Il ritorno di un’agevolazione fiscale circoscritta e temporanea
Il trattamento tributario dei premi corrisposti nell’ambito dello sport dilettantistico è stato interessato, negli ultimi anni, da una successione di interventi normativi che ha reso particolarmente complessa la gestione fiscale delle somme riconosciute agli atleti per i risultati conseguiti nelle competizioni.
Con l’articolo 9 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il legislatore ha nuovamente introdotto, per una parte dell’anno 2026, una soglia entro la quale determinati premi attribuiti agli atleti dilettanti possono essere corrisposti senza applicazione della ritenuta fiscale ordinariamente prevista.
La misura opera dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 e riguarda somme complessivamente non superiori a 300 euro, attribuite dallo stesso sostituto d’imposta al medesimo atleta.
La prima precisazione necessaria è terminologica, ma produce conseguenze sostanziali. Non si tratta propriamente di un’esenzione da una “ritenuta d’acconto”. Il regime ordinario richiamato dalla normativa sportiva è quello dell’articolo 30, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, che prevede una ritenuta alla fonte del 20 per cento a titolo d’imposta sui premi riconducibili alla fattispecie.
La differenza è rilevante. Una ritenuta d’acconto costituisce soltanto un’anticipazione dell’imposta successivamente dovuta dal contribuente; la ritenuta a titolo d’imposta, invece, tende ad esaurire il prelievo fiscale su quella specifica somma.
La disposizione del 2026 sospende temporaneamente l’applicazione di tale ritenuta, ma soltanto in presenza delle condizioni tassativamente individuate dalla legge.
Il quadro normativo nasce dalla riforma del lavoro sportivo
Per comprendere il significato dell’intervento occorre partire dall’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, uno dei provvedimenti centrali della riforma dello sport.
La disposizione disciplina le somme versate ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici operanti nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati conseguiti nelle competizioni sportive.
Il legislatore considera inoltre, nell’ambito della disciplina generale del comma 6-quater, alcune somme collegate alla partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina in occasione di manifestazioni nazionali o internazionali.
Queste somme vengono ricondotte alla disciplina fiscale dei premi prevista dall’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Con la riforma dello sport si è quindi realizzata una separazione concettuale molto più netta rispetto al passato tra compenso derivante dall’attività lavorativa sportiva e premio collegato al risultato agonistico.
La distinzione assume importanza fondamentale, perché il premio non può essere utilizzato semplicemente come una diversa denominazione del corrispettivo dovuto per una prestazione lavorativa.
Premio sportivo e compenso di lavoro sportivo sono categorie differenti
La qualificazione giuridica dell’erogazione costituisce probabilmente il primo controllo che una ASD, una SSD, una Federazione o un altro organismo sportivo dovrebbe effettuare prima di applicare l’agevolazione.
Il compenso remunera una prestazione lavorativa. Esiste quindi un rapporto sinallagmatico: l’atleta o il lavoratore sportivo svolge una determinata attività e riceve in cambio un corrispettivo.
Il premio, invece, presenta una struttura differente. È normalmente collegato al conseguimento di un risultato, alla posizione ottenuta in una competizione oppure a una specifica performance sportiva. La sua erogazione presenta pertanto carattere eventuale e dipende dall’esito dell’attività agonistica.
La denominazione utilizzata dalle parti non è decisiva.
Una società sportiva non può qualificare come “premio” una componente ordinaria e predeterminata della retribuzione al solo scopo di beneficiare del differente regime tributario.
Occorre verificare la concreta causa dell’erogazione.
Se, ad esempio, un atleta percepisce mensilmente una somma fissa prevista dal contratto quale corrispettivo per l’attività sportiva svolta, quella somma mantiene natura retributiva anche se contabilmente viene denominata premio.
Diversa è la situazione nella quale la società preveda un riconoscimento economico collegato alla vittoria di una determinata competizione o al raggiungimento di uno specifico risultato agonistico.
L’articolo 9 del decreto-legge n. 38 del 2026 introduce una disciplina speciale
La regola ordinaria derivante dall’articolo 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36 del 2021 conduce all’applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973.
L’articolo 9 del decreto-legge n. 38 del 2026 introduce però una deroga temporanea.
