#Finsubito news dalla rete – Conto Termico 3.0, ecco il Correttivo: novità per incentivi, piccoli comuni, requisiti tecnici, APE | Ingenio | Articoli



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Il correttivo al decreto MASE del 7 agosto 2025 sul Conto Termico 3.0 introduce nuove condizioni per incentivi, procedure di accesso e requisiti tecnici. Per i Comuni fino a 15.000 abitanti, la copertura del 100% delle spese ammissibili sarebbe limitata al primo intervento, scendendo all’80% per quelli successivi, con tutela per le domande già presentate. Cambiano anche la ripartizione dei 900 milioni annui, le soglie di spesa, la prenotazione e i pagamenti. Previsti inoltre nuovi obblighi di APE e diagnosi energetica per alcuni interventi e aggiornamenti dei requisiti tecnici. Il testo è ancora in attesa dell’iter definitivo.


Conto termico 3.0: si cambia!

Sono in arrivo modifiche rilevanti al meccanismo del Conto Termico 3.0, che prevede l‘incentivazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili attraverso impianti di piccole dimensioni.

Un decreto del MASE, atteso in Conferenza Unificata per l’Intesa finale e poi in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore, contiene infatti modifiche rilevanti al decreto del 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), in primis la riduzione dal 100% all’80% degli incentivi per gli interventi successivi al primo nei Comuni fino a 15.000 abitanti e modifiche alle procedure di accesso e ai requisiti tecnici e documentali.

NB – Non si tratta di un provvedimento definitivo, in quanto potrebbe ancora subire dei ritocchi e delle modifiche prima di arrivare in G.U.

Conto Termico 3.0: MASE approva e pubblica le Regole Applicative

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, il documento che rende operativo il nuovo sistema di incentivi per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili termiche. Le Regole chiariscono interventi ammessi, procedure, intensità degli incentivi fino al 65% e le novità su fotovoltaico, accumulo e pompe di calore per edifici esistenti.

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Conto Termico 3.0: cosa cambierà?

Il correttivo al decreto del 7 agosto 2025 interviene sul funzionamento del Conto Termico 3.0, con l’obiettivo di rendere più equilibrata la distribuzione dei fondi, precisare le modalità di calcolo della spesa impegnata e agevolare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, la novità più rilevante riguarda la percentuale di contributo: 100% delle spese ammissibili per un solo intervento e 80% per quelli successivi, ferme restando le soglie massime previste dal meccanismo.

Si prevede, inoltre, una diversa articolazione dei limiti di spesa, una riserva minima di risorse per le categorie di beneficiari e nuove regole per l’accesso tramite prenotazione. Questi interventi incidono direttamente sulla programmazione degli investimenti energetici degli enti locali e sulla possibilità di utilizzare tempestivamente gli incentivi disponibili.

Conto Termico 3.0: come funziona e quali interventi finanzia

Il Conto Termico 3.0 sostiene con contributi in conto capitale gli interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e a produrre energia termica da fonti rinnovabili. La dotazione complessiva è pari a 900 milioni di euro all’anno.

Il meccanismo interessa pubbliche amministrazioni, privati e imprese, con condizioni e intensità di aiuto differenti a seconda del beneficiario e dell’intervento.

Le opere incentivabili comprendono, tra le altre, isolamento di pareti e coperture, sostituzione degli infissi, schermature solari, illuminazione efficiente, sistemi di automazione degli edifici e trasformazione in edifici a energia quasi zero.

Sono inoltre agevolabili interventi come la sostituzione degli impianti di climatizzazione con pompe di calore, l’installazione di sistemi ibridi e impianti solari termici e, a determinate condizioni, fotovoltaico e sistemi di accumulo abbinati a pompe di calore elettriche.

L’incentivo ordinario può arrivare al 65% delle spese ammissibili, mentre per determinate categorie di edifici pubblici e beneficiari sono previste condizioni più favorevoli, compresa la copertura integrale dei costi ammissibili.

L’accesso avviene attraverso il Gestore dei servizi energetici (GSE), mediante la procedura diretta oppure, nei casi consentiti, tramite prenotazione, con documentazione tecnica e amministrativa conforme alle regole applicative.

