Perquisizioni solo con presupposti rigorosi. Servono indizi concreti, non semplici sospetti. Ecco quando la PG può agire d’iniziativa, le garanzie procedurali e le conseguenze delle perquisizioni illegittime.
Un agente di polizia ferma una persona per strada e la perquisisce. Quella persona non è formalmente indagata in nessun procedimento penale. L’operazione è legittima? Può il risultato della perquisizione essere usato come prova in un eventuale processo?
La domanda su se la polizia possa perquisire una persona non indagata e quando le prove siano inutilizzabilirichiede di conoscere tre situazioni distinte: le perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria con decreto motivato; le perquisizioni eseguite d’iniziativa o in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria; i controlli e le ispezioni di prevenzione e sicurezza previsti da leggi speciali. In ciascuna situazione cambiano i presupposti, le garanzie e le conseguenze delle eventuali violazioni.
Il presupposto fondamentale: il fondato motivo
Il punto di partenza è il concetto di fondato motivo — il presupposto sostanziale che giustifica qualsiasi perquisizione personale, sia su un indagato sia su un terzo estraneo.
Il fondato motivo richiede: l’esistenza di indizi di rilievo riferiti a una concreta ipotesi di reato; la probabilità che il corpo del reato o cose pertinenti si trovino sulla persona; la concretezza e specificità degli elementi, non potendo la perquisizione basarsi su meri sospetti, congetture o convinzioni soggettive non supportate da dati oggettivi.
La giurisprudenza ha chiarito che una denuncia anonima, da sola e senza altri elementi di riscontro, non integra un fondato motivo idoneo a giustificare la perquisizione: può al più stimolare ulteriori accertamenti preliminari. La differenza tra fondato motivo e semplice sospetto è la linea che separa la perquisizione legittima da quella illegittima — anche quando il soggetto non è formalmente indagato.
Le perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria
Nelle indagini preliminari, la perquisizione è disposta dal pubblico ministero con decreto motivato ai sensi dell’art. 247 cod. proc. pen., eseguita personalmente o delegata a un ufficiale di polizia giudiziaria. Il decreto deve contenere la descrizione delle cose da ricercare, la specificazione delle imputazioni a fondamento della ricerca e l’indicazione, anche sommaria, delle fattispecie criminose contestate e dei fatti specifici in relazione ai quali si ricercano il corpo del reato o le cose pertinenti. La mera citazione degli articoli di legge non è sufficiente (Cass. n. 50482/2023).
La perquisizione può riguardare anche terzi non indagati, purché sussista il fondato motivo di ritenere che proprio sul loro corpo siano occultati il corpo del reato o cose pertinenti. L’estraneità formale al procedimento non è un’immunità: ciò che conta è il collegamento concreto con il reato attraverso la detenzione materiale delle cose ricercate.
Le garanzie procedurali impongono di consegnare all’interessato copia del decreto prima di iniziare la perquisizione e di avvisarlo della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia prontamente reperibile, maggiorenne e capace. L’omessa consegna del decreto o la mancata informazione sulla persona di fiducia — quando la perquisizione non riguarda l’imputato — sono qualificate come mere irregolarità, non come nullità automatiche. La perquisizione deve essere eseguita nel rispetto della dignità e del pudore del soggetto: misure particolarmente invasive come il denudamento sono ammesse solo con provvedimento motivato e in presenza di specifiche esigenze di sicurezza risultanti da fatti concreti.
Le perquisizioni d’iniziativa della polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa a perquisizione personale in due ipotesi principali.
La prima è la flagranza di reato o evasione ai sensi dell’art. 352 cod. proc. pen.: la PG può perquisire quando ha fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, e quando sussiste il pericolo nel ritardo — l’impossibilità di attendere il decreto dell’autorità giudiziaria senza pregiudicare la ricerca.
La seconda è l’urgenza nell’esecuzione di misure restrittive: quando deve eseguire un’ordinanza di custodia cautelare, un ordine di carcerazione per reati con arresto obbligatorio o il fermo di un indiziato di delitto, la PG può perquisire in presenza degli stessi presupposti di fondato motivo e pericolo nel ritardo.
