Tutta la vicenda relativa al Progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico della Sellata sul monte Pierfaone è lastricata di dubbi. Lo abbiamo riscontrato nella nostra lunga inchiesta, ancora in corso. Ci mancava di verificare un  altro aspetto non secondario. Che fine fanno gli alberi tagliati? Chi ci guadagna e chi ci rimette? Diamo per scontato che sul piano ambientale e della tutela del bene comune ci rimettono la montagna, i cittadini, la natura e il futuro di uno sviluppo equilibrato e sostenibile.  Sul piano del business e della gestione amministrativa delle procedure emergono grossi dubbi.

Dall’esame analitico e dal confronto incrociato delle determinazioni dirigenziali dell’Area Tecnica del Comune di Abriola emerge una sequenza procedurale che suscita dubbi sul profilo amministrativo, contabile e forse anche penale. Per capire ci affidiamo alla ricostruzione cronologica dei fatti, con l’analisi punto per punto di ciascun atto, con riferimenti puntuali a norme, prassi (ANAC) e giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Corte di Cassazione).

Ricostruzione cronologica dei fatti e degli atti relativi al taglio

2 luglio 2026 (Prot. n. 3579): Acquisizione al protocollo del Progetto Esecutivo di Taglio, redatto dal dott. Dario Mangieri (incarico conferito con DD n. 166/2026).

3 luglio 2026 (Prot. n. 3583): Inoltro della richiesta di autorizzazione/nulla-osta boschivo alla Regione Basilicata (DGR n. 613/2008).

14 luglio 2026 (Prot. n. 3804):Pervenuto parere favorevole dell’Ufficio regionale con prescrizioni al taglio (punti 2 e 3).

14 luglio 2026 (DD n. 178 – Reg. Gen.):Primo affidamento. Il Responsabile dell’Area Tecnica appone parere favorevole ed esegue il provvedimento: Approva formalmente il Progetto Esecutivo di Taglio (prot. 3579/2026); affida le attività di taglio all’impresa Artelegno Soc. Coop.; corrispettivo per il Comune: € 1,80 / quintale di legname ricavato. Contrattazione diretta “per le vie brevi”.

15 luglio 2026 (DD n. 181 – Reg. Gen.):Secondo affidamento. A sole 24 ore di distanza, viene riproposto l’affidamento per il medesimo compendio boschivo e progetto (prot. 3579/2026); affida le attività all’impresa individuale Lavecchia Cataldo; corrispettivo per il Comune: € 1,80 / quintale. Contrattazione diretta “per le vie brevi”. Nessun cenno né revoca della DD n. 178 approvata il giorno precedente.

24 luglio 2026 – Pubblicata il  26 luglio 2026 (DD n. 196 – Reg. Gen.):Terzo affidamento (“Lotto Parcheggi”)

Si estrapola dall’area di progetto la zona destinata a parcheggio che necessita di sradicamento delle ceppaie; affida taglio e sradicamento all’impresa individuale Galluzzi Massimo; corrispettivo per il Comune: € 0,00 (A saldo zero tramite compensazione) fra legname prelevato e costo dello sradicamento. In pratica, siccome lo sradicamento ha un costo ulteriore si compensa annullando il corrispettivo al Comune. Contrattazione diretta “per le vie brevi”. Nessun computo metrico né perizia per i lavori di compensazione; nessun annullamento delle determine precedenti. Abbiamo visto male?

Analisi dettagliata atto per atto

Determina n. 178 del 14 luglio 2026 (Artelegno Soc. Coop.) Approvazione del progetto di taglio (prot. 3579/2026) e contestuale affidamento diretto all’impresa Artelegno Soc. Coop. dietro compenso a favore dell’Ente di € 1,80/q.le.

Criticità specifiche: Si applica il D. Lgs. 36/2023 (art. 50, c. 1, lett. a – affidamento diretto di lavori), ma contestualmente si qualifica il contratto come “contratto di servizi” e vendita di beni mobili (legname). Assenza del codice CIG. Il prezzo di cessione del legname (€ 1,80/q. le) è determinato arbitrariamente senza perizia di stima del valore di macchiatico né confronto di offerte. Il valore macchiatico corrisponde al valore economico del legname di un bosco quando le piante si trovano ancora “in piedi”, prima del taglio.

Determina n. 181 del 15 luglio 2026 (Lavecchia Cataldo)  Affidamento delle medesime attività di taglio previste nel progetto prot. 3579/2026 all’impresa individuale Lavecchia Cataldo alle medesime condizioni economiche (€ 1,80/q. le).

Criticità specifiche: Dispone l’affidamento delle stesse lavorazioni oggetto della DD 178/2026 senza disporre la revoca o l’annullamento in autotutela (art. 21-nonies L. 241/90) dell’atto precedente. Viene omessa l’approvazione del progetto (già avvenuta il giorno prima) ma si richiama la medesima istruttoria, configurando una duplicazione formale e sostanziale. Assenza del CIG.

