Quando un’impresa in crisi vuole chiudere il conto con il Fisco pagando meno o in più tempo, prima o poi arriva sempre la stessa domanda: chi deve firmare la relazione, e cosa ci deve scrivere dentro perché regga? Abbiamo raccolto qui le domande che imprenditori, amministratori e commercialisti ci rivolgono più spesso sulla relazione dell’attestatore nella transazione fiscale, con risposte complete e aggiornate alla disciplina oggi in vigore.
Il quadro normativo, in poche righe. La transazione fiscale non è uno strumento autonomo: è un sub-procedimento che si innesta negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019), nel concordato preventivo (art. 88 CCII) e, dal 28 settembre 2024, anche nella composizione negoziata della crisi (art. 23, comma 2-bis, CCII). Il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha riscritto entrambe le norme principali e ha ridisegnato proprio l’oggetto dell’attestazione: convenienza se il piano è liquidatorio, trattamento non deteriore se l’impresa prosegue. Nel 2026 la Cassazione ha poi depositato una serie di pronunce che hanno chiarito quanto pesa, davvero, quella relazione davanti al tribunale. E con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha detto la sua su come vuole leggerla.
Perché ne parliamo noi. La transazione fiscale sta esattamente all’incrocio di tre materie: la crisi d’impresa, il diritto tributario e il contenzioso sull’omologazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata in cui oggi si può già proporre l’accordo con il Fisco; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due aree in cui si costruisce lo scenario liquidatorio che l’attestatore deve verificare; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire la stessa strategia dal deposito della proposta fino all’eventuale reclamo e al ricorso in Cassazione contro l’omologa o il suo diniego.
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Cos’è esattamente questa “relazione dell’attestatore” che mi chiede il commercialista?
È il documento con cui un professionista indipendente certifica, sotto la propria responsabilità anche penale, che i numeri del suo piano sono veri e che al Fisco conviene accettare la sua proposta piuttosto che vederla fallire.
In concreto, la relazione svolge tre funzioni diverse, che spesso vengono confuse.
La prima è la funzione di verità: l’attestatore controlla che i dati aziendali su cui poggia il piano (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, stato dei debiti fiscali) siano veritieri. Non è una revisione contabile completa, ma è molto più di una presa d’atto: deve fare verifiche a campione, confrontare le certificazioni dei debiti tributari e contributivi, riconciliare le poste.
La seconda è la funzione di fattibilità: il piano deve essere realizzabile. Se prevede la vendita di un capannone a un certo prezzo, l’attestatore deve dire se quel prezzo è realistico; se prevede flussi di cassa dalla continuità aziendale, deve dire se sono plausibili.
La terza, quella specifica della transazione fiscale, è la funzione comparativa: l’attestatore mette a confronto quanto il Fisco (e gli enti previdenziali) incasserebbero con la sua proposta e quanto incasserebbero se l’impresa finisse in liquidazione giudiziale. È questo confronto il cuore di tutto. Lo prevede l’art. 63, comma 1, CCII per gli accordi di ristrutturazione e l’art. 88, comma 2, CCII per il concordato preventivo.
Un dettaglio che molti trascurano: la relazione non è un allegato di cortesia. Il tribunale la usa come base per decidere se omologare anche contro il voto contrario del Fisco (il cosiddetto cram down fiscale). Una relazione scritta male non si limita a “non aiutare”: può far cadere l’intero accordo, trascinando con sé anche le intese raggiunte con banche e fornitori.
Chi può firmarla? Va bene il mio commercialista di fiducia?
No, e le spiego perché: il suo commercialista di fiducia è, per definizione, la persona meno adatta, proprio perché la conosce da anni.
La legge chiede un “professionista indipendente” nel senso tecnico dell’art. 2, comma 1, lettera o), CCII. I requisiti sono cumulativi:
- iscrizione all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese tenuto presso il Ministero della Giustizia (art. 356 CCII) e contemporaneamente nel registro dei revisori legali;
- possesso dei requisiti previsti per i sindaci dall’art. 2399 c.c. (niente parentele con gli amministratori, niente rapporti economici che ne compromettano l’indipendenza);
- nessun legame personale o professionale con l’impresa o con altre parti interessate all’operazione, tale da compromettere l’indipendenza di giudizio;
- né lui né i professionisti con cui è associato devono aver lavorato per il debitore, come dipendenti o consulenti, negli ultimi cinque anni, né essere stati amministratori o membri degli organi di controllo della società.
Quindi il commercialista che tiene la contabilità, che ha predisposto i bilanci o che ha seguito le rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni è fuori gioco. Può — anzi deve — collaborare alla costruzione del piano, ma non può attestarlo.
Attenzione a un errore frequente: scegliere un attestatore “vicino” per risparmiare tempo. Se l’Agenzia delle Entrate o un creditore contestano l’indipendenza in sede di opposizione, la relazione perde valore e con essa la possibilità di ottenere l’omologazione forzosa.
Entro quando va preparata? C’è una scadenza?
Non c’è una data fissa scritta nella legge per la relazione in sé, ma c’è un vincolo logico che in pratica diventa un termine rigido: la relazione deve esistere quando la proposta viene depositata presso gli uffici fiscali, perché ne è parte integrante.
Negli accordi di ristrutturazione, la proposta di transazione va depositata insieme alla documentazione degli artt. 57, 60 e 61 CCII presso gli uffici indicati dall’art. 88, comma 5 (Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate, uffici delle Dogane, sede INPS competente). Da quel deposito parte il termine di novanta giorni entro cui il Fisco deve aderire; se la proposta viene modificata, il termine si allunga di sessanta giorni dal deposito della modifica, e di ulteriori novanta se la modifica contiene una proposta nuova.
Nel concordato preventivo, copia della proposta e della documentazione va presentata agli uffici contestualmente al deposito in tribunale.
