1. Termini di presentazione
Gli enti non commerciali soggetti all’Ires sono tenuti alla presentazione della dichiarazione a partire dal 15 aprile dell’anno successivo (30 aprile per l’anno 2026 in riferimento al periodo d’imposta 2025), se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (articolo 2, comma 2, Dpr 322/1998).
Pertanto, un ente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 ottobre 2026. Questo termine viene automaticamente prorogato a lunedì 2 novembre, in quanto il 31 ottobre cade di sabato. Invece l’ente che, sempre ad esempio, abbia il periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 dovrà presentare la propria dichiarazione (modulistica Redditi 2026 Enc) entro il 30 aprile 2027.
Restano fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis Dpr 322/1998 nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale dell’ente interessato.
Nota bene
Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 Dpr 322/1998 e successive modificazioni). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta, con applicazione di sanzioni relative.
2. Composizione del modello
Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate prot. n. 72156 del 27 febbraio 2026, emanato in base all’articolo 1 Dpr 322/1998, ha approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2026–Enc”, con le relative istruzioni (aggiornate il 27 maggio 2026) e le specifiche tecniche (aggiornate il 25 giugno 2026), che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi.
Il modello “Redditi 2026–Enc”, sulla base del provvedimento di approvazione, è composto dai quadri seguenti:
- frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- quadri per la determinazione dei redditi (RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH e RL);
- quadri per la determinazione delle imposte (RM, RN, RQ, RT, PN, FC);
- prospetti per l’indicazione di altre informazioni (RI, RU, RK, RO, RS, RW, RZ, AC, CE, TR, OP, DI e CP);
- quadro riepilogativo dei versamenti e crediti RX.
Corredano la dichiarazione i modelli Isa, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Gli Isa vengono approvati con apposito separato provvedimento che indica anche i criteri per rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), Dlgs 241/1997.
Il provvedimento segnala che, nel modello, gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. Invece, per gli importi da indicare nel quadro RZ, “Dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi”, l’arrotondamento avviene alla seconda cifra decimale in conformità con le regole previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770.
Le specifiche tecniche indicano la modalità di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti ed equiparati, che provvedono direttamente all’invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.
Gli utenti transfrontalieri in possesso di un’identità digitale europea (login eIDAS) che devono inviare la dichiarazione dei redditi prodotti in Italia possono utilizzare il servizio dell’agenzia delle Entrate disponibile nell’ambito dello Sportello unico digitale (Sdg). Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un codice fiscale italiano.
3. Come utilizzare il modello
Gli Enc dovranno utilizzare il modello Redditi 2026 Enc per la dichiarazione dei redditi 2025 sia nel caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sia nel caso di dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2025.
Si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre.
È considerato, quindi, periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio, quello di durata superiore a 365 giorni anche se chiuso al 31 dicembre (in caso di periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2025 va utilizzato il modello redditi 2026 Enc).
Se il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare si è concluso prima del 31 dicembre 2025 occorrerà utilizzare il modello redditi 2025 Enc relativo all’anno solare d’imposta 2024, approvato lo scorso anno.
4. Soggetti obbligati ed esclusi dalla dichiarazione
Il modello redditi 2026 Enc deve essere utilizzato dai seguenti soggetti passivi Ires:
- enti residenti nel territorio dello stato, considerando tali gli enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (articolo 10 Dlgs 460/1997; si veda infra) ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
- enti non residenti nel territorio dello stato, cioè le società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato;
- altri soggetti, quali i curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.
Nota bene
Occorre rammentare che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 Codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (articolo 143, comma 1, Tuir).
Va detto che per le Onlus, che hanno un periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, il 2025 corrisponde all’ultima annualità di reddito in cui presentano la loro dichiarazione nella qualifica e applicando le disposizioni relative, essendo concluso il periodo di vigenza delle disposizioni stabilite dall’articolo 10 Dlgs 460/1997.
Il modello in questione deve essere utilizzato anche dalle Onlus che hanno completato il processo di iscrizione nel Runts nel corso del periodo d’imposta 2025 acquisendo la qualifica di ente del terzo settore non commerciale e che possono mantenere l’utilizzazione delle regole reddituali specifiche per le Onlus.
Non presentano, invece, il modello Redditi 2026 Enc i soggetti indicati nel seguito:
- alcuni enti pubblici, quali gli organi e le amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), i Comuni, i consorzi fra enti locali, le associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le Province e le Regioni, stante l’assenza di soggettività passiva Ires (articolo 74, comma 1, Tuir);
- gli altri Enti che non esercitano attività commerciali e non hanno prodotto altri redditi da dichiarare.
