si possono prelevare i soldi prima di andare in pensione?


Il D.Lgs. 252/2005 prevede tre strumenti per accedere al montante del fondo pensione prima del pensionamento: anticipazioni, riscatti e RITA. La tassazione varia dal 9% al 23% a seconda della causale e degli anni di iscrizione. Le novità della legge di Bilancio 2026 non hanno modificato queste regole.

Hai versato contributi al fondo pensione per anni. Ma prima di andare in pensione ti trovi in una situazione di bisogno — spese mediche impreviste, acquisto della prima casa, perdita del lavoro — e hai bisogno di quei soldi adesso. Si può fare? E quanto costa fiscalmente?

In tema di Fondo pensione, si possono prelevare i soldi prima di andare in pensione? Sì, ma solo in casi specifici e con regole precise. Il D.Lgs. 252/2005 prevede tre strumenti distinti — anticipazioni, riscatti e RITA — con condizioni diverse per ciascuno e un regime fiscale che varia dal 9% al 23% a seconda della causale e degli anni di partecipazione. Le novità della legge di Bilancio 2026 non hanno toccato queste regole: rimangono invariate.

Le anticipazioni: tre causali, tre regimi fiscali

L’anticipazione è il prelievo parziale della posizione maturata senza dover chiudere il rapporto con il fondo. Si può richiedere rimanendo iscritti e continuando a versare contributi.

Prima causale: spese sanitarie gravi. È la causale più favorevole sia per i tempi sia per la tassazione. Può essere richiesta in qualsiasi momento, senza attendere un periodo minimo di iscrizione, e consente di prelevare fino al 75% della posizione maturata. Rientrano in questa categoria le spese per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, relative all’aderente, al coniuge o ai figli. L’aliquota di tassazione è del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Chi è iscritto da trent’anni paga il 10,5%; chi è iscritto da quarant’anni o più paga il 9%.

Seconda causale: prima casa. L’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione — per sé o per i figli — o per interventi di ristrutturazione sulla prima casa può essere richiesta dopo otto anni di iscrizione e fino al 75% della posizione. La tassazione è del 23%, senza riduzioni per anzianità.

Terza causale: ulteriori esigenze. Per qualsiasi altra necessità personale, senza dover specificare la motivazione, è possibile richiedere un’anticipazione del 30% della posizione dopo otto anni di iscrizione. Anche in questo caso la tassazione è del 23%.

Un limite complessivo vale per tutte le anticipazioni: le somme percepite nel tempo non possono mai superare il 75% della posizione individuale maturata, sommando tutte le anticipazioni già erogate.

I riscatti: quando si può ritirare tutto o metà

Il riscatto è la restituzione totale o parziale della posizione a seguito di eventi che incidono sul rapporto di lavoro o sulla capacità lavorativa. A differenza dell’anticipazione, il riscatto chiude o riduce stabilmente la posizione nel fondo.

Riscatto parziale al 50%. È ammesso in tre situazioni: cessazione dell’attività lavorativa con un periodo di inoccupazione compreso tra 12 e 48 mesi; ricorso del datore di lavoro alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria; procedure di mobilità. In tutti questi casi si può riscattare la metà della posizione maturata.

Riscatto totale. Consentito in caso di invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo, oppure in caso di cessazione dell’attività lavorativa con un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi. In entrambi i casi si può ritirare l’intera posizione.

Riscatto per morte dell’aderente. Se l’aderente muore prima di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione può essere riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati.

In tutti questi casi il regime fiscale è lo stesso previsto per le anticipazioni per spese sanitarie: 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo, fino al minimo del 9%.

Riscatto per altri motivi. Esiste anche la possibilità di riscattare la posizione — totalmente o parzialmente — in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle indicate sopra. L’esempio tipico è il lavoratore che cambia settore e aderisce collettivamente a un diverso fondo pensione. In questo caso la tassazione è del 23%, senza riduzioni.

