Guidare è spesso una necessità irrinunciabile per lavoro o esigenze familiari. Per questo motivo, quando un controllo di polizia si conclude con il ritiro immediato del documento di guida, il panico è la prima reazione naturale. Tuttavia, è fondamentale mantenere la calma e capire esattamente cosa sta succedendo. La legge prevede meccanismi precisi che regolano questo provvedimento, distinguendo nettamente tra chi ha commesso l’infrazione e chi è proprietario del mezzo, ed evitando che le colpe di uno ricadano sull’altro. In questo articolo approfondiremo il tema della patente sospesa: regole, durata, permessi e come fare ricorso. Analizzeremo l’articolo 218 del Codice della Strada. Non si tratta di una misura definitiva come la revoca, ma di uno stop temporaneo che può derivare da violazioni gravi o dalla ripetizione di certi errori nel tempo. Spiegheremo come ottenere permessi speciali per non perdere il lavoro, come calcolare la durata della sanzione e quali sono le regole più severe previste per chi ha conseguito la patente da poco. L’obiettivo è fornire una bussola chiara per orientarsi tra scadenze, uffici prefettizi e aule di tribunale, evitando di peggiorare la situazione guidando quando è vietato.
Chi rischia la sospensione della patente e in cosa consiste?
La sospensione della patente è definita come una sanzione amministrativa accessoria personale. Questo aggettivo “personale” è fondamentale: significa che la punizione colpisce esclusivamente l’effettivo trasgressore, cioè la persona che era materialmente alla guida al momento dell’infrazione.
L’agente deve necessariamente identificare il guidatore. Di conseguenza, questa sanzione non può mai essere applicata all’intestatario del veicolo se questi non era alla guida; il proprietario rimane obbligato in solido solo per il pagamento della multa (sanzione pecuniaria), ma non perde la patente per colpa altrui.
In pratica, la misura consiste nella privazione temporanea di efficacia del documento. Il titolare non può guidare nessun veicolo per il quale sia richiesta un’abilitazione finché il periodo di stop non è terminato.
Per quali infrazioni scatta lo stop alla guida?
La legge prevede due percorsi principali che portano alla sospensione.
Il primo caso riguarda le violazioni gravi che fanno scattare la misura come conseguenza immediata e diretta. Si tratta di infrazioni amministrative o penali specifiche, elencate in numerosi articoli del Codice (artt. 6 c. 12; 10 c. 24; 62 c. 7; 104 c. 12; 114 c. 7; 117 c. 5; 125 c. 5; 138 c. 12; 142 c. 9 e 9-bis; 143 c. 12; 168 c. 8 e 9; 176 c. 22; 179 c. 9; 186 c. 2 e 7; 187 c. 1 e 8; 189 c. 6 e 7; 213 c. 4; 217 c. 6).
Se la violazione è di natura penale (come la guida in stato di ebbrezza grave), la patente viene trasmessa al Prefetto che ne dispone la sospensione provvisoria (ai sensi dell’art. 223 C.d.S.).
Il secondo caso riguarda la reiterazione. Se un automobilista commette la stessa violazione amministrativa per due volte nell’arco di un biennio, scatta la sospensione. Questo vale per infrazioni come il mancato uso delle cinture o l’uso del cellulare (artt. 145 c. 11; 146 c. 2-bis; 147 c. 6; 148 c. 15; 149 c. 5; 150 c. 5).
Anche se l’agente su strada non sa se avete commesso la stessa infrazione l’anno prima, verificherà successivamente interrogando l’ANAG (l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida), facendo scattare il provvedimento in un secondo momento.
Cosa succede subito dopo il controllo di polizia?
La procedura inizia sulla strada. L’agente accerta la violazione e provvede a ritirare materialmente la patente, scrivendo tutto nel verbale di contestazione.
Per non abbandonare il cittadino, l’agente rilascia contestualmente un permesso provvisorio di circolazione. Questo documento (spesso scritto sul retro del verbale) serve solo per permettere al conducente di portare il veicolo in un luogo sicuro indicato da lui stesso (ad esempio a casa).