Piccoli comuni: 100% per il primo intervento, poi si scende all’80%

La modifica più significativa contenuta nel nuovo decreto riguarda i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, proprietari degli edifici interessati e che li utilizzano direttamente. Il correttivo distingue l’agevolazione riconoscibile per il primo intervento da quella applicabile ai lavori successivi.

Nel dettaglio, lo schema stabilisce:

  • 100% delle spese ammissibili per un unico intervento agevolato;
  • 80% delle spese ammissibili per ciascun intervento successivo.

La riduzione non elimina, quindi, il sostegno rafforzato ai piccoli enti, ma limita la copertura integrale delle spese a un solo intervento. Per le opere successive, il Comune dovrà prevedere una quota di cofinanziamento pari almeno al 20% dei costi ammissibili, oltre agli eventuali importi eccedenti i massimali incentivabili.

Restano infatti applicabili i limiti stabiliti dal decreto in funzione della potenza degli impianti, delle superfici e degli importi massimi riconoscibili: la percentuale del 100% o dell’80% non significa che qualsiasi spesa sostenuta dal Comune sarà automaticamente rimborsata per intero nella misura indicata.

Le domande già presentate

Il correttivo contiene anche una norma transitoria favorevole ai Comuni. La percentuale del 100% viene mantenuta per gli enti con popolazione fino a 15.000 abitanti che abbiano presentato una richiesta di accesso agli incentivi, anche attraverso prenotazione, prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.

La tutela evita che le istanze già inoltrate siano penalizzate dal passaggio alle nuove regole. Per la programmazione comunale sarà quindi importante distinguere gli interventi già oggetto di richiesta da quelli che verranno avviati successivamente, verificando anche le condizioni e i massimali applicabili.

Come cambierà la gestione dei 900 milioni di euro

Il correttivo non aumenta lo stanziamento annuale, ma interviene sulle modalità con cui il GSE contabilizza gli impegni e distribuisce le risorse tra le categorie di beneficiari. L’obiettivo è evitare che le richieste di una sola categoria assorbano troppo rapidamente il plafond, riducendo le opportunità di accesso per gli altri soggetti.

La nuova disciplina prevede una riserva minima di 300 milioni di euro all’anno per ciascuna delle due tipologie di beneficiari: da una parte le pubbliche amministrazioni, dall’altra i soggetti privati e le imprese ammessi al meccanismo. Le riserve comprendono anche gli interventi realizzati attraverso ESCO o altri soggetti abilitati.

Il sistema introduce inoltre soglie che incidono sulle procedure di accesso:

  • al raggiungimento di 600 milioni di euro di impegno di spesa annua cumulata da parte di una delle due categorie, per quella categoria saranno ammesse soltanto richieste di accesso diretto nei 60 giorni successivi;
  • al raggiungimento del limite complessivo di 900 milioni, la stessa limitazione all’accesso tramite prenotazione si applicherà a tutti i beneficiari per i 60 giorni successivi;
  • alla procedura di prenotazione sarà destinato un impegno di spesa non superiore al 50% delle risorse previste per le pubbliche amministrazioni.

Il MASE potrà inoltre rimodulare le riserve sulla base dei dati di monitoraggio del GSE e destinare una quota del plafond alle procedure d’asta previste dalla normativa sulle energie rinnovabili. La quota assegnata alle aste sarà ripartita proporzionalmente tra le risorse riferite alle due categorie di beneficiari.

Spesa cumulata: calcolo più preciso e monitoraggio del GSE

Una delle novità tecniche riguarda il criterio utilizzato per misurare l’impegno di spesa annua cumulata. Il correttivo lo definisce come la somma degli incentivi che il GSE stima di riconoscere, considerando con criterio di cassa gli importi erogati nell’anno in corso e in quello precedente, oltre a quelli da erogare nell’anno corrente e in quello successivo.

La stima sarà effettuata attraverso una media triennale, nella quale l’anno in corso rappresenta quello centrale. Questo metodo dovrebbe consentire una valutazione più omogenea degli impegni finanziari e una gestione maggiormente prevedibile delle disponibilità.

Il GSE dovrà aggiornare sul proprio sito istituzionale il contatore dell’impegno di spesa cumulata, così da rendere conoscibile il raggiungimento delle soglie e consentire ai potenziali beneficiari di verificare la situazione delle risorse.