5. Società ed enti non commerciali non residenti
Le società e gli enti non commerciali non residenti devono utilizzare il modello Redditi Enc se, nell’anno di riferimento della dichiarazione, hanno prodotto redditi in Italia (articolo 23 Dpr 917/1986) della seguente categoria:
- redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni;
- redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni);
- redditi di capitale;
- redditi diversi;
- redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia;
- redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.
6. Il reddito complessivo degli Enc
Il reddito complessivo degli Enc, che trova esposizione nel quadro RN, è dato dalla sommatoria dei redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RA e/o RB), di capitale e altri (da dichiarare nel quadro RL), di impresa (da dichiarare nel quadro RF o RG o RC o RD), ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l’ente sia eventualmente socio devono essere dichiarati nel quadro RH.
Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il quadro RM.
Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi del Dlgs 461/1997, deve essere compilato il quadro RT.
7. Attività commerciale, contabilità separata e regimi forfettari degli Enc
Gli enti non commerciali residenti in Italia che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata e devono determinare il reddito d’impresa apportando, nell’ambito del quadro RF (redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria), all’utile o alla perdita risultante dal conto economico della contabilità separata (articolo 144, comma 2 o 6, Dpr 917/1986) le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir.
Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, salvi gli obblighi previsti da disposizioni speciali, gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno percepito ovvero conseguito (se il precedente periodo d’imposta era l’ultimo di applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, comma 2, Tuir) ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a euro 500.000,00, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 800.000,00, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l’opzione per il regime ordinario (articolo 18 Dpr 600/1973).
Tali soggetti determinano il reddito di impresa nel quadro RG (redditi d’impresa in regime di contabilità semplificata – regimi forfettari). Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 18 Dpr 600/1973, possono determinare forfettariamente il reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 145 Tuir, sempre nell’ambito del quadro RG.
8. Novità del modello Redditi 2026 Enc
Le novità contenute nel modello Redditi Enc 2026 sono svariate e di seguito vengono illustrate le principali:
- le tabelle contenute nelle istruzioni dei singoli modelli Redditi SP, SC ed Enc, sono state spostate nelle “Istruzioni generali dei modelli Redditi”, ai fini di una più agevole consultazione;
- modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria; nel frontespizio e nei quadri RC, RD, RF, RG, RQ e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’articolo 182 Tuir che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti (articolo 18, comma 1, Dlgs 192/2024);
- quadro CP per “Concordato preventivo biennale”; nella sezione I del quadro CP, sono state effettuate modifiche allo scopo di recepire le novità intervenute nel corso del 2025 in merito alla disciplina del regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 fra cui le nuove cause di esclusione e di cessazione dal Cpb, seppure per gli Enc la fattispecie appaia abbastanza limitata in termini di applicabilità concreta;
- agevolazione Ires premiale; nel frontespizio e nei quadri RC, RF, RN, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “Ires premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota Ires dal 24 al 20%, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (articolo 1, commi da 436 a 444, legge 207/2024);
- spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande; nel quadro RE, nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), Tuir (articolo 6, comma 2, Dlgs 192/2024);
- spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto; nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 2-bis Tuir, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 1, Dl 84/2025);
- iperammortamento; nei quadri RC, RF e RG, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge 199/2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (articolo 1, commi da 427 a 436, legge 199/2025). Sul punto occorre evidenziare che le istruzioni al modello di dichiarazione sono state oggetto di integrazione in data 27 maggio 2026, allo scopo di considerare gli effetti prodotti dalla disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, Dl 38/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 88/2026; quindi, alle pagine 26, 50 e 66, nella descrizione, rispettivamente, del “codice 32”, del “codice 51” e del “codice 32” sono eliminate le seguenti parole “, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo,”;
- rateizzazione delle plusvalenze; nei quadri RC, RF e RG è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’articolo 86, comma 4, Tuir, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (articolo 1, commi 42 e 43, legge 199/2025);
- plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività; nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33% che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 24, legge 207/2024); nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26% (articolo 1, comma 28, legge 199/2025);
- rivalutazione delle partecipazioni; nella sezione X del quadro RT è stato gestito l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21%, a decorrere dal 1° gennaio 2026 dato dalla modifica all’articolo 5, comma 2, della legge 448/2001 (articolo 1, comma 144, legge 199/2025);
- Ecobonus e Sismabonus; nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36% per le spese sostenute per interventi, effettuati nel 2026, in materia di “Ecobonus” e “Sismabonus” di cui all’articolo 1, comma 22, lettere a) e b), legge 199/2025;
- affrancamento straordinario delle riserve; è stata aggiornata la sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (articolo 1, commi 44 e 45, legge 199/2025);
- imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni; è stata eliminata la sezione XXVII del quadro RQ, riservata ai contribuenti che applicavano l’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni (articolo 1, commi da 78 a 85, legge 213/2023).
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