Scopri perché il creditore può rifiutare un assegno e quali sono le regole del codice civile per estinguere correttamente un debito in denaro.
Molti cittadini pensano che consegnare un pezzo di carta firmato, come un assegno, equivalga a saldare un conto in modo definitivo e inopponibile. Nella pratica commerciale quotidiana, l’uso dei titoli di credito è diventato talmente frequente che si è persa di vista la reale natura giuridica di questo strumento. Tuttavia, la legge italiana prevede regole molto precise che spesso contrastano con le abitudini dei debitori. Esiste infatti un principio fondamentale che regola i rapporti tra chi deve dare e chi deve ricevere: la libertà di scelta del creditore rispetto al mezzo di pagamento. Vi siete mai chiesti se si può pagare un debito con l’assegno se il creditore non lo vuole? La risposta non è così scontata come sembra. Sebbene l’assegno sia un mezzo tracciabile e sicuro, esso non possiede lo stesso valore legale della moneta contante agli occhi del codice civile. Questo significa che il creditore ha il potere di opporsi a questa modalità, pretendendo invece la consegna materiale del denaro, salvo rare eccezioni che dipendono proprio dall’accettazione della controparte.
Perché l’assegno non è considerato un pagamento automatico?
Per comprendere la regola pratica, bisogna partire dalla definizione di pagamento che dà il nostro ordinamento. Quando una persona deve una somma di denaro a un’altra, il contratto o la legge stabiliscono che l’obbligazione deve essere estinta con la consegna di moneta avente corso legale. L’assegno, sia esso bancario o circolare, non è moneta contante. Si tratta tecnicamente di un titolo di credito, ovvero di una promessa o di un ordine di pagamento che coinvolge un terzo soggetto, cioè la banca. Per questa ragione, la consegna di un foglietto di carta viene vista dal diritto come una prestazione diversa da quella originariamente dovuta (Cass. sent. n. 1326/95).
Il codice civile è molto chiaro su questo punto: il debitore non può liberarsi dal proprio impegno eseguendo una prestazione differente rispetto a quella pattuita, a meno che il creditore non sia d’accordo (art. 1197 cod. civ.). Se io devo cento euro a un amico, il mio obbligo è consegnargli dieci banconote da dieci euro. Se invece gli offro un assegno, gli sto offrendo qualcosa di diverso. Anche se il valore nominale è lo stesso, la natura del bene consegnato cambia. Pertanto, senza un via libera esplicito da parte di chi deve ricevere i soldi, l’assegno non ha il potere di cancellare il debito in modo automatico. Il creditore ha il diritto di pretendere che il pagamento avvenga esattamente secondo quanto stabilito dalle norme generali, che mettono al primo posto la moneta liquida.
Qual è il ruolo del consenso del creditore nel pagamento?
Il punto centrale di tutta la questione risiede nella volontà del creditore. Poiché l’assegno è una proposta di pagamento differente, essa necessita di una accettazione per diventare efficace. Questo consenso non deve necessariamente essere scritto su un contratto formale o dichiarato a voce davanti a testimoni. La legge riconosce che il consenso può essere espresso anche attraverso un comportamento concludente (Cass. sent. n. 3427/98). Un esempio pratico molto comune è quello del creditore che prende l’assegno dalle mani del debitore, lo guarda e poi firma una quietanza, ovvero una ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento.
In questo caso, il fatto stesso di aver accettato il titolo senza sollevare obiezioni e di aver rilasciato un documento che conferma il saldo del debito dimostra che il creditore ha accettato quella modalità. Un altro esempio di comportamento concludente si ha quando il creditore riceve l’assegno per posta e provvede a incassarlo versandolo sul proprio conto corrente. Una volta che i soldi entrano nella sua disponibilità, non può più lamentarsi del mezzo usato. Tuttavia, se questo consenso manca, il creditore può legittimamente rifiutarsi di toccare l’assegno. Può restituirlo immediatamente se gli viene consegnato di persona oppure, se lo riceve per corrispondenza, può rispedirlo al mittente dichiarando di voler essere pagato in contanti. In questa situazione, il debitore non può ritenersi libero e rischia di finire in mora se non provvede subito al pagamento richiesto.
Dove deve essere effettuato il pagamento secondo la legge?