Determina n. 196 del 24 luglio 2026 (Galluzzi Massimo)Affidamento a Galluzzi Massimo per le attività di taglio e sradicamento radici nell’area denominata “Lotto parcheggi”, con compensazione totale dei corrispettivi (entrata del legno azzerata a fronte dei lavori di estirpazione).

Criticità specifiche: L’istituto della compensazione contrattuale viene applicato senza determinare analiticamente il valore monetario delle ceppaie da estirpare né il controvalore del legname ceduto. Mancanza del parere di regolarità contabile (art. 49 TUEL) ed assenza del CIG. Frazionamento artificioso del compendio boschivo (“Lotto parcheggi”).

Insomma, si parla dello stesso lotto oppure a ciascuna ditta è affidato un lotto diverso per il taglio? Pista da sci, seggiovia, lavori civili, parcheggi) Non si capisce, non è chiaro. Sicuramente il progetto è unico.

Quadro delle presunte Illegittimità

Frazionamento artificioso dell’appalto e violazione delle soglie?

L’intervento boschivo nasce da un unico progetto esecutivo (prot. 3579/2026) e da un unico quadro economico finanziato dalla Regione Basilicata (DGR 350/2026). La suddivisione in tre atti a soggetti diversi elude le procedure concorsuali per l’assegnazione di beni/servizi dell’Ente. “Un appalto può essere frazionato al fine di evitare l’applicazione delle norme del codice? Il frazionamento dello stesso intervento in più affidamenti diretti a distanza ravvicinata costituisce elusione della normativa?

“La legge vieta di suddividere un appalto o un lotto in più affidamenti sotto soglia per eludere le regole della concorrenza o evitare le gare aperte. È illegittimo il frazionamento di un servizio o di un lotto boschivo in più affidamenti sottosoglia ad operatori distinti al fine di evitare la gara aperta o l’indagine di mercato.” Lo dice il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4972/2023.

Procedura di Scelta del Contraente “Per le vie brevi”

Gli atti dichiarano che il contraente è stato individuato “per le vie brevi”. Non vi è traccia di pubblicazione di avvisi, di consultazione del MEPA/SUA, né di confronto informale di preventivi.

L’affidamento diretto non può essere utilizzato per eludere una procedura competitiva quando questa sia imposta dalla legge o quando non ricorrano i presupposti normativi per l’affidamento diretto. In tali ipotesi possono risultare violati i principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. È vero?

Mancanza del Cig (Codice Identificativo Gara): violazione della tracciabilità dei flussi finanziari?

In tutte e tre le determine il campo “Cig:” è vuoto. Trattandosi di contratti stipulati all’interno di un’opera finanziata da fondi pubblici (POC POR FESR), la tracciabilità è vincolante. Forse non abbiamo visto bene? La normativa per quanto ne sappiamo prevede la nullità assoluta del contratto in mancanza di Cig).

Se leggiamo una sentenza del tar del Lazio (Sez. II-ter, 8 febbraio 2017, n. 2115) scopriamo che il taglio del bosco non può essere trattato come appalto di servizi/lavori come posta in uscita, ma come vendita di legname di proprietà comunale, quindi di cessione di beni patrimoniali che genera un’entrata per il bilancio dell’Ente. Ancora più chiaro se leggiamo una sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria (Sent. n. 45/2019)

“La cessione del legname mediante taglio di boschi comunali non può essere affidata trattando l’operazione come un mero appalto di servizi, ma va assoggettata a procedura d’asta pubblica al rialzo. Stabilire a priori il valore al quintale (€ 1,80/q. le) senza indagine di mercato per ottenere il massimo corrispettivo causa danno erariale diretto.”

La Compensazione finanziaria è regolare?

Nella DD 196/2026 viene azzerato il prezzo dovuto dall’impresa per il legno adducendo quale controprestazione lo sradicamento delle ceppaie. Non esisterebbe alcun Computo Metrico Estimativo né un quadro di raffronto economico valoriale. Almeno noi non lo abbiamo trovato. Ci risulta che sia  preclusa agli Enti Locali la compensazione tra entrate patrimoniali civili (vendita legname) e costi di prestazioni di lavori senza la previa e distinta contabilizzazione in entrata e in spesa. Ci sbagliamo?

Esiste un vizio di sovrapposizione di atti amministrativi e difetto di autotutela?

La DD 181/2026 e la DD 196/2026 insistono sugli stessi beni e sullo stesso progetto esecutivo (prot. 3579/2026) già integralmente affidato con la DD 178/2026. L’Ente non ha mai annullato o revocato formalmente gli atti precedenti. Vi risulta che l’adozione di un nuovo provvedimento che sovrascrive un precedente affidamento senza l’attivazione formale del procedimento di autotutela configura il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta e grave disordine amministrativo. E’ così?

