PENSIONI CASSE PRIVATE, FURTO DI STATO


“La doppia tassazione delle Casse di previdenza rappresenta una delle principali criticità del sistema previdenziale italiano. Un meccanismo fiscale che incide direttamente sulla sostenibilità di lungo periodo degli enti e, soprattutto, sulle prestazioni future degli iscritti.

Le Casse dei professionisti sono infatti soggette a tassazione sia sui rendimenti finanziari del patrimonio con aliquota del 26%, sia sulle prestazioni previdenziali erogate, determinando una duplicazione del prelievo sulle stesse risorse.

Un’anomalia che contrasta con i principi di equità fiscale e con la funzione sociale della previdenza obbligatoria.

Questo sistema risulta particolarmente penalizzante se si considera che le Casse:

  • non ricevono trasferimenti pubblici;
  • non beneficiano di garanzie statali;
  • devono autofinanziare integralmente la sostenibilità delle prestazioni nel lungo periodo.

La doppia tassazione non penalizza gli enti in quanto tali, ma ricade direttamente sugli iscritti. Ogni euro sottratto al patrimonio previdenziale attraverso un’imposizione inefficiente è un euro in meno destinato a:

  • pensioni future;
  • assistenza;
  • servizi di welfare integrato.

La questione assume quindi anche una forte dimensione intergenerazionale: un sistema appesantito da una tassazione duplicata riduce le tutele di domani, trasferendo il costo sulle nuove generazioni di professionisti.

Superare l’iniquità della doppia tassazione non significa introdurre privilegi, ma ripristinare coerenza e razionalità nel trattamento fiscale degli enti previdenziali.

Una revisione del regime impositivo, coerente con la funzione previdenziale delle Casse, consentirebbe di:

  • rafforzare la sostenibilità di lungo periodo;
  • migliorare l’adeguatezza delle prestazioni;
  • valorizzare il ruolo delle Casse come investitori istituzionali a sostegno dell’economia reale.

In molti Paesi europei, i sistemi previdenziali obbligatori beneficiano di una neutralità fiscale che favorisce l’accumulazione previdenziale e tutela gli iscritti.

L’Italia rappresenta, sotto questo profilo, un’eccezione che merita una riflessione approfondita, soprattutto alla luce delle trasformazioni demografiche e del crescente ruolo delle Casse nel welfare integrato.

Affrontare il tema della doppia tassazione significa riaffermare un principio di equità fiscale, riconoscendo la specificità delle Casse e la loro funzione di interesse generale.

Una riforma in questa direzione non sarebbe solo un atto di giustizia, ma una scelta strategica per rafforzare il sistema previdenziale e tutelare il futuro dei professionisti.” (Fonte: esperienzaecontinuità.it)

Purtroppo ogni Governo fa promesse che però non riesce a mantenere sul tema.

Se ne discute da anni, inutilmente.

Dispositivo dell’art. 163 TUIR

  1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
  2. L’art. 163 del TUIR sancisce il divieto della doppia imposizione: la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. È un principio cardine del sistema, che evita che un medesimo indice di capacità contributiva sia colpito due volte dallo stesso tributo. Il divieto riguarda la doppia imposizione giuridica, cioè l’applicazione reiterata della stessa imposta sullo stesso presupposto.
  3. Il principio si traduce in una serie di istituti operativi: la parziale esclusione dei dividendi tra società (art. 89), che attenua la doppia imposizione economica degli utili già tassati in capo alla partecipata; la participation exemption (art. 87) sulle plusvalenze da partecipazioni; il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (art. 165), che evita la doppia imposizione internazionale; i regimi di consolidato e trasparenza, che imputano il reddito una sola volta.

Il divieto della doppia imposizione fiscale è un baluardo della UE e del diritto internazionale.

Il 15 luglio 2026 il Ministero delle Finanze ha emesso per consultazione pubblica un disegno di legge che poche imprese hanno notato. Tuttavia, esso riguarda direttamente chiunque intrattenga rapporti commerciali o abbia legami con società all’interno dell’Unione europea. Il titolo è lungo e tecnico: “Sui meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali con gli Stati membri dell’Unione europea”, ma l’idea alla base è semplice.

Quando lo stesso utile viene tassato due volte, una volta in Albania e una volta in un paese dell’UE, questa legge stabilisce una modalità garantita per risolvere la questione. Il termine per la consultazione è il 12 agosto 2026. Il disegno di legge recepisce inoltre la direttiva del Consiglio. (UE) 2017/1852.

La doppia imposizione sembra una cosa che riguarda solo le grandi società. In realtà, la incontriamo molto più vicino a noi. Basta che un cliente apra una filiale all’estero, inizi a fatturare a una società collegata in Italia o in Germania, oppure riceva redditi da uno Stato membro dell’UE, e due autorità fiscali possono rivendicare la stessa base imponibile.