Entro 5 giorni dal ritiro, l’organo accertatore trasmette la patente e la copia del verbale al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione.
Posso guidare per motivi di lavoro con la patente sospesa?
Esiste una possibilità di deroga, ma è soggetta a condizioni molto strette. Il conducente può chiedere un permesso di guida a ore.
La richiesta va presentata al Prefetto entro 5 giorni dal ritiro della patente.
Questa concessione è possibile solo se:
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dalla violazione non è derivato un incidente;
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la richiesta è motivata e documentata da ragioni lavorative impossibili da gestire altrimenti;
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oppure si deve assistere una persona disabile (art. 218, comma 2, C.d.S., modificato dalla L. 120/2010).
Il Prefetto valuta la gravità del fatto e decide. Se accoglie la domanda, autorizza la guida per un massimo di 3 ore al giorno in fasce orarie prestabilite.
Attenzione però al “prezzo” da pagare: il periodo di sospensione non diminuisce, anzi aumenta. I giorni di sospensione vengono incrementati di un numero pari al doppio delle ore di guida concesse, arrotondato per eccesso.
L’ordinanza con il permesso viene notificata immediatamente e deve essere sempre mostrata ai posti di blocco.
Entro quanto tempo arriva la decisione del Prefetto?
Il Prefetto deve emanare l’ordinanza che stabilisce la durata della sospensione (che parte da quando la polizia vi ha ritirato il documento) entro un termine perentorio di 15 giorni da quando ha ricevuto gli atti.
Se il Prefetto non rispetta questo termine, l’inerzia della Pubblica Amministrazione causa la decadenza della sanzione: la patente deve essere restituita immediatamente al titolare e non potrà più essere sospesa per quel fatto.
Se invece l’ordinanza arriva nei tempi, una volta terminato il periodo di punizione, la prefettura restituisce la patente all’avente diritto.
Come fare ricorso contro la sospensione?
Il cittadino ha diverse strade per difendersi.
La prima via è fare ricorso al Prefetto contro la sanzione principale (la multa), ai sensi dell’art. 203 C.d.S. Se questo ricorso viene accolto, cade automaticamente anche la sanzione accessoria e la patente viene restituita. Se viene respinto, la sospensione è confermata.
La seconda via è l’opposizione all’Autorità giudiziaria (Giudice di Pace).
Un aspetto interessante è che il contravventore può fare ricorso al Giudice (art. 205 C.d.S.) direttamente contro il provvedimento di sospensione della patente emesso dal Prefetto, anche se nel frattempo ha deciso di pagare la multa in misura ridotta.
Cosa rischio se guido mentre la patente è sospesa?
Ignorare il divieto è gravissimo. Chi circola abusivamente rischia:
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una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.050 a 8.202 euro;
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la revoca della patente (si perde il titolo definitivamente);
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il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
In caso di reiterazione (se lo si fa più volte), al posto del fermo scatta la confisca amministrativa del veicolo.
È molto importante sapere che il reato scatta anche se si guida subito dopo il ritiro materiale della patente da parte della polizia, anche se non è ancora arrivata l’ordinanza ufficiale del Prefetto (Cass. Civ., sez. VI, 19/3/2019 n. 7704). Lo stesso vale se si usa il permesso a ore fuori dagli orari consentiti.
Quali sono le regole speciali per i neopatentati?
Per chi ha conseguito la patente da poco, la legge è più severa. L’art. 218-bis (introdotto dalla L. 120/10) prevede un aumento della durata della sospensione.
Per i primi 3 anni dal conseguimento della patente B:
Inoltre, se la violazione comporta una sospensione superiore a 3 mesi, questo meccanismo di aumento della pena resta attivo per ben 5 anni dalla data di conseguimento della patente.
Queste regole si applicano anche a chi ha la patente A (moto), finché non consegue anche la B.
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Paolo Florio
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