Procedure e pagamenti: cosa cambia per le amministrazioni

Il decreto interviene anche sulle modalità di erogazione dell’incentivo. Per le pubbliche amministrazioni viene prevista la possibilità di ricevere il contributo in un’unica soluzione quando l’importo complessivo non supera 50.000 euro, ampliando la soglia indicata nella disciplina precedente.

Sono inoltre aggiornate alcune disposizioni relative all’accesso tramite ESCO e altri soggetti abilitati, alla diagnosi energetica e alla certificazione energetica. Per le amministrazioni che svolgono attività economica, il testo introduce disposizioni transitorie specifiche per adeguarsi alle condizioni previste per le imprese.

Sul fronte dei controlli, il correttivo rafforza le conseguenze delle irregolarità: se le violazioni incidono sull’ammissibilità, il GSE potrà respingere la domanda o disporre la decadenza dall’incentivo e recuperare le somme già erogate. Se invece le irregolarità modificano la quantificazione del contributo, l’importo sarà rideterminato sulla base degli elementi accertati. Il recupero potrà riguardare, nei limiti delle somme riscosse, anche il mandatario che abbia ricevuto un mandato all’incasso.

APE post intervento

La bozza introduce inoltre, nei casi previsti dal decreto, l’obbligo di presentare l’APE post-intervento e la relativa diagnosi energetica anche per i lavori di sostituzione dei serramenti e di installazione delle schermature solari.

Requisiti tecnici: aggiornamenti per schermature, illuminazione e biomassa

Il provvedimento modifica anche alcuni requisiti tecnici degli interventi incentivabili. Tra le novità figurano l’aggiornamento dei criteri per i sistemi di filtrazione solare esterni e precisazioni sui requisiti degli apparecchi di illuminazione e delle relative sorgenti luminose, comprese quelle a LED.

Vengono inoltre rivisti alcuni parametri utilizzati per calcolare le maggiorazioni legate alla riduzione delle emissioni di particolato primario dei generatori a biomassa. Gli aggiornamenti mirano a coordinare le condizioni di ammissibilità con gli obiettivi di efficienza energetica e miglioramento della qualità dell’aria.


FAQ TECNICHE: Le novità della bozza di Correttivo al Conto Termico 3.0

1. Quali novità sono previste per i Comuni fino a 15.000 abitanti?

La bozza prevede il riconoscimento del 100% delle spese ammissibili per un solo intervento e dell’80% per quelli successivi. Il Comune dovrà quindi finanziare almeno il 20% dei costi ammissibili delle opere ulteriori, oltre alle spese che superano i massimali previsti.

2. Le nuove percentuali si applicheranno anche alle domande già presentate?

No, secondo la disciplina transitoria prevista dalla bozza, i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti che abbiano presentato la richiesta, anche tramite prenotazione, prima dell’entrata in vigore del decreto conserveranno la copertura del 100%. Sarà importante verificare la data di presentazione dell’istanza.

3. Come cambierà la disponibilità delle risorse del Conto Termico 3.0?

Il plafond resta pari a 900 milioni di euro annui, ma la bozza prevede una riserva minima di 300 milioni per le pubbliche amministrazioni e altrettanti per privati e imprese. Al raggiungimento di determinate soglie di spesa, l’accesso tramite prenotazione potrà essere limitato per 60 giorni.

4. Quando sarà possibile ricevere l’incentivo in un’unica soluzione?

Per le pubbliche amministrazioni, il correttivo prevede il pagamento in un’unica soluzione quando l’incentivo complessivo non supera 50.000 euro. La misura può semplificare la gestione finanziaria degli interventi, ma l’accesso resta subordinato al rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dal meccanismo.

5. Quando saranno necessari APE post-intervento e diagnosi energetica?

La bozza estende, nei casi previsti, l’obbligo di presentare l’Attestato di prestazione energetica (APE) successivo ai lavori e la relativa diagnosi energetica anche agli interventi di sostituzione degli infissi e installazione delle schermature solari. I tecnici dovranno verificare le condizioni applicabili allo specifico intervento.


LA BOZZA DEL DECRETO CORRETTIVO (NON ANCORA IN VIGORE) E IL DM 7 AGOSTO 2025 SONO SCARICABILI IN ALLEGATO

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