I debiti con il Fisco si cancellano con il sovraindebitamento?
Dipende: alcune voci sì, altre no, e la risposta cambia a seconda della procedura scelta. La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sul sovraindebitamento, pubblicata il 26 giugno 2026 e oggetto di consultazione pubblica fino al 24 luglio 2026, chiarisce per la prima volta in modo organico cosa il Fisco considera negoziabile e cosa resta fuori. Se ha cartelle inevase, sta valutando una procedura o sta già trattando con l’Erario, quello che segue riguarda direttamente il suo caso.
Perché la bozza AdE di luglio 2026 è un fatto nuovo
La pubblicazione, il 26 giugno 2026, della Parte II della bozza di circolare sui profili fiscali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rappresenta la seconda tappa di un percorso articolato in quattro parti. Non è un dettaglio di procedura interna: è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate prende posizione scritta, sistematica e pubblica su come intende comportarsi in ciascuna delle procedure di sovraindebitamento previste dal CCII.
Il documento esamina le procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione dei soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale, offrendo significativi chiarimenti interpretativi e promuovendo un confronto con gli operatori volto a favorire un’applicazione più uniforme del Codice della crisi.
In particolare, la Parte II del documento di prassi esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione con riguardo alle disposizioni di carattere generale (artt. 65-66), alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), al concordato minore (artt. 74-83), alla liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277) e all’esdebitazione (artt. 278-283).
La bozza è un lungo documento di 124 pagine e riguarda le procedure rivolte ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ridisegnate dal Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024).
Fino a oggi, chi lavorava a un piano con debiti fiscali si muoveva in un vuoto interpretativo: gli uffici locali dell’AdE applicavano orientamenti disomogenei, con risultati diversi da città a città. La bozza punta a colmare questa lacuna. L’obiettivo dell’Agenzia è un documento di prassi unitario sui profili fiscali del Codice della crisi, per dare a uffici e operatori un’interpretazione omogenea.
L’Agenzia delle Entrate deve aderire al piano di sovraindebitamento?
No, ma la sua opposizione ha limiti precisi e può essere superata dal giudice. Questa risposta vale per il concordato minore — la procedura per imprenditori, professionisti e titolari di partita IVA — e riguarda uno degli aspetti più fraintesi della materia.
Il CCII prevede che i creditori pubblici, inclusa l’AdE, possano votare contro il piano. Tuttavia, quando il piano è approvato dalla maggioranza dei creditori e il Fisco dissente, il tribunale può omologarlo comunque attraverso il meccanismo del cram down fiscale, cioè l’omologazione forzosa del piano anche in assenza del voto favorevole dell’Erario, a condizione che la proposta garantisca al creditore pubblico un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
La presenza di debiti fiscali richiede un’attenzione ancora maggiore, perché l’Amministrazione finanziaria potrà contestare durata, convenienza, attendibilità, meritevolezza e possibile esistenza di atti in frode. Questo è il punto che molti piani ignorano: non basta proporre una percentuale di soddisfazione, bisogna dimostrare che quella percentuale è maggiore di quanto si otterrebbe liquidando tutto. Ed è proprio su questa comparazione che la bozza di circolare AdE introduce finalmente un parametro di riferimento.
Il silenzio-assenso del creditore pubblico è un altro istituto che la bozza affronta. La regola prevede che, decorsi i termini senza opposizione, il voto dell’AdE si intende favorevole. La Cassazione ha già messo in chiaro le conseguenze dell’inerzia fiscale: Cass. civ. n. 5310/2026 ha stabilito che il creditore pubblico che non propone opposizione nei trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese decade dal diritto di reclamare.
La voce che fa saltare i piani: imposta principale contro accessori
Questo è il punto che quasi nessun articolo sviluppa, ed è invece quello che nella pratica quotidiana provoca i fallimenti negoziali con gli uffici locali dell’AdE.
I clienti arrivano con l’idea generica che “il Fisco non aderisce mai” e costruiscono proposte che trattano il debito erariale come un blocco unico. La bozza di circolare chiarisce invece che l’AdE distingue nettamente tra la quota d’imposta principale — la tassa in senso stretto, l’IVA, l’IRPEF, l’IRES — e gli accessori, cioè sanzioni e interessi di mora.
Questa distinzione non è solo teorica. L’ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 23318 del 15 luglio 2026 (Pres. Iofrida, Rel. Leuzzi) affronta proprio il tema degli effetti dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento sulla riscossione dei crediti erariali, con riguardo a sanzioni e interessi. La vicenda nasce dall’impugnazione di una cartella IVA emessa dopo l’omologa di un accordo che ricomprendeva i debiti fiscali, rispetto al quale l’Agenzia aveva sospeso la riscossione della sola quota d’imposta, proseguendo però il recupero di interessi e sanzioni ritenuti estranei al piano.
La Cassazione ha censurato questa operazione: il piano omologato cristallizza l’intero credito erariale, inclusi accessori. Non è possibile sospendere selettivamente l’esecuzione sulla sorte capitale e continuare a riscuotere separatamente sanzioni e interessi. Questo principio — che richiama il brocardo fraus omnia corrumpit applicato all’esecuzione selettiva del piano — è esattamente quello che la bozza di circolare recepisce e generalizza.