Nella composizione negoziata, la legge non fissa termini rigidi per la proposta, ma la prassi dell’Agenzia (ribadita nella circolare 5/E/2026) chiede di presentarla con congruo anticipo rispetto alla scadenza delle trattative, perché l’ufficio deve poter istruire la pratica.
Il consiglio pratico: la relazione non si scrive in due settimane. Tra raccolta dati, certificazioni dei debiti, perizie sui beni e costruzione dello scenario liquidatorio, un lavoro serio richiede mesi. Chi aspetta la vigilia della scadenza delle misure protettive si trova spesso con un documento affrettato, ed è proprio su quello che l’Agenzia costruisce il suo diniego.
Cosa deve contenere, punto per punto?
Una relazione solida contiene almeno otto blocchi di contenuto; se ne manca uno, il tribunale ha un motivo per non omologare.
Proviamo a metterli in fila come li vedrebbe un giudice che la legge.
- Identificazione e dichiarazione di indipendenza. Chi è l’attestatore, quali iscrizioni possiede, e una dichiarazione motivata sull’assenza di cause di incompatibilità. Non basta una riga di stile.
- Perimetro dell’incarico e metodologia. Quali documenti ha esaminato, quali verifiche ha svolto, quali principi professionali ha seguito (nella prassi, i principi di attestazione elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti).
- Attestazione di veridicità dei dati aziendali. Con indicazione dei controlli effettuati: riconciliazione dei saldi con banche e fornitori, verifica dei crediti verso clienti, controllo del magazzino, e soprattutto riscontro dei debiti tributari con le certificazioni degli uffici.
- Attestazione di fattibilità del piano. Sia economica (i numeri stanno in piedi?) sia giuridica (il piano rispetta le regole del Codice?).
- Ricostruzione dello scenario liquidatorio. Cosa succederebbe se l’impresa finisse in liquidazione giudiziale: valori di realizzo dei beni, tempi, costi di procedura, esito realistico delle azioni recuperatorie (revocatorie, azioni di responsabilità), graduazione dei crediti secondo l’ordine dei privilegi.
- Il confronto per ciascun ente pubblico. Convenienza (piano liquidatorio) o trattamento non deteriore (continuità) rispetto alla liquidazione giudiziale, calcolato separatamente per Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, INPS, INAIL. Un unico confronto “aggregato” è un errore.
- Verifica delle regole di trattamento dei crediti pubblici. Nel concordato, l’art. 88, comma 1, CCII vieta di trattare i crediti tributari privilegiati peggio di quelli di grado inferiore o di quelli con posizione omogenea, e vieta di trattare i crediti tributari chirografari (anche quelli “degradati” per incapienza) peggio degli altri chirografari.
- Nei casi di cram down: la verifica dei presupposti numerici. Negli accordi di ristrutturazione, le soglie dell’art. 63, commi 4 e 5, CCII e la decisività dell’adesione mancante del Fisco ai fini del raggiungimento delle percentuali; nel concordato, la decisività ai fini delle maggioranze.
Negli accordi di ristrutturazione si aggiunge un nono tassello: la relazione deve attestare anche l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione (per i crediti già scaduti) o dalla scadenza (per quelli non ancora scaduti), come richiede l’art. 57, comma 3, CCII.
Come si fa, in pratica, a mettere in piedi la relazione? Da dove si parte?
Si parte dal debito fiscale, non dal piano. Sembra un paradosso, ma è l’ordine giusto.
Primo passaggio: fotografare il debito pubblico con certezza. L’attestatore non può confrontare nulla se non sa quanto deve l’impresa al Fisco e agli enti previdenziali. Nel concordato, l’art. 88, comma 5, CCII obbliga l’agente della riscossione a trasmettere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta una certificazione del debito iscritto a ruolo, e gli altri uffici a liquidare i tributi dichiarati e a notificare gli avvisi, insieme a una certificazione del debito da accertamenti anche non definitivi. Lo stesso meccanismo vale negli accordi di ristrutturazione, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 63, comma 2. A queste si affiancano i certificati dei debiti tributari e contributivi previsti dagli artt. 363 e 364 CCII.
Secondo passaggio: separare capitale, sanzioni e interessi. Non è pignoleria. Le soglie del cram down negli accordi di ristrutturazione (50% o 60%) si calcolano sul credito di ciascun ente esclusi sanzioni e interessi. E la graduazione in liquidazione cambia: le sanzioni tributarie sono chirografarie, mentre imposte e contributi godono di privilegi di rango diverso.
Terzo passaggio: costruire lo scenario liquidatorio. Qui servono stime indipendenti del valore di realizzo dei beni (spesso con perizie), una previsione realistica dei tempi della liquidazione giudiziale, i costi della procedura e una valutazione onesta delle azioni recuperatorie.
Quarto passaggio: il confronto e l’attualizzazione. Un euro incassato fra sei anni in una liquidazione non vale quanto un euro incassato fra diciotto mesi con un concordato. L’attestatore deve riportare i due scenari allo stesso momento (quello della proposta, dice l’art. 63, comma 4, lett. c) e confrontarli.
Quinto passaggio: la stesura e le prove di tenuta. Una buona relazione non si limita al “caso base”: verifica cosa succede se il prezzo di vendita di un immobile scende del 15%, o se un’azione di responsabilità avesse successo. È la cosiddetta analisi di sensitività, e i tribunali la apprezzano sempre di più.