Dal 28 marzo 2026 sino al 31 dicembre dello stesso anno, sulle somme corrisposte agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non viene applicata la ritenuta del 20 per cento quando l’importo complessivamente attribuito, nel periodo rilevante, dallo stesso sostituto d’imposta allo stesso soggetto non supera 300 euro.
La norma costruisce quindi una vera e propria soglia di esclusione dalla ritenuta.
È però una soglia estremamente particolare: i 300 euro non costituiscono una franchigia definitivamente sottratta alla tassazione.
Costituiscono invece un limite che determina l’applicabilità o meno dell’agevolazione.
I 300 euro costituiscono una soglia e non una franchigia
Questa distinzione rappresenta il profilo operativo più importante della disciplina.
Quando la legge prevede una franchigia, normalmente l’importo collocato al di sotto del limite rimane definitivamente esente e viene assoggettata a imposizione soltanto la parte eccedente.
La disciplina dei premi sportivi del 2026 funziona diversamente.
Se l’ammontare complessivo dei premi rilevanti attribuiti dallo stesso sostituto al medesimo atleta rimane entro 300 euro, non trova applicazione la ritenuta.
Quando invece il totale supera 300 euro, anche di un importo minimo, l’intera somma diventa assoggettata alla ritenuta del 20 per cento.
Il meccanismo viene quindi spesso descritto come una soglia “tutto o niente”.
La differenza può essere illustrata con un esempio.
Se una ASD attribuisce allo stesso atleta, nel periodo rilevante del 2026, premi complessivi pari a 290 euro, la ritenuta non viene applicata.
Se invece vengono corrisposti premi complessivi per 310 euro, non si applicherà la ritenuta soltanto sui 10 euro eccedenti. La ritenuta del 20 per cento interesserà l’intero ammontare di 310 euro.
L’effetto economico è evidente.
Nel primo caso l’atleta percepisce 290 euro integralmente.
Nel secondo caso, applicando una ritenuta del 20 per cento sull’intero importo di 310 euro, il prelievo sarà pari a 62 euro.
Il superamento della soglia determina dunque un significativo salto fiscale.
Il superamento successivo della soglia impone il recupero della ritenuta sulle somme precedentemente corrisposte
La criticità cresce quando i premi vengono erogati in momenti diversi.
Si immagini che una società sportiva corrisponda nel mese di maggio un primo premio di 200 euro.
In quel momento la soglia non risulta superata e il premio viene quindi corrisposto senza ritenuta.
Nel mese di settembre la stessa società riconosce al medesimo atleta un ulteriore premio di 150 euro.
Il totale attribuito dal medesimo sostituto diventa 350 euro.
A questo punto si verifica la condizione prevista dalla legge per l’assoggettamento dell’intero ammontare alla ritenuta.
Non è quindi sufficiente applicare il 20 per cento ai soli 150 euro erogati nel mese di settembre. Il sostituto deve tenere conto anche dei precedenti 200 euro, perché il superamento della soglia rende fiscalmente rilevante l’intero importo complessivamente attribuito.
È precisamente questo elemento che rende indispensabile una corretta contabilità progressiva dei premi.
La soglia riguarda il rapporto tra singolo sostituto d’imposta e singolo atleta
Il limite dei 300 euro presenta inoltre una caratteristica importante: la norma lo collega alle somme attribuite dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto.
Ciò significa che il monitoraggio viene effettuato, secondo il dato letterale della disposizione, nell’ambito del rapporto tra ciascun erogatore e ciascun percipiente.
Supponiamo che un atleta riceva 250 euro dalla ASD Alfa e altri 250 euro dalla ASD Beta.
Ciascuna associazione, considerata autonomamente, rimane entro il limite di 300 euro.
La disciplina non configura infatti una soglia personale generale dell’atleta riferita alla totalità dei premi percepiti da qualsiasi soggetto nell’anno.
Il parametro è costruito sul rapporto sostituto-percipiente.
Questo aspetto differenzia profondamente l’agevolazione da altri limiti fiscali che devono invece essere verificati cumulando redditi o compensi provenienti da più committenti.
L’agevolazione del 2026 riguarda soltanto gli atleti
Occorre prestare particolare attenzione al perimetro soggettivo della disposizione.
L’articolo 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36 del 2021 disciplina, in via generale, premi erogati sia agli atleti sia ai tecnici operanti nell’area del dilettantismo.
L’articolo 9 del decreto-legge n. 38 del 2026, tuttavia, utilizza una formulazione più circoscritta e riconosce l’agevolazione alle somme versate agli “atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche”.
