Il lavoratore con condizioni fisiche precarie che pratica uno sport rischioso viola i doveri di buona fede e correttezza. Il licenziamento è legittimo. Lo dice la Cassazione.
Un dipendente ha problemi di salute che lo hanno costretto a svolgere mansioni ridotte rispetto a quelle originarie. Il datore di lavoro ha adattato l’organizzazione aziendale per tener conto delle sue condizioni fisiche, assegnandogli compiti meno pesanti. Nel frattempo, il lavoratore continua a praticare uno sport che mette a rischio il suo già precario stato di salute, senza informare l’azienda. Quando il datore lo scopre, lo licenzia.
È un licenziamento legittimo? La Cassazione, con la sentenza n. 144 del 9 gennaio 2015, ha risposto affermativamente. La condotta del lavoratore — praticare sport incompatibili con le proprie condizioni fisiche, con il rischio di aggravarle ulteriormente — viola i doveri di buona fede e correttezza che gravano su ogni lavoratore subordinato, anche nei comportamenti extralavorativi.
La domanda se fare uno sport pericoloso per la propria salute già compromessa costituisca giusta causa di licenziamento può sembrare strana a prima vista: cosa c’entra il tempo libero con il rapporto di lavoro? La risposta della Cassazione chiarisce che il confine tra sfera privata e obblighi lavorativi non è così netto quando le scelte personali del lavoratore incidono sull’organizzazione e sugli interessi del datore.
Il dovere di fedeltà del lavoratore: più ampio di quanto si pensi
Il punto di partenza è l’art. 2105 cod. civ., che disciplina l’obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato. La norma vieta espressamente di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore, e di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa.
Ma la Cassazione ha da tempo chiarito che questo obbligo ha un contenuto più ampio di quello che emerge dalla sola lettura dell’art. 2105 cod. civ. La norma deve essere integrata con i principi generali di correttezza e buona fedenell’esecuzione del contratto, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che si applicano anche ai comportamenti extralavorativi del dipendente.
Il lavoratore è quindi tenuto ad astenersi non solo dalle condotte espressamente vietate dalla legge, ma da qualsiasi altra condotta che risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, che crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi del datore, o che sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
Perché praticare uno sport rischioso viola questi doveri?
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il lavoratore aveva condizioni fisiche già precarie che avevano comportato una riduzione della sua capacità lavorativa. Il datore di lavoro, proprio per questo, lo aveva assegnato a mansioni ridotte rispetto a quelle precedenti, sopportando un inevitabile danno dal punto di vista dell’efficienza produttiva e organizzativa.
Nonostante questo, il lavoratore aveva continuato a praticare uno sport incompatibile con le sue condizioni fisiche, rischiando di aggravarle ulteriormente, senza informare il datore di lavoro.
La Cassazione ha ritenuto che questa condotta integrasse una violazione dei doveri di buona fede e correttezza per una ragione precisa: il semplice rischio di aggravamento dello stato di salute — quando questo stato è già noto e ha già costretto il datore ad adattare l’organizzazione — è sufficiente a configurare un comportamento contrario agli interessi dell’azienda. Non occorre che il danno si sia effettivamente verificato: basta la preordinazione di un’attività potenzialmente produttiva di danno.
Il ragionamento è coerente: se le condizioni fisiche del lavoratore erano già tali da richiedere un adeguamento delle mansioni, il datore aveva un legittimo interesse a che quelle condizioni non venissero ulteriormente compromesse da comportamenti evitabili del lavoratore stesso. Ignorare questo interesse — praticando sport rischiosi senza nemmeno comunicarlo all’azienda — è una violazione del vincolo fiduciario.
La condotta extralavorativa può giustificare il licenziamento?
Questo è l’aspetto più delicato della pronuncia. L’attività sportiva viene praticata nel tempo libero, fuori dall’orario di lavoro, nella sfera privata del lavoratore. Come può incidere sul rapporto di lavoro?
La risposta della Cassazione è che la distinzione tra sfera privata e obblighi contrattuali non è assoluta: quando la condotta extralavorativa ha conseguenze dirette e prevedibili sull’organizzazione aziendale — perché il datore ha già dovuto adattarsi alle condizioni fisiche del lavoratore e rischia di dover affrontare ulteriori adeguamenti — quella condotta entra nel perimetro della correttezza contrattuale.
Questo principio non è limitato alle attività sportive: vale per qualsiasi condotta extralavorativa che risulti incompatibile con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa. La giurisprudenza ha applicato principi analoghi in altri contesti — come le condotte in malattia o durante le ferie che incidono sulla continuità della prestazione, già analizzate in un precedente articolo dedicato alla giusta causa di licenziamento.
Quali condizioni devono ricorrere perché il licenziamento sia legittimo?
La sentenza non afferma che qualsiasi attività sportiva praticata da un lavoratore possa giustificare il licenziamento. La legittimità del recesso dipende dalla ricorrenza di alcune condizioni specifiche.
La prima è che le condizioni fisiche del lavoratore siano già precarie e note al datore: se la salute è buona e non ha mai influenzato la capacità lavorativa, praticare sport rischiosi non incide sul rapporto in modo rilevante.
La seconda è che lo sport praticato sia incompatibile con quelle condizioni fisiche: non basta che uno sport sia genericamente pericoloso, occorre che rappresenti un rischio concreto di aggravamento per le specifiche patologie o limitazioni del lavoratore.
La terza è che le condizioni fisiche abbiano già avuto conseguenze organizzative per il datore — come la riduzione delle mansioni — così che l’eventuale aggravamento determinerebbe un ulteriore pregiudizio all’efficienza produttiva.
La quarta, implicita nella sentenza, è la mancata comunicazione al datore: il lavoratore non aveva informato l’azienda di continuare a praticare quello sport, privandola della possibilità di valutare la situazione e di prendere eventuali decisioni organizzative.
Un dovere di cura verso sé stessi come obbligo contrattuale?
La sentenza introduce implicitamente un concetto insolito: il lavoratore ha un certo obbligo di prendersi cura della propria salute, almeno nella misura in cui le sue condizioni fisiche incidono sull’organizzazione del datore di lavoro. Non si tratta di un dovere assoluto di condurre uno stile di vita sano, ma di un obbligo di non aggravare deliberatamente le proprie condizioni quando queste sono già causa di sacrifici organizzativi per l’azienda.
Questo limite trova il suo fondamento nei principi di correttezza e buona fede contrattuale: il datore che ha adattato la propria organizzazione alle esigenze del lavoratore ha il diritto di aspettarsi che il lavoratore, dal canto suo, non metta a rischio inutilmente le condizioni che hanno reso necessario quell’adeguamento.
In sintesi
Praticare uno sport incompatibile con le proprie condizioni fisiche già precarie, quando queste hanno già costretto il datore a ridurre le mansioni del lavoratore, viola i doveri di buona fede e correttezza che gravano sul lavoratore subordinato anche nella sfera extralavorativa. Il semplice rischio di aggravamento dello stato di salute — senza che il danno si sia ancora verificato — è sufficiente a giustificare il licenziamento per giusta causa. Il lavoratore non risponde solo di ciò che fa in azienda, ma anche di ciò che fa fuori, quando le sue scelte incidono sugli interessi del datore.
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Angelo Greco
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