Per orientarsi, ecco la sequenza dei passaggi con i relativi termini negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale (che è lo schema più frequente):
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Preparazione | Incarico al professionista indipendente e raccolta dati | Prima del deposito della proposta | Debitore e advisor |
| 2. Deposito della proposta | Proposta di transazione + documentazione artt. 57, 60, 61 + relazione + dichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000) | Prima della domanda di omologazione | Uffici indicati dall’art. 88, c. 5 CCII |
| 3. Certificazioni | Certificazione del debito a ruolo da parte dell’agente della riscossione | Entro 30 giorni dalla presentazione | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| 4. Adesione | Sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore competente (con parere conforme regionale o centrale, secondo i casi) | 90 giorni dal deposito (+60 se modificata; +90 ulteriori se nuova proposta) | Agenzia delle Entrate / Dogane / INPS |
| 5. Omologazione | Domanda di omologazione | Dopo l’adesione o decorsi i termini della fase 4 | Tribunale |
| 6. Avviso agli enti | Comunicazione PEC dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese | Subito dopo l’iscrizione | Sedi territoriali e regionali competenti |
| 7. Opposizione | Opposizione dei creditori e degli enti (art. 48, c. 4 CCII) | 30 giorni (per gli enti, dalla ricezione dell’avviso) | Tribunale |
| 8. Reclamo | Reclamo contro la sentenza (art. 51 CCII) | 30 giorni | Corte d’appello |
| 9. Legittimità | Ricorso per cassazione | 30 giorni | Corte di Cassazione |
| 10. Esecuzione | Pagamenti al Fisco secondo l’accordo | Risoluzione di diritto se non pagati entro 60 giorni dalle scadenze (art. 63, c. 8) | — |
Che differenza c’è tra “convenienza” e “trattamento non deteriore”? Non è la stessa cosa?
Sembra la stessa cosa, ma non lo è, e il correttivo-ter l’ha scritto nero su bianco.
Nel piano liquidatorio (l’impresa vende tutto e si chiude) l’attestatore deve dimostrare che la proposta è conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione giudiziale. Conveniente significa che il Fisco prende di più. Se prende esattamente lo stesso, la legge non vede ragioni per imporgli una transazione.
Nel piano in continuità (l’impresa prosegue l’attività) basta dimostrare un trattamento non deteriore: il Fisco non deve prendere di meno. Il pareggio è sufficiente. È una scelta di politica legislativa precisa: se l’azienda sopravvive, lo Stato recupera anche per altre vie (posti di lavoro conservati, imposte future, contributi), e quindi si accontenta di non perderci.
Lo dicono in modo parallelo l’art. 63, comma 1, CCII per gli accordi di ristrutturazione e l’art. 88, comma 2, CCII per il concordato preventivo.
Due conseguenze pratiche per chi scrive la relazione.
La prima: l’attestatore deve qualificare il piano in modo corretto prima ancora di fare i conti. Un piano “misto” (vendita di un ramo d’azienda e prosecuzione dell’altro) va inquadrato con attenzione, perché il parametro cambia.
La seconda: negli accordi di ristrutturazione il cram down è possibile solo se l’accordo non ha carattere liquidatorio (art. 63, comma 4, lett. a). In un accordo liquidatorio il Fisco resta libero di dire no, e il tribunale non può superare il suo dissenso. Nel concordato preventivo, invece, il cram down è previsto sia per il liquidatorio (art. 88, comma 3, con il parametro della convenienza) sia per la continuità (art. 88, comma 4, con il parametro del trattamento non deteriore).
A chi va consegnata la relazione? Solo al tribunale?
No: la relazione viaggia su due binari, e i due destinatari la leggono con occhi molto diversi.
Il primo destinatario è l’ufficio fiscale. La proposta con la relazione va depositata presso la Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale, presso gli uffici delle Dogane se ci sono tributi doganali o accise, presso la sede INPS competente per i contributi. Gli uffici istruiscono la pratica e decidono se aderire. Il Direttore firma l’adesione; se è competente una Direzione provinciale serve il parere conforme della Direzione regionale; oltre certe soglie di falcidia stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, il parere lo esprime una struttura centrale (art. 63, comma 2, CCII). Per il debitore questo significa una cosa semplice: la relazione sarà letta da funzionari che devono giustificare la loro firma ai piani alti. Ogni punto debole diventa un motivo per non firmare.
Il secondo destinatario è il tribunale. Se il Fisco aderisce, il tribunale verifica comunque la regolarità dell’accordo. Se il Fisco non aderisce e si chiede l’omologazione forzosa, la relazione diventa la base su cui il giudice fonda la sua “specifica valutazione” (è l’espressione dell’art. 63, comma 4).
C’è poi un terzo lettore, spesso dimenticato: il commissario giudiziale nel concordato preventivo, che riceve copia degli avvisi e delle certificazioni (art. 88, comma 5, ultimo periodo) e nella sua relazione ai creditori può mettere in discussione le conclusioni dell’attestatore.
Un dettaglio procedurale che vale oro: dopo l’iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese, il debitore deve avvisare via PEC l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali, alle sedi territoriali e regionali (art. 63, comma 3). Il termine per l’opposizione degli enti decorre dalla ricezione di quell’avviso. Un avviso mandato male riapre i giochi, come vedremo parlando della giurisprudenza.
E se il Fisco dice di no? La relazione serve ancora a qualcosa?
Sì, ed è proprio lì che la relazione dà il meglio (o il peggio) di sé.
Negli accordi di ristrutturazione il tribunale può omologare anche senza l’adesione del Fisco — e il silenzio vale come mancata adesione, al pari del voto contrario — quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, ricorrono insieme queste condizioni (art. 63, comma 4, CCII):
- l’adesione del Fisco è determinante per raggiungere le percentuali minime di legge (60% dei crediti per l’accordo ordinario, 30% per quello agevolato);
- l’accordo non ha carattere liquidatorio;
- gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto del totale dei crediti;
- il soddisfacimento del Fisco è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale alla data della proposta;
- il soddisfacimento di ciascun ente è almeno pari al 50% del suo credito, esclusi sanzioni e interessi, oltre agli interessi di dilazione al tasso legale.