La ricostruzione, seppure in sintesi, di tutte le procedure, solleva dubbi circa un “disegno procedurale elusivo”. Nell’eventualità non spetta a noi stabilirlo.

Dall’esame complessivo e sistematico della documentazione richiamata emerge un quadro che, per la concentrazione temporale degli atti, l’identità dell’oggetto, l’unicità del progetto di taglio, la sostanziale coincidenza delle condizioni economiche e la reiterazione di affidamenti diretti a soggetti diversi, non appare riconducibile, allo stato degli elementi disponibili, a una mera sommatoria di irregolarità autonome e occasionali. Ma possiamo sbagliarci.

Il dato maggiormente significativo è costituito dalla sequenza unitaria del procedimento, successivamente articolata in più determinazioni formalmente distinte: prima l’affidamento ad Artelegno, quindi, a distanza di appena un giorno, un ulteriore affidamento sul medesimo compendio e sulla medesima progettazione a Lavecchia Cataldo e, infine, l’ulteriore scorporo dell’area destinata a parcheggio con affidamento a Galluzzi Massimo.

Tale successione assume particolare rilievo perché la normativa sui contratti pubblici impone di considerare l’unitarietà sostanziale dell’operazione e vieta che il frazionamento venga utilizzato per sottrarre l’affidamento alle regole applicabili. Il profilo più rilevante non consiste, quindi, nel semplice fatto che siano stati adottati tre provvedimenti distinti, bensì nella combinazione di una pluralità di elementi convergenti: un unico progetto esecutivo di taglio; un medesimo compendio boschivo sostanzialmente riconducibile all’intervento finanziato; affidamenti adottati nell’arco di soli dieci giorni e, in particolare, due affidamenti a distanza di appena 24 ore; identiche condizioni economiche di € 1,80/q.le nei primi due affidamenti; ricorso in tutti i casi alla formula della contrattazione “per le vie brevi”; assenza, secondo quanto riportato, di un effettivo confronto concorrenziale; mancata evidenza di una preventiva e autonoma valorizzazione economica del materiale legnoso; successivo scorporo del c.d. “lotto parcheggi”; compensazione a saldo zero nell’ultimo affidamento, senza un’analitica valorizzazione delle reciproche prestazioni; mancata esplicitazione, tra un affidamento e l’altro, della sorte giuridica dei precedenti provvedimenti.

Considerati nel loro insieme, tali elementi costituirebbero indicatori oggettivi di una possibile costruzione artificiosa dell’operazione amministrativa, suscettibile di avere l’effetto di ricondurre singole porzioni dell’intervento entro modalità di affidamento semplificate, anziché sottoporre l’operazione nella sua effettiva consistenza economica e funzionale alla procedura corrispondente.

Ci chiediamo in questo caso, e lo chiediamo a chi dovrebbe rispondere, se la pluralità degli atti sia stata utilizzata per ottenere, attraverso la scomposizione formale di un’operazione sostanzialmente unitaria, un risultato procedurale che non sarebbe stato conseguibile se l’operazione fosse stata correttamente considerata nella sua interezza.

Il “modus operandi” presenta caratteristiche compatibili con un’operazione elusiva? Il punto decisivo è dunque chiarire se la frammentazione sia stata determinata da effettive esigenze tecniche, organizzative o economiche oppure se sia intervenuta a posteriori o in funzione della scelta del contraente e della semplificazione della procedura.

Insomma, l’amministrazione comunale o chi per essa dovrebbero chiarire i dubbi sulla cronologia interna degli atti, sui flussi documentali tra gli uffici, sulle motivazioni effettive della suddivisione, sui criteri di individuazione dei tre operatori, sulle eventuali comunicazioni intercorse prima degli affidamenti, sulla stima del valore del legname, sui calcoli sottesi alla compensazione e sulla concreta esecuzione delle prestazioni.

Ad altri spetterebbe l’eventuale verifica sui profili di legittimità degli atti, sull’eventuale pregiudizio patrimoniale per l’Ente e sulle responsabilità dei soggetti che hanno concorso alla formazione e all’esecuzione della procedura.

Già che ci siamo introduciamo un altro mistero. Nel formulario per la Vinca screening del Progetto generale c’è scritto che le opere previste non determinano alterazioni significative della morfologia dei luoghi.

Ora, le foto che seguono, scattate dal WWF, dimostrano qualcosa di contraddittorio con quanto dichiarato. In pratica ci appioppano un tunnel e lo fanno passare come opere di scavo. A che serve quel tunnel? Ma soprattutto: non altera la morfologia del territorio? E per caso, la pista da sci sintetica non altera la morfologia del territorio?  foto sellfoto sellfoto sell

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Michele Finizio

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