.600 euro nel caso di un ETP: 700 euro di differenza.
Su 50.000 euro di plusvalenza il divario sale a 3.500 euro, su 100.000 euro a 7.000.
Sono cifre che pesano, ma vanno confrontate con i costi dell’alternativa. Gli ETP applicano una commissione di gestione annua che incide sul valore dello strumento indipendentemente dall’andamento del prezzo e a cui si aggiungono le commissioni di negoziazione dell’intermediario. Su orizzonti lunghi, quel costo ricorrente può assorbire una parte del vantaggio fiscale, che invece si realizza una sola volta, al momento della vendita.
Cambia anche la gestione delle minusvalenze
Le minusvalenze da cripto-attività appartengono a una categoria a sé, introdotta nell’articolo 67 del TUIR alla lettera c-sexies. Possono essere compensate soltanto con plusvalenze della stessa natura, cioè altre operazioni su cripto-attività, nei quattro anni successivi.
Le minusvalenze realizzate su ETP ed ETN, invece, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria e possono essere compensate con le plusvalenze generate da azioni, obbligazioni, certificati e derivati, sempre entro quattro anni. Una perdita su un ETP crypto può ridurre le tasse su un guadagno azionario, una perdita su Bitcoin detenuto in wallet no.
Dichiarazione: quadro RW oppure niente
Il terzo elemento riguarda gli adempimenti. Chi detiene criptovalute in self-custody o su exchange esteri deve indicarle nel quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale, calcolare autonomamente le plusvalenze nel quadro RT e versare l’imposta. Su queste attività si applica inoltre l’imposta sul valore delle cripto-attività del 2 per mille annuo.
Chi acquista un ETP tramite un intermediario italiano in regime amministrato si trova nella situazione opposta: la banca o il broker calcola e versa l’imposta, gestisce lo «zainetto fiscale» delle minusvalenze e non c’è alcun quadro RW da compilare. Sul dossier titoli si paga l’imposta di bollo, anch’essa del 2 per mille annuo.
Attenzione: se l’ETP è detenuto presso un intermediario estero che non opera come sostituto d’imposta, gli adempimenti tornano a carico del contribuente, quadro RW compreso.
Di seguito, una tabella di confronto:
| Elemento | Cripto detenute direttamente | ETP/ETN su cripto |
|---|---|---|
| Aliquota sulle plusvalenze (2026) | 33% | 26% |
| Compensazione delle minusvalenze | solo con altre cripto-attività | con azioni, obbligazioni, derivati |
| Quadro RW | sì, per wallet ed exchange esteri | no, con intermediario italiano |
| Calcolo e versamento dell’imposta | a carico del contribuente | a carico dell’intermediario (regime amministrato) |
| Imposta patrimoniale | 2 per mille sul valore | imposta di bollo 2 per mille sul dossier |
| Costi ricorrenti | commissioni dell’exchange | commissione di gestione annua più negoziazione |
Quello che il fisco non dice
Un ETN è giuridicamente un titolo di debito, di conseguenza chi lo compra non possiede Bitcoin, ma un credito verso l’emittente, di norma garantito da criptovalute depositate presso un custode. Significa assumersi un rischio di controparte che nella detenzione diretta non esiste. Sul fronte opposto, la detenzione diretta comporta il rischio di custodia: chi perde le chiavi private perde l’accesso ai propri fondi, e chi lascia le somme su un exchange è esposto all’affidabilità della piattaforma.
Ci sono poi differenze operative: le criptovalute si scambiano 24 ore su 24, gli ETP seguono gli orari del mercato su cui sono quotati. Le prime possono essere trasferite, utilizzate in applicazioni decentralizzate o messe a staking, i secondi no.
Una precisazione necessaria: la finestra per realizzare plusvalenze all’aliquota del 26% si è chiusa il 31 dicembre 2025,e la rivalutazione agevolata al 18% è scaduta il 30 novembre dello stesso anno. Oggi, sulle vendite di cripto-attività, il 33% si applica a prescindere da quando l’acquisto è stato effettuato. Quello che resta legato alla fine dell’anno è la gestione delle minusvalenze in scadenza, che vanno utilizzate entro il quarto anno successivo a quello in cui sono state realizzate, come anche eventuali novità nella prossima legge di Bilancio. L’asimmetria tra cripto-attività e strumenti finanziari regolamentati, infatti, è stata oggetto di richieste di intervento da parte degli operatori del settore, e non è escluso che il legislatore ci torni sopra.
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