Non tutto lo stipendio finisce tassato allo stesso modo, e sapere quale regime si applica a ogni voce può fare la differenza sul netto in busta.
Continuiamo lo speciale sulla lettura della busta paga, arrivando oggi a uno degli aspetti più delicati per capire davvero il proprio cedolino: come viene tassato lo stipendio. Non esiste un’unica modalità di prelievo fiscale, ma un sistema articolato che prevede regimi diversi a seconda della natura del reddito, insieme a una serie di detassazioni specifiche introdotte per particolari categorie di lavoratori o tipologie di compenso. Vediamo insieme come funziona la tassazione dello stipendio: dalle aliquete Irpef alle detassazioni, partendo dal regime ordinario fino ad arrivare alle agevolazioni più recenti previste dalla legge 199/2025.
Le diverse modalità con cui viene tassato il reddito da lavoro dipendente
Il reddito di lavoro dipendente può essere tassato secondo diverse modalità. Esiste innanzitutto la tassazione ordinaria, applicata alla generalità della retribuzione mensile e annuale. Esiste poi la tassazione separata, riservata agli arretrati corrisposti in un periodo diverso da quello di maturazione. C’è la tassazione del Tfr, calcolata secondo un’aliquota media riferita all’intero periodo di vigenza del rapporto di lavoro. Infine, esistono specifiche tassazioni agevolate, applicabili per esempio alla detassazione dei premi, degli incrementi retributivi o del lavoro disagiato, che approfondiremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi.
Come si calcola l’imposta lorda secondo il regime ordinario
La retribuzione mensile, e successivamente quella annuale in sede di conguaglio, viene tassata secondo la modalità ordinaria, che si caratterizza per la definizione di un’imposta lorda e di un’imposta netta, oltre all’applicazione delle addizionali regionali e comunali. L’imposta lorda si calcola applicando all’imponibile le aliquote a scaglioni di reddito definite dall’articolo 11 del Tuir.
Dal 1° gennaio 2026, le aliquote in vigore sono tre: fino a 28.000 euro si applica un’aliquota del 23%; oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro l’aliquota sale al 33%; oltre i 50.000 euro l’aliquota diventa del 43%.
Dalle detrazioni al cuneo fiscale: come si arriva all’imposta netta
Per passare dall’imposta lorda a quella netta, occorre sottrarre le detrazioni d’imposta spettanti al lavoratore. Possiamo distinguere due categorie principali: le detrazioni collegate alla produzione del reddito e quelle collegate ai carichi familiari, come il coniuge o i figli a carico.
Accanto a queste detrazioni ordinarie, sono previsti tre strumenti specifici pensati per ridurre il cosiddetto cuneo fiscale, cioè la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore e quanto effettivamente percepito dal lavoratore. Il primo è il bonus fiscale, riservato ai redditi non superiori a 20mila euro. Il secondo è un’ulteriore detrazione, applicabile ai redditi superiori a 20mila euro e fino a 40mila euro. Il terzo è il trattamento integrativo, destinato ai redditi fino a 28mila euro.
Due lavoratori con lo stesso stipendio lordo possono ritrovarsi con un netto diverso in busta paga, non solo per le detrazioni legate ai carichi familiari, come i figli a carico, ma anche perché rientrano in fasce di reddito diverse rispetto agli strumenti di riduzione del cuneo fiscale appena descritti.
La detassazione degli incrementi retributivi introdotta dalla legge 199/2025
Accanto al regime ordinario, la normativa più recente ha introdotto diverse forme di tassazione agevolata su specifiche componenti dello stipendio. La prima riguarda gli incrementi retributivi. L’articolo 1, comma 7, della legge 199/2025, con l’obiettivo di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, ha previsto una detassazione degli incrementi retributivi erogati nel 2026. Il regime di favore consente di tassare questi incrementi con un’imposta sostitutiva del 5%, anziché con le aliquote ordinarie appena viste.
Sotto il profilo soggettivo, questa misura riguarda i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025. Ai fini della verifica di questa soglia rientrano soltanto i redditi di lavoro dipendente in senso stretto: restano esclusi, per esempio, i redditi di lavoro autonomo, professionale o anche solo assimilato a quello di lavoro dipendente. Il beneficio si applica a tutte le tipologie di rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo indeterminato sia a termine, sia full time sia part time. È agevolato anche il lavoro domestico, che potrà usufruire del beneficio in sede di dichiarazione reddituale.
La detassazione del lavoro disagiato: notturni, festivi e turni
Un’altra agevolazione riguarda il cosiddetto lavoro disagiato. I commi 10 e 11 dello stesso articolo 1 della legge 199/2025 prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e sulle indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, al lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, oltre che per le indennità di turno, voci retributive già viste nell’articolo precedente di questo speciale dedicato alla struttura del cedolino.
Sono agevolabili le somme erogate nel 2026 entro il limite di 1.500 euro, che rappresenta una vera e propria franchigia: gli importi eccedenti questa soglia vengono tassati secondo il regime ordinario. Nel calcolo di questo limite di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato detassati, di cui parleremo nel paragrafo successivo. Il beneficio si applica ai lavoratori con un reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 40.000 euro, e anche in questo caso i lavoratori domestici potranno usufruirne in sede di dichiarazione dei redditi.
Un lavoratore che nel 2026 riceva 1.800 euro di indennità per turni notturni vedrà tassati con l’imposta sostitutiva del 15% i primi 1.500 euro, mentre i restanti 300 euro saranno assoggettati alla tassazione ordinaria secondo gli scaglioni Irpef.
La detassazione dei premi di risultato: le novità del biennio 2026-2027
Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 199/2025 interviene anche sulla tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, argomento già affrontato nell’articolo precedente di questo speciale dedicato al welfare aziendale. Le modifiche introdotte sono due: l’applicazione dell’aliquota dell’1%, in sostituzione di quella ordinaria del 10%, a sua volta già ridotta negli ultimi anni al 5%; e l’aumento del limite massimo detassabile, ora fissato a 5.000 euro. Queste modifiche producono effetto sulle somme erogate nel biennio 2026-2027.
Sotto il profilo oggettivo, sono detassati i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri predefiniti, oltre alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Quali accordi collettivi permettono di accedere alla detassazione dei premi
Un requisito fondamentale riguarda la fonte istitutiva del premio: le somme sono agevolabili soltanto se previste da accordi collettivi territoriali o aziendali. Non sono invece agevolabili i premi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, né quelli derivanti da accordi individuali o individuali plurimi. Sotto il profilo soggettivo, il beneficio si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente.
Il lavoratore può comunque rinunciare all’agevolazione, se lo ritiene preferibile. Inoltre, come già visto nell’articolo precedente dedicato al welfare aziendale, l’accordo collettivo può prevedere la possibilità per il dipendente di convertire, totalmente o parzialmente, il premio monetario in servizi di welfare totalmente defiscalizzati, un’opzione che spesso risulta ancora più vantaggiosa rispetto alla semplice tassazione agevolata all’1%.
Il trattamento integrativo speciale per il settore turistico
Un’ultima agevolazione, più circoscritta nel tempo e nel settore di applicazione, riguarda il comparto turistico. Il comma 18 dell’articolo 1 della legge 199/2025 prevede che, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, venga riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Questa agevolazione riguarda i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, individuati dall’articolo 5 della legge 287/1991, e i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Il beneficio si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro. In questo caso specifico, il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025, permettendo così al datore di verificare la sussistenza del requisito reddituale necessario per accedere al beneficio.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link


