Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile nuova tassazione del TFR dal 2027, con il rischio per alcuni lavoratori di ritrovarsi una liquidazione più bassa a causa di un maggiore prelievo fiscale.
La questione ha rapidamente assunto anche un carattere politico, tanto da spingere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a intervenire direttamente per smentire l’ipotesi di una “stangata” sul trattamento di fine rapporto.
Ma cosa sta succedendo realmente?
Alla base della polemica c’è il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2027, e in particolare l’abrogazione di una disposizione che contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia sulla tassazione del TFR.
Guardando però l’intero provvedimento, la situazione è diversa da quella prospettata inizialmente: la vecchia disposizione viene formalmente abrogata, ma la tutela viene contemporaneamente riportata all’interno del nuovo Testo unico.
Vediamo quindi cosa cambia davvero per i lavoratori.
TFR, perché si è parlato di una nuova tassazione dal 2027
L’allarme nasce dal decreto legislativo n. 117/2026, con il quale è stata riordinata la disciplina delle imposte sui redditi.
L’articolo 376 prevede infatti l’abrogazione, a partire dall’entrata in vigore del nuovo sistema, dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 296/2006.
Si tratta di una disposizione importante perché contiene una tutela fiscale applicabile al TFR: la cosiddetta clausola di salvaguardia.
Da qui l’interpretazione secondo cui, dal 2027, questa protezione sarebbe scomparsa, con il possibile risultato di una tassazione più pesante della liquidazione per alcuni lavoratori.
La lettura del solo articolo che dispone l’abrogazione, tuttavia, non racconta tutta la storia.
La clausola di salvaguardia sul TFR non scompare
Il nuovo Testo unico contiene infatti la stessa tutela all’articolo 21, comma 11.
La norma stabilisce che, per determinare l’IRPEF dovuta sul TFR, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, devono continuare a essere applicate, se più favorevoli al contribuente, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
In sostanza avviene un’operazione tipica dei Testi unici:
la vecchia disposizione viene abrogata perché il suo contenuto è stato trasferito nella nuova normativa.
Non viene quindi eliminata la tutela fiscale.
Di conseguenza, sulla base del testo attualmente approvato, dal 1° gennaio 2027 non scatterà automaticamente una maggiore tassazione del TFR per effetto dell’abrogazione della vecchia clausola di salvaguardia.
Perché è intervenuta Giorgia Meloni
La questione è diventata politica dopo che esponenti dell’opposizione hanno denunciato il rischio di una maggiore tassazione delle liquidazioni a partire dal prossimo anno.
Il 15 settembre è intervenuta direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, contestando questa interpretazione.
La premier ha evidenziato proprio la differenza tra l’articolo 376, che abroga formalmente la precedente disposizione, e l’articolo 21, che ne riproduce il contenuto.
Secondo la ricostruzione fornita dal Governo, quindi, il nuovo Testo unico si limita a riordinare la normativa, senza cancellare il meccanismo di salvaguardia previsto per il TFR.
Al di là dello scontro politico, è questo il dato normativo che interessa maggiormente i lavoratori.
Come viene tassato oggi il TFR
Per capire meglio la questione bisogna ricordare che il TFR non viene normalmente sommato agli altri redditi dell’anno e tassato con l’IRPEF ordinaria.
È sottoposto invece alla cosiddetta tassazione separata, proprio per evitare che una somma maturata durante molti anni di lavoro venga tassata tutta insieme come se fosse reddito prodotto in un solo anno.
Al momento della liquidazione viene quindi applicato uno specifico meccanismo di calcolo dell’imposta.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate può procedere alla riliquidazione sulla base delle regole previste dalla normativa fiscale.
A questo sistema si aggiunge la clausola di salvaguardia: se il confronto con gli scaglioni e le aliquote IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006 produce un risultato più conveniente per il contribuente, viene applicato il trattamento fiscale più favorevole.
Per chi è importante la clausola di salvaguardia
La questione non riguarda allo stesso modo tutti i lavoratori.
Il confronto con le aliquote del 2006 può diventare particolarmente importante quando il reddito di riferimento utilizzato per la tassazione del TFR raggiunge determinate fasce.
Nel sistema del 2006, infatti, era prevista un’aliquota del 39% tra 33.500 e 100.000 euro, mentre nell’attuale struttura IRPEF l’aliquota più elevata del 43% interviene oltre i 50.000 euro.
È soprattutto per determinati redditi superiori a questa soglia che il vecchio sistema può risultare più conveniente.
La clausola serve proprio a evitare che il contribuente venga penalizzato dal confronto tra i diversi sistemi fiscali succedutisi nel tempo.
Quindi dal 2027 il TFR sarà tassato di più?
No, almeno non per effetto della norma che ha alimentato la polemica di questi giorni.
Il nuovo Testo unico abroga formalmente la vecchia disposizione contenuta nella legge n. 296/2006, ma ne trasferisce il contenuto nell’articolo 21, comma 11, del D.Lgs. n. 117/2026.
Il meccanismo può essere riassunto così:
- resta la tassazione separata del TFR;
- resta il confronto previsto dalla clausola di salvaguardia;
- continuano a poter essere utilizzate le aliquote e gli scaglioni del 2006 quando risultano più favorevoli;
- l’abrogazione prevista dal nuovo Testo unico riguarda quindi la precedente collocazione della norma e non, allo stato attuale, la sostanza della tutela.
È naturalmente possibile che in futuro il legislatore intervenga nuovamente sulla disciplina fiscale. Ma sarebbe necessaria una nuova modifica normativa.
Il D.Lgs. n. 117/2026, così come approvato, non introduce invece quella maggiore tassazione automatica del TFR dal 2027 di cui si è parlato negli ultimi giorni.
Attenzione a non confondere TFR e fondo pensione
Un ultimo aspetto merita di essere chiarito.
La polemica riguarda principalmente il TFR assoggettato alle ordinarie regole della tassazione separata. Diversa è la disciplina delle somme destinate alla previdenza complementare, per le quali valgono specifiche regole fiscali.
Proprio nel 2026 sono inoltre cambiate diverse disposizioni sulla destinazione del TFR dei lavoratori del settore privato, compreso il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e il nuovo modulo TFR3.
Si tratta però di un tema distinto dalla presunta eliminazione della clausola di salvaguardia.
In conclusione
La vicenda della nuova tassazione del TFR dimostra quanto sia importante, soprattutto in materia fiscale, verificare l’intero quadro normativo.
È vero che dal 1° gennaio 2027 viene abrogata la vecchia disposizione che conteneva la clausola di salvaguardia. Ma è altrettanto vero che la stessa tutela viene inserita nel nuovo Testo unico.
Per il lavoratore, quindi, il principio fondamentale non cambia: se le aliquote e gli scaglioni IRPEF del 2006 risultano più favorevoli nel calcolo previsto dalla legge, continueranno a poter essere utilizzati.
Al momento, dunque, non c’è una nuova tassa sul TFR in arrivo dal 2027 né una “stangata” automatica sulle liquidazioni. La novità è soprattutto normativa e formale: cambia il riferimento legislativo, non la tutela prevista per il contribuente.
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