La scelta legislativa determina quindi una restrizione rispetto al perimetro generale dell’articolo 36.
Per il 2026, la soglia di 300 euro deve essere riferita ai premi riconosciuti agli atleti.
Il tecnico che percepisca un premio riconducibile all’articolo 36, comma 6-quater, continua invece a essere soggetto alla disciplina ordinaria della ritenuta del 20 per cento, anche quando l’importo sia modesto.
Ne consegue che un allenatore, un preparatore o un tecnico non può beneficiare automaticamente dell’esenzione prevista per l’atleta.
Questa differenziazione deve essere attentamente considerata dagli enti sportivi, perché la disciplina originaria dell’articolo 36 comprende entrambe le categorie, mentre la norma agevolativa del 2026 seleziona soltanto una delle due.
Anche i premi per i raduni presentano un problema interpretativo
Un’analoga restrizione emerge sotto il profilo oggettivo.
L’articolo 36, comma 6-quater, prende in considerazione anche somme attribuite per la partecipazione a determinati raduni come componenti delle squadre nazionali.
L’articolo 9 del decreto n. 38 del 2026, invece, parla specificamente di somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche.
Il dato letterale della disposizione agevolativa non riproduce espressamente il riferimento ai raduni contenuto nella disciplina generale.
Una lettura rigorosa della norma conduce quindi a ritenere che la particolare esenzione dei 300 euro debba essere circoscritta ai premi corrisposti agli atleti nell’ambito delle manifestazioni sportive dilettantistiche espressamente considerate dal legislatore.
Il semplice rinvio all’articolo 36, comma 6-quater, non appare sufficiente per estendere automaticamente una disposizione eccezionale a tutte le fattispecie contemplate dalla norma richiamata quando l’articolo 9 individua contestualmente e in modo espresso una platea più ristretta.
Quali soggetti possono erogare i premi disciplinati dall’articolo 36
La disciplina di base identifica anche gli organismi che possono corrispondere i premi rilevanti.
Rientrano nel sistema il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche.
È quindi essenziale verificare contemporaneamente tre elementi: la qualità del soggetto erogatore, quella del percipiente e la causa concreta del pagamento.
La sola circostanza che una somma venga corrisposta all’interno del mondo sportivo non la trasforma automaticamente in un premio agevolato.
La disciplina fiscale speciale opera perché ricorrono contemporaneamente i presupposti individuati dal sistema della riforma dello sport.
Il vecchio regime dei 10.000 euro apparteneva a un sistema fiscale profondamente diverso
Per comprendere la portata della riforma occorre evitare di sovrapporre la disciplina attuale al sistema esistente prima della riforma dello sport.
Nel precedente assetto, l’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR ricomprendeva tra i redditi diversi determinate indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
L’articolo 69 del TUIR prevedeva poi un regime di favore che consentiva di non assoggettare a imposizione i primi 10.000 euro annui.
Quel sistema riuniva sotto un regime fiscale relativamente unitario somme che oggi appartengono invece a categorie giuridiche differenti.
Con la piena operatività della riforma del lavoro sportivo, dal 2023, il legislatore ha modificato radicalmente l’impostazione.
Il compenso del lavoratore sportivo viene oggi disciplinato secondo le regole proprie del lavoro sportivo e beneficia, nell’area dilettantistica, della specifica soglia fiscale prevista dall’articolo 36.
I premi collegati ai risultati sportivi sono invece assoggettati alla distinta disciplina del comma 6-quater e dell’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Pertanto, richiamare semplicemente la vecchia soglia dei 10.000 euro rischia di generare l’impressione che il limite sia stato soltanto ridotto a 300 euro.
Non è così.
È cambiata l’intera qualificazione fiscale delle somme.
La soglia fiscale dei compensi da lavoro sportivo non deve essere confusa con quella dei premi
Una distinzione particolarmente importante riguarda la soglia di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo nell’area dilettantistica.
Quella disciplina riguarda il reddito prodotto dal lavoratore sportivo.
La soglia di 300 euro introdotta nel 2026 riguarda invece i premi disciplinati dall’articolo 36, comma 6-quater.
Le due soglie appartengono a sistemi diversi.
Un atleta può quindi percepire compensi derivanti da un rapporto di lavoro sportivo e, contemporaneamente, ricevere un premio per un risultato agonistico.
