quali procedure prevede la legge?


Avere più debiti non significa automaticamente trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, così come trovarsi in difficoltà economica non significa che esista una sola procedura applicabile a tutti.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, contenuto nel D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, disciplina specifici strumenti destinati anche ai debitori che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

Tra questi assumono particolare rilievo:

  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore;

  • il concordato minore;

  • la liquidazione controllata;

  • l’esdebitazione, nelle diverse forme previste dalla legge.

La disciplina comprende inoltre specifiche regole per le situazioni di sovraindebitamento familiare.

Con questo articolo prende avvio la rubrica “Guida al sovraindebitamento” dello Studio Legale Di Via & Gabriele, nella quale approfondiremo settimanalmente i principali strumenti previsti dal Codice della crisi e alcune delle questioni che più frequentemente si presentano nella gestione di una situazione debitoria.

Che cosa significa “sovraindebitamento”?

L’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della crisi ricomprende nella nozione di sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa e di ogni altro debitore non assoggettabile alle procedure liquidatorie indicate dalla legge.

Non è quindi il semplice ammontare dei debiti a determinare, da solo, l’accesso a una procedura.

Occorre valutare l’intera situazione:

  • redditi disponibili;

  • patrimonio;

  • debiti esistenti;

  • scadenze;

  • natura dei creditori;

  • origine dell’indebitamento;

  • eventuali garanzie;

  • procedure esecutive già iniziate;

  • caratteristiche personali o professionali del debitore.

Due persone con lo stesso importo complessivo di debiti potrebbero, quindi, trovarsi in condizioni giuridiche molto diverse.

Chi può utilizzare le procedure di sovraindebitamento?

L’art. 65 CCII stabilisce che i soggetti rientranti nella definizione di sovraindebitamento possono accedere agli strumenti previsti dal relativo Capo del Codice o alla liquidazione controllata.

Tra i soggetti che possono essere interessati troviamo, ricorrendone i presupposti:

consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

La distinzione è fondamentale perché non tutti possono utilizzare indistintamente la stessa procedura.

1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore

La prima procedura è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli artt. 67 e seguenti CCII.

Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre un piano che indichi tempi e modalità per affrontare la situazione debitoria.

La proposta può avere contenuto articolato e può prevedere, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, anche il soddisfacimento parziale dei crediti.

Non significa, però, che il debitore possa unilateralmente scegliere quali debiti pagare o quale importo corrispondere.

La procedura è soggetta alle verifiche previste dal Codice e al controllo dell’autorità giudiziaria.

Chi è il consumatore?

La corretta qualificazione del debitore è uno dei primi aspetti da verificare.

Una persona fisica può, ad esempio, avere contemporaneamente obbligazioni derivanti dalla vita privata e obbligazioni collegate a un’attività economica o professionale.

Occorre pertanto ricostruire la natura dell’indebitamento e la posizione concreta del debitore, senza affidarsi alla sola qualifica formale della persona.

La condotta del debitore è rilevante

L’art. 69 CCII prevede condizioni soggettive ostative: il consumatore non può utilizzare questa procedura, tra l’altro, se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La Cassazione ha recentemente ribadito che non esiste un’automatica sovrapposizione tra eventuale negligenza del finanziatore e assenza di colpa grave del debitore: sono profili distinti, da valutare separatamente.

La Corte ha inoltre precisato che un creditore che abbia violato le regole sulla valutazione del merito creditizio non perde ogni possibilità di opposizione: la limitazione prevista dall’art. 69, comma 2, riguarda specificamente la contestazione della convenienza della proposta.

Sono aspetti che affronteremo separatamente in uno dei successivi capitoli della Guida.

2. Concordato minore

Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 e seguenti CCII, è destinato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore.

La legge distingue due situazioni.

La proposta può essere formulata quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

Fuori da questa ipotesi, il concordato minore può essere proposto soltanto quando vi sia un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile.

È quindi particolarmente importante per soggetti come:

Anche qui non può essere individuata una soluzione standard soltanto sulla base dell’ammontare dei debiti.

Il secondo elemento da verificare è infatti la natura dell’attività e la possibilità di costruire una proposta conforme ai requisiti previsti dal Codice.

