Dal 1° gennaio 2027 la tassazione del TFR e del TFS non peggiora. La clausola che permette di pagare le imposte con le aliquote del 2006, quando conviene, non è stata cancellata: è stata riscritta dentro un altro articolo del nuovo Testo unico. Quello che cambia sul serio è il calendario, e proprio lì si nasconde il conto da pagare: chi cessa dal servizio per limiti di età incassa la liquidazione tre mesi prima, ma perde uno sconto fiscale che vale fino a 750 euro.
Punti chiave
- Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) si applica dal 1° gennaio 2027.
- L’articolo 376 abroga la vecchia clausola di salvaguardia, ma l’articolo 21, comma 11, la riproduce: restano applicabili, se più favorevoli, le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006.
- La clausola vale anche per le indennità equipollenti, cioè il TFS dei dipendenti pubblici assunti entro il 2000.
- Dal 2027 il pagamento scende da 12 a 9 mesi per chi cessa per limiti di età o di servizio, ma solo per chi matura i requisiti dal 2027.
- Sotto i 12 mesi di attesa non scatta più la detassazione di 1,5 punti: fino a 750 euro in meno.
La tassazione del TFR aumenta davvero dal 2027?
No. La notizia circolata a settembre 2026 nasce da una lettura parziale del nuovo Testo unico.
Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026, riordina in un solo corpo normativo la disciplina delle imposte sui redditi e sostituisce il vecchio TUIR del 1986. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027.
All’articolo 376 il decreto abroga l’articolo 1, comma 9, della legge 296/2006, cioè la norma che dal 2007 consente di tassare la liquidazione con le aliquote del 2006 quando sono più convenienti. Letto da solo, quell’articolo sembra una stangata in arrivo su chiunque vada in pensione dal 2027.
Il punto è che l’abrogazione non cancella la regola: la sposta. Lo stesso decreto, all’articolo 21, comma 11, riscrive la clausola parola per parola. Il testo stabilisce che ai fini dell’IRPEF dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro «si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006».
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È una sistemazione formale, non una modifica di sostanza. Lo hanno chiarito il 14 settembre 2026 sia Il Sole 24 Ore, sia ItaliaOggi, entrambi citando il testo del nuovo comma 11.
Vale la pena tenerlo a mente quando si legge un titolo allarmistico su una riforma fiscale: l’abrogazione di un articolo dentro un testo unico quasi sempre significa che la norma è finita altrove, non che è sparita.
Che cos’è la clausola di salvaguardia, e perché riguarda anche il TFS
La liquidazione non entra nel reddito dell’anno: si tassa a parte, con la tassazione separata, proprio perché è una somma maturata in molti anni di lavoro e finirebbe altrimenti nello scaglione più alto.
L’imposta si calcola su un reddito di riferimento, e su quel reddito si applicano gli scaglioni IRPEF. La clausola di salvaguardia impone un doppio calcolo: uno con le aliquote attuali, uno con quelle del 31 dicembre 2006. Vince la più bassa, e l’ente che paga la applica d’ufficio, senza che il lavoratore debba chiedere nulla.
Il reddito di riferimento non coincide con la somma incassata. Si ottiene dividendo l’imponibile per gli anni di servizio e moltiplicando per dodici, quindi il risultato si avvicina a una retribuzione annua, non alla liquidazione. È un punto decisivo per capire chi viene toccato davvero.
Ecco dove le due scale si separano.
| Fascia di reddito | Aliquota 2006 | Aliquota 2026 |
|---|---|---|
| Fino a 26.000 € | 23% | 23% |
| Da 26.001 a 28.000 € | 33% | 23% |
| Da 28.001 a 33.500 € | 33% | 33% |
| Da 33.501 a 50.000 € | 39% | 33% |
| Da 50.001 a 100.000 € | 39% | 43% |
| Oltre 100.000 € | 43% | 43% |
L’unica fascia in cui l’aliquota del 2006 è più bassa è quella tra 50.001 e 100.000 euro, dove il vecchio 39% resta sotto l’attuale 43%. In tutte le altre il regime di oggi è uguale o più conveniente.
Qui arriva la conseguenza che nell’allarme di questi giorni si è persa: per la maggior parte di docenti e ATA quella clausola non si attiva comunque. Poiché il reddito di riferimento riporta l’imponibile a base annua, chi ha una retribuzione intorno ai trenta o trentacinquemila euro resta negli scaglioni bassi, dove le aliquote del 2026 sono uguali o migliori di quelle del 2006. La salvaguardia entra in gioco sopra i 50.000 euro di reddito di riferimento, e nella scuola è una platea ristretta alle retribuzioni più alte.