Un altro motivo tecnico che permette al creditore di rifiutare l’assegno riguarda il luogo in cui deve avvenire l’estinzione del debito. Secondo il codice civile, i debiti che hanno per oggetto una somma di denaro devono essere pagati al domicilio del creditore al momento della scadenza (art. 1182 cod. civ.). Questo significa che è il debitore a dover andare a casa o presso l’ufficio di chi deve ricevere i soldi per consegnargli il contante nelle mani (art. 1188 cod. civ.).
Quando si usa un assegno circolare, però, si sposta virtualmente il luogo del pagamento. Invece di avvenire al domicilio del creditore, il pagamento si identifica con la sede o la filiale dell’istituto bancario presso cui il titolo deve essere riscosso (Cass. sent. n. 1939/03). Questo rappresenta un onere aggiuntivo per il creditore, che si vede costretto a recarsi in banca, fare la fila e attendere i tempi tecnici di riscossione. La legge tutela il creditore impedendo che gli venga imposto un cambio di luogo senza il suo permesso. Immaginiamo un professionista che attende il compenso nel suo studio: se il cliente gli invia un assegno, lo costringe a uscire e andare in banca per avere i suoi soldi. Se il professionista non intende affrontare questa incombenza, può rifiutare l’assegno e pretendere che il cliente porti i contanti direttamente nel suo ufficio.
Cosa significa la clausola salvo buon fine nell’assegno?
Anche quando il creditore accetta l’assegno, il debito non scompare nel momento esatto della consegna. Esiste infatti una clausola implicita che accompagna ogni titolo di credito: l’accettazione avviene salvo buon fine. Questo significa che la consegna o la trasmissione del titolo non estingue immediatamente l’obbligazione. Il debito rimane attivo finché non avviene il materiale accredito della somma sul conto corrente del creditore. In pratica, se consegno un assegno oggi, il debito non è pagato oggi, ma lo sarà tra qualche giorno, quando la banca avrà verificato la copertura e trasferito i fondi.
Il pagamento effettivo coincide quindi con il momento della riscossione del titolo (Trib. Monza sent. del 12 giugno 2002). Questo dettaglio è fondamentale per quanto riguarda la prova dell’adempimento. Se sorge una contestazione, spetta al debitore dimostrare non solo di aver consegnato il foglio di carta, ma anche che quell’assegno è stato effettivamente pagato dalla banca e che i soldi sono arrivati a destinazione. Se l’assegno risulta scoperto o viene protestato, il creditore può agire immediatamente per recuperare la somma, poiché il debito originario non si è mai estinto. Il rischio della riscossione ricade interamente su chi paga: finché il denaro non è nelle mani o sul conto del creditore, la responsabilità resta del debitore.
Come funziona la tracciabilità per i pagamenti elevati?
Tutte queste regole civili devono oggi fare i conti con le normative sulla tracciabilità dei pagamenti. La legge impone dei limiti all’uso del contante per prevenire il riciclaggio e l’evasione fiscale. Per importi superiori a mille euro, non è possibile consegnare banconote fisiche, ma bisogna utilizzare mezzi che lascino una traccia informatica o bancaria. In questo scenario, l’assegno sembra la soluzione più logica, ma il creditore ha comunque il diritto di non volerlo accettare per i motivi visti in precedenza, come il rischio che sia a vuoto o il fastidio di dover andare in banca.
Se il creditore rifiuta l’assegno per un importo superiore alla soglia legale, come si deve comportare il debitore? La soluzione non è tornare ai contanti, che sarebbe illegale, ma proporre altri mezzi tracciabili che offrano maggiori garanzie. Il mezzo più consigliato è il bonifico bancario. A differenza dell’assegno, il bonifico permette al creditore di vedere la somma accreditata direttamente sul proprio conto senza doversi spostare da casa. Inoltre, il bonifico garantisce una verifica quasi immediata della disponibilità della somma. Se il creditore rifiuta anche il bonifico senza una valida ragione, potrebbe incorrere in una condotta contraria alla correttezza, ma resta il fatto che il debitore deve sempre assicurarsi che il mezzo scelto sia gradito alla controparte o comunque previsto dagli accordi iniziali.
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Angelo Greco
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