come viene tassata rispetto al TFR?


Le prestazioni dei fondi pensione sono tassate con aliquota sostitutiva dal 9% al 15%, non collegata al reddito e decrescente con gli anni di iscrizione. Il TFR segue invece la tassazione separata IRPEF, con possibile riliquidazione successiva. Il confronto è quasi sempre favorevole al fondo pensione, soprattutto per i redditi più alti.

Quando arriva il momento di incassare la pensione complementare, la domanda fiscale è inevitabile: quanto si paga di tasse? E conviene davvero rispetto a lasciare il TFR in azienda?

Come viene tassata la pensione complementare rispetto al TFR? La risposta è quasi sempre favorevole al fondo pensione. Le prestazioni della previdenza complementare godono di un regime di imposizione sostitutiva con aliquote contenute, non collegate al reddito del beneficiario e decrescenti in funzione degli anni di iscrizione. Il TFR segue invece un meccanismo più complesso, basato sull’IRPEF, con possibile riliquidazione successiva da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Quando si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare matura al momento in cui l’aderente raggiunge i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria — oggi 67 anni per la vecchiaia, o i requisiti contributivi per l’anticipata — a condizione di aver maturato almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. Il termine scende a tre anni per i lavoratori in mobilità tra Stati membri dell’Unione Europea.

Come si può incassare la prestazione: capitale e rendita

La previdenza complementare consente di scegliere tra diverse modalità di erogazione. La regola generale prevede che fino al 50% del montante finale possa essere richiesto in forma di capitale — una somma unica — mentre la parte restante deve essere convertita in rendita vitalizia.

Esiste però una deroga importante: se la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS, è possibile richiedere l’intera prestazione in capitale.

La legge di Bilancio 2026 ha poi introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica: la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata del montante — quest’ultima disponibile dal 31 ottobre 2026, con modalità di tassazione specifiche.

La tassazione delle prestazioni complementari: le aliquote

Le prestazioni della previdenza complementare sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta. Le aliquote variano a seconda della tipologia di prestazione e degli anni di partecipazione al fondo, ma non sono collegate al reddito complessivo del beneficiario.

Rendite vitalizie, prestazioni in capitale, rendite a durata definita e prelievi liberamente determinabili scontano una tassazione del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un’aliquota minima del 9%. Chi è iscritto da trent’anni paga il 10,5%; chi ha maturato trentadue anni o più paga il 9%.

La base imponibile su cui si applica l’aliquota esclude: i redditi già tassati in capo alla forma pensionistica durante la fase di accumulo, i contributi non dedotti dall’IRPEF, e i rendimenti della posizione individuale già sottoposti a imposta sostitutiva del 20%.

L’erogazione frazionata del montante — la nuova tipologia che consente di distribuire tutto il montante in un periodo non inferiore a cinque anni — ha un trattamento fiscale più gravoso: aliquota del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 15%. Rispetto alle altre tipologie, sia l’aliquota di partenza sia quella minima sono più elevate.

Come si calcola l’anzianità di partecipazione in caso di più fondi

Chi ha avuto nel tempo più iscrizioni a forme pensionistiche complementari diverse deve sapere come viene calcolata l’anzianità ai fini fiscali. La regola, chiarita dalla risoluzione 29/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate, è che l’anzianità di partecipazione si determina sulla base della posizione non integralmente riscattata aperta anteriormente — cioè la più vecchia tra le posizioni ancora attive.

In pratica: se si è stati iscritti a un fondo per dieci anni, poi ci si è trasferiti ad un altro fondo senza riscattare la posizione precedente, l’anzianità complessiva si somma. Se invece la posizione precedente era stata integralmente riscattata, il conteggio riparte da zero.

Come funziona la tassazione del TFR: il meccanismo della tassazione separata

Il TFR lasciato in azienda — o trasferito al Fondo di tesoreria dell’INPS — segue un meccanismo fiscale completamente diverso, basato sulla tassazione separata.

Il calcolo avviene in due fasi. Prima si determina il reddito di riferimento: si divide il TFR complessivo maturato — al netto delle rivalutazioni già tassate con l’imposta sostitutiva del 17% — per il numero di anni del rapporto di lavoro, e si moltiplica per dodici. Si ottiene così un reddito annualizzato teorico.

Su quel reddito teorico si applica l’aliquota IRPEF corrispondente, calcolata sulla base degli scaglioni e delle aliquote dell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione. Il risultato determina l’aliquota da applicare al TFR effettivo.

Questa tassazione, però, non è definitiva. L’Amministrazione finanziaria procede successivamente a una riliquidazionesulla base dell’aliquota media IRPEF dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Se la riliquidazione produce un’aliquota superiore a quella applicata inizialmente, il beneficiario deve versare la differenza — a volte a distanza di diversi anni dall’incasso.

Perché la previdenza complementare è quasi sempre più conveniente

Il confronto tra i due regimi evidenzia alcuni vantaggi strutturali della previdenza complementare.

Il primo vantaggio è l’aliquota non collegata al reddito. La tassazione del fondo pensione si applica con la stessa aliquota indipendentemente dal reddito complessivo del beneficiario. Il TFR, invece, è assoggettato all’aliquota IRPEF corrispondente al reddito di riferimento calcolato — che per chi ha avuto redditi elevati può collocarsi sugli scaglioni più alti.

Il secondo vantaggio è la certezza dell’aliquota. La tassazione della previdenza complementare è definitiva: non c’è riliquidazione successiva, non ci sono sorprese a distanza di anni. Il TFR invece è soggetto a riliquidazione, che può comportare un’ulteriore richiesta di pagamento dopo l’incasso.

Il terzo vantaggio è la riduzione con l’anzianità. Per chi ha partecipato al fondo pensione per molti anni, l’aliquota scende progressivamente fino al 9% sulle principali tipologie di prestazione. Un’aliquota del 9% è significativamente inferiore a quella che si applicherebbe al TFR per la maggior parte dei lavoratori.

L’unica eccezione è l’erogazione frazionata del montante, che sconta aliquote più elevate rispetto alle altre forme di prestazione complementare.


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