3. Liquidazione controllata

Una procedura profondamente diversa è la liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268 e seguenti CCII.

L’art. 268 prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa chiedere al tribunale competente l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni. In determinate condizioni la domanda può provenire anche da un creditore.

Questa procedura ha natura liquidatoria.

Non coincide quindi con un piano attraverso il quale il debitore propone semplicemente di pagare rate sostenibili.

Al tempo stesso, è sbagliato sintetizzarla con l’espressione:

Il Codice disciplina infatti quali beni e redditi siano compresi nella liquidazione e quali somme debbano invece rimanere disponibili per le esigenze del debitore e della sua famiglia.

La prassi giudiziaria del 2026 conferma, ad esempio, l’applicazione dell’art. 268, comma 4, rispetto alla quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore e del nucleo familiare.

Dedicheremo alla liquidazione controllata un capitolo autonomo, perché effetti, durata, patrimonio interessato ed esdebitazione meritano un’analisi specifica.

4. Esdebitazione

Il concetto di esdebitazione viene frequentemente tradotto, nel linguaggio comune, come “cancellazione dei debiti”.

È una semplificazione che deve essere utilizzata con cautela.

L’esdebitazione è l’effetto giuridico attraverso il quale, nelle condizioni previste dal Codice, il debitore viene liberato dai debiti rimasti insoddisfatti.

Non opera automaticamente in qualsiasi situazione e presenta requisiti, limiti ed esclusioni che variano in funzione della procedura.

L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente

L’art. 283 CCII disciplina una situazione particolare.

Il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura, può accedere, una sola volta, all’esdebitazione prevista per il sovraindebitato incapiente.

Dopo le modifiche del 2024, la legge stabilisce espressamente anche quando la disponibilità di un reddito non impedisca di integrare il presupposto dell’incapienza, attraverso un parametro collegato all’assegno sociale e alla composizione del nucleo familiare.

È quindi sbagliato affermare:

“chi percepisce uno stipendio non può essere incapiente”.

La verifica è più articolata.

La Cassazione, con ordinanza n. 30108/2025, ha inoltre affrontato il particolare caso del debitore già dichiarato fallito che non abbia beneficiato dell’esdebitazione secondo la previgente legge fallimentare, escludendo l’utilizzo successivo dell’art. 283 per la medesima esposizione debitoria.

Sul vostro sito esiste già un articolo dedicato all’esdebitazione dell’incapiente: non lo duplicheremo, ma lo aggiorneremo e lo integreremo nella nuova rubrica.

E se i debiti riguardano più componenti della stessa famiglia?

Il Codice contempla espressamente anche il sovraindebitamento familiare.

L’art. 66, nella formulazione vigente dopo il correttivo del 2024, consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure quando:

Ai fini della norma sono considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Le masse attive e passive, tuttavia, rimangono distinte.

Questa previsione può assumere particolare rilievo quando la situazione debitoria coinvolga, ad esempio, entrambi i coniugi o più componenti del medesimo nucleo.

Qual è la procedura più conveniente?

Non esiste una risposta generale.

Occorre evitare formule come:

“questa è la procedura migliore”oppure“questa consente sempre di cancellare più debiti”.

La scelta dipende dalla situazione concreta.

Un consumatore con reddito stabile, numerosi finanziamenti e un immobile presenta un quadro diverso da quello di un professionista che ha cessato l’attività o da quello di un debitore privo di patrimonio e capacità reddituale disponibile.

Prima di individuare lo strumento, occorre quindi ricostruire almeno:

chi è il debitore → quali sono i debiti → chi sono i creditori → quali redditi esistono → quali beni esistono → origine dei debiti → garanzie → eventuali pignoramenti → precedenti procedure.

Il ruolo dell’OCC

Un ruolo centrale nelle procedure di sovraindebitamento è attribuito all’Organismo di Composizione della Crisi.

Gli OCC sono organismi disciplinati dalla normativa e iscritti nell’apposito registro del Ministero della Giustizia, che risulta tuttora operativo e aggiornato.

L’OCC svolge le funzioni attribuitegli dal Codice e interviene, con modalità differenti a seconda della procedura, nella verifica dei dati, nella predisposizione delle relazioni richieste e nelle successive attività previste dalla legge.