Anche in questi casi la perquisizione può riguardare persone non formalmente indagate — ad esempio presenti sul luogo del fatto — se vi è fondato motivo concreto di ritenere che occultino cose pertinenti.
La perquisizione personale è considerata atto indifferibile e urgente: la PG può operare anche fuori dagli orari ordinari previsti per le perquisizioni domiciliari quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. In caso di soggetto straniero, non è richiesta la traduzione immediata dell’atto, incompatibile con l’urgenza.
Dopo l’esecuzione, la PG deve trasmettere senza ritardo il verbale al PM del luogo in cui la perquisizione è stata eseguita. Se ricorrono i presupposti, il PM convalida la perquisizione entro 48 ore.
L’opposizione al decreto di perquisizione: la novità del 2022
Dal 30 dicembre 2022 è in vigore una disciplina che introduce la possibilità di proporre opposizione al decreto di perquisizione del PM ai sensi del nuovo art. 252-bis cod. proc. pen.
Possono proporla sia la persona indagata sia il terzo nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita. L’opposizione non è ammessa se alla perquisizione è seguito un sequestro; deve essere proposta entro 10 giornidall’esecuzione o da quando l’interessato ne ha avuto conoscenza. I vizi deducibili riguardano solo i presupposti sostanziali — mancanza di notizia di reato legittimamente acquisita o assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato.
Il rimedio si applica anche alle perquisizioni d’iniziativa della PG che siano state successivamente convalidate. In precedenza, l’orientamento prevalente escludeva la possibilità di impugnare il provvedimento che dispone la perquisizione.
I controlli di prevenzione e sicurezza su persone non indagate
Accanto alla disciplina codicistica, esistono numerose leggi speciali che attribuiscono alla PG poteri di perquisizione su soggetti non formalmente indagati in chiave preventiva.
Per le armi — ai sensi dell’art. 41 del R.D. n. 773/1931 (TULPS) — ufficiali e agenti possono perquisire luoghi pubblici e privati sulla base del semplice “indizio dell’esistenza” di armi, munizioni o esplosivi abusivamente detenuti, senza necessità di autorizzazione giudiziaria preventiva.
Per gli stupefacenti — ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 309/1990 — la PG può effettuare perquisizioni personali, locali o domiciliari se c’è fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti. La Corte Costituzionale (sentenza n. 252/2020) ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la convalida anche per le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono. È legittimo anche l’accertamento radiografico coattivo — previa autorizzazione del PM — su persona sospettata di aver ingerito ovuli contenenti stupefacenti.
Per la sicurezza pubblica — ai sensi dell’art. 4 della L. n. 152/1975, come modificato dal D.L. n. 23/2026, convertito nella L. n. 54/2026 — la PG può eseguire la cosiddetta perquisizione sul posto, estendibile al mezzo di trasporto, per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti atti a offendere da parte di persone il cui atteggiamento, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, appaia costituire un pericolo attuale per la sicurezza o l’incolumità pubblica o individuale.
Esistono poi disposizioni specifiche per l’immigrazione (art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998), per la criminalità organizzata e il terrorismo (artt. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e 25-bis del D.L. n. 306/1992) e per i reati di discriminazione razziale (art. 5 del D.L. n. 122/1993).
Le conseguenze della perquisizione illegittima
Non ogni violazione produce le stesse conseguenze.

Le mere irregolarità — che non producono inutilizzabilità né nullità — comprendono: l’omessa consegna della copia del decreto quando la perquisizione riguarda un terzo non imputato; la mancata informazione sulla persona di fiducia in quegli stessi casi; la violazione dei limiti orari per l’esecuzione della perquisizione domiciliare quando sussisteva l’urgenza.
L’inutilizzabilità si produce quando la perquisizione viola divieti espressi o incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. L’esempio più chiaro è quello delle perquisizioni eseguite in mancanza dell’autorizzazione a procedere (art. 343 cod. proc. pen.): in quel caso il codice prevede espressamente l’inutilizzabilità degli atti compiuti. Per analogia sistematica, una perquisizione eseguita in assenza totale dei presupposti — senza notizia di reato, senza fondato motivo, in violazione di norme costituzionali — espone all’inutilizzabilità delle prove acquisite e all’accoglimento dell’opposizione ex art. 252-bis.
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Angelo Greco
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