Il caso più tipico è quello dell’adeguamento dei prezzi di transazione tra società collegate. L’amministrazione dell’altro Paese sostiene che l’utile in quel Paese avrebbe dovuto essere più elevato, aumentando così la base imponibile. Di conseguenza, lo stesso utile che l’Albania ha già tassato viene tassato nuovamente all’estero.

Il 10 giugno del 2021, per esempio, sul tema della doppia imposizione alle Casse di previdenza accadeva questo: diversi parlamentari componenti della Commissione hanno raccolto con interesse il tema della doppia tassazione che grava sulle Casse di previdenza in Italia, in totale difformità con quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei. “Un’imposizione che penalizza sia i professionisti sia gli investimenti – ha spiegato Oliveti –. I nostri iscritti aiutano il Paese già con le loro tasse e con il loro lavoro ed è virtuoso sostenerli anche investendo in aree vicine ai loro ambiti di attività”. In proposito quindi l’onorevole Sestino Giacomoni, presidente della Commissione Cdp, ha annunciato che, insieme ai propri colleghi, intende portare la questione all’attenzione della Commissione Finanze nell’ambito della discussione sulla riforma fiscale voluta dal governo Draghi.

Dopo, come sempre, il nulla.

In definitiva le pensioni dei professionisti italiani vengono considerate dei dividenti di capitale.

Ed infatti i dividendi rappresentano gli utili distribuiti agli azionisti o soci che detengono una partecipazione in società soggette all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES). Questo include società di capitali, enti commerciali residenti, enti non commerciali residenti e anche società ed enti non residenti. La normativa italiana colloca i dividendi nella categoria dei redditi di capitale, come definito dall’articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Un aspetto cruciale della tassazione dei dividendi è il criterio di cassa, che impone la tassazione al momento effettivo della percezione degli utili, indipendentemente dal momento in cui sono stati iscritti a bilancio. Questo significa che il periodo fiscale rilevante non è quello della delibera di distribuzione, ma quello in cui i dividendi sono effettivamente incassati.

Quando i dividendi vengono percepiti da persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale, la normativa italiana prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Questa aliquota è stata uniformata a partire dal 2018, includendo sia le partecipazioni qualificate sia quelle non qualificate. La ritenuta è applicata direttamente dalla società che distribuisce i dividendi o dall’intermediario finanziario che gestisce il pagamento. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo al trimestre in cui è stata effettuata la distribuzione.

Ma la cosa singolare e assolutamente inaccettabile è che i Fondi pensione, che gestiscono la previdenza complementare, fruiscono per gli investimenti di una regolamentazione d’avanguardia a livello europeo, ma scontano una imposta del 20%, mentre le Casse di previdenza dal lontano 2011 sono in attesa del decreto investimenti, che resta ibernato, ma scontano una tassazione del 26%.

Ma vi è di più ancora, perché:

  • Per quel che riguarda i fondi pensione, la base imponibile della prestazione pensionistica (fase di erogazione) viene, infatti, calcolata al netto dei rendimenti conseguiti. In questo modo, nella fase dell’erogazione viene tassata la sola parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati; non vengono, quindi, tassati i rendimenti conseguiti (già tassati nella fase di maturazione).
  • Per quel che riguarda le Casse di previdenza, la base imponibile delle prestazioni pensionistiche viene, invece, calcolata al lordo dei rendimenti conseguiti. Si assoggetta così a tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella fase del versamento che la parte dei rendimenti già tassati nella fase di maturazione.

Quindi nei Fondi pensione, una parte dell’importo pagato come rendita o capitale è esente da imposte: è quella parte che deriva dai rendimenti maturati dalla gestione o dai contributi non dedotti.

Sulla parte restante, costituita dai contributi dedotti e dall’eventuale TFR versato, viene applicata un’imposta sostitutiva del 15%.

È importante tenere presente che:

  • È una imposta sostitutiva quindi la rendita, o il capitale, non fanno cumulo con i redditi personali e non sono soggetti ad altre imposte.
  • L’aliquota del 15% si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche successivo al 15°, con uno sconto massimo del 6%.

Quindi chi partecipa a una forma pensionistica per 35 anni, paga un’imposta del 9% invece che del 15%.

La pensione di vecchiaia, invece, va sul cumulo con gli altri redditi e la pensione ordinaria è tassata in base agli scaglioni Irpef. Il più basso è del 23% a cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali. Quindi una percentuale decisamente superiore a quella prevista per le pensioni integrative.

I maliziosi potrebbero vedere un do ut des? E se fosse cosi, a chi giova?

Certamente non agli iscritti!

Su questo non penso possano esservi dubbi!

I nonni pensionati, come è noto, svolgono una funzione sussidiaria nel sostentamento delle famiglie e uno dei costi è questo: “crescere un figlio in Italia può arrivare a costare in media circa 162mila euro nei primi 18 anni di vita, vale a dire oltre 9mila euro ogni anno. È la stima elaborata da Moneyfarm sulla base dell’attuale costo della vita, con una forbice che va da 112mila a 212mila euro complessivi, a seconda delle esigenze e delle possibilità economiche delle singole famiglie”.

 


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