Il trattamento fiscale delle due somme deve essere determinato separatamente.
Il premio genuinamente collegato al risultato non viene automaticamente sommato ai compensi di lavoro per verificare la soglia fiscale prevista per questi ultimi.
Analogamente, la possibilità di applicare l’agevolazione dei 300 euro deve essere verificata secondo la disciplina specifica del premio.
Il 2024 aveva già conosciuto una misura analoga
La disciplina del 2026 non costituisce una novità assoluta.
Un meccanismo analogo era stato introdotto per il 2024 dall’articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito dalla legge n. 18 del 2024.
Anche in quella occasione era stata introdotta una soglia di 300 euro entro la quale determinati premi agli atleti dilettanti potevano essere corrisposti senza applicazione della ritenuta.
La misura era però temporalmente limitata.
Nel 2025 la soglia non ha trovato continuità applicativa e la disciplina ordinaria ha quindi nuovamente comportato l’applicazione della ritenuta del 20 per cento sui premi riconducibili all’articolo 36, comma 6-quater.
Il 2026 presenta a sua volta una struttura temporalmente frammentata.
Dal 1° gennaio al 27 marzo 2026 vale la disciplina ordinaria
L’articolo 9 stabilisce espressamente che l’agevolazione opera dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il decreto-legge n. 38 è entrato in vigore il 28 marzo 2026.
I premi corrisposti tra il 1° gennaio e il 27 marzo 2026 restano quindi, in linea generale, assoggettati alla disciplina fiscale vigente prima dell’intervento.
La ritenuta del 20 per cento eventualmente applicata in quel periodo conserva pertanto la propria giustificazione normativa.
La disposizione del decreto n. 38 non introduce una generale retroattività dell’esenzione al 1° gennaio.
Non è quindi corretto sostenere che tutti i premi inferiori a 300 euro erogati nei primi mesi dell’anno diventino retroattivamente esenti.
Il delicato problema del computo dei premi corrisposti prima del 28 marzo
Su questo punto emerge però una particolare questione interpretativa.
Il testo dell’articolo 9 stabilisce che l’esenzione riguarda le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2026 e aggiunge che il limite di 300 euro deve essere verificato considerando l’ammontare complessivo delle somme attribuite “nel suddetto periodo” dal sostituto al medesimo soggetto.
Il tenore letterale della norma sembrerebbe quindi riferire il computo dei 300 euro al periodo 28 marzo-31 dicembre 2026.
Anche i dossier parlamentari predisposti durante l’iter di conversione descrivono la disposizione in questi termini.
Una prima comunicazione del CONI del 30 marzo 2026 ha tuttavia adottato un’impostazione più prudenziale, affermando che, ai fini della verifica, dovrebbero essere considerate anche le somme già corrisposte nel periodo d’imposta 2026.
Si determina quindi una tensione interpretativa che merita di essere segnalata.
Sotto il profilo strettamente letterale, appare particolarmente forte l’argomento secondo cui la soglia debba essere calcolata sulle somme attribuite dal 28 marzo al 31 dicembre, perché questa è precisamente la delimitazione temporale utilizzata dall’articolo 9.
Sul piano amministrativo, gli enti sportivi devono tuttavia tenere conto dell’indicazione prudenziale proveniente dal CONI, almeno sino a quando la questione non venga definitivamente chiarita attraverso un indirizzo ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.
I premi precedenti al 28 marzo già tassati non diventano automaticamente rimborsabili
Diverso dal problema del computo della soglia è quello delle ritenute già operate.
Se nel febbraio 2026 un atleta ha ricevuto un premio sul quale il sostituto ha correttamente applicato la ritenuta allora vigente, l’entrata in vigore dell’articolo 9 il successivo 28 marzo non determina automaticamente la restituzione di quell’imposta.
La nuova disciplina opera infatti per le somme versate a partire dalla propria entrata in vigore.
L’esenzione non è stata configurata come norma retroattiva volta a eliminare il trattamento tributario correttamente applicato nei mesi precedenti.
Il sostituto d’imposta deve monitorare progressivamente i premi
Dal punto di vista gestionale, l’articolo 9 impone agli enti sportivi una particolare attenzione.
Una ASD che eroghi più premi allo stesso atleta deve conoscere in ogni momento l’ammontare cumulativamente corrisposto nel periodo rilevante.