Il suo ruolo non coincide con quello:

E se è già iniziato un pignoramento?

L’esistenza di una procedura esecutiva non consente di affermare automaticamente né che sia “troppo tardi”, né che il semplice deposito di una domanda determini sempre la sospensione di qualsiasi azione dei creditori.

Il Codice disciplina misure protettive ed effetti differenti a seconda della procedura.

Questo tema è abbastanza importante da meritare un capitolo autonomo della rubrica:

Guida al sovraindebitamento | Sovraindebitamento e pignoramenti: cosa accade alle procedure esecutive?

E i debiti fiscali?

La presenza di debiti verso l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non determina, di per sé, l’esclusione dagli strumenti di sovraindebitamento.

Il trattamento concreto dei crediti tributari dipende tuttavia dalla procedura, dalla natura del credito e dalle regole applicabili.

Anche questo argomento sarà oggetto di un capitolo specifico:

Sovraindebitamento e debiti fiscali: cosa succede a cartelle e debiti verso il Fisco?

Da dove si comincia?

Prima ancora di domandarsi quale procedura possa essere utilizzata, è necessario ricostruire correttamente la posizione debitoria.

Tra i documenti che possono assumere rilievo rientrano, a seconda dei casi:

  • contratti di finanziamento;

  • estratti conto;

  • cartelle e intimazioni;

  • dichiarazioni dei redditi;

  • documentazione relativa a stipendio o pensione;

  • visure immobiliari;

  • documenti relativi a veicoli e altri beni;

  • atti giudiziari;

  • decreti ingiuntivi;

  • precetti e pignoramenti;

  • garanzie e fideiussioni.

Ed è esattamente da qui che proseguiremo.

Nel prossimo capitolo

GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | 02

Quali documenti servono per valutare una situazione di sovraindebitamento?

Vedremo quali informazioni occorre raccogliere, perché sono necessarie e come ricostruire in modo ordinato debiti, redditi e patrimonio.

Conclusioni

Il sovraindebitamento non identifica un’unica soluzione.

Il Codice della crisi prevede strumenti differenti destinati a situazioni differenti: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata e disciplina dell’esdebitazione.

La corretta individuazione della procedura dipende dalla qualificazione del debitore e dalla ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e debitoria.

Proprio per questo una corretta informazione costituisce il primo passaggio per comprendere quali strumenti siano previsti dalla legge e quali siano, invece, estranei alla situazione concreta.

“Guida al sovraindebitamento è la rubrica informativa dello Studio Legale Di Via & Gabriele – Trapani dedicata all’analisi progressiva delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

FAQ

Tra le principali vi sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata. Il Codice disciplina inoltre l’esdebitazione e la particolare esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Il consumatore può utilizzare il concordato minore?

No. L’art. 74 CCII individua nel concordato minore uno strumento destinato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore.

Il professionista può utilizzare la ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Non per i debiti che lo collocano fuori dalla nozione di consumatore. È necessario verificare la natura della posizione e delle obbligazioni interessate.

Essere sovraindebitati significa automaticamente poter cancellare i debiti?

No. L’accesso alle procedure e gli effetti ottenibili dipendono dai presupposti stabiliti dalla legge e dalla concreta situazione del debitore.

Chi percepisce uno stipendio può essere considerato incapiente?

In determinate condizioni sì. L’art. 283 CCII utilizza oggi specifici parametri per valutare la quota di reddito effettivamente disponibile oltre le necessità del debitore e della famiglia.

Due coniugi possono presentare insieme una procedura?

L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune, ferme restando le distinte masse attive e passive.

Un pignoramento già iniziato impedisce sempre l’accesso?

No. La presenza di un’esecuzione deve essere valutata nel caso concreto. Gli eventuali effetti protettivi non possono però essere descritti come automatici e identici per tutte le procedure.

Che cos’è l’OCC?

È l’Organismo di Composizione della Crisi previsto dalla normativa, iscritto nell’apposito registro del Ministero della Giustizia e chiamato a svolgere le funzioni previste dal Codice nelle procedure di sovraindebitamento.


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