Se gli altri creditori aderenti sono meno di un quarto, o non ce ne sono affatto, il comma 5 alza l’asticella: almeno il 60% del credito di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi, con dilazione non superiore a dieci anni.
Nel concordato preventivo le condizioni sono diverse e non ci sono soglie percentuali fisse: nel liquidatorio servono la decisività del voto e la convenienza; nella continuità servono il trattamento non deteriore e la decisività ai fini della maggioranza delle classi (art. 88, commi 3 e 4).
Il punto da ricordare: in tutti questi casi l’attestatore non si limita al confronto con la liquidazione. Deve anche fare la cosiddetta prova di resistenza, cioè dimostrare numericamente che, senza il voto del Fisco, le maggioranze non si raggiungono, e che, contandolo, si raggiungono. Se il Fisco è irrilevante per i numeri, il cram down non serve; se è decisivo, va dimostrato con calcoli verificabili.
Ci sono casi in cui il cram down è escluso anche con una relazione perfetta?
Sì, e la relazione deve dirlo onestamente, perché il tribunale li verificherà comunque.
L’art. 63, comma 6, CCII esclude l’omologazione forzosa negli accordi di ristrutturazione in due ipotesi.
La prima è la “recidiva” transattiva: se nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione negli accordi di ristrutturazione su debiti della stessa natura, poi risolta di diritto per mancato pagamento (salvo il caso della rinegoziazione dell’art. 58). Il comma 7 estende l’esclusione a chi prosegue l’attività di un soggetto che si trova in quella condizione, anche attraverso fusioni, scissioni, cessioni o affitti d’azienda, anche di fatto.
La seconda riguarda i debiti “patologici”, e richiede due condizioni insieme: il debito verso Fisco ed enti previdenziali è pari o superiore all’80% del totale dei debiti dell’impresa; e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate o contributi per almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure, per almeno un terzo, da violazioni accertate commesse con documenti falsi, operazioni inesistenti, artifici o condotte fraudolente.
Il professionista indipendente non è un giudice e non deve pronunciarsi sulla colpa dell’imprenditore. Ma una relazione che tace su questi dati, quando sono evidenti nelle certificazioni fiscali, perde credibilità su tutto il resto. Meglio affrontarli apertamente: se l’esclusione opera, la strategia va cambiata prima di depositare (per esempio valutando il concordato preventivo, dove queste cause ostative non sono previste negli stessi termini).
Resta ferma, anche fuori da queste ipotesi, la possibilità per il giudice di negare l’omologa quando lo strumento viene piegato a scopi diversi da quelli previsti dalla legge: lo ha ribadito la Cassazione nel 2026, come vedremo.
E se tra i debiti c’è l’IVA? Si può tagliare anche quella?
Sì. È una delle domande più frequenti, e la risposta è cambiata nel tempo.
Per anni si è ritenuto che l’IVA, essendo un tributo che alimenta le risorse proprie dell’Unione europea, potesse essere solo dilazionata e mai ridotta. La svolta è arrivata dalla Corte di giustizia UE (sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14), secondo cui il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale del debito IVA in una procedura concorsuale, a condizione che un esperto indipendente attesti che l’erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Il principio è stato recepito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26988 del 27 dicembre 2016) ed è oggi pacifico nel concordato e negli accordi di ristrutturazione.
Da notare come la Corte UE abbia legato la legittimità della falcidia proprio al ruolo dell’esperto indipendente. La relazione dell’attestatore è quindi il presupposto che rende compatibile con il diritto europeo il taglio dell’IVA. Per questo, sulla quota IVA, il confronto con la liquidazione deve essere ancora più analitico.
Restano escluse dalla transazione nella composizione negoziata le risorse proprie dell’Unione in senso stretto (dazi doganali), come dice espressamente l’art. 23, comma 2-bis, CCII. L’Agenzia, nella circolare 5/E/2026, ha riconosciuto che l’IVA può essere ridotta anche nell’accordo transattivo della composizione negoziata.
Sono un’impresa piccola: vale anche per me o c’è una strada diversa?
Dipende dalla sua dimensione e dal tipo di procedura a cui può accedere.
Se lei è un’impresa “sotto soglia” (cioè non assoggettabile alla liquidazione giudiziale) o un professionista, la sua strada nel sovraindebitamento è di regola il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII). E qui la figura dell’attestatore scompare: al suo posto c’è l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nella propria relazione valuta la convenienza della proposta per il Fisco rispetto alla liquidazione controllata. L’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando il suo voto è determinante e la proposta, anche sulla base della relazione dell’OCC, è conveniente. Non ci sono le soglie minime del 50% o 60% previste per gli accordi di ristrutturazione.
La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che nel concordato minore il taglio dei debiti tributari e contributivi non richiede una proposta di transazione fiscale secondo le regole dell’art. 88 CCII, perché la materia ha una disciplina autonoma e semplificata, centrata sull’OCC. Ne deriva che il procedimento previsto per il concordato preventivo, comprese le modalità con cui l’Agenzia esprime il voto (con il parere conforme della Direzione regionale), non si applica.
In una situazione come questa l’esperienza sul campo nelle procedure da sovraindebitamento fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi dall’interno il modo in cui la relazione di convenienza dell’Organismo viene costruita e valutata.
Se invece la sua impresa supera le soglie, i percorsi sono quelli visti sopra: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo. E l’attestatore torna necessario.
Sono in composizione negoziata: mi serve lo stesso professionista o due diversi?
Qui c’è un contrasto aperto, e conviene conoscerlo prima di scegliere.