Il controllo non può essere effettuato soltanto a fine anno.
Quando viene disposto ogni nuovo pagamento occorre verificare se esso determini il superamento del limite.
Il rischio maggiore si verifica quando la soglia venga superata dopo che precedenti premi erano stati legittimamente corrisposti senza ritenuta.
In quel momento il sostituto deve infatti procedere al corretto conguaglio fiscale sull’intero ammontare interessato dalla disciplina.
È quindi consigliabile che gli enti sportivi organizzino la contabilità identificando separatamente ciascun atleta e registrando cronologicamente i premi riconducibili all’articolo 36, comma 6-quater.
Il premio non può diventare uno strumento per eludere la disciplina del lavoro sportivo
Un ulteriore profilo merita particolare attenzione.
La maggiore convenienza fiscale del premio entro la soglia potrebbe incentivare, soprattutto nelle realtà sportive più piccole, un uso improprio della qualificazione.
Il discrimine deve invece restare sostanziale.
Se una somma viene pattuita preventivamente come corrispettivo dell’attività svolta dall’atleta, presenta periodicità, è dovuta indipendentemente dal risultato agonistico oppure costituisce componente ordinaria della remunerazione, diventa estremamente difficile sostenerne la natura di vero premio.
In tali situazioni trovano applicazione le regole del lavoro sportivo.
La disciplina del premio presuppone invece un collegamento effettivo con il risultato della competizione.
Il controllo dell’Amministrazione finanziaria potrà quindi riguardare non soltanto l’importo, ma anche la corretta qualificazione giuridica dell’erogazione.
Un premio previsto dal contratto di lavoro può avere natura retributiva
Particolarmente delicata è la situazione dei bonus inseriti direttamente nel contratto del lavoratore sportivo.
Non ogni somma collegata a una vittoria o a una prestazione atletica può essere automaticamente ricondotta al premio disciplinato dall’articolo 36, comma 6-quater.
Se il bonus costituisce una componente variabile della retribuzione contrattualmente pattuita, inserita all’interno del rapporto sinallagmatico tra atleta e società, può assumere fiscalmente la natura del compenso derivante dall’attività lavorativa.
Occorre dunque esaminare l’intero rapporto.
La natura eventuale della somma, il collegamento a una specifica competizione, l’autonomia rispetto alla normale remunerazione e le modalità con cui il premio viene deliberato costituiscono elementi particolarmente rilevanti nella qualificazione.
La documentazione dell’erogazione assume un ruolo essenziale
Proprio perché il trattamento fiscale dipende dalla natura della somma, è opportuno che l’ente sportivo conservi una documentazione adeguata.
Dovrebbero emergere con chiarezza la manifestazione sportiva alla quale il premio si riferisce, il risultato o la condizione che ne ha determinato l’attribuzione, il soggetto beneficiario, l’importo e la data del pagamento.
La deliberazione dell’organo competente, il regolamento della competizione, il verbale contenente la decisione di attribuire il premio e la documentazione relativa alla classifica possono assumere particolare utilità in caso di successivo controllo.
L’aspetto documentale non rappresenta quindi un mero adempimento formale.
Serve a dimostrare la differenza sostanziale tra un genuino premio agonistico e una componente retributiva mascherata.
La disciplina del 2026 presenta un evidente problema di stabilità normativa
Il principale limite sistematico della misura è rappresentato dalla sua temporaneità.
L’articolo 9 non introduce una nuova disciplina strutturale destinata a regolare stabilmente il settore.
Stabilisce una deroga valida sino al 31 dicembre 2026.
Il mondo dello sport dilettantistico continua quindi a confrontarsi con un regime che, negli ultimi anni, è cambiato ripetutamente.
Il susseguirsi di una misura temporanea nel 2024, della sua cessazione nel 2025 e della nuova introduzione nel 2026 rende più difficile la programmazione finanziaria degli enti e aumenta il rischio di errori.
Per associazioni di piccole dimensioni, spesso gestite con strutture amministrative limitate, una simile instabilità comporta un costo organizzativo significativo.
Una vera franchigia sarebbe tecnicamente più semplice dell’attuale soglia
Da un punto di vista di politica legislativa, uno dei profili maggiormente discutibili riguarda il meccanismo della soglia secca.
La scelta di assoggettare alla ritenuta l’intero premio una volta superati i 300 euro produce effetti poco lineari.
