La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25597/2026, ha ribadito un principio che negli ultimi anni si è consolidato in giurisprudenza: la Carta del docente non è un beneficio riservato esclusivamente a chi insegna in senso stretto, ma spetta anche al personale educativo delle scuole e delle istituzioni educative statali. Una decisione che riapre il dibattito su un tema caldo per migliaia di lavoratori della scuola e che, ancora una volta, mette in discussione i criteri con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finora selezionato i beneficiari del bonus da 500 euro annui, oggi ridimensionato a importi inferiori ma sempre centrale nella formazione professionale del comparto scuola.
Cosa dice l’ordinanza 25597/2026 della Cassazione
Nel provvedimento, i giudici della Sezione Lavoro chiariscono un punto che sembrava già acquisito dopo precedenti pronunce, ma che continua a generare contenzioso: gli educatori, pur svolgendo una funzione diversa da quella didattica in senso stretto, partecipano a pieno titolo al percorso di crescita, formazione e istruzione degli studenti.
Secondo la Cassazione, il personale educativo non si limita alla gestione della vita quotidiana degli allievi, un compito che spesso viene erroneamente ridotto a mera assistenza materiale o organizzativa. Al contrario, gli educatori contribuiscono alla formazione umana e culturale dei ragazzi, operando in coordinamento con il personale docente delle scuole. Questo elemento è determinante: la funzione educativa, pur distinta da quella docente sul piano organizzativo e contrattuale, condivide con essa la stessa finalità pedagogica, ovvero l’accompagnamento dello studente nel suo sviluppo personale, relazionale e culturale.
È proprio su questa sovrapposizione funzionale che si fonda il riconoscimento del diritto alla Carta docente anche per chi non impartisce lezioni frontali ma lavora comunque, quotidianamente, a fianco degli studenti nei convitti, negli educandati e nelle altre istituzioni educative statali.
L’ordinanza 25597/2026 si inserisce in un filone interpretativo che la Cassazione ha già tracciato con diverse pronunce precedenti. Già nel 2022, con la sentenza n. 32104, la Suprema Corte aveva affermato che la Carta elettronica del docente spetta indistintamente a tutto il personale docente, incluso quello educativo, evidenziando come la distinzione tra i due ruoli non fosse sufficiente a giustificare un trattamento economico differenziato.
Negli anni successivi, altre pronunce hanno confermato e rafforzato questo orientamento, tra cui la sentenza n. 4810 del 2025 e la sentenza n. 27872 del 2024, che hanno richiamato anche la contrattazione collettiva a sostegno della tesi dell’equiparazione. Il CCNL Comparto Scuola 2016 2018, infatti, colloca il personale docente ed educativo nella medesima area professionale del personale docente, includendo espressamente gli insegnanti di ogni ordine e grado e il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili. Un impianto contrattuale poi confermato dal più recente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019 2021, sottoscritto nel gennaio 2024.
Perché la funzione educativa equivale a quella docente
Il cuore del ragionamento giuridico ruota attorno alla definizione di funzione docente, che la descrive come l’attività di trasmissione della cultura, di elaborazione critica di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani alla formazione umana e critica della loro personalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, il personale educativo è assimilato sul piano funzionale a questa definizione, pur mantenendo competenze specifiche di tipo psicopedagogico, metodologico e organizzativo relazionale.
In altre parole, l’educatore non insegna una materia scolastica, ma svolge un ruolo altrettanto rilevante nella crescita dello studente, lavorando su aspetti emotivi, relazionali e comportamentali che sono parte integrante del percorso educativo complessivo. Per questo motivo la Cassazione ritiene irragionevole una differenziazione di trattamento economico tra due figure professionali che condividono, nella sostanza, gli stessi doveri formativi e lo stesso obiettivo pedagogico.
Cosa cambia ora per gli educatori: gli effetti pratici
La conferma arrivata con l’ordinanza 25597/2026 ha ricadute concrete per migliaia di educatori in servizio nelle scuole e nelle istituzioni educative italiane, sia a tempo indeterminato sia, secondo alcune pronunce di merito, anche a tempo determinato. In pratica, chi finora non ha ricevuto l’accredito della Carta docente sulla piattaforma dedicata potrà avviare un ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto e, di conseguenza, la somma corrispondente per gli anni in cui è stato escluso.
L’importo della Carta docente è variato negli anni: originariamente fissato a 500 euro annui, il beneficio è stato successivamente ridotto e per l’anno scolastico 2025/2026 è stato di 383 euro. Nonostante le variazioni, il principio di fondo resta invariato: la somma è destinata a sostenere l’aggiornamento professionale e la formazione continua del personale, e su questo presupposto si fonda anche il diritto degli educatori a percepirla.
Il valore retroattivo: si può recuperare quanto non percepito
Uno degli aspetti più rilevanti per chi ha subito l’esclusione riguarda proprio la retroattività del beneficio. Diverse pronunce dei tribunali del lavoro, sulla scia degli orientamenti della Cassazione, hanno riconosciuto agli educatori il diritto a ottenere le somme non percepite anche per più annualità scolastiche pregresse. In alcuni casi concreti, tribunali locali hanno condannato il Ministero a corrispondere cifre superiori ai 3.000 euro, calcolate sommando gli importi dovuti per diversi anni scolastici consecutivi in cui l’educatore ricorrente non aveva ricevuto l’accredito.
Va precisato che il diritto al recupero è comunque soggetto ai termini di prescrizione ordinaria, generalmente quinquennale per i crediti di lavoro, motivo per cui è consigliabile agire tempestivamente per non perdere il diritto a percepire le somme relative alle annualità più risalenti.
Come richiedere il riconoscimento del diritto
Per gli educatori che si trovano nella condizione di non aver mai ricevuto la Carta docente, il percorso più efficace resta quello del ricorso al giudice del lavoro, spesso supportato da organizzazioni sindacali che negli anni si sono specializzate proprio su questo tipo di contenzioso. La documentazione necessaria comprende generalmente:
- il contratto di lavoro che attesti l’inquadramento come personale educativo
- le annualità scolastiche per cui si richiede il riconoscimento
- eventuali comunicazioni con l’amministrazione scolastica relative alla mancata erogazione.
È inoltre utile fare riferimento esplicito ai precedenti giurisprudenziali, incluso il recente pronunciamento della Cassazione, per rafforzare la fondatezza della richiesta.
Le organizzazioni sindacali della scuola hanno accolto con favore la conferma arrivata dalla Cassazione, sottolineando come si tratti di un ulteriore tassello in un percorso di riconoscimento dei diritti che coinvolge non solo gli educatori, ma potenzialmente anche altre categorie di personale scolastico, come il personale ATA, per il quale già in passato erano state avanzate richieste analoghe di estensione del beneficio.
Resta aperto anche il fronte relativo al personale precario, per il quale la questione si intreccia con i principi di non discriminazione stabiliti a livello europeo. Non a caso, proprio nel corso del 2026 la Sezione Lavoro della Cassazione ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su una questione collegata, relativa al diritto alla Carta docente per i docenti assunti con contratto a tempo determinato e parziale, segno che la materia è tuttora in evoluzione e destinata a ulteriori chiarimenti nei prossimi mesi.
Dott. Giovanni Matano
Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell’ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche …
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