Aumenta il valore imponibile del fringe benefit per le auto aziendali con più di cinque anni dalla prima immatricolazione. La novità è contenuta nel decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto decreto correttivo Omnibus, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto.
Il provvedimento modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR e interviene sui criteri di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il valore forfettario del fringe benefit viene incrementato del 50 per cento.
Il decreto introduce inoltre una maggiorazione per gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e ridefinisce il regime transitorio applicabile ai veicoli assegnati prima dell’entrata a regime della nuova disciplina.
Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026.
Con la modifica dell’articolo 51 del TUIR, l’anzianità del veicolo diventa uno degli elementi rilevanti per determinare il valore imponibile dell’auto concessa in uso promiscuo.
Il fringe benefit, calcolato secondo il criterio forfettario previsto dalla normativa, aumenta del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
La maggiorazione non decorre quindi dalla data di assegnazione dell’auto al dipendente, ma è collegata all’anno della prima immatricolazione del mezzo.
Per esempio, per un veicolo immatricolato nel 2020, l’aumento trova applicazione dal 1° gennaio 2026.
Il nuovo criterio riguarda tutte le tipologie di alimentazione, comprese le auto esclusivamente elettriche e quelle ibride plug-in. Rileva inoltre indipendentemente dal titolo in base al quale il datore di lavoro dispone del veicolo, compresi il leasing e il noleggio a lungo termine.
Come si calcola il fringe benefit
Il valore imponibile dei veicoli concessi in uso promiscuo è determinato assumendo il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri.
L’importo di riferimento viene calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle nazionali elaborate annualmente dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo.
La percentuale ordinaria è ridotta per le auto elettriche e ibride plug-in:
| Tipologia di veicolo | Percentuale applicata all’importo convenzionale |
|---|---|
| Veicoli diversi da quelli esclusivamente elettrici o ibridi plug-in | 50 per cento |
| Veicoli ibridi plug-in | 20 per cento |
| Veicoli esclusivamente elettrici | 10 per cento |
Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il valore ottenuto applicando queste percentuali viene maggiorato del 50 per cento.
Il decreto correttivo mantiene quindi il metodo forfettario fondato sulle tabelle ACI, ma introduce un ulteriore elemento di calcolo legato all’anzianità del veicolo.
La nuova formulazione della norma non richiede più espressamente che si tratti di veicoli di nuova immatricolazione concessi mediante contratti stipulati dal 1° gennaio 2025. In questo modo vengono superate alcune delle incertezze applicative emerse con la precedente disciplina.
Maggiorazione del 5 per cento per optional e allestimenti
Il decreto disciplina anche il trattamento degli accessori e degli allestimenti non autonomamente valorizzati nelle tabelle ACI.
In presenza di optional o allestimenti non inclusi nelle tabelle e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit viene incrementato forfettariamente del 5 per cento.
Le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo devono invece essere sottratte dal valore forfettario. La riduzione comprende anche gli importi versati dal lavoratore per accessori e allestimenti.
Non si tratta, pertanto, di una deduzione fiscale riconosciuta al dipendente, ma di una diminuzione del valore imponibile corrispondente alle somme effettivamente rimaste a suo carico.
La disciplina relativa agli accessori e agli allestimenti si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli compresi nel regime transitorio.
Restano salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 con riferimento alla tassazione di optional e allestimenti. Non è tuttavia previsto il rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
Le regole in caso di riassegnazione del veicolo
La concessione dell’auto a un altro dipendente non determina una nuova decorrenza del periodo di cinque anni.
Ai fini della maggiorazione continua a rilevare la data originaria di prima immatricolazione. La riassegnazione del veicolo non consente quindi di azzerarne l’anzianità fiscale.
Le disposizioni si applicano espressamente anche quando uno dei veicoli interessati dal regime transitorio viene successivamente concesso in uso promiscuo a un altro lavoratore.
Il regime transitorio
Il decreto interviene anche sulla disciplina transitoria relativa ai veicoli assegnati prima dell’entrata a regime del nuovo sistema.
Continuano a essere assoggettati alle regole previste dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR nella versione vigente al 31 dicembre 2024:
- i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.
Il precedente sistema, basato sulle emissioni di anidride carbonica, resta applicabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
Dopo tale termine, il valore determinato secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 viene incrementato del 50 per cento.
Il decreto elimina inoltre il precedente limite del 30 giugno 2025. Per accedere al regime transitorio è sufficiente che i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 siano stati concessi in uso promiscuo entro la fine del 2025.
La disciplina continua ad applicarsi anche in caso di successiva riassegnazione del mezzo a un altro dipendente.
Applicazione dal periodo d’imposta 2026
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026, anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio.
Dal 2026, per determinare correttamente il valore imponibile delle auto aziendali concesse in uso promiscuo, sarà quindi necessario considerare:
- il tipo di alimentazione del veicolo;
- la data della prima immatricolazione;
- l’eventuale applicazione del regime transitorio;
- la presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI;
- le somme trattenute al dipendente;
- l’eventuale riassegnazione del mezzo.
Il sistema conserva il calcolo forfettario basato sulle tabelle ACI, integrandolo con specifici correttivi legati all’anzianità del veicolo e alla presenza di optional.
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