Detto in breve: la stangata annunciata non c’è, e anche se ci fosse stata avrebbe lasciato fuori gran parte del personale scolastico. La rete di sicurezza resta, ma per la maggioranza è una rete su cui non si cade.
Un’ultima precisazione che spesso sfugge: il comma 11 nomina le indennità equipollenti. Sotto quel nome ricade il TFS, la vecchia buonuscita che spetta a chi è stato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. La tutela vale quindi per entrambe le platee della scuola, non solo per chi è in regime di TFR.
Cosa cambia davvero dal 2027: la liquidazione arriva tre mesi prima
Qui il cambiamento è reale e produce effetti sul portafoglio.
La legge 30 dicembre 2025, n. 199, cioè la legge di bilancio 2026, ha ridotto da 12 a 9 mesi il termine entro cui l’INPS deve pagare la prima rata a chi lascia il servizio per raggiunti limiti di età, limiti di servizio o collocamento a riposo d’ufficio. L’Istituto ha recepito la novità con la circolare 27 marzo 2026, n. 30, che riepiloga tutti i termini di liquidazione e che ha annunciato con una nota sui nuovi termini di pagamento di TFR e TFS.
Due limiti vanno letti con attenzione, perché escludono molte più persone di quante si immagini.
Il primo: la riduzione si applica solo a chi matura i requisiti pensionistici dal 2027. Chi li raggiunge entro il 31 dicembre 2026 resta a 12 mesi. Il secondo: riguarda solo le cessazioni per vecchiaia o per limiti ordinamentali. Chi esce con la pensione anticipata non rientra.
| Causale di cessazione | Requisiti entro il 2026 | Requisiti dal 2027 |
|---|---|---|
| Limiti di età o di servizio, collocamento a riposo d’ufficio | 12 mesi | 9 mesi |
| Dimissioni volontarie o licenziamento | 24 mesi | 24 mesi |
| Fine di un contratto a tempo determinato | 12 mesi | 12 mesi |
| Decesso o inabilità | 105 giorni | 105 giorni |
Ai termini della tabella si sommano i 90 giorni che la legge concede all’Istituto per completare le procedure amministrative. Se le scadenze non vengono rispettate, sulle somme maturano gli interessi legali per ogni giorno di ritardo.
Perché incassare prima può costare fino a 750 euro
Questa è la parte che non compare nei titoli, e riguarda proprio chi viene presentato come beneficiario della riforma.
L’articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 26/2019, di cui l’INPS ha diffuso le istruzioni sulla detassazione del TFS, aveva introdotto una detassazione parziale del TFS costruita come compensazione per l’attesa. Più a lungo si aspetta la liquidazione, più l’aliquota si abbassa: 1,5 punti percentuali dopo 12 mesi, e poi 1,5 punti in più per ogni anno di ritardo, fino a un massimo di 7,5 punti. Lo sconto si applica soltanto sui primi 50.000 euro di imponibile.
| Mesi trascorsi dalla cessazione | Riduzione dell’aliquota | Sconto massimo |
|---|---|---|
| Meno di 12 mesi | nessuna | 0 € |
| 12 mesi | 1,5 punti | 750 € |
| 24 mesi | 3 punti | 1.500 € |
| 36 mesi | 4,5 punti | 2.250 € |
| 48 mesi | 6 punti | 3.000 € |
| 60 mesi e oltre | 7,5 punti | 3.750 € |
Il meccanismo si capisce leggendo la prima riga: sotto i 12 mesi lo sconto non esiste. Portando il pagamento a 9 mesi, la legge di bilancio 2026 fa uscire dal beneficio proprio chi cessa per limiti di età dal 2027 in poi. Tre mesi guadagnati sul calendario, 1,5 punti di aliquota persi su 50.000 euro di imponibile: fino a 750 euro in meno.
Non è una lettura sindacale della norma: l’effetto è messo a bilancio. Le stime della relazione tecnica alla manovra, riprese dalla FLP Scuola, parlano di circa 30.000 dipendenti pubblici coinvolti ogni anno e di un maggior gettito per lo Stato di 22,6 milioni di euro annui, che corrispondono alla detassazione che non verrà più riconosciuta.
Se il bilancio individuale sia in attivo o in passivo dipende da cosa si fa con quei tre mesi. Il conto si imposta così: 750 euro su 50.000 incassati novanta giorni prima equivalgono a un rendimento di circa il 6% su base annua. Chi con quella somma chiude un debito che costa più del 6% l’anno ci guadagna. Chi la lascia ferma sul conto corrente, no.