L’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal correttivo-ter, consente all’imprenditore in composizione negoziata di proporre alle agenzie fiscali e all’agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. Non sono inclusi i contributi previdenziali. Alla proposta vanno allegate due relazioni: quella del professionista indipendente che attesta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico, e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale della società (se c’è) o da un revisore iscritto nel registro. L’accordo, una volta concluso, va autorizzato dal tribunale per essere eseguito, e qui non è previsto il cram down: il Fisco decide liberamente.
Il nodo è se le due relazioni possano essere firmate dalla stessa persona. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha preso una posizione rigorosa: no, servono due professionisti distinti, anche quando uno solo avrebbe astrattamente i requisiti per entrambe. E il revisore legale della società non può attestare la convenienza, perché manca di indipendenza.
Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 21 maggio 2026, avrebbe invece ritenuto che la norma non impedisca che le due attestazioni provengano dal medesimo professionista indipendente, e avrebbe precisato che il controllo giudiziale in sede di autorizzazione verifica che l’attestazione sia argomentata e ricostruibile, non meramente assertiva. Al momento in cui scriviamo il testo integrale non risulta ancora pubblicato nelle banche dati ufficiali, quindi va preso con cautela.
La scelta prudente, oggi, è quella di separare gli incarichi: un revisore per la base dati, un professionista indipendente per il giudizio di convenienza. Le circolari non vincolano il giudice, ma è l’Agenzia a dover firmare l’accordo, e senza cram down il suo convincimento è tutto.
Ricordi infine che l’esperto della composizione negoziata non è un attestatore: facilita le trattative e rilascia i pareri previsti dalla legge, ma non attesta né i dati né la convenienza.
Se l’attestatore sbaglia i conti, ne rispondo io?
Rispondono in due, ma per cose diverse. E conviene saperlo prima di firmare qualsiasi cosa.
L’attestatore risponde in prima persona. L’art. 342 CCII punisce il professionista indipendente che, nelle relazioni o attestazioni previste dal Codice, espone informazioni false o omette informazioni rilevanti: la pena è la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro, aumentata se il fatto è commesso per un ingiusto profitto. Ne risponde anche sul piano civile verso chi è stato danneggiato da un’attestazione negligente. Questo spiega perché un attestatore serio fa domande scomode e chiede documenti che lei magari considera superflui: sta proteggendo anche se stesso.
Lei risponde della verità di ciò che dichiara. Negli accordi di ristrutturazione la legge le chiede una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui afferma che la documentazione depositata rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio (art. 63, comma 2). Una dichiarazione falsa ha conseguenze penali autonome.
La rassicurazione fondata: un errore di stima in buona fede, dichiarato come tale e supportato da una metodologia ragionevole, non è un falso. Nessuno pretende che l’attestatore indovini il prezzo esatto a cui verrà venduto un capannone fra tre anni.
Il limite reale: tacere l’esistenza di un bene, di un credito incassabile o di una causa pendente con buone prospettive non è un errore di stima. È esattamente il tipo di omissione che la legge sanziona, e che può far cadere l’omologazione anche dopo anni.
L’Agenzia mi ha detto che non sono “meritevole” perché in passato non ho pagato. Ho perso in partenza?
No. E su questo la Cassazione, nel 2026, è stata molto chiara.
Con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Prima Sezione ha stabilito che nel concordato preventivo con cram down fiscale il tribunale deve verificare soltanto la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, e non può subordinare l’omologazione a un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore basato su condotte passate, comprese distrazioni e ripetute violazioni tributarie. Nella stessa direzione si muove l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026, letta dai commentatori come conferma che le ragioni del dissenso dell’amministrazione, se non toccano i numeri, sono irrilevanti.
In pratica: se l’Agenzia vuole opporsi con efficacia, deve contestare nel merito il confronto fatto dall’attestatore, dimostrando con dati concreti che dalla liquidazione otterrebbe di più. Non basta dire che il debitore è inaffidabile.
Il limite reale: questo principio vale per il concordato. Negli accordi di ristrutturazione, come abbiamo visto, il comma 6 dell’art. 63 esclude il cram down per i debiti derivanti da omessi versamenti ripetuti o da frodi, se superano l’80% del totale. E resta sempre il controllo sull’abuso dello strumento. La meritevolezza, cacciata dalla porta, rientra in forma di soglie numeriche precise.
Se dopo l’accordo salto una rata, perdo tutto?
Dipende da quanto la salta. La regola è severa ma chiara.
Negli accordi di ristrutturazione, la transazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali (art. 63, comma 8, CCII). Non serve una pronuncia del giudice: la risoluzione opera automaticamente, e il Fisco torna a poter pretendere il debito originario.
La rassicurazione fondata: c’è un margine di sessanta giorni. Un ritardo di qualche settimana dovuto a un incasso slittato non fa saltare l’accordo, purché il pagamento arrivi integralmente entro quel termine.
Il limite reale: una transazione risolta produce effetti che vanno oltre il singolo accordo. Per cinque anni lei non potrà ottenere il cram down su debiti della stessa natura (art. 63, comma 6, lett. a), e il divieto la segue anche se l’attività passa a un’altra società tramite cessione, affitto o conferimento d’azienda (comma 7). Ecco perché un attestatore serio non si limita a verificare che il piano “chiuda” sulla carta: verifica che le rate siano sostenibili con margini di sicurezza. Un piano troppo ottimista è il modo più rapido per perdere sia l’accordo sia la possibilità di rifarlo.
Quanto tempo ho davvero prima che il Fisco riprenda ad aggredirmi?
Meno di quanto spera, e con regole diverse a seconda del percorso.
Il deposito della proposta di transazione, di per sé, non blocca le azioni esecutive. La protezione arriva dalle misure protettive, che vanno chieste espressamente: nella composizione negoziata con l’istanza di nomina dell’esperto, negli accordi e nel concordato con la domanda di accesso allo strumento. Hanno una durata limitata e sono soggette a conferma del giudice. La circolare 5/E/2026 precisa inoltre che, nella composizione negoziata, le misure protettive non impediscono all’amministrazione di svolgere controlli, accertamenti e attività di riscossione nella fase che precede l’esecuzione forzata.