Conseguenza pratica: se si omette di inserire sanzioni e interessi nel piano, non si riduce la pressione fiscale, si crea solo un terreno di contestazione. Chi costruisce la proposta deve mappare ogni voce del debito erariale, separare imposta da accessori, e calibrare la percentuale di soddisfazione su ciascuna categoria. Gli uffici locali si aspettano questa struttura; portare un piano che non la rispetti equivale a presentarsi a un colloquio senza aver letto il regolamento.
Cosa succede alle imposte non pagate dopo l’esdebitazione?
L’esdebitazione — cioè la liberazione definitiva dai debiti residui che non è stato possibile soddisfare durante la procedura — è l’istituto più rivoluzionario del CCII. Ma ha limiti, e il rapporto con i debiti fiscali è uno di quelli che la bozza AdE chiarisce con più attenzione.
La regola generale è che l’esdebitazione estingue anche i debiti tributari non pagati, ma solo quelli inclusi correttamente nel piano o nella liquidazione controllata. I debiti fiscali sorti dopo l’apertura della procedura — per esempio, imposte su redditi prodotti durante la liquidazione — restano esclusi e rimangono esigibili integralmente.
Se correttamente utilizzato, il sovraindebitamento può consentire al consumatore, al professionista, al piccolo imprenditore e al debitore incapiente di accedere a una soluzione sostenibile. Il punto di equilibrio resta quello fissato dal Codice della crisi: il debitore meritevole deve poter ripartire, ma la proposta deve essere seria, trasparente e più conveniente dell’alternativa liquidatoria.
Concretamente: un artigiano con 80.000 euro di IVA non versata, sanzioni per 30.000 euro e interessi per 15.000 euro, che accede alla liquidazione controllata, vede cristallizzarsi l’intero credito erariale (125.000 euro) alla data di apertura della procedura. Se il ricavato della liquidazione copre — per esempio — il 40% del totale, l’esdebitazione può cancellare il resto. Ma se durante la liquidazione continua a produrre reddito e non versa le imposte correnti, quelle non verranno esdebitazionate.
Liquidazione controllata e Agenzia Entrate circolare sovraindebitamento: i profili specifici
La liquidazione controllata — la procedura che affida i beni del debitore a un liquidatore nominato dal tribunale per soddisfare i creditori — è quella in cui il rapporto con il Fisco è più delicato, perché il debitore perde il controllo del patrimonio e l’AdE partecipa come creditore al riparto finale.
La bozza di circolare affronta il coordinamento tra la procedura e le azioni di riscossione erariali. Il principio guida è che, dall’apertura della liquidazione controllata, le azioni esecutive individuali del Fisco sono sospese: l’Erario non può portare avanti pignoramenti o atti di riscossione separati, ma deve insinuarsi nel passivo come qualsiasi altro creditore. Questo vale sia per le cartelle già notificate sia per quelle notificate dopo l’apertura, purché basate su crediti anteriori.
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, con sentenza del 5 giugno 2026, ha omologato un concordato minore proposto da un imprenditore con debiti in prevalenza di origine fiscale, ritenendo il piano ammissibile e fattibile con il 99,91% di voti favorevoli. La pronuncia conferma che le procedure funzionano anche quando il sovraindebitamento è derivato da pregresse attività d’impresa: non è necessario un’origine “pulita” del debito, è necessaria una proposta seria.
Il percorso della circolare continuerà con la pubblicazione in consultazione delle Parti III e IV, dedicate rispettivamente agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. Questo significa che i profili fiscali delle procedure maggiori arriveranno in un documento separato: chi è in concordato preventivo o in accordo di ristrutturazione dovrà attendere le Parti III e IV.
Tre errori da evitare prima di presentare un piano con debiti fiscali
Il primo errore è non verificare lo stato dei debiti erariali prima di depositare la domanda. L’estratto di ruolo — il documento che elenca tutte le cartelle iscritte a nome del debitore — deve essere aggiornato. Sanzioni già prescritte o cartelle viziose vanno contestate separatamente, prima o contestualmente all’apertura della procedura. Inserirle nel piano senza eccepirne la validità equivale a riconoscerle.
Il secondo errore è proporre una percentuale di soddisfazione del Fisco senza calcolarla sulla base dell’alternativa liquidatoria. L’AdE valuta se il piano le offre di più di quanto otterrebbe dalla liquidazione del patrimonio del debitore. Se il piano non dimostra questo, l’Agenzia vota contro, e il giudice può sì imporre il cram down, ma solo se quella dimostrazione è nel piano.
Il terzo errore è non distinguere tra ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore. Il Codice della Crisi ha esteso anche ai debitori civili, ai professionisti, agli imprenditori minori e, più in generale, ai soggetti non fallibili, le logiche di emersione anticipata della crisi, di composizione regolata dell’indebitamento e di reinserimento nel circuito economico. Ma le due procedure non sono equivalenti: la ristrutturazione del consumatore non prevede voto dei creditori, il concordato minore sì. Se si sceglie la procedura sbagliata rispetto alla natura del debito, il piano è inammissibile.
Come ha scritto Rudolf von Jhering, il diritto non è teoria, è forza: e la forza si esercita sapendo quando cedere e quando resistere. Nel rapporto con il Fisco in una procedura di sovraindebitamento, sapere cosa l’AdE considera negoziabile non è un vantaggio tattico; è la condizione minima per non sprecare l’unica seconda possibilità che la legge concede.
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