Un tema poco frequentato ma con conseguenze notevoli per l’animale e per l’umano di riferimento.
È un tema, credo, ancora poco frequentato quello della responsabilità del canile o dell’associazione che affida in adozione un animale affetto da una patologia preesistente, nota o conoscibile, ma non comunicata all’adottante. Non mi consta, peraltro, che esista sul punto un’ampia giurisprudenza. Quella che comunemente chiamiamo adozione di un cane o di un gatto di regola una cessione gratuita e non una vendita.
Quando l’associazione cede l’animale senza ricevere un corrispettivo non trovano applicazione le garanzie proprie della compravendita, previste per chi acquista un animale da un allevatore o da un privato. Una precisazione. Il contributo richiesto da canili e associazioni per le spese sostenute per l’animale non trasforma l’adozione in una vendita. Diverso è il caso in cui la somma sia manifestamente sproporzionata rispetto ai costi effettivi: potrebbe allora rappresentare, di fatto, il prezzo dell’animale, con la possibile applicazione delle garanzie previste per la compravendita.
Provo allora a individuare quali obblighi gravino sul canile o sull’associazione e quando questi possano essere chiamati a rispondere delle condizioni di salute dell’animale.
Una possibile fonte di responsabilità del canile o dell’associazione va ricercata nel principio di buona fede che deve accompagnare la formazione del contratto. Buona fede significa anche dovere di informare l’altra parte delle circostanze rilevanti per la sua decisione di adottare l’animale. Tra queste rientrano certamente le patologie già diagnosticate e le terapie in corso, soprattutto se destinate a proseguire nel tempo ma anche eventuali gravi problemi comportamentali, precedenti morsicature o percorsi di riabilitazione.
Vorrei ricordare che stiamo parlando dell’ingresso di un essere vivente in una famiglia e non dell’acquisto di un’automobile. Un’informazione completa permette all’adottante di compiere una scelta realmente consapevole e, eventualmente, di concordare preventivamente anche la copertura di future spese veterinarie. Aspetto, quest’ultimo, tutt’altro che secondario.
Un’ulteriore ipotesi riguarda l’animale affidato che, a causa di una patologia contagiosa non segnalata, infetti altri animali già presenti nella famiglia. In questo caso ritengo rilevi l’art. 2043 c.c.e il conseguente obbligo di risarcire i danni derivanti da una condotta dolosa o colposa dell’assocazione/canile.
L’esperienza quotidiana suggerisce di soffermarsi su un altro aspetto e cioè sulle numerose, e talvolta fantasiose, clausole inserite negli atti di affidamento di cani e gatti. Un esempio tipico è quella per cui l’affidatario o adottante dichiara di ricevere l’animale nello stato in cui si trova, esonerando il canile da ogni responsabilità per le condizioni sanitarie presenti e future Una simile clausola può essere, in linea di principio, legittima ma incontra il limite posto dall’art. 1229 c.c. nel senso che non può servire a proteggere chi abbia consapevolmente taciuto una patologia nota o sia incorso in una grave omissione dei controlli veterinari dovuti. La firma dell’adottante non può diventare uno scudo per qualsiasi comportamento del cedente.
Dalla teoria alla pratica: che cosa deve provare l’adottante? Chi intenda chiedere un risarcimento dovrà provare che la patologia fosse già presente al momento dell’affidamento, che il canile ne fosse a conoscenza oppure abbia gravemente omesso i necessari controlli e, infine, che tale circostanza non gli sia stata comunicata. Può essere opportuno acquisire il fascicolo sanitario dell’animale, le registrazioni del servizio veterinario ASL, i verbali di ingresso nella struttura e ogni altra documentazione utile. L’adottante dovrà inoltre dimostrare i danni effettivamente subiti, a partire dalle spese veterinarie sostenute.