Nel frattempo, se lei ha rateizzazioni in corso, fino a quando l’accordo non diventa efficace le rate vanno pagate: se decade dal piano di rateizzazione, perde anche il paracadute nel caso la transazione non vada in porto (è un altro chiarimento della circolare 5/E/2026 per la composizione negoziata).
La rassicurazione fondata: con misure protettive concesse e confermate, le azioni esecutive sul patrimonio e sui beni con cui l’impresa lavora restano bloccate per tutta la loro durata.
Il limite reale: il calendario lo detta la legge, non la sua esigenza. Novanta giorni per l’adesione negli accordi, tempi di istruttoria degli uffici, fissazione dell’udienza: chi arriva con la relazione ancora da scrivere quando le misure protettive stanno per scadere si ritrova senza tempo e senza scudo.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni costruite a scopo dimostrativo, con numeri di fantasia ma realistici. Non sono casi reali seguiti dallo studio: servono solo a far vedere come ragiona un attestatore.
Simulazione 1 — Accordo di ristrutturazione in continuità, con cram down
Situazione di partenza. Un’impresa metalmeccanica prosegue l’attività e propone un accordo di ristrutturazione. I suoi debiti:
- Agenzia delle Entrate: 812.450 €, di cui 604.300 € di imposte e 208.150 € tra sanzioni e interessi;
- INPS: 143.780 €, di cui 118.920 € di contributi;
- altri creditori (banche, fornitori): 1.036.270 €.
Totale crediti: 1.992.500 €. Hanno già aderito creditori privati per 541.900 €.
Prova di resistenza. Senza il Fisco e l’INPS, le adesioni sono al 27,2% del totale: insufficienti per il 60% richiesto dall’accordo ordinario. Contando anche i creditori pubblici si arriva a 1.498.130 €, cioè il 75,2%. L’adesione pubblica è quindi determinante. Gli altri aderenti superano un quarto dei crediti (27,2%), per cui si applica la soglia del comma 4: almeno il 50% del credito di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi.
Proposta iniziale. Il 52% delle imposte all’Agenzia (314.236 €) e il 52% dei contributi all’INPS (61.838,40 €), in 5 anni con interessi al tasso legale.
Scenario liquidatorio ricostruito dall’attestatore. Attivo realizzabile netto dei costi di procedura: 995.064 €. Dal ricavato dell’immobile ipotecato (498.700 € netti) viene pagata la banca; restano 496.364 €. Si pagano i crediti dei dipendenti, privilegiati, per 97.410 € → restano 398.954 €. I contributi INPS, che nella scala dei privilegi vengono prima delle imposte, sono pagati per intero (118.920 €) → restano 280.034 € per l’Agenzia. Considerando che in liquidazione l’incasso arriverebbe mediamente fra 4 anni e attualizzando al 3%, il valore oggi per l’Agenzia è circa 248.806 €, pari al 41,2% delle imposte.
Esito. Per l’Agenzia la proposta (52%, pagata prima e con interessi di dilazione) è non deteriore: il test è superato. Per l’INPS no: in liquidazione prenderebbe il 100% dei contributi, mentre la proposta gliene offre il 52%. Il confronto va fatto ente per ente, e qui fallisce. L’attestatore deve segnalarlo, e il piano va corretto prima del deposito, per esempio offrendo all’INPS il pagamento integrale dei contributi con dilazione, finanziato riducendo la quota di un’altra categoria nel rispetto dell’ordine dei privilegi. Una relazione che avesse fatto solo il conto complessivo avrebbe mascherato il problema, e il tribunale l’avrebbe scoperto.
Simulazione 2 — Concordato preventivo liquidatorio con finanza esterna
Situazione di partenza. Una società commerciale cessa l’attività e propone un concordato liquidatorio. Debito tributario complessivo: 1.274.860 € (IVA 603.115 €, IRES 288.470 €, ritenute 142.790 €, sanzioni e interessi 240.485 €). Un socio mette a disposizione 180.000 € di finanza esterna.
Scenario liquidatorio. Realizzo dei beni in liquidazione giudiziale: 731.400 €. Costi di procedura stimati al 21%: 153.594 € → netto 577.806 €. Prededuzioni e dipendenti: 214.330 € → restano 363.476 € per l’Erario. Tempo medio stimato di riparto: 5 anni. Attualizzato al 3%, il valore oggi è circa 313.540 €.
Scenario concordatario. Le vendite in concordato, più rapide e gestite dal debitore sotto controllo del commissario, sono stimate in 812.900 €, con costi del 9% (73.161 €) → 739.739 €, più la finanza esterna → 919.739 €. Pagati prededuzioni e dipendenti (214.330 €), restano 705.409 €. All’Erario vengono offerti 402.170 € entro 18 mesi. Attualizzati, valgono circa 384.700 €.
Prova di sensitività sulle azioni di responsabilità. L’Agenzia potrebbe obiettare che il curatore, in liquidazione, farebbe causa agli amministratori. L’attestatore stima un recupero netto di 95.000 € con il 60% di probabilità di successo: valore atteso 57.000 €, attualizzato a 5 anni circa 49.170 €. Scenario liquidatorio “potenziato”: circa 362.700 €. Ancora sotto i 384.700 € del concordato.
Esito. La proposta è conveniente anche nell’ipotesi più favorevole all’Erario. Resta da verificare che le sanzioni, chirografarie, siano trattate come gli altri crediti chirografari (art. 88, comma 1, terzo periodo): se ai fornitori chirografari va il 7%, anche le sanzioni devono ricevere il 7%. Senza la prova di sensitività, la stessa relazione sarebbe stata attaccabile con un’unica obiezione.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“L’attestatore deve mettere nel conto anche quello che il curatore potrebbe recuperare facendo causa a me o ai miei soci?”