Due atleti che percepiscono rispettivamente 300 e 301 euro si trovano in situazioni fiscali radicalmente differenti nonostante la differenza economica sia pari a un solo euro.
Il primo rimane integralmente escluso dalla ritenuta.
Il secondo determina l’applicazione della ritenuta del 20 per cento sull’intero ammontare.
Una disciplina configurata come vera franchigia — con esenzione dei primi 300 euro e tassazione esclusivamente dell’eccedenza — avrebbe un andamento più progressivo e renderebbe molto più semplice la gestione dei pagamenti successivi.
La scelta legislativa del 2026 ripropone invece consapevolmente un modello già sperimentato nel 2024.
Le principali cautele operative per ASD e SSD
Per gli enti sportivi la regola fondamentale consiste quindi nel mantenere nettamente separati compensi, rimborsi e premi.
La qualificazione fiscale deve precedere il pagamento.
Una volta stabilito che l’erogazione costituisce realmente un premio ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater, occorre verificare se il beneficiario rientri nella categoria degli atleti destinatari della speciale esenzione del 2026, se la somma sia collegata a una manifestazione sportiva dilettantistica e quale sia l’ammontare già attribuito dal medesimo sostituto.
Solo dopo questa verifica è possibile stabilire se applicare o meno la ritenuta del 20 per cento.
La semplicità apparente della soglia dei 300 euro nasconde quindi una disciplina che richiede una qualificazione giuridica preliminare piuttosto accurata.
Il significato complessivo della misura
L’articolo 9 del decreto-legge n. 38 del 2026 rappresenta certamente un intervento favorevole allo sport dilettantistico, soprattutto per quei piccoli premi economici che svolgono una funzione prevalentemente simbolica o incentivante.
La portata dell’agevolazione deve tuttavia essere correttamente delimitata.
Il beneficio opera soltanto dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, riguarda gli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive dilettantistiche e funziona attraverso una soglia complessiva di 300 euro riferita al rapporto tra medesimo sostituto e medesimo percettore.
Superata quella soglia, viene meno l’intera esclusione e la ritenuta del 20 per cento interessa l’intero importo rilevante.
Il punto fondamentale è dunque che 300 euro non rappresentano una quota definitivamente esente, ma la condizione necessaria affinché l’intero premio possa beneficiare del trattamento agevolato.
Per questa ragione un pagamento apparentemente modesto effettuato a fine anno può modificare il trattamento fiscale anche di premi precedentemente corrisposti senza ritenuta.
Conclusioni: un beneficio reale, ma costruito attraverso condizioni particolarmente rigorose
La disciplina del 2026 manifesta la volontà del legislatore di attenuare il peso fiscale sui premi di modesta entità riconosciuti agli atleti dilettanti, ma lo fa attraverso un meccanismo selettivo e temporalmente limitato.
L’agevolazione non coincide con il regime dei compensi del lavoratore sportivo, non ripristina il precedente sistema dei 10.000 euro e non estende indistintamente il beneficio a tutte le persone operanti nello sport dilettantistico.
In particolare, la distinzione tra atleta e tecnico, quella tra premio e corrispettivo lavorativo e quella tra soglia ed effettiva franchigia costituiscono i tre passaggi centrali per una corretta applicazione della norma.
Dal punto di vista degli enti sportivi, la principale esigenza diventa quindi quella di qualificare correttamente l’erogazione prima del pagamento e di monitorare progressivamente gli importi attribuiti a ciascun atleta.
Dal punto di vista sistematico, resta invece evidente l’esigenza di una disciplina più stabile.
Una normativa fiscale destinata a un settore caratterizzato da migliaia di associazioni e società di piccole dimensioni dovrebbe offrire regole semplici, continuative e prevedibili. L’alternanza di esenzioni temporanee, cessazioni e successive reintroduzioni aumenta il rischio di errore e rende più complessa l’amministrazione anche dei premi economicamente più modesti.
La misura del 2026 rappresenta pertanto un alleggerimento concreto, ma non ancora una soluzione definitiva: il vero problema non è soltanto stabilire quanto possa essere corrisposto senza ritenuta, ma costruire un regime fiscale dei premi sportivi stabile, coerente con la riforma del lavoro sportivo e sufficientemente chiaro da poter essere applicato con certezza anche dalle realtà dilettantistiche meno strutturate.
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