Insomma la gratuità dell’adozione non significa assenza di obblighi. Occorre però capire come questi obblighi siano formulati e, soprattutto, distinguere due situazioni che troppo spesso vengono confuse: pre-affido e adozione definitiva. Nel pre-affido il trasferimento del cane non è ancora definitivo. L’associazione mantiene un potere di controllo e può subordinare l’adozione al buon esito di un periodo di prova. È quindi possibile prevedere che, in presenza di situazioni di incuria o pericolo, l’animale venga ripreso dall’associazione. Sotto il profilo giuridico, quest’ultima potrà far valere quanto previsto dal rapporto di pre-affido e l’eventuale inadempimento dell’aspirante adottante. Ben diverso è il caso dell’adozione definitiva. Gli obblighi assunti dall’adottante restano certamente validi ma la loro violazione non attribuisce automaticamente all’associazione il diritto di riprendersi l’animale. Occorre verificare il contenuto dell’accordo e ricorrere agli strumenti previsti dall’ordinamento.
Uno degli obblighi più frequentemente contenuti negli atti di cessione è quello della sterilizzazione. Si tratta di una clausola, in linea di principio, legittima e giustificata dall’esigenza di evitare cucciolate indesiderate e contrastare il randagismo. Dovrebbe però prevedere tempi ragionevoli e, soprattutto, possibili eccezioni in presenza di controindicazioni veterinarie documentate. In caso di inadempimento l’associazione può chiedere il rispetto dell’obbligo e, nei casi più gravi e quando ne ricorrano i presupposti previsti dall’accordo, agire per ottenere la risoluzione del rapporto. È invece assai più discutibile una clausola che faccia conseguire automaticamente alla mancata sterilizzazione la perdita del cane, indipendentemente dalle ragioni e dalla gravità dell’inadempimento La giustificazione civilistica di questi obblighi può essere ricercata nello schema dell’onere modale previsto dall’art. 793 c.c. per gli atti gratuiti.
Altra clausola che spesso irrita chi adotta è quella che attribuisce all’associazione o al canile il diritto di controllare la gestione dell’animale. Prevedere visite, aggiornamenti e verifiche sulle sue condizioni di vita è del tutto legittimo purché il controllo sia realmente finalizzato al benessere dell’animale e fondato su criteri concreti e verificabili. Altra cosa è attribuire all’associazione un potere illimitato di giudicare, in qualsiasi momento e secondo criteri del tutto discrezionali, l’idoneità dell’adottante, magari riservandosi il diritto di riprendersi automaticamente l’animale In parole più semplici un controllo sì ma arbitrio assolutamente no. L’associazione può verificare il rispetto degli obblighi assunti dall’adottante ma non può esercitare una sorta di tutela permanente sulla sua vita e sulle sue scelte personali quando queste non abbiano alcuna relazione con il benessere dell’animale.
Una considerazione personale, maturata nell’esperienza concreta. Non poche volte mi è capitato di vedere il controllo trasformarsi in arbitrio, quasi che l’adozione lasciasse all’associazione un potere permanente sull’animale e sulla vita dell’adottante. Non è così, e questa deriva va stigmatizzata. Le associazioni svolgono un ruolo prezioso nella tutela degli animali, ma proprio per questo devono esercitare i loro poteri con equilibrio, trasparenza e rispetto delle regole. Gli adottanti, dal canto loro, non devono sentirsi privi di diritti soltanto perché hanno ricevuto gratuitamente un animale. Per questo l’atto di cessione è fondamentale. Non dovrebbe essere considerato un semplice formulario predisposto unilateralmente dall’associazione e sottoposto alla firma dell’adottante, ma un accordo chiaro e ben costruito, nel quale diritti, obblighi, poteri di controllo e conseguenze delle eventuali violazioni siano definiti con precisione. Proteggere l’animale è l’obiettivo comune. Ma tutelare l’animale non significa comprimere i diritti di chi lo adotta.
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Avv. Filippo Portoghese
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