La RITA: un reddito ponte prima della pensione pubblica

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è uno strumento diverso dagli altri: non è un prelievo una tantum, ma una erogazione frazionata nel tempo. Il montante accumulato — tutto o in parte — viene distribuito in rate periodiche dal momento della richiesta fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Funziona come un reddito ponte che copre gli anni tra l’uscita dal lavoro e la pensione pubblica.

Chi può accedere alla RITA. Ci sono due percorsi.

Il primo riguarda chi ha cessato l’attività lavorativa, matura l’età per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi alla cessazione e ha almeno venti anni di contribuzione obbligatoria versata all’INPS o ad altra cassa previdenziale. In questo caso basta avere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Il secondo riguarda chi è inoccupato da oltre 24 mesi e matura l’età per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi. Anche qui è richiesto un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo.

La tassazione della RITA. Le somme erogate — al netto dei redditi già tassati e dei contributi non dedotti — sono soggette alla stessa aliquota prevista per i riscatti agevolati: 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino al 9%. L’aderente può però optare per la tassazione ordinaria IRPEF se questa risultasse più conveniente in base alla propria situazione reddituale complessiva.

Come funziona il calcolo dell’aliquota ridotta

Il meccanismo di riduzione dell’aliquota merita un esempio pratico per capirne l’impatto.

Chi è iscritto al fondo pensione da quindici anni o meno paga il 15% sulle causali agevolate. Dal sedicesimo anno in poi, ogni anno aggiuntivo riduce l’aliquota di 0,30 punti percentuali. Chi è iscritto da vent’anni paga il 13,5% (15% meno 5 anni × 0,30%). Chi è iscritto da trent’anni paga il 10,5%. Chi ha maturato trentadue anni o più paga il minimo del 9%, che non scende ulteriormente.

Questo meccanismo incentiva la permanenza nel fondo nel lungo periodo: più a lungo si è iscritti, minore è il prelievo fiscale al momento del prelievo anticipato.

Cosa non cambia con la legge di Bilancio 2026

La legge 199/2025 ha introdotto novità significative sulla previdenza complementare — adesione automatica, portabilità del contributo datoriale, nuove modalità di prestazione al pensionamento — ma non ha modificato le regole su anticipazioni, riscatti e RITA. Questi strumenti rimangono disciplinati dal D.Lgs. 252/2005 nelle forme descritte, con la stessa struttura di causali, limiti e aliquote in vigore prima della riforma.

Chi stesse pianificando di utilizzare uno di questi strumenti può quindi fare riferimento alle regole attuali senza preoccuparsi di aggiornamenti normativi imminenti su questo specifico fronte.

 

Come viene tassato il fondo pensione durante la vita dell’iscrizione

Il regime fiscale della previdenza complementare non riguarda solo il momento in cui si prelevano i soldi. Si articola in tre fasi distinte — contribuzione, accumulazione ed erogazione — ciascuna con regole proprie.

I contributi versati: deduzione fino a 5.300 euro. Nella fase contributiva, i versamenti effettuati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite massimo annuo di 5.300 euro — soglia aggiornata dalla legge di Bilancio 2026 rispetto al precedente tetto di 5.164,57 euro. La deduzione si applica anche ai contributi versati nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. In pratica, chi versa 5.300 euro al fondo pensione riduce il proprio reddito imponibile IRPEF di quella stessa cifra, con un risparmio fiscale che dipende dall’aliquota marginale applicabile.

I contributi che non sono stati dedotti — perché eccedenti il limite o perché il contribuente ha scelto di non dedurli — non vengono tassati una seconda volta al momento della liquidazione della prestazione. Per consentire il corretto calcolo, l’aderente deve comunicare al fondo l’ammontare dei contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, o, se anteriore, entro la maturazione del diritto alla prestazione.

I rendimenti: tassazione al 20% invece del 26%. Nella fase di accumulazione, i rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del fondo pensione beneficiano di una tassazione agevolata al 20%, anziché al 26% previsto in via ordinaria per le rendite finanziarie. L’imposta sostitutiva viene applicata sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta. Anche questi rendimenti, in quanto già tassati durante la fase di accumulo, sono esclusi dalla base imponibile al momento dell’erogazione delle prestazioni finali — evitando una doppia imposizione.


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