Chi ha già inviato la dichiarazione dei redditi può ancora aderire al concordato preventivo biennale. Gli studi che comprano crediti Superbonus pagano il 26 per cento solo sul guadagno compensato. E i Comuni aprono la rottamazione dei propri tributi fino a metà dicembre.
L’autunno è il periodo in cui si concentrano le scadenze fiscali più importanti dell’anno e, con esse, i dubbi di professionisti, imprese ed enti. Le risposte degli esperti ai quesiti dei lettori offrono un quadro di alcune delle questioni più frequenti del 2026, che toccano ambiti diversi ma tutti con scadenze o regole nuove. Di qui la domanda: cosa cambia nel 2026 per il concordato preventivo, i crediti Superbonus, gli enti filantropici, le crisi di gruppo e la rottamazione dei tributi comunali? Chi ha già inviato la dichiarazione Redditi 2026 può aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 entro il 2 novembre, inviando il solo modello di adesione o una dichiarazione correttiva. Il professionista che acquista crediti Superbonus paga un’imposta sostitutiva del 26 per cento sul guadagno, solo in proporzione ai crediti compensati nell’anno. Il reddito di lavoro autonomo comprende ora tutte le somme percepite a qualunque titolo per l’attività. Gli enti filantropici non pagano l’Ires sugli affitti destinati alle attività non commerciali. La transazione fiscale di gruppo è ammessa anche nella composizione negoziata. La rottamazione dei tributi dei Comuni aderenti si chiede tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026. Qui di seguito ci occuperemo di spiegare ciascuna di queste regole.
Si può aderire al concordato dopo aver inviato la dichiarazione?
Il concordato preventivo biennale consente a imprese e professionisti di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito su cui pagheranno le imposte per due anni. Molti contribuenti hanno già inviato il modello Redditi 2026, relativo al 2025, senza presentare l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027, e si chiedono se possano ancora aderire.
La risposta è positiva. Fino al 2 novembre 2026, chi possiede i requisiti può aderire al concordato anche se ha già inviato la dichiarazione. Le modalità sono due.
La prima è trasmettere il solo modello di adesione al concordato, usando soltanto il frontespizio del modello Redditi: occorre compilare la casella «Comunicazione Cpb» con il codice «1 – Adesione» e indicare solo i dati anagrafici, i dati del soggetto che firma la comunicazione e quelli relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario. Gli altri campi del modello Redditi non possono essere compilati e, se compilati, sono privi di effetti.
La seconda è trasmettere una dichiarazione Redditi, completa degli indici sintetici di affidabilità, correttiva nei termini, cioè una nuova dichiarazione che sostituisce quella già inviata entro il termine ordinario, contenente anche il modello di adesione al concordato, senza compilare la casella «Comunicazione Cpb».
Cosa significa il principio di onnicomprensività per gli autonomi?
La riforma della tassazione del lavoro autonomo ha introdotto il principio di onnicomprensività. Il reddito di lavoro autonomo si determina come differenza tra tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo in relazione all’attività svolta, e l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’esercizio della stessa attività.
Non rilevano quindi solo i compensi in senso stretto, ma ogni provento comunque riconducibile all’attività professionale. Conta l’intero flusso economico collegato alla professione, in entrata e in uscita, superando una nozione più ristretta di compenso. Proprio in questa logica si inserisce la tassazione dei guadagni sui crediti d’imposta acquistati dai professionisti.
Come si tassa il guadagno su un credito Superbonus acquistato da uno studio?
Uno studio associato che acquista nell’ottobre 2026 un credito Superbonus, non derivante da prestazioni professionali rese al cedente, lo paga di solito meno del suo valore nominale, e realizza un guadagno quando lo utilizza in compensazione.
Per i professionisti costituiscono reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti dalla compensazione con il modello F24 dei crediti d’imposta che non costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale e sono diversi dai crediti che emergono dalla liquidazione delle imposte. Il differenziale è tassato con un’imposta sostitutiva del 26 per cento, da pagare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della compensazione.
La tassazione avviene solo al momento della compensazione del credito. Il differenziale di ciascun anno si determina con riferimento alla parte del costo di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate in quell’anno.
Uno studio associato acquista nell’ottobre 2026 un credito Superbonus del valore nominale di 1.000 euro, pagandolo 900 euro, con un differenziale positivo complessivo di 100 euro. Nel 2026 compensa il 10 per cento del credito, cioè 100 euro. Deve tassare al 26 per cento solo 10 euro, la parte del differenziale corrispondente al credito compensato, pagando 2,60 euro di imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2027. Il resto del differenziale sarà tassato negli anni in cui compenserà il credito residuo.
Gli enti filantropici pagano imposte sugli affitti?
Un ente filantropico, cioè un ente del Terzo settore che eroga denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, può essere proprietario di un immobile concesso in locazione a terzi, e destinare i canoni al finanziamento delle proprie attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali.
In questo caso, in linea con le indicazioni del modello Redditi enti non commerciali 2026, se i canoni hanno natura di reddito fondiario e sono destinati al finanziamento delle attività di interesse generale non commerciali dell’ente, senza inserirsi in una gestione imprenditoriale del patrimonio immobiliare, i relativi redditi sono esenti dall’Ires, secondo l’articolo 84 del Codice del Terzo settore, e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Se invece l’ente gestisse il proprio patrimonio immobiliare come un’attività d’impresa, con una pluralità di immobili locati e un’organizzazione dedicata, l’esenzione non si applicherebbe.
È possibile una transazione fiscale di gruppo nella composizione negoziata?
La composizione negoziata della crisi d’impresa può riguardare anche un gruppo di società, secondo l’articolo 25 del Codice della crisi d’impresa. Ci si chiede se, in questo caso, sia possibile presentare al Fisco una proposta di accordo transattivo unica, relativa ai debiti tributari di tutte le società del gruppo che hanno avviato il percorso.
L’articolo 284-bis del Codice della crisi, che disciplina la transazione fiscale di gruppo, non richiama l’articolo 25 sulla composizione negoziata di gruppo, e quest’ultimo non fa riferimento all’accordo transattivo sui debiti tributari, previsto dall’articolo 23, comma 2-bis. Non se ne deve però concludere che l’accordo di gruppo sia vietato: la mancanza di riferimenti è dovuta a un difetto di coordinamento tra le norme, che avrebbe dovuto essere colmato quando è stato introdotto l’accordo transattivo nella composizione negoziata.
È quindi condivisibile la posizione dell’Agenzia delle Entrate, espressa con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, secondo cui, nonostante il testo delle norme, non ci sono ostacoli ad applicare in modo estensivo la disciplina anche all’accordo transattivo di gruppo sui debiti tributari, nell’ambito della composizione negoziata.
Quali sono i termini della rottamazione dei tributi comunali?
La cosiddetta rottamazione quinquies, cioè la definizione agevolata dei debiti affidati all’agente della riscossione, è stata estesa ai tributi degli enti locali che hanno scelto di aderire. I Comuni dovevano aderire con una delibera del consiglio comunale, adottata e pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro il 31 luglio 2026, e trasmessa entro la stessa data ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nei Comuni che hanno aderito, i contribuenti possono presentare la domanda di definizione agevolata tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026. La prima rata, o l’unica rata in caso di pagamento in un’unica soluzione, deve essere versata entro il 31 marzo 2027. Prima di presentare la domanda, conviene verificare sul sito del proprio Comune se ha aderito e quali tributi sono compresi nella definizione.
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