Sì. Ed è la domanda che quasi nessun imprenditore si pone, perché istintivamente pensa allo scenario liquidatorio come a una semplice vendita all’asta dei beni.
In una liquidazione giudiziale il curatore non si limita a vendere. Può esercitare azioni revocatorie contro pagamenti e atti compiuti prima dell’apertura della procedura, e azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e, in certi casi, soci. Tutto ciò che il curatore potrebbe realisticamente recuperare fa parte dell’attivo della liquidazione, e quindi entra nel confronto con la proposta di transazione.
Questo ha tre conseguenze che vale la pena conoscere prima di iniziare.
La prima è che una relazione che ignora le azioni recuperatorie è incompleta, e l’Agenzia lo sa bene: è uno degli argomenti più usati nelle opposizioni.
La seconda è che il valore di queste azioni non va preso al lordo. Una causa di responsabilità da un milione contro un amministratore che non possiede nulla vale poco o niente. La giurisprudenza di legittimità del 2026 ha condiviso l’impostazione del giudice di merito che aveva ritenuto l’azione di responsabilità poco più di un esercizio teorico, dato l’esiguo patrimonio degli amministratori, e comunque incapace di superare il beneficio certo della finanza esterna. Il giudizio di convenienza, cioè, deve reggersi su stime probabilistiche concrete (probabilità di successo, tempi, costi della causa, solvibilità del convenuto) e non su speranze di recupero.
La terza, la più delicata: l’imprenditore deve raccontare tutto al proprio attestatore, anche i pagamenti “preferenziali” fatti nei mesi prima della crisi, anche le operazioni con parti correlate. Se lo fa, l’attestatore li valuta, li pesa e li inserisce nel confronto. Se non lo fa, e l’Agenzia o il commissario li scoprono, la relazione crolla, e con essa la credibilità dell’intero piano. È anche uno dei motivi per cui, spesso, un apporto di finanza esterna da parte dei soci è la leva che rende la proposta conveniente: compensa in modo certo ciò che il curatore potrebbe forse recuperare.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce di riferimento, con il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui contano per chi deve preparare o contestare una relazione di attestazione.
1. Corte di giustizia UE, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14. Principio: il diritto dell’Unione non osta al pagamento parziale del debito IVA in una procedura concorsuale, se un esperto indipendente attesta che l’erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Perché conta: lega la legittimità della falcidia IVA proprio alla relazione del professionista indipendente.
2. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26988 del 27 dicembre 2016. Principio: recepisce l’orientamento europeo e ammette la riduzione dell’IVA nel concordato preventivo quando il confronto con la liquidazione lo giustifica. Perché conta: è la base su cui oggi anche la circolare 5/E/2026 riconosce la falcidia IVA.
3. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021. Principio: le controversie sulla mancata adesione dell’amministrazione alla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione appartengono al tribunale della crisi, non al giudice tributario. Perché conta: stabilisce davanti a chi si discute la tenuta della relazione e del diniego.
4. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025. Principio: l’omologazione forzosa dell’accordo con transazione fiscale è inammissibile se mancano adesioni di creditori anteriori e l’accordo poggia solo su crediti nati nella procedura stessa. Perché conta: l’attestatore deve verificare la natura dei crediti aderenti, non solo il loro importo.
5. Corte d’appello di Ancona, 14 gennaio 2026. Principio: si è pronunciata sulla decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale l’amministrazione finanziaria può rispondere alla proposta di transazione. Perché conta: il calcolo del termine condiziona il momento da cui si può chiedere l’omologazione anche senza adesione.
6. Corte d’appello di Roma, sentenza 6 febbraio 2026. Principio: nel cram down negli accordi di ristrutturazione, la convenienza per l’Erario non può essere semplicemente affermata: va dimostrata in modo serio e documentato, a partire da un accertamento attendibile del valore di liquidazione. Perché conta: è la condanna esplicita della relazione “assertiva”.
7. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026. Principio: costruire un piano liquidatorio con operazioni strumentali al solo scopo di azzerare il debito fiscale, senza una vera ristrutturazione che coinvolga altri creditori, è un uso distorto dell’accordo; l’accertamento spetta al giudice di merito. Perché conta: una relazione ineccepibile nei numeri non salva un accordo costruito per aggirare il Fisco.
8. Tribunale di Roma, Sez. XIV, 7 marzo 2026. Principio: ha delimitato natura e limiti della verifica che il tribunale compie quando autorizza l’esecuzione dell’accordo transattivo concluso con le agenzie fiscali in composizione negoziata. Perché conta: chiarisce il peso delle relazioni allegate in un procedimento privo di cram down.
9. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026. Principio: la disciplina transitoria del cram down con soglie minime di pagamento (art. 1-bis D.L. 69/2023) si applica alle proposte depositate dal 15 giugno 2023, anche prima della legge di conversione, senza profili di incostituzionalità. Perché conta: l’attestatore deve individuare con precisione il regime temporale applicabile alle soglie.
10. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 5828 del 15 marzo 2026. Principio: può reclamare contro l’omologazione solo chi è diventato parte del giudizio con l’opposizione; il creditore pubblico che non si è opposto non è legittimato, salvo che lamenti un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Perché conta: rende decisiva la correttezza degli avvisi PEC agli enti previsti dall’art. 63, comma 3.
11. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026. Principio: nel cram down fiscale le ragioni del dissenso dell’amministrazione che non riguardano la convenienza economica sono irrilevanti. Perché conta: sposta tutta la battaglia sul terreno della relazione: chi vuole opporsi deve smontarne i numeri.
12. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026. Principio: nel regime anteriore al correttivo-ter, l’omologazione forzosa presuppone un accordo con altri creditori, anche se insufficiente a raggiungere le percentuali; una transazione fiscale isolata, che coinvolge il solo credito pubblico, non è omologabile. Perché conta: la decisività del voto pubblico si misura solo se esiste un accordo con qualcun altro.
13. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026. Principio: nel concordato con cram down fiscale ex art. 88, comma 3, CCII il tribunale verifica solo la convenienza rispetto alla liquidazione, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, senza un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore. Perché conta: conferma che la relazione è il baricentro della decisione.
14. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026. Principio: nel concordato minore il trattamento dei debiti tributari e contributivi segue una disciplina autonoma, incentrata sull’OCC e sulla sua relazione di convenienza ex art. 80, comma 3, CCII; il procedimento di transazione fiscale del concordato preventivo non si applica. Perché conta: per le imprese minori il “ruolo dell’attestatore” lo svolge l’OCC.
15. Tribunale di Milano, provvedimento del 21 maggio 2026 (riportato dalla stampa specializzata). Principio: in composizione negoziata le due attestazioni dell’art. 23, comma 2-bis, possono provenire dallo stesso professionista indipendente, e il controllo del giudice verifica che l’attestazione sia argomentata e non meramente assertiva. Perché conta: è in contrasto con la circolare 5/E/2026; va letto con prudenza finché il testo integrale non sarà pubblicato.
E voi, concretamente, cosa fate?
Non firmiamo le attestazioni: quelle spettano al professionista indipendente, ed è giusto così. Lavoriamo su tutto ciò che viene prima, intorno e dopo la relazione, perché regga davanti all’ufficio e davanti al giudice. In concreto:
- Verifichiamo i requisiti di indipendenza dell’attestatore prima dell’incarico, confrontandoli con l’art. 2, lett. o), CCII e con i rapporti pregressi con l’impresa, per evitare che l’indipendenza venga contestata in sede di opposizione.
- Ricostruiamo il debito pubblico voce per voce con i commercialisti dello staff, separando imposte, contributi, sanzioni e interessi e riconciliando le certificazioni degli uffici e dell’agente della riscossione.
- Scegliamo lo strumento giusto: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo o, per le imprese minori, concordato minore, verificando in anticipo le cause che escludono il cram down (art. 63, commi 6 e 7).
- Costruiamo lo scenario liquidatorio che l’attestatore dovrà verificare, compresa la stima realistica delle azioni revocatorie e di responsabilità, con la prova di sensitività.
- Controlliamo il confronto ente per ente e le regole di trattamento dei privilegiati e dei chirografari dell’art. 88, comma 1, per scoprire prima del deposito i punti deboli che l’Agenzia troverebbe dopo.
- Prepariamo la prova di resistenza sulle maggioranze e sulle soglie del 50% e del 60%, raccogliendo adesioni reali e documentate degli altri creditori.
- Depositiamo la proposta e gestiamo il confronto con gli uffici, curando le comunicazioni PEC dell’art. 63, comma 3, per non lasciare spazio a reclami fondati su vizi procedurali.
- Difendiamo l’accordo in giudizio: rispondiamo alle opposizioni dell’amministrazione finanziaria e dei creditori, oppure, se l’omologa viene negata, impugniamo la decisione.
- Assistiamo l’impresa anche dopo l’omologa, monitorando le scadenze dei pagamenti per evitare la risoluzione di diritto dopo sessanta giorni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la transazione fiscale oggi nasce spesso dentro la composizione negoziata, e chi conosce quel percorso sa quali informazioni si aspettano l’esperto e le agenzie fiscali, e come impostare fin dall’inizio l’eventuale uscita verso un accordo di ristrutturazione o un concordato con cram down. Al tempo stesso, il coordinamento dello staff in diritto tributario consente di leggere il debito fiscale con gli occhi di chi dovrà poi giustificarne la riduzione.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa squadra che costruisce la proposta difende l’accordo davanti al tribunale, alla corte d’appello e, se serve, davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di mano che disperdono informazioni.
E lo facciamo con uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri e le norme non vengono affidati a due uffici separati che si parlano per email, ma vengono discussi allo stesso tavolo.
In sintesi
Tre messaggi da portare via.
Primo: la relazione dell’attestatore è il vero terreno di gioco. Dopo le pronunce della Cassazione del 2026, il Fisco può superare una proposta solo contestandone i numeri. Una relazione analitica, ente per ente e con prove di sensitività, sposta l’equilibrio a favore dell’impresa; una relazione assertiva lo sposta a favore dell’Agenzia.
Secondo: il contenuto cambia con lo strumento. Convenienza nei piani liquidatori, trattamento non deteriore nella continuità; soglie del 50% o 60% e cause di esclusione negli accordi di ristrutturazione; due relazioni distinte (secondo l’Agenzia) nella composizione negoziata; relazione dell’OCC nel concordato minore.
Terzo: il tempo è parte della qualità. Una relazione solida richiede dati certificati, perizie e trasparenza totale su ciò che il curatore potrebbe recuperare. Chi la prepara all’ultimo momento rischia di perdere l’accordo e, con una transazione poi risolta, la possibilità di riprovarci per cinque anni.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché ne presidia tutti i lati: la crisi d’impresa, grazie alla qualifica di Esperto Negoziatore D.L. 118/2021; il debito tributario, grazie al coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario; le procedure delle imprese minori, grazie al ruolo di Gestore della crisi e fiduciario OCC; e il contenzioso sull’omologa fino all’ultimo grado, grazie all’abilitazione di avvocato cassazionista.
📩 Prima di depositare una proposta al Fisco, o se ha appena ricevuto un diniego, ne parli con noi: trova tutti i recapiti dello studio in fondo a questa pagina.
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