Quando arriva il TFS a chi cessa il 1° settembre
Nella scuola la cessazione dal servizio decorre dal 1° settembre, e da quella data partono i termini di pagamento. È la ragione per cui un docente che compie l’età pensionabile a marzo non vede la liquidazione anticiparsi di sei mesi: resta comunque in servizio fino al 31 agosto.
La circolare INPS 30/2026 dedica un passaggio specifico al comparto scuola e alle uscite con requisiti particolari, come cumulo, APE sociale, Quota 100 e lavoratori precoci, precisando per ciascun caso la decorrenza dei termini. Chi rientra in una di queste situazioni ha convenienza a leggere il testo della circolare invece di applicare la regola generale, perché la data di partenza cambia.
Sul come arriva, la regola non è cambiata: la liquidazione si incassa in un’unica soluzione fino a 50.000 euro, in due rate annuali tra 50.000 e 100.000 euro, in tre rate annuali da 100.000 euro in su. Le rate successive alla prima si pagano a distanza di 12 mesi l’una dall’altra.
Se state facendo i conti sulla vostra uscita, tenete presente che la liquidazione è solo una delle voci in gioco: gli arretrati contrattuali di chi va in pensione dal 1° settembre seguono tempi e canali di pagamento diversi, e vanno verificati a parte.
Il silenzio-assenso sulla previdenza complementare riguarda la scuola?
Non nella forma di cui si è parlato quest’estate, e la confusione è comprensibile.
Dal 1° luglio 2026 è entrato in vigore un nuovo meccanismo di adesione automatica ai fondi pensione per i neoassunti del settore privato, con una finestra di sessanta giorni per dire no. I dipendenti pubblici sono esclusi da quella disciplina e continuano a seguire le proprie regole.
Per il personale scolastico il riferimento resta il Fondo Espero, che un silenzio-assenso ce l’ha già, con tempi diversi: chi è assunto a tempo indeterminato ha nove mesi dall’informativa per comunicare che non intende aderire. Se non dice nulla viene iscritto, con l’1% a carico proprio, l’1% a carico dello Stato e il conferimento del TFR maturato dall’iscrizione. Dopo l’iscrizione automatica restano 30 giorni per esercitare il recesso.
La decisione non è neutra per chi è in regime di TFS: aderire a un fondo comporta il passaggio al TFR, e da quel passaggio non si torna indietro. Abbiamo trattato a parte come funziona il silenzio-assenso e quali dubbi solleva e fino a quando si può scegliere di lasciare il TFS.
Domande frequenti
Devo fare domanda per ottenere il TFS o il TFR?
No. L’INPS liquida la prestazione d’ufficio sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione scolastica. Quello che conviene controllare, prima della cessazione, è che la posizione assicurativa sia completa: un periodo mancante rallenta la pratica più di qualsiasi termine di legge.
La clausola di salvaguardia devo chiederla io?
No. Il doppio calcolo tra aliquote attuali e aliquote 2006 lo esegue l’ente che eroga la somma, e si applica automaticamente il risultato più favorevole. Dal 2027 la regola vive nell’articolo 21, comma 11, del nuovo Testo unico.
Vado in pensione dal 1° settembre 2026: mi riguardano i 9 mesi?
No. Il termine ridotto vale per chi matura i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027. Chi li raggiunge entro il 31 dicembre 2026 resta ai 12 mesi, con la detassazione di 1,5 punti ancora applicabile.
Perdo la detassazione anche se esco con la pensione anticipata?
La riduzione a 9 mesi riguarda solo le cessazioni per limiti di età, limiti di servizio e collocamento a riposo d’ufficio. Per le altre causali i termini restano quelli precedenti, e con essi la detassazione legata all’attesa.
Il tetto dei 50.000 euro vale per ogni rata?
No. I 50.000 euro sono un tetto complessivo riferito all’imponibile totale della prestazione, non a ciascuna rata. Chi riceve la liquidazione in due o tre tranche non moltiplica il beneficio.
In sintesi
La riforma fiscale del 2027 lascia intatta la tutela più importante sulla liquidazione: le aliquote del 2006 restano disponibili quando convengono, e continuano a coprire sia il TFR sia il TFS. Chi ha letto di una stangata può stare tranquillo.
Il conto vero arriva da un’altra direzione, e ha la forma di uno scambio: tre mesi di attesa in meno contro fino a 750 euro di detassazione persa, per chi cessa per limiti di età dal 2027. Vale la pena farsi due conti sul proprio caso prima di considerarlo un guadagno.
Chi sta programmando l’uscita nei prossimi anni trova gli aggiornamenti su liquidazione, pensioni e trattamento economico nella sezione dedicata alle normative, ai bonus e alle novità per il personale scolastico.
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