Conto Termico 3.0: novità, tassazione e cumulabilità


Il Conto Termico 3.0 è uno degli strumenti previsti per la promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, disciplinato dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025.
Il piano intende promuovere la riqualificazione energetica diffusa degli edifici pubblici e privati, rendendo al contempo gli incentivi più tempestivi e accessibili, in coerenza con le linee del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.

La dotazione finanziaria di 900 milioni di euro è suddivisa in: 500 milioni di euro ai Privati, di cui 150 milioni destinati alle Imprese; 400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche.

Interventi incentivabili

Alcuni esempi di interventi incentivabili sono:

  • L’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
  • L’installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici se realizzata congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
  • Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
  • Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici;
  • Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
  • La sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore.

Soggetti ammessi

Tra le novità di maggiore rilievo, il Conto Termico 3.0 amplia sia il perimetro dei soggetti ammessi sia le tecnologie incentivabili. Rispetto al Conto Termico 2.0, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, soggetti Privati e Imprese per interventi specifici, ora possono accedervi anche gli enti del Terzo Settore e le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Si rinnovano inoltre le modalità di accesso: Pubbliche Amministrazioni, Enti del Terzo Settore e soggetti privati possono accedere al contributo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori di cui sono membri. Solo le Pubbliche Amministrazioni possono inoltre accedere al contributo avvalendosi di un soggetto privato, nell’ambito di un partenariato pubblico-privato.

Misure dell’incentivo

Il nuovo decreto introduce tre leve per l’efficienza energetica:

  • 50% della spesa per la diagnosi energetica, come contributo anticipato per Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore non economici;
  • 100% della spesa per gli interventi su edifici posseduti e utilizzati dai Comuni fino a 15.000 abitanti;
  • Maggiorazione per gli interventi che impiegano componenti prodotti esclusivamente nell’Unione Europea o moduli fotovoltaici iscritti al registro delle tecnologie del fotovoltaico.

Tassazione

Il contributo conto termico 3.0 consiste in un contributo in denaro a fondo perduto, erogato direttamente dal Gestore dei Servizi Energetici, di importo variabile in base alla tipologia di intervento. In linea generale, l’incentivo complessivo può coprire fino al 65% delle spese ammissibili, con una copertura che può arrivare al 100% in casi specifici. Il meccanismo in esame non consiste in un’agevolazione fiscale né in una detrazione d’imposta, ma nell’erogazione di un contributo al ricorrere di determinati presupposti.

Per i beneficiari dell’agevolazione è fondamentale chiarire la natura del contributo e, in particolare, il suo eventuale assoggettamento a tassazione.

Se il beneficiario è un privato che non svolge attività d’impresa o di lavoro autonomo, la somma del contributo è esclusa dall’imposizione.

Per chi esercita attività d’impresa il contributo ricevuto concorre alla determinazione del reddito imponibile proporzionalmente all’ammortamento del bene. Nello specifico, si tratta di un contributo in conto impianti, legato all’acquisto del bene e rilevato in bilancio quando esiste la ragionevole certezza della sua erogazione. Secondo l’OIC 16 può essere contabilizzato con due metodi alternativi: metodo diretto o indiretto.

Cumulabilità

Un altro aspetto di rilievo concerne la cumulabilità degli incentivi. In linea generale, i benefici del Conto Termico 3.0 non sono cumulabili con altri incentivi statali ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse.
Il cumulo si verifica quando più agevolazioni riguardano lo stesso investimento e gli stessi costi. Per incentivi statali si intendono i contributi e i benefici erogati direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato.
La cumulabilità richiede tuttavia l’esame di più variabili, tra cui assumono particolare rilievo la natura del soggetto ammesso, la tipologia dell’incentivo e la presenza di un finanziamento concorrente, ambiti per i quali la disciplina prevede specifiche deroghe.

Persone fisiche e condomini: per gli interventi su edifici di proprietà, il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese, salvo fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. È invece possibile il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell’energia entro alcuni limiti previsti dalla normativa.

Imprese ed Enti del Terzo Settore economici: in questo caso il regime è più flessibile e il contributo può essere cumulato con altri aiuti non di origine statale, anche sugli stessi costi ammissibili, purché non si superi una soglia massima di intensità di aiuto prevista dalla normativa. Il limite varia in base al tipo di intervento (efficienza energetica o produzione di energia termica da fonti rinnovabili) e può aumentare per le piccole e medie imprese, per gli interventi in alcune aree del Paese e, nel caso dell’efficienza energetica, quando l’edificio migliora in modo significativo la propria prestazione energetica. Resta escluso il cumulo con altri incentivi statali per gli stessi interventi, ad esempio Transizione 5.0.

Poiché le soglie dipendono dalle caratteristiche dell’impresa e dell’intervento, è opportuno verificare ogni caso prima di avviare l’investimento.

In termini operativi, la procedura digitalizzata di accesso agli incentivi si articola in diversi passaggi, che devono essere formalizzati mediante il caricamento della modulistica predisposta dal GSE.

Nota: immagine realizzata con strumenti di intelligenza artificiale.


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