Scopri se i beni donati dal defunto devono essere restituiti alla massa ereditaria e come garantire la parità di trattamento tra coniuge e figli.
Spesso si crede che una volta ricevuto un regalo da un genitore o dal coniuge, quel bene sia definitivamente acquisito e intoccabile. Tuttavia, quando si apre una successione, i conti con il passato tornano a galla. La legge presume che le donazioni fatte in vita siano semplici anticipi sulla futura eredità e, per mantenere l’equilibrio tra i familiari più stretti, prevede un meccanismo di restituzione o conteggio chiamato “collazione”. Immaginate una bilancia che deve essere perfettamente pari: se un figlio ha ricevuto una casa in regalo dieci anni fa, al momento della morte del genitore dovrà “rimettere” quel valore sul piatto della bilancia per dividerlo con i fratelli. Questo serve a evitare disparità ingiuste. Ma le donazioni ricevute in vita rientrano nell’eredità da dividere? La risposta è quasi sempre sì, ma con regole precise su chi, cosa e come. In questo articolo analizzeremo il funzionamento della collazione, distinguendo tra il conferimento materiale del bene e il semplice calcolo matematico, e vedremo quali sono le eccezioni che salvano i regali dal rientro nella massa ereditaria.
Cos’è la collazione e perché esiste questo obbligo?
La collazione è l’obbligo imposto a determinati eredi di conferire nella massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto a titolo di donazione. L’obiettivo non è punire chi ha ricevuto un regalo, ma rimuovere la disparità di trattamento che si creerebbe tra coeredi se le donazioni venissero ignorate.
Il fondamento giuridico risiede nella presunzione che il defunto (il de cuius), facendo quei regali, volesse semplicemente compiere delle anticipazioni di eredità. Non si tratta di un trasferimento automatico dei beni al momento della morte, ma di un obbligo di legge che crea un diritto di credito a favore degli altri eredi. Affinché la collazione operi, devono esserci tre presupposti fondamentali:
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deve esistere un patrimonio da dividere (relictum);
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devono essere presenti i soggetti obbligati (coniuge o figli);
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non deve esserci una dispensa espressa dal defunto.
Chi è tenuto a restituire i beni donati?
Non tutti gli eredi sono coinvolti in questo meccanismo. L’art. 737 c.c. individua una cerchia ristretta di soggetti obbligati: i figli (legittimi e naturali), i loro discendenti e il coniuge.
Questi soggetti devono essere “coeredi”, cioè devono aver accettato l’eredità. La regola vale solo nei rapporti reciproci tra loro: se alla successione partecipa anche un estraneo o un lontano parente, questi non potrà chiedere la collazione né avvantaggiarsene. Si formeranno quindi due masse ereditarie distinte: una “piena” da dividere tra coniuge e figli, e una “ridotta” (senza le donazioni) per calcolare la quota degli estranei.
Anche chi succede per rappresentazione (ad esempio il nipote che subentra al posto del figlio premorto) deve conferire ciò che era stato donato al proprio genitore (art. 740 c.c.), anche se ha rinunciato all’eredità di quest’ultimo.
Il defunto può esonerare l’erede dalla restituzione?
Sì, il donante ha il potere di “perdonare” l’anticipo tramite la dispensa. Questo atto permette al beneficiario di trattenere la donazione senza doverla conferire nell’asse ereditario, ma con un limite preciso: la dispensa ha effetto solo nei limiti della quota disponibile (art. 737, comma 2, c.c.).
La dispensa è un negozio giuridico che produce effetti solo alla morte del donante e può essere contenuta:
La Cassazione ha chiarito che la dispensa è autonoma rispetto alla donazione, quindi può essere fatta validamente anche in un momento successivo (Cass. civ. Sez. II, 29.10.2015, n. 22097).
Quali donazioni rientrano nel calcolo ereditario?
Oggetto della collazione sono tutte le donazioni, sia dirette che indirette. Un caso classico e molto frequente è l’acquisto di una casa intestata al figlio ma pagata dai genitori. In questa ipotesi di donazione indiretta, cosa si deve restituire? I soldi spesi anni fa (che magari valevano poco) o la casa (che oggi vale molto)?
Le Sezioni Unite (sent. n. 9282/1992) hanno stabilito che l’oggetto della donazione è l’immobile stesso, non il denaro. Pertanto, andrà conferito il valore dell’immobile al momento dell’apertura della successione.
Rientrano nel calcolo anche:
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le donazioni di usufrutto (si calcola il valore capitale in base alla vita residua);
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le donazioni remuneratorie (fatte per riconoscenza);
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le donazioni di modico valore (salvo quelle fatte al coniuge, art. 738 c.c.);
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la differenza di valore nelle vendite a prezzo irrisorio (negotium mixtum cum donatione).
Quali spese non vanno mai restituite?
La legge elenca tassativamente ciò che non è soggetto a collazione, per evitare conteggi meschini su spese ordinarie di vita. Non si devono conferire:
Anche le spese per l’istruzione artistica o il corredo nuziale sono esenti, a meno che non eccedano notevolmente la misura ordinaria rispetto alla ricchezza del defunto. Sono escluse anche le cose perite per causa non imputabile al donatario (art. 744 c.c.) e quanto ricevuto tramite un patto di famiglia. Inoltre, non si considera donazione ciò che si riceve da una società contratta senza frode con il defunto, se l’atto ha data certa.
Come avviene concretamente la restituzione dei beni?
Esistono due modalità per adempiere all’obbligo:
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in natura: il bene viene fisicamente restituito alla massa ereditaria e cessa di essere proprietà esclusiva del donatario;
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per imputazione: il donatario tiene il bene, ma il suo valore viene “scalato” dalla quota di eredità che gli spetta (art. 747 c.c.).
Per i beni mobili e il denaro, l’imputazione è la regola. Per gli immobili, il coerede può scegliere una delle due vie, a patto che non abbia già venduto o ipotecato la casa. C’è una differenza temporale importante:
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nella collazione per imputazione, il valore si calcola al momento dell’apertura della successione;
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nella collazione in natura, il valore si calcola al momento della divisione effettiva.
In cosa differisce dall’azione di riduzione?
È fondamentale non confondere la collazione con l’azione di riduzione o con la “riunione fittizia”.
La riunione fittizia è solo un calcolo matematico che serve a vedere se è stata lesa la quota di legittima e riguarda le donazioni fatte a chiunque.
La collazione, invece, comporta un reale aumento dei beni da dividere ed è un obbligo che riguarda solo coniuge e discendenti.
I tribunali hanno chiarito che le due domande sono distinte. Se in una causa si chiede solo la divisione (che presuppone la collazione), non si può poi chiedere la riduzione delle donazioni per lesione di legittima se non lo si è fatto subito, perché sono azioni diverse (Trib. Teramo 4.2.2015 n. 166). La collazione serve a garantire l’uguaglianza, la riduzione serve a garantire il minimo spettante per legge.
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Angelo Greco
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